Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01179/2025REG.PROV.COLL.
N. 07394/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7394 del 2023, proposto da:
IO IN e CA IO, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, viale Liegi, n. 35/b;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede dell’Aquila, Sezione Prima, n. 61/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione dei difensori dei sig.ri IO IN e CA IO e del Comune dell’Aquila;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente IO IN (proprietario di immobile su cui veniva realizzato un manufatto abusivo sito in L’Aquila, via delle Nocelle n. 101/E) impugnava dinanzi al T.A.R. Abruzzo, sede dell’Aquila, l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2/2021 prot. n. 38424 del 30 aprile 2021, con la quale il Comune gli ordinava il pagamento entro il termine di 30 giorni della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001, nella misura massima pari ad € 20.000,00, oltre spese di notifica, in relazione alla pretesa mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9/2017, deducendone l’illegittimità per i seguenti profili:
« Violazione e/o falsa applicazione art. 31 e ss. d.p.r. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà. Violazione del generale principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost. ».
2. - Nelle more del giudizio di primo grado i sig.ri IO IN e CA IO (quest’ultima in qualità di residente nell’immobile abusivo de quo ) proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare, avverso i seguenti ulteriori provvedimenti, connessi alla vicenda demolitoria, notificatigli dal Comune dell’Aquila:
- l’atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso datato 2 novembre 2021, trasmesso con nota dell’Ufficio Ispettorato Urbanistico del Comune di L’Aquila prot. n. 99642 del 4 novembre 2021, notificata il 13 novembre 2021 e relativi allegati, riferito all’area di loro proprietà sita in L’Aquila, via delle Nocelle n. 101/E, riportata in catasto al fg. 70, part. n. 1567 - sez. A, in conseguenza della pretesa mancata ottemperanza all’ordinanza demolitoria n. 9/2017 prot. n. 57228 del 31 maggio 2017;
- la nota dell’Ispettorato Urbanistico del Comune di L’Aquila prot. n. 103479 del 16 novembre 2021, notificata il 3 dicembre 2021, con la quale si “ conferma e, per quanto possa occorrere, convalida ” l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2/2021 prot. n. 38424 del 30 aprile 2021, notificata il 17 maggio 2021, con la quale il Comune dell’Aquila ordinava al sig. IN il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001, nella misura massima pari a € 20.000,00, oltre spese di notifica, in relazione alla pretesa mancata ottemperanza all’ordinanza demolitoria n. 9/2017 prot. n. 57228 del 31 maggio 2017;
- ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e richiamato nei suindicati provvedimenti, con particolare riguardo al verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale dell’Aquila prot. n. 46/16 PE del 24 ottobre 2021.
Deducevano le seguenti doglianze:
«1) Violazione e/o falsa applicazione art. 31 e ss. d.p.r. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost.
2) Violazione e/o falsa applicazione art. 31 e ss. d.p.r. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà. Violazione del generale principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Illegittimità in via derivata .».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse e respingeva il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello i sig.ri IO IN e CA IO chiedevano la riforma della predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
«1) Erroneità della sentenza nella parte in cui assume la sussistenza dell’accertamento della inottemperanza all’ordine demolitorio cui conseguirebbe la integrazione delle fattispecie sanzionatorie di cui all’art. 31, co. 3, 4 e 4-bis, d.p.r. n. 380/2001. Omessa e/o travisata disamina dell’essenziale motivo di doglianza riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 e ss. d.p.r. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990. Obiettivo travisamento degli elementi in fatto e in diritto in rilievo nella specie.
2) Sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al motivo subordinato proposto in relazione alla entità massima della sanzione pecuniaria, ha assunto la sussistenza di un vincolo naturalistico sull’area in esame che sarebbe stata accertata con sentenza passata in giudicato.
3) Riproposizione dei motivi non esaminati ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione art. 31 e ss. d.p.r. 19 n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà. Violazione del generale principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Illegittimità in via derivata ».
5. - Resisteva al gravame il Comune dell’Aquila, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato secondo quanto di seguito osservato.
7.1. - Con il primo motivo (pag. 8) gli appellanti IO IN e CA IO sostengono che la sentenza appellata sarebbe viziata in radice “… giacché fondata sul presupposto fattuale, mai inveratosi, per cui nella specie sarebbe intervenuto un formale accertamento da parte del Comune di L’Aquila dell’inottemperanza degli odierni appellanti alla ordinanza demolitoria n. 9/2017, richiamandosi a tal proposito tuttavia (unicamente) il verbale di sopralluogo della Polizia municipale locale del 24.10.2021 palesemente inidoneo allo scopo . …”.
La doglianza va disattesa.
Invero, i ricorrenti tentano di sovrapporre il verbale di sopralluogo del 24 ottobre 2021, con cui la Polizia Municipale ha accertato la permanenza in situ dell’opera attinta dall’ordinanza di demolizione n. 9/2017, e il conseguente atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso del 2 novembre 2021.
Ma evidentemente si tratta di due atti distinti comunque rispondenti alla scansione procedimentale delineata dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Gli appellanti tentano, altresì, di porre in discussione le modalità, osservate dalla Polizia Municipale, di verifica in situ delle attività di rimozione delle opere abusive, senza, tuttavia, giungere ad affermare la non veridicità dei rilievi (del resto è pacifico che l’opera da demolire è ancora oggi esistente).
