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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1591/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia, Via Pirano n. 54, rappresentati e difesi, dall'avv. Sara Pettenò del Foro di DE
( presso il cui studio – sito in DE, via Pannunzio, n. Email_1 R.G. 1591/2024 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127–ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 2.10.2024, in sostituzione di udienza del 14.11.2024;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 26.10.2010, in Venezia, trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte I, Ufficio 8, atto n. 55, che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], il [...]) e che con decreto Per_1
del 6.02.2015 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 4707/2014,
codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza del 23.10.2014 – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Venezia in data 26.06.20105, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Confermate le condizioni dell'omologa de separazione consensuale nel seguente modo:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto delle reciproche scelte individuali di vita, liberi di fissare la propria residenza ove più desiderino senza che l'uno o l'altro possano nulla eccepire;
- il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Venezia, Via Pirano, n.54.
- I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche del minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso nell'intento di realizzare armonico sviluppo della responsabilità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione che riguardino R.G. 1591/2024 V.G
l'istruzione, l'educazione e formazione del figlio (quali, ad esempio, la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia medica, delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, etc.) riconoscendosi, però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione del bambino, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti.
- Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio ed è convenuto che ciascun genitore eserciti in via disgiunta la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- Il padre, qualora gli impegni lavorativi glielo permettano, e previo accordo con la madre, potrà trascorrere con il figlio, anche più pomeriggi settimanali, dall'orario di uscita da scuola fino alla mattina successiva quando quest'ultimo ivi lo riaccompagnerà; salvo diverso accordo, vengono identificate le giornate di martedì e giovedì con pernotto, a decorrere dall'uscita da scuola.
- Il padre può, inoltre, tenere con sé il figli a fine settimana alterne andandolo Per_1
a prendere al sabato mattina, nel rispetto degli impegni scolastici e personali dello stesso, e riaccompagnando a casa alla domenica sera.
- I genitori cureranno il rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio nelle giornate in cui il medesimo e loro rispettivamente affidato.
- Durante le vacanze natalizie la madre ed il padre saranno con il figlio alternativamente per almeno una settimana convenendo un principio di alternanza del Natale
(Vigilia, Natale e S. Stefano) e quelle del Capodanno e dell'Epifania.
- Durante le vacanze estive la madre ed il padre staranno con il figlio alternativamente per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi, quanto alla esatta decorrenza entro il 15 maggio di ogni anno.
- Le festività, qui non espressamente previste, saranno regolate dal principio dell'alternanza (ivi comprese le vacanze pasquali e le successive festività primaverili per le quali i coniugi stabiliranno un criterio di rotazione annua). Entrambi i coniugi avranno cura di concordare eventuali variazioni lo scambi di orario e di giorno di frequentazione del figlio compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative ed organizzative e le abitudini del minore. R.G. 1591/2024 V.G
- Per quanto non espressamente previsto le parti svolgeranno i loro ruoli di genitori nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici ed educativi del minore, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
-Per contributo nel mantenimento del figlio il sig. corrisponderà Per_1 Pt_1
alla Sig r in via anticipata entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese e mediante Pt_2
accredito sul conto corrente bancario intestato alla stessa un assegno mensile di €. 350,00
(trecentocinquanta) per dodici mensilità annue ed assoggettata ad aggiornamento annuale
Istat, impegnandosi, nei periodi di propria competenza, a provvedere a lui direttamente.
-Le spese straordinarie, nelle quali dovranno ricomprendersi le spese scolastiche (ivi comprese le attività sportive e ricreative e/o di studio e per le vacanze o viaggi studio che il figlio farà senza i genitori) saranno suddivise al 50%.
-I coniugi rinunciano a richiedersi alcunché a titolo di mantenimento e/o alimento godendo entrambi i redditi sufficienti a soddisfacimento delle esigenze delle personali esigenze di vita.
- Spese, competenze ed onorari del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Il Giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b),
della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore stesso. R.G. 1591/2024 V.G
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 26.06.2010, in Venezia, matrimonio trascritto
[...]
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte I, Ufficio
8, atto n. 55, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 - sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1591/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia, Via Pirano n. 54, rappresentati e difesi, dall'avv. Sara Pettenò del Foro di DE
( presso il cui studio – sito in DE, via Pannunzio, n. Email_1 R.G. 1591/2024 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127–ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 2.10.2024, in sostituzione di udienza del 14.11.2024;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 26.10.2010, in Venezia, trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte I, Ufficio 8, atto n. 55, che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], il [...]) e che con decreto Per_1
del 6.02.2015 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 4707/2014,
codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza del 23.10.2014 – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Venezia in data 26.06.20105, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Confermate le condizioni dell'omologa de separazione consensuale nel seguente modo:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto delle reciproche scelte individuali di vita, liberi di fissare la propria residenza ove più desiderino senza che l'uno o l'altro possano nulla eccepire;
- il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Venezia, Via Pirano, n.54.
- I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche del minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso nell'intento di realizzare armonico sviluppo della responsabilità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione che riguardino R.G. 1591/2024 V.G
l'istruzione, l'educazione e formazione del figlio (quali, ad esempio, la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia medica, delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, etc.) riconoscendosi, però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione del bambino, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti.
- Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio ed è convenuto che ciascun genitore eserciti in via disgiunta la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- Il padre, qualora gli impegni lavorativi glielo permettano, e previo accordo con la madre, potrà trascorrere con il figlio, anche più pomeriggi settimanali, dall'orario di uscita da scuola fino alla mattina successiva quando quest'ultimo ivi lo riaccompagnerà; salvo diverso accordo, vengono identificate le giornate di martedì e giovedì con pernotto, a decorrere dall'uscita da scuola.
- Il padre può, inoltre, tenere con sé il figli a fine settimana alterne andandolo Per_1
a prendere al sabato mattina, nel rispetto degli impegni scolastici e personali dello stesso, e riaccompagnando a casa alla domenica sera.
- I genitori cureranno il rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio nelle giornate in cui il medesimo e loro rispettivamente affidato.
- Durante le vacanze natalizie la madre ed il padre saranno con il figlio alternativamente per almeno una settimana convenendo un principio di alternanza del Natale
(Vigilia, Natale e S. Stefano) e quelle del Capodanno e dell'Epifania.
- Durante le vacanze estive la madre ed il padre staranno con il figlio alternativamente per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi, quanto alla esatta decorrenza entro il 15 maggio di ogni anno.
- Le festività, qui non espressamente previste, saranno regolate dal principio dell'alternanza (ivi comprese le vacanze pasquali e le successive festività primaverili per le quali i coniugi stabiliranno un criterio di rotazione annua). Entrambi i coniugi avranno cura di concordare eventuali variazioni lo scambi di orario e di giorno di frequentazione del figlio compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative ed organizzative e le abitudini del minore. R.G. 1591/2024 V.G
- Per quanto non espressamente previsto le parti svolgeranno i loro ruoli di genitori nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici ed educativi del minore, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
-Per contributo nel mantenimento del figlio il sig. corrisponderà Per_1 Pt_1
alla Sig r in via anticipata entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese e mediante Pt_2
accredito sul conto corrente bancario intestato alla stessa un assegno mensile di €. 350,00
(trecentocinquanta) per dodici mensilità annue ed assoggettata ad aggiornamento annuale
Istat, impegnandosi, nei periodi di propria competenza, a provvedere a lui direttamente.
-Le spese straordinarie, nelle quali dovranno ricomprendersi le spese scolastiche (ivi comprese le attività sportive e ricreative e/o di studio e per le vacanze o viaggi studio che il figlio farà senza i genitori) saranno suddivise al 50%.
-I coniugi rinunciano a richiedersi alcunché a titolo di mantenimento e/o alimento godendo entrambi i redditi sufficienti a soddisfacimento delle esigenze delle personali esigenze di vita.
- Spese, competenze ed onorari del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Il Giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b),
della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore stesso. R.G. 1591/2024 V.G
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 26.06.2010, in Venezia, matrimonio trascritto
[...]
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2010, Parte I, Ufficio
8, atto n. 55, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 - sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio