Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1647 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
(P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, C.F. ,rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Carnovale,
[...] C.F._1
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via Trento n. 3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 21.06.2021
Parte attorea - opponente
CONTRO
(P.IVA n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NAPOLI ed elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, alla via Michelangelo, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Nicolino Zaffina, giusta procura calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società in persona del legale rappresentante p.t. e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_1
nullità delle clausole contrattuali relativi agli interessi corrispettivi e di mora pattuiti in relazione al contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale, stipulato con atto pubblico del
2.05.2005, garantito da fideiussione rilasciata da e la rideterminazione del rapporto Parte_2 dare/avere tra le parti.
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso che nel contratto è stata pattuita la restituzione della somma concessa a titolo di finanziamento, pari ad euro 900.000,00, in quindici anni, mediante pagamento di n. 30 rate semestrali, comprensive di capitale e interessi, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno;
che è stato pattuito un tasso di interesse del 3,718%
1
che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato fissato in misura del 3,760%; che è stata prevista l'applicazione di
Commissioni di istruttoria mutuo, per un importo di € 500,00; che è stato pattuito un interesse di mora nella misura di 2,087 punti in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate, con facoltà per la Banca di dichiarare la parte mutuataria immediatamente decaduta dal beneficio del termine per le rate non scadute ed esigere il pagamento di tutto il credito, senza necessità di costituzione in mora.
Tanto premesso, parte attorea, richiamando le risultanze della perizia di parte, ha dedotto che la banca, avendo parametrato il tasso di mora sulle somme dovute a titolo di capitale, interessi corrispettivi e su ogni altra somma a qualunque titolo dovuta, avrebbe applicato interessi, corrispettivi e moratori, superiori al tasso soglia di usura, con conseguente nullità della relativa
Par clausola e gratuità del finanziamento. Ha altresì dedotto che l' dichiarato nel contratto sarebbe inferiore al TAEG verificato, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e necessaria applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha variamente argomentato per Controparte_1
l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, la convenuta, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha dedotto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, sarebbe scorretta la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Ha altresì dedotto la
Par piena corrispondenza tra l' dichiarato in contratto e il TAEG e, in ogni caso, l'inoperatività dell'art. 117 comma 7 TUB, applicabile all'ipotesi di nullità-inesistenza di specifiche previsioni contrattuali e non estensibile alla diversa fattispecie dell'eventuale non corretta enunciazione del
TAEG.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU contabile e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di di ruolo, all'udienza del 8.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
2 Occorre premettere che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, in applicazione della regola generale di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. Un. n.
19957/2020).
Tanto premesso nel caso di specie, parte attorea lamenta la violazione della normativa antiusura per essere stati applicati interessi usurari e la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria ed in dell'art. 117 comma 4 del TUB, per esservi difformità tra l'ISC indicato in contratto e il TAEG effettivamente applicato.
Con riferimento alla prima doglianza attorea, deve evidenziarsi che nel caso di specie non si è verificato alcun superamento del tasso soglia usura.
Come noto, sulla problematica relativa all'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, alla luce della quale deve escludersi, nel caso di specie, il dedotto superamento del tasso soglia.
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto confermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
La Suprema Corte ha chiarito che “la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Nella sostanza, la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora deve avvenire in due modi diversi, a seconda del fatto che il contratto sia stato stipulato entro il primo trimestre 2003 o dal secondo
3 trimestre 2003 (in quanto è dal secondo trimestre 2003 che i decreti ministeriali includono il tasso soglia di mora).
In ogni caso, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la conseguenza dell'eventuale superamento del tasso soglia non sarà l'esclusione totale degli interessi. Secondo le Sezioni Unite, infatti,
“Dall''accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Nel caso di specie, come accertato anche dal CTU, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto, pari a al tasso di interesse corrispettivo (3,718%) con un aumento percentuale del 2,087, non supera il tasso soglia del periodo di riferimento, pari a 5,805%. Al riguardo, deve peraltro evidenziarsi che il
CTU, ha anche omesso di applicare al tasso soglia la maggiorazione media prevista per gli interessi moratori.
Deve evidenziarsi come, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, il raffronto deve essere fatto tra il tasso degli interessi moratori come previsto in contratto ed il tasso soglia con la maggiorazione degli interessi moratori mediamente rilevata rispetto agli interessi corrispettivi, relativi al periodo di riferimento, che nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato nell'anno 2005 era del 2,1%.
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al
30/06/2011, infatti, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M., maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, il valore del 2,1 % (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM.).
In definitiva, confrontando il tasso di mora contrattuale (pari a 3,718%) con il tasso soglia come rideterminato secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni Unite e, quindi, considerando la maggiorazione del 2,1% (pari nel caso di specie a 7,905%) deve concludersi che, nel caso di specie, alla data di sottoscrizione del contratto, il tasso di interesse di mora non supera il tasso soglia.
Inoltre, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, non può procedersi, diversamente da quanto ritenuto dal consulente di parte attorea, alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia
(Cass. Sez. Un. n. 19597/2020), deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento
4 dell'erogazione del finanziamento. Infatti anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo
(Trib. di Milano 16.02.2017). Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il tasso maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori (cfr. Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n.5286).
Infondata è altresì la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione della divergenza tra TAEG/ISC dichiarato in contratto e TAEG effettivamente applicato.
La dedotta divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è, infatti, causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Da tale divergenza non può discendere l'invocata applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B., la quale presuppone l'inosservanza del comma 4 dello stesso art. 117 del seguente tenore: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. L'ISC infatti è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Invero, solo nella materia del credito al consumo – non ricorrente nel caso di specie – è prevista un'ipotesi di invalidità per mancata indicazione del
TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6 T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Fuori da Par tale limitato ambito, l'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi del contratto di mutuo raggiunte dalle parti (salvo che parte mutuataria deduca che, a causa dell'errata informazione, sia stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti,
5 conoscendone davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, circostanza questa nel caso di specie neppure allegata), posto che l'Indicatore Sintetico di Costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Ne deriva che, non trattandosi di un tasso, di un prezzo o di una condizione, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie dell'evocato articolo 117 comma 7 del T.U.B. (nello stesso senso, Trib. Chieti, 11/09/2020, n.
468; Trib. Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Crotone n. 772/2018; Trib. Napoli, n.
183/2018; Trib. Roma n. 11681/2017).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
5. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto della non uniformità di orientamenti giurisprudenziali in materia di usura, con specifico riferimento agli interessi moratori, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti. Parimenti, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Lamezia Terme, 12 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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