Peraltro, i ricorrenti nel motivo di appello in esame non chiariscono in cosa dovrebbe consistere, in alternativa al sopralluogo degli agenti comunali presupposto al suddetto atto di accertamento a firma del dirigente competente, il previo rituale accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
In realtà nella vicenda per cui è causa il Comune ha proceduto in perfetta osservanza alla previsione normativa di cui al citato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, inviando sul luogo ove è posta l’opera abusiva agenti comunali che ne hanno de visu constatato la permanenza.
Successivamente il dirigente comunale preposto ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha correttamente formato e sottoscritto l’atto dichiarativo dell’inottemperanza con contestuale individuazione dell’area acquisita al patrimonio comunale, corrispondente all’intera particella n. 1567 del fg. 70 NCT dell’Aquila.
Invero, l’impugnato provvedimento di accertamento del 2 novembre 2021 (notificato all’interessato e completo in tutti i suoi elementi) - prendendo atto del precedente verbale del 24 ottobre 2021 - costituisce ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 9 del 26 maggio 2017 e al tempo stesso atto di acquisizione al patrimonio comunale.
Il menzionato verbale di sopralluogo del 24 ottobre 2021, pur se non notificato all’interessato, deve considerarsi legittimo come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 272 (“… ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento di inottemperanza alla demolizione …”).
7.2. - Il secondo motivo di appello è specificamente riferito alla misura della sanzione pecuniaria irrogata in conseguenza dell’accertata inottemperanza, quantificata nella misura massima fissa di € 20.000,00 così come prescritto dall’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’inottemperanza incidente su beni vincolati.
A tal proposito, gli appellanti tentano invano di aggirare il giudicato di cui alle sentenze del T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 151 (di rigetto del ricorso proposto dai sig.ri IN e IO avverso l’ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi” n. 9/2017 del Comune dell’Aquila e il diniego di permesso di costruire n. 10 dell’11 gennaio 2018 del Comune dell’Aquila) e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6982 (confermativa della prima pronuncia su appello proposto sempre dai sig.ri IN e IO).
A tal fine gli appellanti fanno valere un certificato di destinazione urbanistica, che tuttavia, in maniera estremamente significativa, include l’area per cui è causa all’interno della zona urbanistica destinata a Parco Urbano Territoriale.
Il citato certificato non indica la presenza del vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 42/2004 ( i.e. “ territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ”), il che tuttavia non vale ad escludere l’esistenza del medesimo vincolo.
Detta circostanza è attestata dall’ordinanza di demolizione n. 9/2017, ove si legge:
« Destinazione urbanistica e vincoli: l’area risulta normata da P.R.G. con l’art. 43 delle N.T.A. - Zona a Parco Pubblico Urbano Territoriale. L’area di sedime delle opere edilizie sopra descritte risulta gravata da vincolo d. lgs. 42/2004, art. 142, lett. g ».
Peraltro, il sig. IN articolò su tale punto una specifica censura avverso il provvedimento di diniego di sanatoria, oggetto del giudizio di primo grado r.g. n. 144/2018.
A tal proposito, con la menzionata sentenza n. 151/2019 - resa a definizione del suddetto ricorso e del gravame avverso l’ordinanza di demolizione, decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6982/2019 - il T.a.r. L’Aquila ha statuito ex professo la sussistenza del vincolo naturalistico (cfr. par. 2.7 e par. 2.8: “ 2.7. Si dà atto nell’ordinanza che l’area è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 lettera g) del decreto legislativo n. 42/2004. 2.8. La circostanza risulta provata dalla nota dell’Ufficio Tutela paesaggistica del Comune dell’Aquila prot. 128345 del 22 dicembre 2017 (in atti del ricorso riunito n. 144/2018) che riscontra un interpello dei ricorrenti in merito al regime vincolistico dell’area di loro proprietà. ”).
Trattasi, quindi, di un elemento di fatto coperto da giudicato, che non consente in alcun modo al sig. IN di potervi prescindere in questa sede.
Se dunque è certo ed incontrovertibile che l’area incisa dall’intervento edilizio abusivo posto in essere dal sig. IN sia gravata da vincolo paesaggistico, la misura della sanzione pecuniaria amministrativa allo stesso irrogabile a causa della mancata tempestiva ottemperanza all’ordine di demolizione è quella, fissa, pari al massimo edittale.
Sul punto la disposizione di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 è chiara:
« L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima .».
Opera, pertanto, un automatismo sanzionatorio, in forza del quale all’inottemperanza all’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 relativo ad opere edilizie realizzate in zona vincolata segue la sanzione pecuniaria da irrogare ope legis nella misura massima ( rectius € 20.000,00).
7.3. - Con il terzo motivo gli appellanti ripropongono le doglianze che, a loro dire, il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato.
La doglianza non è, tuttavia, meritevole di positivo apprezzamento.
Infatti, gli argomenti utilizzati dal T.a.r. nella sentenza appellata denotano il compiuto esame ed il rigetto delle argomentazioni svolte in primo grado, fermo restando che alla luce del principio della ragione più liquida la reiezione dei motivi di appello in precedenza esaminati rende comunque impossibile un differente esito del presente giudizio.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti IO IN e CA IO in solido tra loro al pagamento in favore del Comune dell’Aquila delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO