Sentenza 14 settembre 2022
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- 1. Diritto civile e commerciale Archivihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
La Corte di Cassazione ha escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa (Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675). Il giudizio aveva preso le mosse dalla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni dalla società che gestiva lo stabilimento termale all'interno del quale […] Con l'ordinanza n. 18293/2023, pubbl. in data 27 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi di diritto in materia di responsabilità risarcitoria dell'intermediario per la violazione degli obblighi informativi su di esso gravanti a danno dell'investitore. La Cassazione, nella pronuncia in commento, dopo aver …
Leggi di più… - 2. Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assolutoStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 24 febbraio 2023
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Questo il principio riaffermato da Cass., 14 settembre 2022, n. 27036. La vicenda culminata nella sentenza in esame trae origine dalla proposizione, da parte di società esercente attività di ristorazione, di una domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 844 c.c. (sui limiti posti dalla norma al diritto di proprietà v., sul nostro sito, Roberto Lama "L'intollerabilità delle immissioni e la tutela della vivibilità dell'abitazione e della qualità della vita all'interno di essa"), del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27036 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |
Testo completo
- Ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 27036 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 14/09/2022 2 di 9 AZIENDA AGRICOLA S. LUIGI DI ZA IL & C. S.A.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ZA Attilio UI AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio PA ([...]), AN LL ([...]) e AM IA ([...]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno 23/A
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 1371/2016 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 14.06.2016 e notificata in data 14.06.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.06.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino;
Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, in particolare in relazione ai motivi primo e secondo, e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. Uditi gli avvocati Innocenzo D’Angelo e AN LL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Meeting s.a.s di ZZ RU & C. e il sig. RU ZZ personalmente hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Treviso, ha respinto la loro domanda di accertamento della intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle immissioni olfattive provenienti dall’ allevamento di maiali di proprietà dell’Azienda Agricola S. UI, di ZA Attilio & C. s.a.s., situato in prossimità del fondo dove la Meeting s.a.s. esercita attività di ristorazione e altre 3 di 9 attività ricreative in un complesso aziendale comprendente bar, piscina, laghetto per pesca sportiva, maneggio e altri servizi, in comune di Riese Pio X. La Corte veneziana ha riconosciuto il preuso in favore della società a San UI, sul rilievo che - quando la società Meeting aveva acquistato, nel 1997, la pizzeria che poi trasformò in un complesso ricreativo più ampio, con diverse attrattive da svolgersi all'aperto, prima inesistenti - la società San UI aveva già iniziato, dal 1995, la ristrutturazione del piccolo allevamento di suini da lei acquistato per trasformarlo in un allevamento intensivo tecnologicamente avanzato. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse necessario risalire più indietro nel tempo al fine di verificare quale attività – se quella di ristorazione o quella di allevamento - fosse stata storicamente iniziata per prima;
ciò in base al duplice rilievo che, per un verso, entrambe le parti avevano trasformato radicalmente le preesistenti strutture aziendali da loro rispettivamente acquistate e, per altro verso, che sia la preesistente pizzeria sia il preesistente allevamento dei maiali avevano più volte interrotto la propria attività, rimanendo inattivi per diverso tempo. Risolta la questione del preuso a favore della società San UI, la Corte territoriale ha preliminarmente affermato che il concetto di normale tollerabilità è relativo e variabile e va considerato in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini degli abitanti, con la conseguenza che dovrebbero «ritenersi tollerabili in zone agricole immissioni olfattive che, di contro, sarebbero intollerabili in zone residenziali» (pag. 9, rigo 1, della sentenza). Tanto premesso, la Corte veneziana ha ritenuto che le immissioni provenienti dall'allevamento dell'azienda San UI – in 4 di 9 quanto non dovute «all’emissione dei reflui dei maiali nell’area, bensì agli odori fisiologicamente prodotti dagli animali, non diversamente eliminabili» - non dovessero ritenersi intollerabili in ragione del rilievo che l'azienda della società Meeting era collocata in una zona a forte espansione agricola ed era circondata da fondi destinati all'agricoltura ed all'allevamento zootecnico. La Corte d’appello, inoltre, ha disatteso l'assunto, propugnato dagli appellanti, secondo cui l'intollerabilità delle immissioni andrebbe riferita solo al fondo che le subisce, argomentando che, al contrario, la formula “condizione dei luoghi” di cui all’articolo 844 c.c. va riferita allo «stato complessivo della zona circostante il fondo che subisce le esalazioni, a tal fine dovendosi avere riguardo alle sue caratteristiche-economiche ed alla prevalente tipologia delle attività, anche produttive, che vi si svolgono» Avverso la decisione della Corte di appello di Venezia la Meeting s.a.s. di ZZ RU & C. e il sig. RU ZZ personalmente hanno proposto ricorso sulla scorta di tre motivi. L’Azienda Agricola S. UI di ZA Attilio & C. s.a.s, ha depositato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 giugno 2022, per la quale non sono state depositate memorie, ma la controricorrente ha depositato copia della sentenza della Cassazione penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva assolto il sig. ZA dai reati ambientali per cui era stato processato. In udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso e i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa. 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 844 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’affermare che il concetto di normale tollerabilità sarebbe relativo e variabile, non riferibile alla sensibilità di colui che subisce le immissioni, ma da considerare in modo elastico in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini degli abitanti;
