Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 4.3.2020 e vertente t r a
(c.f. nato A Porto Empedocle il 28.11.1942, ivi Parte_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliato nella via Agrigento n. 14, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dalle avv.te Zaira Picone e Manuela Zelda Picone,
ATTORE
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2
nella via Tomasi n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gucciardo.
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da atto di citazione: “- ritenere e dichiarare il diritto dell'attore a godere e
disporre, conformemente al diritto di proprietà, dell'appartamento sito in Lampedusa, via
Tomasi, 59, in NCEU pag. 18 p.la 1242/sub 3 cat. A/3;
- ritenere e dichiarare la fattibilità dell'uso turnario diretto e paritario per il medesimo periodo
di godimento da parte della convenuta (dieci anni) o fino alla vendita ex art. 788 cpc
1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, preliminarmente rilevata la nullità della citazione ai sensi
dell'art. 164 cpc per omessa indicazione dell'avvertimento della decadenza di cui all'art. 38
cpc, si chiede la remissione in termini al fine di poter sollevare le eccezioni in tal modo
precluse ed in particolare chiedere la riunione del presente procedimento a quello Rg n.
3152/2019 per connessione e continenza.
Nel merito, senza rinuncia alla superiore eccezione e richiesta, rigettare le domande tutte
formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
che dichiara di non aver ricevuto anticipazioni di onorari”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo accertarsi in suo favore il diritto di godimento dell'appartamento Controparte_1
sito in Lampedusa nella via Tomasi n. 59 censito al NCEU a pag. 18, particella 1242 sub
3, nonché la fattibilità dell'uso turnario diretto e paritario per dieci anni ciascuno;
formulava altresì domanda di condanna all'immediato rilascio dell'immobile. A fondamento delle proprie difese, affermava di avere acquistato il 50% della quota indivisa dell'immobile giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Agrigento del 13.5.2009, registrato in
Agrigento in pari data al n. 581, trascritto nei pubblici registri al n. 12209 gen. e 9773
part., con cui veniva ingiunto “al debitore custode e ad ogni altro terzo occupante di
rilasciare l'immobile in favore dell'acquirente”. Affermava altresì di avere più volte invitato l'odierna convenuta a consegnargli la copia delle chiavi al fine di poter entrare nella disponibilità dell'appartamento ma che le richieste erano sempre rimaste inevase, con la conseguenza che l'immobile è sempre rimasto nel materiale possesso ed esclusivo godimento della convenuta in qualità di PR dell'altra metà indivisa del bene.
2 All'udienza del 5.10.2020, nessuno compariva per sicché il giudice, con Controparte_1
provvedimento del 21.10.2020, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ne dichiarava la contumacia. Tuttavia, ella si costituiva in giudizio con costituzione tardiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'avvertimento ex art. 38 c.p.c. chiedendo di essere rimessa in termini onde sollevare l'eccezione di connessione con altro procedimento pendente. Nel merito, precisava anzitutto che il decreto di trasferimento era stato emesso in danno di , comproprietario Parte_2
dell'appartamento nella misura della metà indivisa e coniuge della convenuta. Sotto altro profilo, rilevava che un formale atto di immissione in possesso non vi era mai stato né
tantomeno redatto un verbale di consegna dell'immobile; invero, non Parte_2
ha mai rilasciato l'immobile e continua ad abitarlo. Pertanto, affermava la convenuta che la domanda attorea avrebbe dovuto essere indirizzata a quest'ultimo. In ogni caso,
precisava di non essersi mai opposta alla condivisione del godimento del bene con l'attore.
Con provvedimento del 29.4.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.3.2021, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione stante l'effetto sanante della costituzione e fissava un termine in favore della convenuta per integrare la domanda.
La causa, di natura documentale, veniva posta in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
1. Sul diritto di godimento del bene.
L'attore ha lamentato l'impossibilità di godere dell'immobile acquistato in forza del decreto del 6.5.2009 con cui il Tribunale gli aveva trasferito la proprietà nella misura di una quota indivisa pari a ½ dell'appartamento sito in Lampedusa nella via Tomasi n. 59,
al primo piano e di 127 mq circa, distinto al catasto fabbricati al foglio 18, particella 1242,
sub 3, cat. A/3, costruito in assenza di concessione edilizia “ma per il quale pende istanza
di concessione in sanatoria ex L. 47/85, presentata il 30.12.1985 n. 8720, da regolarizzare
a cura dell'acquirente”.
3 Con il medesimo provvedimento, veniva ingiunto al debitore esecutato Parte_2
(comproprietario e coniuge della convenuta ) e a ogni altro terzo
[...] Controparte_1
occupante di rilasciare il predetto immobile all'acquirente “salvi i diritti Parte_1
del comproprietario non esecutato”, ossia della convenuta.
Dal diritto di proprietà dell'attore discende il diritto di godere del bene;
in particolare, ai sensi dell'art. 1102 c.c. l'attore ha diritto di servirsi della cosa comune non potendo essergliene impedito l'uso da parte della PR . Quest'ultima non Controparte_1
si è opposta al diritto dell'attore comproprietario sull'immobile e si è dichiarata disponibile a condividerne il godimento. La domanda di accertamento del diritto di godimento dell'attore comproprietario deve quindi essere accolta.
Non può invece ritenersi compitamente formulata una domanda giudiziale relativa all'uso turnario del bene, in quanto a questo Tribunale è stato chiesto di dichiarare la
“fattibilità dell'uso turnario diretto e paritario”. Trattasi, invero, di una valutazione che esula dal perimetro di accertamento di un diritto, riguardando piuttosto le modalità di gestione del bene comune che i condividenti possono, se del caso, deliberare, tenuto conto della natura del bene stesso (cfr. Cass. sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18.4.2023 - Rv.
667639 – 01: “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o
per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un
godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne
l'uso indiretto” (); ed ancora “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può
realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da
parte dei comproprietari;
è, peraltro, estranea al sindacato proprio della Corte di cassazione
ogni rivalutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune,
risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto rivolti alla realizzazione degli
interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione” (Cass. sez. 2, sentenza n.
29747 del 12.12.2017 - Rv. 646544 - 02).
4 2. Sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
L'attore ha chiesto condannarsi a rilasciare l'immobile abitato Controparte_1
unitamente al marito nonché debitore esecutato . La richiesta non può Parte_2
essere accolta. Invero, già il decreto di trasferimento faceva salvo il diritto della
PR non esecutata a non rilasciare l'immobile. Difatti è incontestato il diritto di proprietà della convenuta pari al 50% della quota indivisa dell'appartamento. Ne
discende che ella ha pari diritto di godere e disporre del bene così come previsto dall'art. 1102 c.c. per la quota di propria spettanza, con il limite di non estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno dell'attore. Pertanto, stante il pari diritto di proprietà in capo alle parti, la convenuta deve consentire al comproprietario l'uso del bene in comunione ma non le può esserle ordinato di rilasciare l'immobile.
3. Sulle spese
Le spese di lite, attesa la diffusa parziale soccombenza e la non opposizione della convenuta alla condivisione del godimento del bene con l'attore, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dell'attore di godere e disporre, Parte_1
conformemente al titolo di comproprietario, dell'appartamento sito in Lampedusa
nella via Tomasi n. 59, NCEU pag. 18, particella 1242 sub 3, cat. A/3;
2) rigetta la domanda di condanna al rilascio dell'immobile nei confronti della convenuta;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 5.3.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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