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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1069/2025 promossa da:
(c.f. nato alla Spezia il 21.07.1977 e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) nata alla Spezia il 19.03.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Pt_1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 30.05.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il 03.06.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 33, parte II, serie A); che dall'unione sono nate due figlie, (il 22.02.2008) e (il 18.06.2014); Per_1 Per_2 che in data 16.07.2018 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni (come successivamente precisate):
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) Ciascun coniuge si impegna, in caso di trasferimento della propria residenza, a darne comunicazione almeno 30 giorni prima;
3) Le figlie minori, e , resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 preferenziale presso la madre, alla Spezia in loc. Pitelli P.zza IV Novembre 13. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Il padre terrà con sé e due fine settimana, alternati, al mese, con pernotto. In Per_1 Per_2 riferimento alle festività natalizie e pasquali verrà applicato il criterio dell'alternanza. Infine, per quanto riguarda i periodi di vacanza estiva, il padre trascorrerà con le figlie almeno 10 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre e sempre nel pieno rispetto della volontà di e;
Per_1 Per_2
5) Il padre verserà alla SI.ra quale contributo per il mantenimento delle due figlie, la Pt_2 somma mensile di euro 870,00, che verrà aggiornata annualmente, secondo l'aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie, sempre riguardanti le due figlie: - Spese mediche specialistiche - Spese scolastiche (tasse d'iscrizione – acquisto libri di testo, corredo d'inizio anno e gite di istruzione) - Spese sportive preventivamente concordate (iscrizione più retta mensile). Pt_1 si impegna a versare a favore di nei prossimi 12 mesi a partire dalla data di comparizione Pt_2 in Tribunale, l'importo di 4.719,16 euro a titolo di arretrati relativi all'adeguamento ISTAT”.
6) L'assegno unico relativo a e sarà interamente percepito dalla SI.ra . Per_1 Per_2 Pt_2 Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 18.09.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1 e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il 03.06.2006 Parte_2 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 33, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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