Articolo 16 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 15Articolo 17
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1 marzo 1981
Art. 16.
E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il centro elettronico unificato cui e' affidato il compito dell'elaborazione elettronica dei dati al fine di creare un sistema informativo aziendale integrato, che consenta di deliberare scelte operative e di programmazione sulla base di elementi certi e costantemente aggiornati.
Il centro dipende funzionalmente dal direttore generale ed e' retto da un dirigente generale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981