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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7853/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 7853/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. indicato: ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Rosario Parte_2 C.F._2
Palladino (C.F. ), giusta mandato allegato all'atto di citazione, C.F._3
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Frattamaggiore alla Via Massimo
Stanzione n. 4 (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTI –
E
(C.F./P. IVA Controparte_1
indicati: ), in persona del procuratore speciale p.t., a ciò abilitato in P.IVA_1
forza di procura del 18 novembre 2021 a rogito del notaio di Torino, rep. Per_1
n. 25543, racc. n. 10712, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Chiolo del foro di
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Torino (C.F. ) e dall'Avv. Raffaele Russo (C.F. C.F._4
, giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, con C.F._5
domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.09.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al Controparte_1
fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 1923/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 5.06.2023, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 28.336,39,
oltre interessi e spese.
In particolare hanno lamentato: 1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
2)
l'inopponibilità della cessione del credito per carenza di notificazione e/o conoscenza e/o accettazione;
3) la mancata prova del credito ingiunto e l'inefficacia probatoria dell'estratto conto con certificazione ex art. 50 D. Lgs. 385/1993; 4) la mancata pattuizione del TAN e del TAE;
la difformità del TAEG rispetto a quello praticato;
il superamento del tasso soglia usura.
Si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 28.336,39, oltre interessi e spese.
Il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del ricorso monitorio per carenza di prova della legittimazione e della titolarità del credito dell'opposta.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del
15.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione dallo scrivente, subentrato quale giudice del presente giudizio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
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2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, formulata dagli opponenti sin dall'atto introduttivo, è fondata.
Nel caso di specie, il finanziamento da cui nasce il credito di cui al decreto ingiuntivo
è stato contratto con la Prestitempo, , il 25.10.2000. Parte_3
La avrebbe poi ceduto il proprio credito a NC IS S.p.A. in data Parte_3
1.02.2012.
NC IS S.p.A. avrebbe poi ceduto il proprio credito a Controparte_2
in data 14.12.2015.
[...]
Infine, avrebbe ceduto il proprio credito a Controparte_2
in data 13.01.2022. Controparte_1
L'opposta ha dedotto che l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito, a condizione che codesto avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.
Sul punto è il caso di rammentare che in caso di plurime cessioni del credito intervenute nel tempo, l'onere probatorio del creditore non può limitarsi soltanto alla prova della cessione con cui questi ha acquistato il credito, ma deve necessariamente estendersi alle cessioni precedentemente occorse risalendo sino a quella stipulata dall'originario finanziatore risultante dal contratto.
Orbene, nessun avviso di pubblicazione in G.U. è stato allegato né al ricorso per decreto ingiuntivo, né nel presente giudizio e ciò sia in relazione alla prima cessione,
intercorsa tra la e NC IS S.p.A., sia in relazione alle successive Parte_3
cessioni.
In particolare, quanto alla cessione tra e NC IS S.p.A. vi è solo il Parte_3
contratto di cessione dei crediti tra le parti, ma manca qualsiasi notifica della
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cessione, l'eventuale pubblicazione in G.U. e non vi è alcun elemento da cui desumere l'inclusione del credito nella cessione.
Mancando la prova della legittimazione attiva della NC IS, viene a mancare la prova della legittimazione attiva dei successivi cessionari e, dunque, la prova della legittimazione attiva della Controparte_1
In ogni caso, anche le successive cessioni non appaiono provate.
Quanto alla cessione tra NC IS S.p.A. e vi è in Controparte_2
atti il contratto di cessione, ma manca qualsiasi notifica della cessione, l'eventuale pubblicazione in G.U. e non vi è alcun elemento da cui desumere l'inclusione del credito nella cessione. Vi è solo l'invito alla mediazione da parte di NC IS
debitamente notificato, ma manca anche il verbale della mediazione.
Quanto alla cessione tra e l'odierna opposta vi è in atti il contratto di CP_2
cessione, ma la prova della notifica della cessione non è stata fornita con la produzione di copia della cartolina, bensì esclusivamente mediante la schermata del sito delle poste;
non è provata, inoltre, l'inclusione del credito nella cessione.
4. Per le ragioni sopra esposte deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione e assorbimento di ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, in ragione del valore del procedimento, di poco superiore al minimo dello scaglione, e della relativa complessità della questione, con attribuzione in favore dell'Avv. Rosario Palladino, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
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- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1923/2023,
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5.06.2023;
- condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi € 3.192,00, di cui € 286,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi,
con attribuzione in favore dell'Avv. Rosario Palladino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 9/06/2025.
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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