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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11309 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. PP Di VO Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa CA CI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54731/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, p promosso da:
C.F. con sede in Roma alla via Armando Armuzzi n. 6, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._1
Fiumicino alla via Massimiliano Erasi n. 87, nonché
, C.F. , nato in [...] il [...], residente Parte_3 C.F._2 in Fiumicino alla via Salvatore Todaro n. 4, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_4 C.F._3 in Roma al lungomare Paolo Toscanelli n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele
Capograssi, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Regina
Margherita n. 269, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro società di diritto olandese con sede legale ad Controparte_1
Amsterdam (Paesi Bassi) alla Naritaweg 165, 1043 BW, registrata presso la Camera di
Commercio Olandese con il numero , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Noseda e dall'Avv. Gabriele Travaglini, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via delle Quattro
Fontane n. 161, come da procure notarili depositate in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: 152005 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designando, contrariis rejectis, per le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della condizione contenuta nell'atto di trasferimento di quote del 11.07.2017 ovvero, in via subordinata, accertare la responsabilità della parte acquirente e dichiarare la fictio iuris di avveramento della condizione e per l'effetto dell'accoglimento della domanda principale o della domanda subordinata condannare la al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 598.751,00 oltre interessi in favore degli odierni attori pro quota in ragione della partecipazione ceduta da ciascuno e specificamente € 260.457,00 in favore della € 83.825,00 in favore del sig. , € 91.010,00 in favore del sig. Parte_1 Parte_3
€ 163.459,00 in favore del sig. Parte_2 Parte_4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: “IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 dell'Agreement for sale and purchase of all of the issued quotas of CP_2 (cfr. doc. n. 3), l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Roma, in favore dell'organo
[...] arbitrale ivi previsto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite;
NEL MERITO: In via principale:
- previa ogni declaratoria ed accertamento del caso, rigettare ogni avversa domanda nei confronti della società in quanto inammissibile oltre che del Controparte_1 tutto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in atti, nonché in quanto sfornita di prova;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile e fondata (in tutto od in parte) la domanda degli Attori, compensare l'importo che riterrà a questi dovuto con la somma da liquidarsi in corso di causa a favore della società Controparte_1 per le ragioni di cui in atti;
[...] IN OGNI CASO:
- condannare gli Attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore della Convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone ad ogni avversa richiesta istruttoria e si insiste, per quanto di ragione, nelle istanze istruttorie formulate con la seconda e la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., nei termini ivi indicati.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18/10/2023 , e la Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, premettendo:
- che gli odierni attori avevano detenuto il capitale sociale della Controparte_3
[...
esercente la produzione e la vendita di birra artigianale;
- che i soci della nel 2017, avevano ricevuto dalla Controparte_3 [...] una rilevante proposta di acquisto della società; Controparte_1
- che i termini di tale proposta prevedevano la permanenza dei soci all'interno dell'azienda nonché la possibilità, per questi, di continuare a svilupparne i prodotti;
- che la aveva avviato un primo contatto tra le parti tramite un Controparte_1 proprio dipendente, che aveva formalizzato una prima bozza di proposta di acquisto, secondo cui il corrispettivo sarebbe stato pagato in tre rate;
- che tale interesse era stato, poi, confermato dai dirigenti della divisione europea della
[...]
che avrebbero poi designato la sede olandese come quella competente Controparte_1 all'acquisto definitivo;
- che medio tempore la tramite un proprio dipendente, aveva Controparte_1 rivelato i termini della possibile offerta, che prevedeva un corrispettivo di circa due milioni e mezzo di euro in tre rate, oltre all'assunzione dei tre soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il futuro investimento di ingenti risorse nel birrificio, circostanza dirimente per i tre soci ai fini dell'accettazione della proposta, in quanto avrebbe permesso ai cedenti di ottenere un guadagno immediato, pur continuando a coltivare la propria passione con nuovi mezzi e senza rischio di impresa;
- che nel contratto di vendita predisposto dalla b.v. e sottoposto ai Controparte_1 soci per l'accettazione era stata apposta dagli acquirenti in modo anomalo una clausola di c.d.
“earn-out”, con sottoposizione del pagamento del prezzo ad una condizione;
- che tale clausola, formalmente inserita come allegato al contratto, era di difficile interpretazione e prevedeva che il birrificio, per il triennio 1.1.2018-31.12.2020, avrebbe dovuto raggiungere la produzione di almeno il 90% di 22.000 ettolitri di birra artigianale afferente ai marchi ” e “Birra Roma”, produzione da immettersi sul mercato ad un Parte_5 determinato prezzo;
- che la suindicata condizione sospensiva era stata presentata dalla parte acquirente come una formalità tesa alla dilazione del pagamento, nonché a conferma del ruolo basilare che i venditori avrebbero continuato a rivestire all'interno della società;
- che il prezzo risultante dall'approfondita due diligence era stato, quindi, fissato in €
2.598.000,00, da corrispondersi in tre rate, la prima di € 1.237,507 al trasferimento delle quote (11.7.2017), la seconda di € 598.751,002 entro un anno dal rogito (11.7.2018) e la terza di €
598.756,00 entro cinque anni dalla compravendita (11.7.2022), il cui pagamento era subordinato al verificarsi della clausola di c.d. “earn-out”;
- che i soci erano convinti di poter provocare l'avveramento della condizione, sul presupposto che avrebbero avuto a disposizione nuove ingenti risorse che la Controparte_1 si era obbligata ad investire nell'azienda, tanto che questa, prima della stipula del rogito, aveva invitato i cedenti a visitare dei siti produttivi di dimensioni maggiori in previsione del possibile trasferimento dell'azienda;
- che la dopo la cessione, non aveva manifestato alcun interesse Controparte_1 all'evoluzione e alla commercializzazione del prodotto artigianale, poiché i suoi scopi primari erano la difesa del dominio dei propri marchi industriali e l'incremento dei segmenti di mercato in cui era presente, tanto che questa aveva omesso di investire le risorse contrattualmente previste;
- che la società acquirente aveva, quindi, fatto in modo che la Controparte_3
[... non potesse raggiungere gli obiettivi previsti per l'avveramento della condizione di pagamento della terza rata del prezzo, effettivamente non corrisposta, ed aveva, poi, chiuso il sito produttivo sito in Fiumicino e aveva ceduto alla Ceres il ramo d'azienda della distribuzione.
Tanto premesso, gli attori deducevano:
- la volontà della di non far avverare la condizione sospensiva Controparte_1 relativa al pagamento della terza rata del prezzo, in quanto:
a) i soci assunti alle dipendenze della erano stati licenziati Controparte_3 per giustificato motivo oggettivo in data 25.3.2019 e 4.12.2019, rendendo così impossibile il raggiungimento degli obiettivi posti nel contratto, nel quale i suddetti lavoratori erano stati individuati quale “personale essenziale”;
b) la si era resa inadempiente all'obbligo di conferire le risorse Controparte_1 necessarie all'incremento della produzione e delle vendite, atteso che, dei dodici collaboratori previsti, ne erano stati assunti solamente sette;
c) la aveva celato ai venditori il chiaro intento di affossare le birre artigianali in CP_1 favore dei propri marchi industriali, atteso che la società, in data 27.7.2017, era stata trasformata in s.r.l. semplice, con conseguente perdita di controllo sulla filiera locale produttiva ed incremento dei costi del personale;
le fiere di settore erano state disertate;
le birre artigianali non avevano più preso parte ai concorsi;
la forma delle bottiglie distintiva dei marchi era stata dismessa a favore di bottiglie senza caratteristiche peculiari;
le etichette erano state modificate;
non erano stati autorizzati nuovi rapporti commerciali con distributori interessati alle birre artigianali ed erano stati modificati in senso peggiorativo i rapporti di fornitura con importatori per il mercato estero;
- la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 1358 e 1359 c.c. e, prima ancora dell'art. 1355 c.c., atteso che il potere decisionale che avrebbe potuto consentire il raggiungimento degli obiettivi era interamente rimesso alla discrezionalità della parte acquirente;
- la natura non integrativa del prezzo, già determinato, della clausola in oggetto, con conseguente nullità della stessa.
Parte attrice concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
2.- Con comparsa depositata il 6.3.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore dell'arbitro per effetto della clausola compromissoria pattuita tra le parti. La convenuta esponeva:
- che, a seguito di trattative e di una lunga operazione di due diligence, le parti in causa erano addivenute ad un accordo, tanto che, in data 27.6.2017, avevano sottoscritto un “preliminary agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of , in cui Controparte_2 era stato previsto il versamento di un anticipo di € 40.000,00, di cui € 10.760,00 per Parte_2
€ 9.912,00 per ed € 19.238,00 per ed il pagamento del saldo Parte_3 Parte_4 del prezzo in successive fasi;
- che gli accordi raggiunti erano stati cristallizzati con la sottoscrizione, in data 11.7.2017, dell'“Agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of , in Controparte_2 virtù del quale il prezzo di vendita era stato convenuto in € 2.435.014,00, regolato come segue:
a) € 40.000,00 a titolo di acconto, corrisposto con la sottoscrizione, il 27.6.2017, del contratto preliminare;
b) € 1.197.507,002 a titolo di prima rata corrisposta in data 11.7.2017;
c) € 598.751,003 a titolo di seconda rata da pagarsi entro 12 mesi;
d) € 598.756,004 a titolo di terza rata soggetta a variazioni, da corrispondersi a titolo di c.d.
“earn-out” subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi;
- che nel contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata era stato stabilito, conformemente a quanto precedentemente concordato tra le parti, che la somma di € 598.751,00 sarebbe stata corrisposta ai venditori, a titolo di c.d. “earn-out”, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi, nei termini e nella misura precisati nel documento recante i criteri per la determinazione del prezzo residuo allegato sub lettera C, parametrati al raggiungimento di determinati risultati economici della società; - che, per espressa volontà delle parti, il contratto notarile di cessione delle quote non poteva in alcun modo novare o modificare i precedenti accordi intercorsi tra le parti in ordine al medesimo oggetto, avuto riguardo all'espresso richiamo ivi contenuto a quanto meglio e più diffusamente concordato nell'”agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of
, ivi inclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 18.3; Controparte_2
- che la aveva subito iniziato a destinare ingenti capitali al Controparte_1 consolidamento della struttura e all'ottimizzazione dei risultati della Controparte_2 effettuando cospicui investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento delle strutture produttive esistenti, tanto che, nel corso del triennio da considerarsi ai fini dell'applicazione della clausola di c.d. “earn-out”, gli investimenti avevano raggiunto le somme di € 416.000,00 per il 2018, di
€ 122.000,00 per il 2019 e di € 164.000,00 per il 2020, investimenti che la società aveva continuato ad effettuare anche negli anni successivi, assumendo nuovo personale specializzato;
- che la convenuta aveva subito posto particolare attenzione alla razionalizzazione dell'organizzazione aziendale, regolarizzando i contratti di lavoro dei dipendenti, così trovandosi a dover affrontare un sensibile aumento del costo del lavoro, aumentato da €
462.000,00 circa nel 2017 ad € 1.131.000,00 circa nel 2018;
- che era successivamente emerso un vizio organizzativo della società acquisita, consistente nell'elevato costo delle merci e dei materiali di produzione, come ad esempio le bottiglie utilizzate, tale da ostacolare il raggiungimento dei risultati sperati;
- che la nuova gestione aveva, quindi, organizzato un workshop con una società inglese di marketing, occasione in cui erano stati rinnovati il marchio, la bottiglia e l'etichetta, al fine di rendere l'offerta più allettante sia nel mercato interno che in quello estero e di ottimizzarne i costi;
- che in tale contesto, per ottenere maggiori profitti, era stata rivista anche la strategia di mercato, con la riduzione del numero complessivo dei prodotti, per concentrarsi su quelli che avevano la maggiore possibilità di essere introdotti nei supermercati e nei bar;
- che, a causa di queste decisioni strategiche, la stava migliorando i propri risultati, CP_2 senza tuttavia essere ancora competitiva sul mercato, ottica in cui la convenuta aveva deciso di collaborare con uno dei propri birrifici di scala in Repubblica Ceca per estendere la linea della
”; Parte_5
- che la suindicata fase di profonda ristrutturazione in cui versava la aveva reso CP_2 inconferente la partecipazione della stessa a piccole fiere ed eventi, tanto che i dinieghi opposti, riferibili principalmente al 2018, erano tutti adeguatamente giustificati e la partecipazione agli stessi era regolarmente ripresa appena superato il periodo di assestamento;
- che i tre soci odierni attori erano stati licenziati per ragioni oggettive, come dagli stessi pacificamente ammesso, e avevano ricevuto ingenti somme di denaro a tacitazione di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro, cui avevano, quindi, rinunciato;
- che, per raggiungere comunque gli obiettivi di produzione prefissati, la convenuta, all'esito dei suddetti licenziamenti, aveva sottoscritto con gli attori un contratto di c.d. “brand ambassador”, tanto che questi erano stati incaricati di curare la promozione di prodotti e servizi offerti dalla attraverso lo sviluppo ed il mantenimento dell'immagine positiva CP_2 dell'azienda, anche tramite l'interazione con i consumatori, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ed a realizzare le condizioni che avrebbero reso possibile il pagamento della terza rata ai sensi della clausola di c.d. “earn-out”, cosa nei fatti non avvenuta;
- che, nonostante quanto sopra esposto, gli obiettivi previsti dalla clausola c.d. “earn out” per il triennio 2018-2020 non erano stati soddisfatti, sicché era legittimo il mancato pagamento della terza rata di € 598.751,00.
Tanto esposto, la convenuta eccepiva:
- l'incompetenza del giudice adito attesa per effetto della clausola compromissoria vigente inter partes;
- l'infondatezza delle avverse pretese, stante la sussistenza di una valida clausola di c.d. “earn out”, la cui condizione non si era verificata;
- il rispetto da parte della convenuta del principio di buona fede contrattuale nella fase delle trattive, in fase di stipula e nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l'inammissibilità della richiesta di applicazione della fictio iuris dell'avveramento della condizione, poiché la non aveva alcun interesse contrario Controparte_1 all'avveramento della condizione di cui alla clausola di c.d. “earn-out”, essendo gli obiettivi sottesi alla medesima coerenti con il suo business plan ed avendo, quindi, la stessa interesse a realizzarli, ed in quanto tutte le parti in causa avevano il medesimo interesse al suo avveramento;
- la mancata imputabilità alla convenuta del comportamento asseritamente lesivo dedotto dalla controparte;
- in subordine, la compensazione del credito asseritamente vantato dagli attori con ulteriori spese sostenute dalla per fatti imputabili agli attori. CP_1
La convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe.
3. - Gli attori, con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., deducevano la non applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria richiamata dalla convenuta. La convenuta, con istanza depositata il 20.6.2024, chiedeva lo stralcio della memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di controparte, unitamente ai documenti n. 37 e n. 38 a questa allegati, in quanto tardivamente depositati in data 17.6.2024.
Con ordinanza del 16.8.2024 veniva dichiarata inammissibile la memoria attorea ex art. 171- ter n. 3 c.p.c., in quanto depositata il 17.6.2024, dopo la scadenza del termine del 14.6.2024 fissato con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 16.3.2024.
La causa veniva, quindi, istruita in via meramente documentale ed era poi rimessa in decisione il 7.7.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- La convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per effetto della clausola compromissoria prevista dal contratto intestato “agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of inter partes stipulato in data 11.7.2017, che, al punto Controparte_2
n. 18, rubricato “governing law and jurisdiction”, così dispone: al punto 18.1: “this agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation
(including non-contractual disputes or claims) (disputes) shall be governed by and construed in accordance with ”. Al punto 18.2 che “each party irrevocably agrees that this CP_4 agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Italian
Republic”. c) Al punto 18.3 che “all disputes arising out of or in connection with this agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of
Commerce (ICC) by one arbitrator appointed in accordance with said Rules. The arbitration proceeding will take place in Rome. The language of arbitration shall be English.”
L'eccezione, da qualificarsi come contestazione della giurisdizione del giudice adito, è fondata.
Orbene, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, “il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 c.p.c. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti. Quindi, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui, il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (da ultimo Cass.
16.6.2011 n. 13249; Cass. ord. 23.2.2011 n. 4416)” (Cass. civ. sez. III sentenza 12.3.2013 n.
6093). Inoltre “non v'è dubbio che, pur non essendo obbligatoria la nomina di un traduttore
(Cass., sez. 3^, 12 marzo 2013, n. 6093, m. 625480), il giudice non può considerare inutilizzabili documenti probatori sol perché redatti in lingua straniera” (Cass. civ. sez. I sentenza 4.11.2015 n. 22563). Tanto premesso, nel caso di specie non può dubitarsi della facile comprensibilità delle richiamate disposizioni contrattuali, attesa la sinteticità delle stesse nonché la chiarezza del linguaggio utilizzato.
L'art. 18 risulta facilmente comprensibile e le parti hanno scelto proprio la lingua inglese per la redazione del contratto relativo alla cessione di quote sociali di rilevante valore economico, quindi si deve presumere che si tratti di una lingua da loro conosciuta.
Si rileva, altresì, che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, Non possono formare oggetto di compromesso le controversie societarie che hanno per oggetto interessi della società o che concernono le violazioni di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio” (Cass. civ. sez. I sentenza 12.9.2011 n. 18600).
Tuttavia, nel caso di specie, le domande degli attori, consistenti nella dichiarazione di nullità della condizione contenuta nell'atto di trasferimento di quote dell'11.7.2017 o, in via subordinata, nell'accertamento della responsabilità della parte acquirente e dichiarare la fictio iuris di avveramento della condizione, non sono volte a tutelare gli interessi protetti da norma inderogabile.
Chiarisce, invero, la Suprema Corte che “In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole;
sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 22.10.2018 n.
26553). “La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore” (Cass. civ. sez. II sentenza 3.2.2012 n. 1674).
Nel caso di specie, la causa petendi sottesa alla domanda attorea è compresa nell'abito di applicazione della clausola compromissoria di cui al punto n. 18.3 del citato contratto dell'11.7.2017, già richiamato nel preliminare del 27/6/2017 che richiama l'allegato contratto.
Gli attori hanno contestato la vigenza di tale clausola, in quanto non espressamente riportata, né richiamata nel successivo rogito notarile, in lingua italiana, di cessione di quote di società a responsabilità limitata, intervenuto tra le parti in data 11.7.2017.
La doglianza è priva di fondamento.
A prescindere da ogni qualificazione del contratto in lingua inglese dell'11.7.2017 indicato dalle parti come SPA, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, va rilevato che “la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede;
ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 22.1.2020 n. 1439; nonché, nella medesima direzione, Cass. civ. sez. I sentenza 31.10.2011 n. 22608).
Si rileva, altresì, che le parti hanno espressamente riconosciuto, nel rogito notarile, la sussistenza di precedenti pattuizioni, come, appunto, la clausola compromissoria in esame, tanto da prevedere, a pagina cinque di tale atto, che “il presente contratto non ha, né potrà, in alcun modo avere effetto novativo né modificativo di precedenti accordi eventualmente intercorsi tra le parti in ordine al medesimo oggetto”.
Il giudice non ignora l'orientamento della Suprema Corte richiamato da parte attrice, a mente del quale “può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta “ad substantiam”, che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale;
per le clausole compromissorie “per relationem” - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione” (Cass. civ. S.U. ordinanza
6.6.2024 n. 15861). Nel caso di specie va considerata la specifica clausola nell'accordo dell'11.7.2017 in lingua inglese, che risulta concluso su proposta degli attori ed accettazione della società convenuta, con cui le parti, senza alcun richiamo ad altri atti, hanno inteso regolare complessivamente il loro accordo in ordine alla cessione delle quote, poi formalizzata con atto notarile di pari data.
In conclusione, va ritenuta valida ed efficace la clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nella previsione del punto n. 18.3 del contratto sipulato inter partes in data 11.7.2017, che attribuisce tutte le controversie derivanti da o connesse al citato accordo sulla cessione di quote, alla cognizione arbitrale della Camera di Commercio Internazionale.
Poiché appare evidente che la controversia oggetto della domanda attorea, è riconducibile alla suindicata ipotesi, difetta la giurisdizione del Tribunale adito.
Si evidenzia, invero, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'eccezione di compromesso per arbitri esteri sottopone al giudice una questione non di merito, ma di giurisdizione. La decisione capostipite in tal senso fu quella pronunciata da Sez. U, Ordinanza
n. 24153 del 25/10/2013, la quale aveva ad oggetto una fattispecie identica a quella oggi in esame (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società straniera, che contestualmente solleva un'eccezione di compromesso per arbitri esteri).
In quel caso le SS.UU. ritennero ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione: ma è evidente che se l'eccezione di compromesso per arbitrato estero pone una questione di giurisdizione e non di competenza, il rimedio avverso la sentenza che accoglie la suddetta eccezione non può che essere l'appello, e non il regolamento di competenza ex art. 819 ter
c.p.c.. Il suddetto principio da allora in poi è rimasto saldissimo: da ultimo, nello stesso senso, si vedano: - Sez. U, Sentenza n. 17244 del 27.5.2022, ove si legge (p. 2 dei “Motivi della decisione”): “che integri questione di giurisdizione, quella scaturente dalla presenza di una convenzione di arbitrato estero, è un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di queste
Sezioni Unite”;- Sez. U, Ordinanza n. 15713 del 17.5.2022, ove si legge (p. 5): “in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale (...) deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione”; - Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13.6.2017 (come la precedente)” (Cass. civ. sez. III ordinanza 23.5.2023 n. 14186).
Le parti non hanno qualificato il tenore della clausola compromissoria, ma secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte: “ l'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante la diversa qualificazione ad opera delle parti, in quanto il sistema delineato prevede unicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare i confini domestici. (Cass. n. 22338/2013; Cass. Cass. S.U. n. 10800/2015), il che comporta che possano trovare applicazione anche le norme specificamente dettate per l'arbitrato rituale nazionale, ove non incompatibili con il carattere internazionale dell'arbitrato concordato” (in motivazione Cass.civ. S.U. 14 ottobre 2024 n. 26600).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M.
147/2022 in base delle fasi processuali svolte e al valore della controversia, secondo parametri compresi tra minimi e di medi di riferimento, tenuto conto della riduzione per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 54731/2023 tra Parte_2 [...]
, nonché la società e la società Parte_3 Parte_4 CP_5 CP_1
b.v., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore di arbitro estero;
2) CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida nella misura di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente
PP Di VO
Il Giudice relatore
CA CI
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. PP Di VO Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa CA CI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54731/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, p promosso da:
C.F. con sede in Roma alla via Armando Armuzzi n. 6, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._1
Fiumicino alla via Massimiliano Erasi n. 87, nonché
, C.F. , nato in [...] il [...], residente Parte_3 C.F._2 in Fiumicino alla via Salvatore Todaro n. 4, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_4 C.F._3 in Roma al lungomare Paolo Toscanelli n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele
Capograssi, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Regina
Margherita n. 269, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro società di diritto olandese con sede legale ad Controparte_1
Amsterdam (Paesi Bassi) alla Naritaweg 165, 1043 BW, registrata presso la Camera di
Commercio Olandese con il numero , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Noseda e dall'Avv. Gabriele Travaglini, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via delle Quattro
Fontane n. 161, come da procure notarili depositate in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: 152005 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designando, contrariis rejectis, per le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della condizione contenuta nell'atto di trasferimento di quote del 11.07.2017 ovvero, in via subordinata, accertare la responsabilità della parte acquirente e dichiarare la fictio iuris di avveramento della condizione e per l'effetto dell'accoglimento della domanda principale o della domanda subordinata condannare la al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 598.751,00 oltre interessi in favore degli odierni attori pro quota in ragione della partecipazione ceduta da ciascuno e specificamente € 260.457,00 in favore della € 83.825,00 in favore del sig. , € 91.010,00 in favore del sig. Parte_1 Parte_3
€ 163.459,00 in favore del sig. Parte_2 Parte_4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: “IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 dell'Agreement for sale and purchase of all of the issued quotas of CP_2 (cfr. doc. n. 3), l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Roma, in favore dell'organo
[...] arbitrale ivi previsto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite;
NEL MERITO: In via principale:
- previa ogni declaratoria ed accertamento del caso, rigettare ogni avversa domanda nei confronti della società in quanto inammissibile oltre che del Controparte_1 tutto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in atti, nonché in quanto sfornita di prova;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile e fondata (in tutto od in parte) la domanda degli Attori, compensare l'importo che riterrà a questi dovuto con la somma da liquidarsi in corso di causa a favore della società Controparte_1 per le ragioni di cui in atti;
[...] IN OGNI CASO:
- condannare gli Attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore della Convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone ad ogni avversa richiesta istruttoria e si insiste, per quanto di ragione, nelle istanze istruttorie formulate con la seconda e la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., nei termini ivi indicati.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18/10/2023 , e la Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, premettendo:
- che gli odierni attori avevano detenuto il capitale sociale della Controparte_3
[...
esercente la produzione e la vendita di birra artigianale;
- che i soci della nel 2017, avevano ricevuto dalla Controparte_3 [...] una rilevante proposta di acquisto della società; Controparte_1
- che i termini di tale proposta prevedevano la permanenza dei soci all'interno dell'azienda nonché la possibilità, per questi, di continuare a svilupparne i prodotti;
- che la aveva avviato un primo contatto tra le parti tramite un Controparte_1 proprio dipendente, che aveva formalizzato una prima bozza di proposta di acquisto, secondo cui il corrispettivo sarebbe stato pagato in tre rate;
- che tale interesse era stato, poi, confermato dai dirigenti della divisione europea della
[...]
che avrebbero poi designato la sede olandese come quella competente Controparte_1 all'acquisto definitivo;
- che medio tempore la tramite un proprio dipendente, aveva Controparte_1 rivelato i termini della possibile offerta, che prevedeva un corrispettivo di circa due milioni e mezzo di euro in tre rate, oltre all'assunzione dei tre soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il futuro investimento di ingenti risorse nel birrificio, circostanza dirimente per i tre soci ai fini dell'accettazione della proposta, in quanto avrebbe permesso ai cedenti di ottenere un guadagno immediato, pur continuando a coltivare la propria passione con nuovi mezzi e senza rischio di impresa;
- che nel contratto di vendita predisposto dalla b.v. e sottoposto ai Controparte_1 soci per l'accettazione era stata apposta dagli acquirenti in modo anomalo una clausola di c.d.
“earn-out”, con sottoposizione del pagamento del prezzo ad una condizione;
- che tale clausola, formalmente inserita come allegato al contratto, era di difficile interpretazione e prevedeva che il birrificio, per il triennio 1.1.2018-31.12.2020, avrebbe dovuto raggiungere la produzione di almeno il 90% di 22.000 ettolitri di birra artigianale afferente ai marchi ” e “Birra Roma”, produzione da immettersi sul mercato ad un Parte_5 determinato prezzo;
- che la suindicata condizione sospensiva era stata presentata dalla parte acquirente come una formalità tesa alla dilazione del pagamento, nonché a conferma del ruolo basilare che i venditori avrebbero continuato a rivestire all'interno della società;
- che il prezzo risultante dall'approfondita due diligence era stato, quindi, fissato in €
2.598.000,00, da corrispondersi in tre rate, la prima di € 1.237,507 al trasferimento delle quote (11.7.2017), la seconda di € 598.751,002 entro un anno dal rogito (11.7.2018) e la terza di €
598.756,00 entro cinque anni dalla compravendita (11.7.2022), il cui pagamento era subordinato al verificarsi della clausola di c.d. “earn-out”;
- che i soci erano convinti di poter provocare l'avveramento della condizione, sul presupposto che avrebbero avuto a disposizione nuove ingenti risorse che la Controparte_1 si era obbligata ad investire nell'azienda, tanto che questa, prima della stipula del rogito, aveva invitato i cedenti a visitare dei siti produttivi di dimensioni maggiori in previsione del possibile trasferimento dell'azienda;
- che la dopo la cessione, non aveva manifestato alcun interesse Controparte_1 all'evoluzione e alla commercializzazione del prodotto artigianale, poiché i suoi scopi primari erano la difesa del dominio dei propri marchi industriali e l'incremento dei segmenti di mercato in cui era presente, tanto che questa aveva omesso di investire le risorse contrattualmente previste;
- che la società acquirente aveva, quindi, fatto in modo che la Controparte_3
[... non potesse raggiungere gli obiettivi previsti per l'avveramento della condizione di pagamento della terza rata del prezzo, effettivamente non corrisposta, ed aveva, poi, chiuso il sito produttivo sito in Fiumicino e aveva ceduto alla Ceres il ramo d'azienda della distribuzione.
Tanto premesso, gli attori deducevano:
- la volontà della di non far avverare la condizione sospensiva Controparte_1 relativa al pagamento della terza rata del prezzo, in quanto:
a) i soci assunti alle dipendenze della erano stati licenziati Controparte_3 per giustificato motivo oggettivo in data 25.3.2019 e 4.12.2019, rendendo così impossibile il raggiungimento degli obiettivi posti nel contratto, nel quale i suddetti lavoratori erano stati individuati quale “personale essenziale”;
b) la si era resa inadempiente all'obbligo di conferire le risorse Controparte_1 necessarie all'incremento della produzione e delle vendite, atteso che, dei dodici collaboratori previsti, ne erano stati assunti solamente sette;
c) la aveva celato ai venditori il chiaro intento di affossare le birre artigianali in CP_1 favore dei propri marchi industriali, atteso che la società, in data 27.7.2017, era stata trasformata in s.r.l. semplice, con conseguente perdita di controllo sulla filiera locale produttiva ed incremento dei costi del personale;
le fiere di settore erano state disertate;
le birre artigianali non avevano più preso parte ai concorsi;
la forma delle bottiglie distintiva dei marchi era stata dismessa a favore di bottiglie senza caratteristiche peculiari;
le etichette erano state modificate;
non erano stati autorizzati nuovi rapporti commerciali con distributori interessati alle birre artigianali ed erano stati modificati in senso peggiorativo i rapporti di fornitura con importatori per il mercato estero;
- la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 1358 e 1359 c.c. e, prima ancora dell'art. 1355 c.c., atteso che il potere decisionale che avrebbe potuto consentire il raggiungimento degli obiettivi era interamente rimesso alla discrezionalità della parte acquirente;
- la natura non integrativa del prezzo, già determinato, della clausola in oggetto, con conseguente nullità della stessa.
Parte attrice concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
2.- Con comparsa depositata il 6.3.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore dell'arbitro per effetto della clausola compromissoria pattuita tra le parti. La convenuta esponeva:
- che, a seguito di trattative e di una lunga operazione di due diligence, le parti in causa erano addivenute ad un accordo, tanto che, in data 27.6.2017, avevano sottoscritto un “preliminary agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of , in cui Controparte_2 era stato previsto il versamento di un anticipo di € 40.000,00, di cui € 10.760,00 per Parte_2
€ 9.912,00 per ed € 19.238,00 per ed il pagamento del saldo Parte_3 Parte_4 del prezzo in successive fasi;
- che gli accordi raggiunti erano stati cristallizzati con la sottoscrizione, in data 11.7.2017, dell'“Agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of , in Controparte_2 virtù del quale il prezzo di vendita era stato convenuto in € 2.435.014,00, regolato come segue:
a) € 40.000,00 a titolo di acconto, corrisposto con la sottoscrizione, il 27.6.2017, del contratto preliminare;
b) € 1.197.507,002 a titolo di prima rata corrisposta in data 11.7.2017;
c) € 598.751,003 a titolo di seconda rata da pagarsi entro 12 mesi;
d) € 598.756,004 a titolo di terza rata soggetta a variazioni, da corrispondersi a titolo di c.d.
“earn-out” subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi;
- che nel contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata era stato stabilito, conformemente a quanto precedentemente concordato tra le parti, che la somma di € 598.751,00 sarebbe stata corrisposta ai venditori, a titolo di c.d. “earn-out”, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi, nei termini e nella misura precisati nel documento recante i criteri per la determinazione del prezzo residuo allegato sub lettera C, parametrati al raggiungimento di determinati risultati economici della società; - che, per espressa volontà delle parti, il contratto notarile di cessione delle quote non poteva in alcun modo novare o modificare i precedenti accordi intercorsi tra le parti in ordine al medesimo oggetto, avuto riguardo all'espresso richiamo ivi contenuto a quanto meglio e più diffusamente concordato nell'”agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of
, ivi inclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 18.3; Controparte_2
- che la aveva subito iniziato a destinare ingenti capitali al Controparte_1 consolidamento della struttura e all'ottimizzazione dei risultati della Controparte_2 effettuando cospicui investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento delle strutture produttive esistenti, tanto che, nel corso del triennio da considerarsi ai fini dell'applicazione della clausola di c.d. “earn-out”, gli investimenti avevano raggiunto le somme di € 416.000,00 per il 2018, di
€ 122.000,00 per il 2019 e di € 164.000,00 per il 2020, investimenti che la società aveva continuato ad effettuare anche negli anni successivi, assumendo nuovo personale specializzato;
- che la convenuta aveva subito posto particolare attenzione alla razionalizzazione dell'organizzazione aziendale, regolarizzando i contratti di lavoro dei dipendenti, così trovandosi a dover affrontare un sensibile aumento del costo del lavoro, aumentato da €
462.000,00 circa nel 2017 ad € 1.131.000,00 circa nel 2018;
- che era successivamente emerso un vizio organizzativo della società acquisita, consistente nell'elevato costo delle merci e dei materiali di produzione, come ad esempio le bottiglie utilizzate, tale da ostacolare il raggiungimento dei risultati sperati;
- che la nuova gestione aveva, quindi, organizzato un workshop con una società inglese di marketing, occasione in cui erano stati rinnovati il marchio, la bottiglia e l'etichetta, al fine di rendere l'offerta più allettante sia nel mercato interno che in quello estero e di ottimizzarne i costi;
- che in tale contesto, per ottenere maggiori profitti, era stata rivista anche la strategia di mercato, con la riduzione del numero complessivo dei prodotti, per concentrarsi su quelli che avevano la maggiore possibilità di essere introdotti nei supermercati e nei bar;