nonché l'omesso esame del fatto, indicato come decisivo, che quaranta abitanti della zona aveva presentato un esposto al Comune lamentandosi degli effluvi maleodoranti provenienti dall’allevamento San UI. La denuncia di violazione di legge è infondata, perché le affermazioni in diritto della sentenza impugnata sono allineate con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; si veda Cass. n. 28201/2018, resa in materia di immissioni acustiche ma contenente un principio di carattere generale, alla cui stregua il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. 6 di 9 Una volta esclusa la ricorrenza della denunciata violazione di legge, il motivo si risolve in una censura dell'apprezzamento concreto operato dalla Corte d'appello in ordine alle intollerabilità delle immissioni olfattive;
tale apprezzamento, tuttavia, costituisce giudizio di fatto, che compete al giudice di merito;
si veda, al riguardo, Cass. n. 161/1996, proprio in materia di immissioni olfattive, dove si evidenzia che il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a fare ricorso al criterio del preuso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e «secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato», ritenga superata la soglia di tollerabilità. Più di recente, in materia di immissioni acustiche, Cass. n. 23754/2018, ove si precisa che il giudice civile, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c. anche qualora le stesse siano contenute nei parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, aggiungendo che «la relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità». Né può trovare accoglimento la doglianza di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c.; premesso che la motivazione dell’impugnata sentenza risulta rispettosa del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. SSUU 8053/2014), il fatto di cui si lamenta l’omesso esame - la presentazione al Comune di un 7 di 9 esposto relativo agli effluvi maleodoranti provenienti dall’allevamento – risulta privo, infatti, del requisito della decisività. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ancorando la valutazione sul preuso alla data in cui le parti avevano acquistato i rispettivi fondi invece che alla data in cui su tali fondi era iniziato l’esercizio di una attività di ristorazione e, rispettivamente, di una attività di allevamento. Il motivo va disatteso. La denunciata violazione di legge non sussiste perché l'impugnata sentenza non afferma che, ai fini della valutazione del preuso, si dovrebbe avere riguardo alla data di acquisto dell’attuale proprietà del fondo, invece che alla data di inizio dell’obbiettiva destinazione del fondo ad un determinato uso. La Corte distrettuale, invece, ha ritenuto, con un giudizio di fatto, di non dare rilevanza agli usi esercitati dei precedenti proprietari dei fondi, sul duplice rilievo che, da un lato, le attività esercitate dalle odierne parti in causa sui rispettivi fondi sarebbero sostanzialmente diverse dalle attività precedentemente esercitate sui medesimi fondi dai rispettivi danti causa (pag. 7, penultimo capoverso della sentenza) e, d'altro lato, che le numerose interruzioni delle attività imprenditoriali esercitate, nel tempo, su entrambi i fondi avevano determinato una soluzione di continuità nell'utilizzo dei medesimi che rendevano le attività pregresse irrilevanti ai fini del preuso. Tale giudizio di fatto risulta dunque sorretto da una motivazione adeguata e, pertanto, non è censurabile - in questa sede di legittimità - con le argomentazioni, puramente di merito, spese del motivo di ricorso in esame. 8 di 9 In ultima analisi, quindi, il motivo, pur denunciando una violazione di legge, attinge sostanzialmente il giudizio di fatto della Corte territoriale sul preuso;
donde la sua inammissibilità. Col terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti denunciano l’omesso esame del fatto, indicato come decisivo, che, l’area su cui svolge la sua attività della società Meeting aveva destinazione urbanistica ad attrezzature ricreative e per il tempo libero. Anche il terzo motivo va disatteso, per una duplice ragione;
in primo luogo, perché il fatto di cui si lamenta l'omesso esame è privo del requisito della decisività; in secondo luogo perché, comunque, tale fatto è stato esaminato dalla Corte territoriale, la quale non ha trascurato la circostanza che il fondo della Meeting era destinato ad attività ricreativa e non ha messo in discussione la regolarità urbanistica di tale destinazione, ma ha ritenuto che tale circostanza fosse irrilevante alla luce della propria interpretazione della nozione di “condizione dei luoghi” di cui all'articolo 844 c.c.; interpretazione non censurata nel motivo in esame - riferito esclusivamente al n. 5 dell'articolo 360 c.p.c. - e, comunque, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, come illustrato in sede di esame del primo motivo di ricorso. Il ricorso principale va quindi accolto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui la società San UI, denunciando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per omesso esame di fatto decisivo, riproponeva, per il solo caso di accoglimento del ricorso principale, l’eccezione, già sollevata in sede di merito, di intervenuto trasferimento dell’azione civile in sede penale, conseguentemente chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio. 9 di 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione