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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3954/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Cesare Parte_1
dom. in Caserta, alla Via F. Renella n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., dai funzionari Avv. Crescenzo Zotti, Ettore CP_1
AR TI, MA AG e dai Dott. Domenico D'Angelo e Giovanna Carfora, elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'istituto previdenziale, deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 28/03/2023 per il riconoscimento dello stato invalidante superiore a due terzi, al fine di godere del beneficio di cui all'art. 21 L. 104/1992. La Commissione medica competente respingeva l'istanza e accertava una percentuale di invalidità pari al 55%. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, chiedeva all'adito Tribunale di “1)Previo espletamento di una CTU medico-legale che sin d'ora si richiede dichiarare parte ricorrente, già persona portatrice di handicap, “Persona invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con un grado di invalidità superiore o uguale al 67 %”, ex art. 21 Legge 104/1992 al fine di accedere a tutti i benefici previsti da tale normativa (precedenza in sede di trasferimento); 2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione dei benefici previsti dall'art 2 04/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o dal riconoscimento giudiziale”. Vittoria di spese, con attribuzione. L'istituto convenuto si opponeva alla domanda resistendo con articolate argomentazioni, eccependo, in particolare, la decadenza e nullità della stessa, e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. 1 La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seg poste. Il consulente, sulla base della documentazione medica esaminata, e a seguito della visita medica effettuata, concludeva: “Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, si può affermare che in base alla "Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" (D.M. 05.02.1992 pubblicato sul S.O. alla G.U. n.47 del 26.02.1992), le patologie in diagnosi determinano, complessivamente, invalidità con percentuale del 55% (calcolato tramite la formula riduzionistica di Balthazard, vedasi sopra i codici di riferimento) dalla data del 28/03/2023 data della domanda amministrativa, confermando la valutazione Sulla base di tale valutazione, NON CP_1
SUSSISTONO I REQUISITI MEDICO-LEG R IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DEL DELL'ART. 21 L. 104/92”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Non appaiono condivisibili le doglianze formulate da parte ricorrente all'odierna udienza, in cui veniva rilevato che, per la medesima patologia riconosciuta dal CTU (“sincope neurocardiogena di tipo misto vasovagale”), la Commissione medica all'esito delle CP_1 visite del 29/11/2017 e del 18/05/2023, aveva riconosciuto una pe ale maggiore. Ed invero, il consulente, con riferimento alla patologia “ipertensione arteriosa in soggetto con sincope neurocardiogena di tipo misto vasovagale, prevalentemente vasodepressiva” osservava che “Dall'analisi degli atti la patologia cardiologica viene rilevata, per la prima volta, nel verbale della Commissione dalla data del 29/11/2017. Quindi è verosimile che la diagnosi fosse CP_1 stata fatta prima della d , sebbene non si rilevano certificati agli atti che lo dimostrano. Dal colloquio e dall'analisi degli atti la patologia cardiologica appare essere in buon compenso e non aggravatasi nel corso degli anni ad oggi. La ricorrente riferisce di aver un holter sottocutaneo da circa 2 anni (di tale impianto non se ne rileva traccia documentale) e che non sono emersi particolari episodi critici degni di nota in tale periodo fino ad oggi. Non si rilevano accessi al pronto soccorso per sincopi vasovagali, né traumi da caduta, o problematiche correlate a situazioni acute a genesi cardiologica. La frazione di eiezione rilevata dall'ecocardiogramma del 29/04/2023 appare più che soddisfacente (FE 50%) ciò giustifica l'attribuzione di una percentuale invalidante non superiore al 43% che è stata ricavata dall'assimilazione della cardiopatia al seguente codice: “6442 Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) dal 41% al 50%”. La mera difforme valutazione da parte della Commissione medica non è di per sé sufficiente a contrastare le puntuali argomentazioni rese dal consulente, rendendo meramente esplorativo l'approfondimento istruttorio richiesto da parte ricorrente. 2 In assenza di ulteriori, specifiche, contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della natura della controversia. Le spese di consulenza tecnica si pongono in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3954/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Cesare Parte_1
dom. in Caserta, alla Via F. Renella n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., dai funzionari Avv. Crescenzo Zotti, Ettore CP_1
AR TI, MA AG e dai Dott. Domenico D'Angelo e Giovanna Carfora, elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'istituto previdenziale, deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 28/03/2023 per il riconoscimento dello stato invalidante superiore a due terzi, al fine di godere del beneficio di cui all'art. 21 L. 104/1992. La Commissione medica competente respingeva l'istanza e accertava una percentuale di invalidità pari al 55%. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, chiedeva all'adito Tribunale di “1)Previo espletamento di una CTU medico-legale che sin d'ora si richiede dichiarare parte ricorrente, già persona portatrice di handicap, “Persona invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con un grado di invalidità superiore o uguale al 67 %”, ex art. 21 Legge 104/1992 al fine di accedere a tutti i benefici previsti da tale normativa (precedenza in sede di trasferimento); 2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione dei benefici previsti dall'art 2 04/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o dal riconoscimento giudiziale”. Vittoria di spese, con attribuzione. L'istituto convenuto si opponeva alla domanda resistendo con articolate argomentazioni, eccependo, in particolare, la decadenza e nullità della stessa, e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. 1 La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seg poste. Il consulente, sulla base della documentazione medica esaminata, e a seguito della visita medica effettuata, concludeva: “Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, si può affermare che in base alla "Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" (D.M. 05.02.1992 pubblicato sul S.O. alla G.U. n.47 del 26.02.1992), le patologie in diagnosi determinano, complessivamente, invalidità con percentuale del 55% (calcolato tramite la formula riduzionistica di Balthazard, vedasi sopra i codici di riferimento) dalla data del 28/03/2023 data della domanda amministrativa, confermando la valutazione Sulla base di tale valutazione, NON CP_1
SUSSISTONO I REQUISITI MEDICO-LEG R IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DEL DELL'ART. 21 L. 104/92”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Non appaiono condivisibili le doglianze formulate da parte ricorrente all'odierna udienza, in cui veniva rilevato che, per la medesima patologia riconosciuta dal CTU (“sincope neurocardiogena di tipo misto vasovagale”), la Commissione medica all'esito delle CP_1 visite del 29/11/2017 e del 18/05/2023, aveva riconosciuto una pe ale maggiore. Ed invero, il consulente, con riferimento alla patologia “ipertensione arteriosa in soggetto con sincope neurocardiogena di tipo misto vasovagale, prevalentemente vasodepressiva” osservava che “Dall'analisi degli atti la patologia cardiologica viene rilevata, per la prima volta, nel verbale della Commissione dalla data del 29/11/2017. Quindi è verosimile che la diagnosi fosse CP_1 stata fatta prima della d , sebbene non si rilevano certificati agli atti che lo dimostrano. Dal colloquio e dall'analisi degli atti la patologia cardiologica appare essere in buon compenso e non aggravatasi nel corso degli anni ad oggi. La ricorrente riferisce di aver un holter sottocutaneo da circa 2 anni (di tale impianto non se ne rileva traccia documentale) e che non sono emersi particolari episodi critici degni di nota in tale periodo fino ad oggi. Non si rilevano accessi al pronto soccorso per sincopi vasovagali, né traumi da caduta, o problematiche correlate a situazioni acute a genesi cardiologica. La frazione di eiezione rilevata dall'ecocardiogramma del 29/04/2023 appare più che soddisfacente (FE 50%) ciò giustifica l'attribuzione di una percentuale invalidante non superiore al 43% che è stata ricavata dall'assimilazione della cardiopatia al seguente codice: “6442 Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) dal 41% al 50%”. La mera difforme valutazione da parte della Commissione medica non è di per sé sufficiente a contrastare le puntuali argomentazioni rese dal consulente, rendendo meramente esplorativo l'approfondimento istruttorio richiesto da parte ricorrente. 2 In assenza di ulteriori, specifiche, contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della natura della controversia. Le spese di consulenza tecnica si pongono in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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