- che, a causa di queste decisioni strategiche, la stava migliorando i propri risultati, CP_2 senza tuttavia essere ancora competitiva sul mercato, ottica in cui la convenuta aveva deciso di collaborare con uno dei propri birrifici di scala in Repubblica Ceca per estendere la linea della
”; Parte_5
- che la suindicata fase di profonda ristrutturazione in cui versava la aveva reso CP_2 inconferente la partecipazione della stessa a piccole fiere ed eventi, tanto che i dinieghi opposti, riferibili principalmente al 2018, erano tutti adeguatamente giustificati e la partecipazione agli stessi era regolarmente ripresa appena superato il periodo di assestamento;
- che i tre soci odierni attori erano stati licenziati per ragioni oggettive, come dagli stessi pacificamente ammesso, e avevano ricevuto ingenti somme di denaro a tacitazione di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro, cui avevano, quindi, rinunciato;
- che, per raggiungere comunque gli obiettivi di produzione prefissati, la convenuta, all'esito dei suddetti licenziamenti, aveva sottoscritto con gli attori un contratto di c.d. “brand ambassador”, tanto che questi erano stati incaricati di curare la promozione di prodotti e servizi offerti dalla attraverso lo sviluppo ed il mantenimento dell'immagine positiva CP_2 dell'azienda, anche tramite l'interazione con i consumatori, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ed a realizzare le condizioni che avrebbero reso possibile il pagamento della terza rata ai sensi della clausola di c.d. “earn-out”, cosa nei fatti non avvenuta;
- che, nonostante quanto sopra esposto, gli obiettivi previsti dalla clausola c.d. “earn out” per il triennio 2018-2020 non erano stati soddisfatti, sicché era legittimo il mancato pagamento della terza rata di € 598.751,00.
Tanto esposto, la convenuta eccepiva:
- l'incompetenza del giudice adito attesa per effetto della clausola compromissoria vigente inter partes;
- l'infondatezza delle avverse pretese, stante la sussistenza di una valida clausola di c.d. “earn out”, la cui condizione non si era verificata;
- il rispetto da parte della convenuta del principio di buona fede contrattuale nella fase delle trattive, in fase di stipula e nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l'inammissibilità della richiesta di applicazione della fictio iuris dell'avveramento della condizione, poiché la non aveva alcun interesse contrario Controparte_1 all'avveramento della condizione di cui alla clausola di c.d. “earn-out”, essendo gli obiettivi sottesi alla medesima coerenti con il suo business plan ed avendo, quindi, la stessa interesse a realizzarli, ed in quanto tutte le parti in causa avevano il medesimo interesse al suo avveramento;
- la mancata imputabilità alla convenuta del comportamento asseritamente lesivo dedotto dalla controparte;
- in subordine, la compensazione del credito asseritamente vantato dagli attori con ulteriori spese sostenute dalla per fatti imputabili agli attori. CP_1
La convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe.
3. - Gli attori, con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., deducevano la non applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria richiamata dalla convenuta. La convenuta, con istanza depositata il 20.6.2024, chiedeva lo stralcio della memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di controparte, unitamente ai documenti n. 37 e n. 38 a questa allegati, in quanto tardivamente depositati in data 17.6.2024.
Con ordinanza del 16.8.2024 veniva dichiarata inammissibile la memoria attorea ex art. 171- ter n. 3 c.p.c., in quanto depositata il 17.6.2024, dopo la scadenza del termine del 14.6.2024 fissato con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 16.3.2024.
La causa veniva, quindi, istruita in via meramente documentale ed era poi rimessa in decisione il 7.7.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- La convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per effetto della clausola compromissoria prevista dal contratto intestato “agreement for the sale and purchase of all of the issued quotas of inter partes stipulato in data 11.7.2017, che, al punto Controparte_2
n. 18, rubricato “governing law and jurisdiction”, così dispone: al punto 18.1: “this agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation
(including non-contractual disputes or claims) (disputes) shall be governed by and construed in accordance with ”. Al punto 18.2 che “each party irrevocably agrees that this CP_4 agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Italian
Republic”. c) Al punto 18.3 che “all disputes arising out of or in connection with this agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of
Commerce (ICC) by one arbitrator appointed in accordance with said Rules. The arbitration proceeding will take place in Rome. The language of arbitration shall be English.”
L'eccezione, da qualificarsi come contestazione della giurisdizione del giudice adito, è fondata.
Orbene, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, “il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 c.p.c. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti. Quindi, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui, il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (da ultimo Cass.
16.6.2011 n. 13249; Cass. ord. 23.2.2011 n. 4416)” (Cass. civ. sez. III sentenza 12.3.2013 n.
6093). Inoltre “non v'è dubbio che, pur non essendo obbligatoria la nomina di un traduttore
(Cass., sez. 3^, 12 marzo 2013, n. 6093, m. 625480), il giudice non può considerare inutilizzabili documenti probatori sol perché redatti in lingua straniera” (Cass. civ. sez. I sentenza 4.11.2015 n. 22563). Tanto premesso, nel caso di specie non può dubitarsi della facile comprensibilità delle richiamate disposizioni contrattuali, attesa la sinteticità delle stesse nonché la chiarezza del linguaggio utilizzato.
L'art. 18 risulta facilmente comprensibile e le parti hanno scelto proprio la lingua inglese per la redazione del contratto relativo alla cessione di quote sociali di rilevante valore economico, quindi si deve presumere che si tratti di una lingua da loro conosciuta.
Si rileva, altresì, che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, Non possono formare oggetto di compromesso le controversie societarie che hanno per oggetto interessi della società o che concernono le violazioni di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio” (Cass. civ. sez. I sentenza 12.9.2011 n. 18600).
Tuttavia, nel caso di specie, le domande degli attori, consistenti nella dichiarazione di nullità della condizione contenuta nell'atto di trasferimento di quote dell'11.7.2017 o, in via subordinata, nell'accertamento della responsabilità della parte acquirente e dichiarare la fictio iuris di avveramento della condizione, non sono volte a tutelare gli interessi protetti da norma inderogabile.
Chiarisce, invero, la Suprema Corte che “In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole;
sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 22.10.2018 n.
26553). “La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore” (Cass. civ. sez. II sentenza 3.2.2012 n. 1674).
Nel caso di specie, la causa petendi sottesa alla domanda attorea è compresa nell'abito di applicazione della clausola compromissoria di cui al punto n. 18.3 del citato contratto dell'11.7.2017, già richiamato nel preliminare del 27/6/2017 che richiama l'allegato contratto.
Gli attori hanno contestato la vigenza di tale clausola, in quanto non espressamente riportata, né richiamata nel successivo rogito notarile, in lingua italiana, di cessione di quote di società a responsabilità limitata, intervenuto tra le parti in data 11.7.2017.
La doglianza è priva di fondamento.
A prescindere da ogni qualificazione del contratto in lingua inglese dell'11.7.2017 indicato dalle parti come SPA, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, va rilevato che “la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede;
ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 22.1.2020 n. 1439; nonché, nella medesima direzione, Cass. civ. sez. I sentenza 31.10.2011 n. 22608).
Si rileva, altresì, che le parti hanno espressamente riconosciuto, nel rogito notarile, la sussistenza di precedenti pattuizioni, come, appunto, la clausola compromissoria in esame, tanto da prevedere, a pagina cinque di tale atto, che “il presente contratto non ha, né potrà, in alcun modo avere effetto novativo né modificativo di precedenti accordi eventualmente intercorsi tra le parti in ordine al medesimo oggetto”.
Il giudice non ignora l'orientamento della Suprema Corte richiamato da parte attrice, a mente del quale “può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta “ad substantiam”, che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale;
per le clausole compromissorie “per relationem” - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione” (Cass. civ. S.U. ordinanza
6.6.2024 n. 15861). Nel caso di specie va considerata la specifica clausola nell'accordo dell'11.7.2017 in lingua inglese, che risulta concluso su proposta degli attori ed accettazione della società convenuta, con cui le parti, senza alcun richiamo ad altri atti, hanno inteso regolare complessivamente il loro accordo in ordine alla cessione delle quote, poi formalizzata con atto notarile di pari data.
In conclusione, va ritenuta valida ed efficace la clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nella previsione del punto n. 18.3 del contratto sipulato inter partes in data 11.7.2017, che attribuisce tutte le controversie derivanti da o connesse al citato accordo sulla cessione di quote, alla cognizione arbitrale della Camera di Commercio Internazionale.
Poiché appare evidente che la controversia oggetto della domanda attorea, è riconducibile alla suindicata ipotesi, difetta la giurisdizione del Tribunale adito.
Si evidenzia, invero, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'eccezione di compromesso per arbitri esteri sottopone al giudice una questione non di merito, ma di giurisdizione. La decisione capostipite in tal senso fu quella pronunciata da Sez. U, Ordinanza
n. 24153 del 25/10/2013, la quale aveva ad oggetto una fattispecie identica a quella oggi in esame (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società straniera, che contestualmente solleva un'eccezione di compromesso per arbitri esteri).
In quel caso le SS.UU. ritennero ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione: ma è evidente che se l'eccezione di compromesso per arbitrato estero pone una questione di giurisdizione e non di competenza, il rimedio avverso la sentenza che accoglie la suddetta eccezione non può che essere l'appello, e non il regolamento di competenza ex art. 819 ter
c.p.c.. Il suddetto principio da allora in poi è rimasto saldissimo: da ultimo, nello stesso senso, si vedano: - Sez. U, Sentenza n. 17244 del 27.5.2022, ove si legge (p. 2 dei “Motivi della decisione”): “che integri questione di giurisdizione, quella scaturente dalla presenza di una convenzione di arbitrato estero, è un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di queste
Sezioni Unite”;- Sez. U, Ordinanza n. 15713 del 17.5.2022, ove si legge (p. 5): “in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale (...) deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione”; - Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13.6.2017 (come la precedente)” (Cass. civ. sez. III ordinanza 23.5.2023 n. 14186).
Le parti non hanno qualificato il tenore della clausola compromissoria, ma secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte: “ l'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante la diversa qualificazione ad opera delle parti, in quanto il sistema delineato prevede unicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare i confini domestici. (Cass. n. 22338/2013; Cass. Cass. S.U. n. 10800/2015), il che comporta che possano trovare applicazione anche le norme specificamente dettate per l'arbitrato rituale nazionale, ove non incompatibili con il carattere internazionale dell'arbitrato concordato” (in motivazione Cass.civ. S.U. 14 ottobre 2024 n. 26600).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M.
147/2022 in base delle fasi processuali svolte e al valore della controversia, secondo parametri compresi tra minimi e di medi di riferimento, tenuto conto della riduzione per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 54731/2023 tra Parte_2 [...]
, nonché la società e la società Parte_3 Parte_4 CP_5 CP_1
b.v., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore di arbitro estero;
2) CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida nella misura di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente
PP Di VO
Il Giudice relatore
CA CI