Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4101 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4101 2024 r.g. tra
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIACOMO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv.SANTAGIULIANA FRANCESCA CP_1
Oggi 04/03/2025 ad ore 10:01 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per l'avv. MANCINI GIACOMO che compare tramite Parte_1 collegamento teams e che dichiara di avere un collegamento stabile e che riesce a vedere e sentire tutte le parti
Per l'avv. SANTAGIULIANA FRANCESCA in presenza con la parte CP_1 personalmente
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come parte ricorrente abbia la possibilità di vedere e sentire.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Parte ricorrente si riporta alle note conclusive e precisa che non vi sono somme non contestate posto che sia la somma di €320 a titolo di locazione mese novembre 2023 che quella di €790,18 dovuta a titolo di oneri condominiali da maggio 2023 a novembre 2023 sarebbero state sin da subito contestate. Fa presente che è necessario l'avvio dell'azione giudiziaria per l'interruzione del termine decadenziale e che non c'è prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali. L'avv. Santagiuliana si riporta alle conclusioni di cui alle note autorizzate;
contesta le specifiche di parte ricorrente in quanto nel suo atto sarebbero non contestati i due importi di cui sopra;
precisa che la comunicazione del 24/3/22 è stata consegnata al sig. e alla sig.ra ed è stata Pt_1 Per_1 depositata la prova di compiuta giacenza.
Inoltre, è stato provato documentalmente che il sig. ha corrisposto tutte le somme inerenti gli CP_1 oneri condominiali come da dichiarazione dell'amministratore già in atti. L'avv. Mancini eccepisce che la dichiarazione dell'Amministratore in quanto quietanza ha efficacia solo tra le parti e quindi non vi è prova in atti che possa essere fatta valere contro il proprio assistito.
Insiste per la distrazione delle spese.
I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente, anche per le parti presenti fisicamente.
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 19:30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 04/10/2024 al n. 4101 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. MANCINI Parte_1 C.F._1
GIACOMO ) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F._2
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. SANTAGIULIANA FRANCESCA CP_1 C.F._3
), domiciliato presso il difensore C.F._4
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale,
1. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'insussistenza di somme dovute per intervenuta decadenza ex art. 1957 del locatore per l'azione avente ad oggetto le somme ingiunte;
2. IN SUBORDINE, in riferimento alle somme ingiunte relative ad oneri condominiali tutte (€
3.761,94) o comunque a quelle non coperte dall'intervenuta decadenza, revocare il decreto opposto ed accertare l'insussistenza di somme dovute dal garante a titolo di oneri condominiali a carico della conduttrice non risultando in atti prova dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte del locatore.
3. In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento con istanza di distrazione a favore dello scrivente quale procuratore antistatario (nota spese allegata).
Per parte resistente: Nel merito:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 972/2024 R. Ing. del Tribunale di Vicenza opposto e/o, in ogni caso, confermare la condanna del IG al pagamento, in favore del IG , delle Pt_1 CP_1
somme di cui al richiamato decreto ingiuntivo oltre alle spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi in conformità alle tabelle professionali in vigore.
In subordine:
- nel non creduto caso in cui venisse accolta l'eccezione di decadenza avversaria condannare il IG al pagamento, in favore del IG , della somma di € 1.110,18 di cui € 320,00 Pt_1 CP_1 quale canone di locazione di novembre 2023 ed € 790,18 per oneri condominiali riferiti al periodo da maggio 2023 a novembre 2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed oltre alle spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi in conformità alle tabelle professionali in vigore.
In via istruttoria, ferma la documentazione depositata:
Si indicano a testi, con riserva d'altri, sulle seguenti circostanze, se del caso precedute dal “vero che”:
1. Prima di ottobre di ogni anno d'esercizio condominiale, Lei, per Sua prassi interna sollecita i condomini ed i loro inquilini al pagamento delle spese condominiali degli edifici da Lei amministrati?
2. Prima di ottobre 2019, Lei, anche in nome e per conto del IG , sollecitava la IGa CP_1 Parte_2 al pagamento degli oneri condominiali sino ad allora maturati per l'immobile sito nel condominio
[...]
Garda sito in SC (VI), via Tommaso dal Molin, n. 3 int. 5?
3. Prima di ottobre 2020, Lei, anche in nome e per conto del IG , sollecitava la IGa CP_1 Parte_2 al pagamento degli oneri condominiali sino ad allora maturati per l'immobile sito nel condominio
[...]
Garda sito in SC (VI), via Tommaso dal Molin, n. 3 int. 5? 4. Prima di ottobre 2021, Lei, anche in nome e per conto del IG , sollecitava la IGa CP_1 Parte_2 al pagamento degli oneri condominiali sino ad allora maturati per l'immobile sito nel condominio
[...]
Garda sito in SC (VI), via Tommaso dal Molin, n. 3 int. 5?
5. Prima di ottobre 2022, Lei, anche in nome e per conto del IG , sollecitava la IGa CP_1 Parte_2 al pagamento degli oneri condominiali sino ad allora maturati per l'immobile sito nel condominio
[...]
Garda sito in SC (VI), via Tommaso dal Molin, n. 3 int. 5?
6. Prima di ottobre 2023, Lei, anche in nome e per conto del IG , sollecitava la IGa CP_1 Parte_2 al pagamento degli oneri condominiali sino ad allora maturati per l'immobile sito nel condominio
[...]
Garda sito in SC (VI), via Tommaso dal Molin, n. 3 int. 5?
Si indicano a testi sui capitoli sopra formulati ed eventualmente anche a prova contraria, i IGi di SC Tes_1
(VI), via Dino Compagni n. 5/7 e di RA NO (VI), via Stazione n. 1. Tes_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, il sig. – sul presupposto per cui aveva Parte_1
prestato garanzia a favore di nell'ambito del contratto di locazione Parte_2
siglato da quest'ultima il 22/7/19, con il sig. e avente ad oggetto l'unità immobiliare CP_1
sita in SC (VI), via Tommaso dal Molin, 3 int. 5 – ha svolto opposizione avverso il d.i. n. 972/24 emesso da questo Ufficio il 14/6/24 per €6.379,51 a titolo di canoni insoluti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 nonché novembre 2023 e oneri condominiali per €5.099,51.
In particolare, l'opponente ha dedotto che il sig. sarebbe ex art. 1957 c.c. decaduto dal diritto CP_1
di poter escutere il garante, stante il fatto che non avrebbe curato la propria azione giudiziaria nei termini di legge. Ed, infatti, l'opponente ha dichiarato di aver ricevuto una diffida ad adempiere solo il 9/12/23 e, quindi, tardivamente rispetto alle poste creditorie richieste. Ha, infine, dedotto che parte opposta non avrebbe dato prova di aver corrisposto gli oneri condominiali anticipati e pari a
€637,69.
Si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. CP_1
impugnato.
In particolare, l'opposto ha dichiarato che la conduttrice aveva abbandonato l'immobile a novembre
2023, lasciando una morosità di €1.280,00 oltre a oneri condominiali non corrisposti e di cui aveva avuto contezza con il verbale di assemblea del 13/10/23. Ha, inoltre, prodotto i bonifici relativi agli oneri condominiali anticipati e pari a complessivi €637,69 nonché dichiarazione dell'Amministratore di condominio in merito alla regolarità della posizione debitoria del fino CP_1
al 2024 e, quindi, compresi gli anni di perduranza dell'occupazione da parte della conduttrice dell'immobile di causa.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 4/3/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Viene in rilievo la garanzia che il sig. ha prestato a favore di Parte_1 [...]
. Parte_2
Nel contratto di locazione del 22/7/19 si trova scritto “… … di Parte_2 seguito denominata Conduttore… assistita da … in qualità di Parte_1 Pt_3
prestando garanzia personale per l'esatto adempimento degli obblighi del Conduttore si impegna a pagare personalmente e direttamente i crediti che matureranno a favore del Locatore senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore”.
Parte opponente ha dedotto che il proprietario non avrebbe agito nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e parte opposta ha, invece, argomentato sostenendo che la clausola farebbe riferimento ad un contratto autonomo di garanzia.
Ora, come noto, la giurisprudenza ha ritenuto che si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), allorquando le parti utilizzino espressioni quali "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto verrebbe meno il vincolo di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Ora, nel caso di specie non sussistono tali indicazioni, limitandosi il contratto a prevedere che il creditore possa rivolgersi al garante senza previamente escutere il debitore principale.
Ciò premesso, si deve ritenere che si sia in presenza di una garanzia fideiussoria con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.
Sul punto, mette conto evidenziare che “In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il "dies a quo" agli effetti dell'art. 1957 c.c. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell'immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione)” Cassazione civile sez. III,
06/08/2002, n.11759. Nel caso di specie viene in rilievo il mancato pagamento di quattro mensilità di cui tre relative al
2022 (gennaio, febbraio e marzo) e una del 2023 (novembre).
In atti vi sono due raccomandate rivolte al garante, rispettivamente del 23/3/22, perfezionata per compiuta giacenza il 2/5/22 e del 24/11/23, perfezionata il 9/12/23.
Orbene, il testo contrattuale autorizza una interpretazione volta a ritenere che anche la semplice richiesta stragiudiziale sia efficace a evitare la decadenza ex art. 1957 cc, chè altrimenti non si spiegherebbe l'espressione “direttamente” e “senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il
Conduttore”.
Pertanto, si deve concludere che il garante sia tenuto a corrispondere i canoni richiesti.
Venendo agli oneri condominiali, solo per la somma di €1.839,09 vi è la prova che l'opposto abbia diligentemente curato le proprie istanze, posto che è venuto a conoscenza di tali spese solo a seguito del verbale di assemblea del 13/10/23.
Per quanto attiene all'importo di €1833,55, nel verbale della assemblea condominiale citato si fa riferimento a debiti pregressi. Nella missiva del 2/5/22 si sottendono oneri condominiali non corrisposti per €1.480,65 e relativi agli anni 2020/2021 e 2021/2022 e, tuttavia, non è dato evincersi con certezza che si tratti delle medesime spese indicate nel verbale di cui sopra.
Inoltre, anche i bonifici svolti dall'opposto non sono qui rilevanti, posto che si collocano in un periodo temporale antecedente il 2023.
Del resto, non risulta dovuta da parte del resistente la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali, essendo il ricorrente garante dell'adempimento delle obbligazioni del contratto di locazione, tra le quali spiccano appunti tali costi.
Ciò premesso, il d.i. va revocato e l'opponente deve essere condannato a versare al resistente la somma di €3.119,09 oltre interessi ex art. 1284 I c.c dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa per come effettivamente riconosciuto (1.101,00 – 5.200,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. 972/24 emesso da questo Ufficio il
14/6/24;
CONDANNA a corrispondere a €3.119,09 oltre interessi ex Parte_1 CP_1
art. 1284 I c.c dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
€852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 04/03/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello