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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4976/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1977;
E
(C.F. ), nato in Parte_2 C.F._2
PORTOGALLO il 21/02/1973, entrambi con il patrocinio dell'avv. PETRINGA NICOLOSI CHRISTIAN MARIA e dell'avv.
A- RA NE ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 28 giugno 2007 in
Locarno (Svizzera), trascritto in data 29 gennaio 2008 nei registri di stato civile del Comune di
IO SC (MB) al N. 2 parte II serie C - anno 2008 tra i signori e Parte_1 [...] , ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere Parte_2 all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali.
Omologare le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il signor potrà vedere e tenere con sé a fine Parte_2 Per_1 settimana alternati con la signora prelevandolo dall'abitazione della madre il giovedì Pt_1 alle ore 18.00 e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina. trascorrerà le festività Per_1 natalizie con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno 15 giorni durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente. I periodi delle ferie estive dovranno essere concordati tassativamente entro e non oltre il 31 aprile di ogni anno. Eventuali ulteriori periodi di ferie verranno di volta in volta concordati tra i genitori. Il giorno dei rispettivi compleanni dei genitori e i giorni della festa della mamma/papà saranno condivisi con anche se ricadono nel week-end dell'altro genitore. Per_1
Il giorno del compleanno di i genitori lo festeggeranno ad anni alterni con il minore. Per_1
2) Le parti concordemente dichiarano che le modalità di visita innanzi precisate costituiscono delle indicazioni di massima, suscettibili di integrazioni e/o modifiche purché preventivamente etempestivamente concordate tra di loro, tenuto conto degli impegni lavorativi e personali dei coniugi e soprattutto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo in cui si troverà a dimorare fuori dal domicilio abituale per soggiorni prolungati. Per_1
3) Il signor verserà alla signora un contributo per il mantenimento di Parte_2 Pt_1
determinato in € 300,00 (Euro trecento,00) mensili, con adeguamento annuale ISTAT a Per_1 far tempo da un anno dalla data della sentenza, oltre ad € 30,00 (Euro trenta,00) da versarsi mensilmente sulla carta prepagata del figlio , e partecipazione nella misura del 50% alle Per_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo del Tribunale di Monza che qui si riporta:
A. Spese ordinarie.
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica;
b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) Farmaci da banco;
d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) Baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola;
B. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche h) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k) Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
C. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive aa) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)”.
4) A parziale deroga del Protocollo summenzionato le parti convengono che in tema di vestiario, più precisamente in ordine a tute, giubbotti, scarpe etc, il relativo costo venga diviso al 50% tra di loro;
5) Le parti concordano che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
6) Le parti danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
7) I signori e dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura Pt_1 Parte_2 patrimoniale:
8) I coniugi dichiarano di non avere più nessuna pretesa da avanzare reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
9) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio;
Per_1
10) I coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18.01.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (15.07.2008) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14/07/2025, Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Svizzera in data 28/06/2007 (atto n. 2, Parte II, Serie C, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di IO SC (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IO SC (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL MA ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4976/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1977;
E
(C.F. ), nato in Parte_2 C.F._2
PORTOGALLO il 21/02/1973, entrambi con il patrocinio dell'avv. PETRINGA NICOLOSI CHRISTIAN MARIA e dell'avv.
A- RA NE ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 28 giugno 2007 in
Locarno (Svizzera), trascritto in data 29 gennaio 2008 nei registri di stato civile del Comune di
IO SC (MB) al N. 2 parte II serie C - anno 2008 tra i signori e Parte_1 [...] , ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere Parte_2 all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali.
Omologare le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il signor potrà vedere e tenere con sé a fine Parte_2 Per_1 settimana alternati con la signora prelevandolo dall'abitazione della madre il giovedì Pt_1 alle ore 18.00 e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina. trascorrerà le festività Per_1 natalizie con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno 15 giorni durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente. I periodi delle ferie estive dovranno essere concordati tassativamente entro e non oltre il 31 aprile di ogni anno. Eventuali ulteriori periodi di ferie verranno di volta in volta concordati tra i genitori. Il giorno dei rispettivi compleanni dei genitori e i giorni della festa della mamma/papà saranno condivisi con anche se ricadono nel week-end dell'altro genitore. Per_1
Il giorno del compleanno di i genitori lo festeggeranno ad anni alterni con il minore. Per_1
2) Le parti concordemente dichiarano che le modalità di visita innanzi precisate costituiscono delle indicazioni di massima, suscettibili di integrazioni e/o modifiche purché preventivamente etempestivamente concordate tra di loro, tenuto conto degli impegni lavorativi e personali dei coniugi e soprattutto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo in cui si troverà a dimorare fuori dal domicilio abituale per soggiorni prolungati. Per_1
3) Il signor verserà alla signora un contributo per il mantenimento di Parte_2 Pt_1
determinato in € 300,00 (Euro trecento,00) mensili, con adeguamento annuale ISTAT a Per_1 far tempo da un anno dalla data della sentenza, oltre ad € 30,00 (Euro trenta,00) da versarsi mensilmente sulla carta prepagata del figlio , e partecipazione nella misura del 50% alle Per_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo del Tribunale di Monza che qui si riporta:
A. Spese ordinarie.
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica;
b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) Farmaci da banco;
d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) Baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola;
B. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche h) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k) Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
C. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive aa) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)”.
4) A parziale deroga del Protocollo summenzionato le parti convengono che in tema di vestiario, più precisamente in ordine a tute, giubbotti, scarpe etc, il relativo costo venga diviso al 50% tra di loro;
5) Le parti concordano che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
6) Le parti danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
7) I signori e dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura Pt_1 Parte_2 patrimoniale:
8) I coniugi dichiarano di non avere più nessuna pretesa da avanzare reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
9) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio;
Per_1
10) I coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18.01.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (15.07.2008) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14/07/2025, Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Svizzera in data 28/06/2007 (atto n. 2, Parte II, Serie C, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di IO SC (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IO SC (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL MA ON