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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 6 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5373/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI CRISTO PALMERINO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che aveva prestato servizio come docente alle dipendenze del Controparte_2 con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico
2023/24 per 18 ore di servizio settimanali percependo uno stipendio lordo di € 2.107,00 ; che aveva prestato servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024, corrispondenti a 276 giorni, maturando
23,00 giorni di ferie;
che non avendo maturato oltre tre anni di servizio, aveva diritto a 30 gg. di ferie all'anno come previsto dall'art. 13 del CCNL 2006-2009 scuola;
che il valore economico della giornata di ferie era pari a € 70,00 così calcolato (stp. lordo €
2.107,00/30gg.) e che l'indennità spettante ammontava a € 1.610,00; che al termine del contratto a tempo determinato era onere del corrispondere l'indennità CP_1 per le ferie non godute;
che nel suddetto anno scolastico non aveva espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e il Dirigente Scolastico non aveva invitato il ricorrente, per iscritto, a 2
chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
che durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento, ed infatti è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio
d'Istituto – Consigli di classe straordinari ecc.) ; che il con circolare n. 1904 del 10.01.2025 aveva Controparte_2 espressamente rammentato ai Dirigenti Scolastici l'obbligo del datore di lavoro di invitare tempestivamente tutto il personale in servizio a fruire delle ferie, da diffondere con apposita circolare sulla fruizione delle ferie dei docenti a tempo determinato, in ossequio a quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sent. 16715/24 in conformità al diritto dell'Unione Europea .
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“- accertare il diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo in cui è stato dipendente a tempo determinato del relativamente all'anno Controparte_2
2023/24;
- per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente della somma complessiva di € 1.610,00, relativamente all'anno scolastico come sopra indicato, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, sulla base della documentazione allegata, oltre interessi legali dal dì del diritto e fino al saldo;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari della presente procedura” .
Si costituiva il Controparte_3 che rilevava:
[...] che dal 2012/2013 il D.L. 95/12 (c.d. Spending Review) aveva stabilito l'obbligo per tutto il personale della Pubblica Amministrazione di fruire delle ferie e il divieto di monetizzare quelle non godute;
che sulla base della nota dell'ARAN del dicembre del 2012 e la circolare della P.C.M. 06.08.2012,
PROT. N. 32937, nonché il parere ARAN del 2012, il divieto di monetizzazione certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti 3
incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova) ; che risultava evidente che se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante .
In via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute .
Concludeva per il rigetto del ricorso e in via subordinata: “Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato” .
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedeva espressamente che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
L'art. 35, comma 2, del CCNL 2019 stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” . Si rileva che in tale ultima previsione non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 che garantiva espressamente la facoltatività della fruizione e la conseguente monetizzazione.
Sul piano legislativo, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n.
135, ha introdotto un generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie per il pubblico impiego, disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” . 4
Tuttavia, la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54-56 (legge di stabilità 2013), ha dettato una disciplina speciale per il personale della scuola.
Il comma 54 stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” .
Il comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12, aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” .
Il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti ad opera della contrattazione collettiva.
La normativa interna sopra richiamata deve essere interpretata in senso conforme ai principi inderogabili stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea .
A tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16;
in causa C-619/16;
e in causa C-684/16) ha stabilito che l'estinzione automatica del diritto alle ferie retribuite e della correlata indennità sostitutiva è vietata. Affinché si verifichi la perdita del diritto, occorre la previa verifica che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto .
Ricade, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo formalmente, se necessario, e informandolo in tempo utile del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro .
La Corte di Cassazione, recependo tali principi comunitari, aveva già osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione, e che è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate (Cass. n. 14268/2022) .
Inoltre, i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico 5
(esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative), in quanto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva” (Cass. Ord. n. 16715/2024) . Tale principio è stato successivamente ribadito (Cass.
Ord. n. 13440 del 15.05.2024) con la precisazione che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” .
La sentenza della Cassazione n. 11968 del 7.5.2025 , nell'interpretare l'art. 19 del CCNL 2007 ha, poi, evidenziato che “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione 'periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico'“ .
Il resistente sostiene che il docente a tempo determinato, durante la sospensione delle CP_1 lezioni in cui è possibile godere delle ferie, qualora formalmente non le richieda pur avendone la facoltà, veda comunque sottratte tali giornate dal monte ferie spettante.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento per cui è sempre possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola. Inoltre, è sempre tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio d'Istituto –
Consigli di classe straordinari ecc.) .
Questa circostanza assume rilievo decisivo poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente, lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio .
Il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce quindi un dato meramente formale, ma rappresenta l'atto costitutivo del diritto al riposo effettivo, con la conseguente liberazione da ogni vincolo di reperibilità e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione . 6
La tesi ministeriale secondo cui “ai fini dell'eventuale monetizzazione delle ferie, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l'astratta facoltà di fruirle” contrasta palesemente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione .
In particolare, “l'interpretazione sostenuta dal non solo risulta incompatibile con le CP_1 indicazioni della giurisprudenza eurocomunitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/2024) .
Nel caso di specie, il sig. ha documentato di aver prestato servizio con contratto a tempo Parte_1 determinato fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) nell'anno scolastico
2023/24.
Non è contestato che in tale anno scolastico in oggetto parte attrice non abbia espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il Dirigente Scolastico non abbia formulato invito per iscritto, a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso, in caso di mancata richiesta, della conseguente perdita del relativo diritto e della indennità sostitutiva.
In ogni caso il resistente non ha fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto CP_1 all'onere di informazione qualificata e di invito alla fruizione delle ferie con espresso avviso di perdita del diritto. In assenza di siffatta prova, ricadente sull'Amministrazione datrice di lavoro, non può ritenersi che parte attrice abbia rinunciato al proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute né che abbia effettivamente goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve quindi essere riconosciuto il diritto del sig. all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute nell'anno Parte_1 scolastico in questione.
La quantificazione dell'indennità sostitutiva richiede una preliminare considerazione in ordine alla proporzionalità del diritto alle ferie rispetto all'orario di servizio effettivamente prestato.
Come correttamente evidenziato nel ricorso, “Il valore economico della giornata di ferie viene così calcolato (stp. lordo/30gg.)” , assumendo come parametro la retribuzione mensile lorda e il numero di giorni di ferie spettanti.
Dalla documentazione in atti emerge che: 7
A.S. 2023/24 - Il ricorrente ha prestato servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024 per n. 18 ore su tempo pieno (18 ore settimanali per i docenti della scuola secondaria).
Poiché l'orario di servizio era di 18 ore settimanali su 18 ore a tempo pieno, il rapporto orario è pari a 18/18 = 1,00.
Trattandosi di un orario a tempo pieno, non è necessaria alcuna riparametrazione.
Il valore giornaliero indicato di € 70,00 (calcolato come € 2.107,00/30 giorni) corrisponde quindi effettivamente alla retribuzione per l'orario completo.
Il ricorso indica giorni di servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024, pari a 276 giorni.
I giorni di ferie maturati sono correttamente calcolati in: 30 giorni x 276/360 = 23,00 giorni.
L'indennità dovuta per l'A.S. 2023/24 è quindi: € 70,00 x 23,00 giorni = € 1.610,00
Non può, infine, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal sul CP_1 presupposto della natura retributiva delle somme richieste dovendosi ritenere applicabile il termine ordinario decennale. Difatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. 3021/20, Cass. 14559/17, Cass. 1757/16, Cass.
20836/13, Cass. 11462/12) .
Quanto al dies a quo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero nel caso di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ossia dal 30.06.2024.
Pertanto, alla data di proposizione del ricorso (marzo 2025), la pretesa azionata non risulta prescritta, essendo decorso un periodo inferiore al decennio dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del sig. Parte_1 all'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
8
2. Condanna il al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] della somma complessiva di € 1.610,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione del diritto (30.06.2024) fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A., Parte_1
C.P.A. e spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 6 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 6 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5373/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI CRISTO PALMERINO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
Resistente FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che aveva prestato servizio come docente alle dipendenze del Controparte_2 con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico
2023/24 per 18 ore di servizio settimanali percependo uno stipendio lordo di € 2.107,00 ; che aveva prestato servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024, corrispondenti a 276 giorni, maturando
23,00 giorni di ferie;
che non avendo maturato oltre tre anni di servizio, aveva diritto a 30 gg. di ferie all'anno come previsto dall'art. 13 del CCNL 2006-2009 scuola;
che il valore economico della giornata di ferie era pari a € 70,00 così calcolato (stp. lordo €
2.107,00/30gg.) e che l'indennità spettante ammontava a € 1.610,00; che al termine del contratto a tempo determinato era onere del corrispondere l'indennità CP_1 per le ferie non godute;
che nel suddetto anno scolastico non aveva espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e il Dirigente Scolastico non aveva invitato il ricorrente, per iscritto, a 2
chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
che durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento, ed infatti è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio
d'Istituto – Consigli di classe straordinari ecc.) ; che il con circolare n. 1904 del 10.01.2025 aveva Controparte_2 espressamente rammentato ai Dirigenti Scolastici l'obbligo del datore di lavoro di invitare tempestivamente tutto il personale in servizio a fruire delle ferie, da diffondere con apposita circolare sulla fruizione delle ferie dei docenti a tempo determinato, in ossequio a quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sent. 16715/24 in conformità al diritto dell'Unione Europea .
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“- accertare il diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo in cui è stato dipendente a tempo determinato del relativamente all'anno Controparte_2
2023/24;
- per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente della somma complessiva di € 1.610,00, relativamente all'anno scolastico come sopra indicato, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, sulla base della documentazione allegata, oltre interessi legali dal dì del diritto e fino al saldo;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari della presente procedura” .
Si costituiva il Controparte_3 che rilevava:
[...] che dal 2012/2013 il D.L. 95/12 (c.d. Spending Review) aveva stabilito l'obbligo per tutto il personale della Pubblica Amministrazione di fruire delle ferie e il divieto di monetizzare quelle non godute;
che sulla base della nota dell'ARAN del dicembre del 2012 e la circolare della P.C.M. 06.08.2012,
PROT. N. 32937, nonché il parere ARAN del 2012, il divieto di monetizzazione certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti 3
incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova) ; che risultava evidente che se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante .
In via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute .
Concludeva per il rigetto del ricorso e in via subordinata: “Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato” .
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedeva espressamente che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
L'art. 35, comma 2, del CCNL 2019 stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” . Si rileva che in tale ultima previsione non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 che garantiva espressamente la facoltatività della fruizione e la conseguente monetizzazione.
Sul piano legislativo, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n.
135, ha introdotto un generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie per il pubblico impiego, disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” . 4
Tuttavia, la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54-56 (legge di stabilità 2013), ha dettato una disciplina speciale per il personale della scuola.
Il comma 54 stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” .
Il comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12, aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” .
Il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti ad opera della contrattazione collettiva.
La normativa interna sopra richiamata deve essere interpretata in senso conforme ai principi inderogabili stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea .
A tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16;
in causa C-619/16;
e in causa C-684/16) ha stabilito che l'estinzione automatica del diritto alle ferie retribuite e della correlata indennità sostitutiva è vietata. Affinché si verifichi la perdita del diritto, occorre la previa verifica che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto .
Ricade, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo formalmente, se necessario, e informandolo in tempo utile del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro .
La Corte di Cassazione, recependo tali principi comunitari, aveva già osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione, e che è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate (Cass. n. 14268/2022) .
Inoltre, i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico 5
(esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative), in quanto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva” (Cass. Ord. n. 16715/2024) . Tale principio è stato successivamente ribadito (Cass.
Ord. n. 13440 del 15.05.2024) con la precisazione che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” .
La sentenza della Cassazione n. 11968 del 7.5.2025 , nell'interpretare l'art. 19 del CCNL 2007 ha, poi, evidenziato che “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione 'periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico'“ .
