TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 854/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LT AN,
LE GR, (c.f. ) con il patrocinio dell'avv.GOZZI C.F._2
ANTONELLA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 6
Tribunale di Modena in data 22/3/2017, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti.
Successivamente, il sig. GR conveniva in giudizio la sig.ra chiedendo una revisione Parte_1
delle condizioni di divorzio in quanto la medesima contraeva un nuovo matrimonio con un cittadino extracomunitario e decideva di trascorrere parte dell'anno solare in un altro continente.
Tale procedimento si concludeva con l'emissione del decreto n. cronol. 7802/2017 del 23/11/2017
(R.G. 3829/2017) che recepiva le condizioni congiunte delle parti, nelle quali, fra le altre si prevedeva
Per_ di: “1) AFFIDARE, in via condivisa, le minori e ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso il padre e questo in ragione dell'eventuale trasferimento della madre
all'estero e per ridurre la conflittualità esistente tra i genitori. Al padre, sig. RI GR,
spetteranno, quindi, i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed organizzazione della vita delle
minori. Quando la madre si recherà all'estero il padre sarà autorizzato a prendere autonomamente le
decisioni per l'educazione, istruzione e salute delle stesse. Il sig. RI GR provvederà a
comunicare alla sig.ra ogni decisione straordinaria assunta nell'interesse Parte_1
delle predette minori mediante invio di raccomandata a.r. presso la sua residenza in Castelnuovo
Rangone (Mo), o altro differente domicilio dalla stessa indicatogli.
2) DISPORRE che le figlie frequentino la madre, quando questa sarà presente in Italia,: - nella
quotidianità a settimane alterne: 16,00 alle 20,30 e la domenica dalle 9,30 alle 20,30 sempre presso la
residenza dei nonni materni;
- le figlie frequenteranno la madre: - in occasione delle vacanze
scolastiche natalizie, per tre giorni presso la residenza dei nonni materni alternando annualmente il
giorno di Natale e quello di Capodanno;
- in occasione delle vacanze scolastiche Pasquali con
pagina 2 di 6 alternanza annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo presso la residenza dei nonni materni;
-
durante le vacanze estive tale alternanza non sarà applicata laddove le minore si trovino in vacanza
con il padre, il quale provvederà sempre a informare la madre del luogo ove soggiornerà con le figlie
3) DISPORRE che contribuisca al mantenimento delle figlie Parte_1
minori mediante: a) la corresponsione, di un assegno mensile di importo pari ad a € 500,00, (€ 250,00
per ciascuna figlia) somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorsa nell'anno precedente;
b)
rimborso al padre in misura del 50% di tutte le spese straordinarie secondo il seguente scema - spese
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti
sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari
erogati, anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.”
pagina 3 di 6 Con ricorso del 3/03/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio. Di fatto, a seguito della morte del proprio congiunto, la SI.ra decideva di tornare in Italia. Parte_1
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente la modifica delle statuizioni del suddetto decreto, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minor ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso il padre, signor GR RI;
2. Disporre che la IG contribuisca al mantenimento delle figlie Parte_1
minori mediante la corresponsione al signor GR RI della somma di € 350,00 (€ 175,00
per ciascuna figlia) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban intestate al medesimo a partire dal mese di febbraio 2025, somma che andrà rivalutata annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
3. Disporre che la IG contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, versi al signor GR RI la somma di € 7.500,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate note alle parti, a titolo di contributi al mantenimento arretrati e non versati;
4. Disporre che la IG , sempre in relazione agli arretrati relativi al Parte_1
contributo nel mantenimento delle figlie ad oggi non pagati, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, versi la somma di € 9.000,00 in un conto corrente bancario da intestare alla figlia IN , vincolato sino al raggiungimento della sua maggiore età; Persona_3
5. Stante il recente smarrimento del codice fiscale della figli , disporre che la somma Persona_3
di cui al punto 4 venga momentaneamente versata dalla IG al signor Parte_1
GR, ma con il vincolo di depositarla sul c/c della figlia non appena aperto;
pagina 4 di 6 6. Disporre che il signor GR RI effettui modello ISEE, utile per ottenere agevolazioni fiscali, con conseguente impegno all'aggiornamento anno per anno;
7. Poichè la IG è di religione musulmana, disporre che le figlie minori Parte_1
trascorrano ogni anno col padre i giorni festivi (nei periodi Natale e Pasqua); Per_1 Per_2
8. Disporre che il signor GR prelevi le figlie minori dall'abitazione materna la domenica sera,
mentre la madre le preleverà il venerdì.
9. Disporre una frequentazione della madre nei confronti delle figlie minori a weekend alterni,
compatibilmente con gli impegni e la volontà delle figlie;
10. Disporre che la madre stia con le figlie per metà del periodo delle “vacanze scolastiche”
invernali e per due settimane (anche staccate) durante le vacanze estive;
11. Con il rispetto dei patti sopra esposti, nulla sarà più dovuto a qualsiasi titolo e/o ragione da una parte nei confronti dell'altra e viceversa;
12. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
13. Dare atto che la IG ed il signor GR si dichiarano economicamente Parte_1
indipendenti ed autosufficienti, quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
14. Dare atto che le spese del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 5 di 6 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol. 7802/2017 del 1/3/2017 del
Tribunale di Modena, dispone in conformità alle condizioni riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6