Il resistente sostiene che il docente a tempo determinato, durante la sospensione delle CP_1 lezioni in cui è possibile godere delle ferie, qualora formalmente non le richieda pur avendone la facoltà, veda comunque sottratte tali giornate dal monte ferie spettante.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento per cui è sempre possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola. Inoltre, è sempre tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio d'Istituto –
Consigli di classe straordinari ecc.) .
Questa circostanza assume rilievo decisivo poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente, lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio .
Il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce quindi un dato meramente formale, ma rappresenta l'atto costitutivo del diritto al riposo effettivo, con la conseguente liberazione da ogni vincolo di reperibilità e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione . 6
La tesi ministeriale secondo cui “ai fini dell'eventuale monetizzazione delle ferie, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l'astratta facoltà di fruirle” contrasta palesemente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione .
In particolare, “l'interpretazione sostenuta dal non solo risulta incompatibile con le CP_1 indicazioni della giurisprudenza eurocomunitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/2024) .
Nel caso di specie, il sig. ha documentato di aver prestato servizio con contratto a tempo Parte_1 determinato fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) nell'anno scolastico
2023/24.
Non è contestato che in tale anno scolastico in oggetto parte attrice non abbia espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il Dirigente Scolastico non abbia formulato invito per iscritto, a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso, in caso di mancata richiesta, della conseguente perdita del relativo diritto e della indennità sostitutiva.
In ogni caso il resistente non ha fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto CP_1 all'onere di informazione qualificata e di invito alla fruizione delle ferie con espresso avviso di perdita del diritto. In assenza di siffatta prova, ricadente sull'Amministrazione datrice di lavoro, non può ritenersi che parte attrice abbia rinunciato al proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute né che abbia effettivamente goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve quindi essere riconosciuto il diritto del sig. all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute nell'anno Parte_1 scolastico in questione.
La quantificazione dell'indennità sostitutiva richiede una preliminare considerazione in ordine alla proporzionalità del diritto alle ferie rispetto all'orario di servizio effettivamente prestato.
Come correttamente evidenziato nel ricorso, “Il valore economico della giornata di ferie viene così calcolato (stp. lordo/30gg.)” , assumendo come parametro la retribuzione mensile lorda e il numero di giorni di ferie spettanti.
Dalla documentazione in atti emerge che: 7
A.S. 2023/24 - Il ricorrente ha prestato servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024 per n. 18 ore su tempo pieno (18 ore settimanali per i docenti della scuola secondaria).
Poiché l'orario di servizio era di 18 ore settimanali su 18 ore a tempo pieno, il rapporto orario è pari a 18/18 = 1,00.
Trattandosi di un orario a tempo pieno, non è necessaria alcuna riparametrazione.
Il valore giornaliero indicato di € 70,00 (calcolato come € 2.107,00/30 giorni) corrisponde quindi effettivamente alla retribuzione per l'orario completo.
Il ricorso indica giorni di servizio dal 28.09.2023 al 30.06.2024, pari a 276 giorni.
I giorni di ferie maturati sono correttamente calcolati in: 30 giorni x 276/360 = 23,00 giorni.
L'indennità dovuta per l'A.S. 2023/24 è quindi: € 70,00 x 23,00 giorni = € 1.610,00
Non può, infine, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal sul CP_1 presupposto della natura retributiva delle somme richieste dovendosi ritenere applicabile il termine ordinario decennale. Difatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. 3021/20, Cass. 14559/17, Cass. 1757/16, Cass.
20836/13, Cass. 11462/12) .
Quanto al dies a quo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero nel caso di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ossia dal 30.06.2024.
Pertanto, alla data di proposizione del ricorso (marzo 2025), la pretesa azionata non risulta prescritta, essendo decorso un periodo inferiore al decennio dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del sig. Parte_1 all'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
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2. Condanna il al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] della somma complessiva di € 1.610,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione del diritto (30.06.2024) fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A., Parte_1
C.P.A. e spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 6 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio