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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 315/2023
(vi è riunita la n. 318/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite promosse con appelli depositati in data 25 maggio 2023, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Parte_1 P.IVA_1
Tessitore, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori Avv. Marco
Cappelletto e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del primo pec Email_1 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), (c.f. , C.F._5 Parte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_5 C.F._7 Parte_6
), (c.f. ), C.F._8 Parte_7 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._10 Parte_9
), (c.f. ), C.F._11 Parte_10 C.F._12 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi giusta Pt_11 C.F._13
1 procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec:
, Email_2 appellati
Oggetto: appello avverso le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 676/2022 e n. 677/2022 d.d. 25.11.2022, non notificate.
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
CP_4 Parte_1
CONCLUSIONI:
APPELLANTE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnate sentenze, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI:
“Rigettarsi gli appelli avversario in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, confermandosi le sentenze appellate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con le impugnate sentenze il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di MA) al pagamento delle giornate di Parte_1 ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
2 Riteneva che per i capi treno esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Professionale” Cont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri] e l'”indennità di assenza dalla residenza”” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di MA anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,50).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) - disapplicata ogni contraria norma contrattuale - al pagamento “ per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale
dd. 16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area Controparte_6 contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale) oltre alla rivalutazione
3 secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite venivano compensante per un terzo (per l'esistenza dai precedenti anche autorevoli fra cui Corte Appello di Torno di segno contrario) con condanna di parte datoriale a corrispondere la residua quota (€ 6.000,00 oltre accessori)
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.3. Con un terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte 4 variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i compensi percepiti per i titoli de quibus per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma, richiamando i recenti arresti Cass. n. 18160/2023 e n.
19711/2023, con le quali la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in subiecta materia, anche con specifico riferimento alla retribuzione spettante 5 durante i giorni di ferie al personale mobile ferroviario (macchinisti e capotreno alle dipendenze di . CP_7
In relazione alla critica del criterio utilizzato per calcolare le differenze retributive concludono per il rigetto della relativa doglianza, considerato che il divisore invocato da controparte (quello previsto per la retribuzione giornaliera) si applica solo ai fini convenzionali e, soprattutto, solo alle competenze fisse (cfr. art. 68 co.
6 dei CCNL 2012 e 2016) e non si riferisce allora alle componenti variabili (seppur corrisposte in via continuativa) della retribuzione legate alle effettive presenze in servizio, dovendosi quindi preferire, appunto, un divisore basato sulle presenze reali al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo.
Richiamano sul punto conforme giurisprudenza di merito (cfr. C.d.A. MI n.
807/2023)
4. La causa dopo aver disposto la riunione della causa n. 315/2023 alla n. 318/2023 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva è stata discussa all'udienza del giorno 31 ottobre 2024 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
5.1. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione 6 di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.2. Anche il secondo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato nel corso della discussione orale alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. jobs act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
5.3. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
7 La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
8 Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13972/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_8 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore., prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
9 Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.4. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.3. 10 Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza CU (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le
4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
7. Per il rigetto integrale del gravame deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio, per ciascuno degli appelli riuniti, del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta i riuniti appelli;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 11 quello rispettivamente dovuto per ciascuno degli appelli riuniti a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
12
(vi è riunita la n. 318/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite promosse con appelli depositati in data 25 maggio 2023, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Parte_1 P.IVA_1
Tessitore, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori Avv. Marco
Cappelletto e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del primo pec Email_1 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), (c.f. , C.F._5 Parte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_5 C.F._7 Parte_6
), (c.f. ), C.F._8 Parte_7 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._10 Parte_9
), (c.f. ), C.F._11 Parte_10 C.F._12 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi giusta Pt_11 C.F._13
1 procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec:
, Email_2 appellati
Oggetto: appello avverso le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 676/2022 e n. 677/2022 d.d. 25.11.2022, non notificate.
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
CP_4 Parte_1
CONCLUSIONI:
APPELLANTE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnate sentenze, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI:
“Rigettarsi gli appelli avversario in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, confermandosi le sentenze appellate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con le impugnate sentenze il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di MA) al pagamento delle giornate di Parte_1 ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
2 Riteneva che per i capi treno esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Professionale” Cont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri] e l'”indennità di assenza dalla residenza”” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di MA anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,50).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) - disapplicata ogni contraria norma contrattuale - al pagamento “ per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale
dd. 16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area Controparte_6 contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale) oltre alla rivalutazione
3 secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite venivano compensante per un terzo (per l'esistenza dai precedenti anche autorevoli fra cui Corte Appello di Torno di segno contrario) con condanna di parte datoriale a corrispondere la residua quota (€ 6.000,00 oltre accessori)
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.3. Con un terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte 4 variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i compensi percepiti per i titoli de quibus per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma, richiamando i recenti arresti Cass. n. 18160/2023 e n.
19711/2023, con le quali la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in subiecta materia, anche con specifico riferimento alla retribuzione spettante 5 durante i giorni di ferie al personale mobile ferroviario (macchinisti e capotreno alle dipendenze di . CP_7
In relazione alla critica del criterio utilizzato per calcolare le differenze retributive concludono per il rigetto della relativa doglianza, considerato che il divisore invocato da controparte (quello previsto per la retribuzione giornaliera) si applica solo ai fini convenzionali e, soprattutto, solo alle competenze fisse (cfr. art. 68 co.
6 dei CCNL 2012 e 2016) e non si riferisce allora alle componenti variabili (seppur corrisposte in via continuativa) della retribuzione legate alle effettive presenze in servizio, dovendosi quindi preferire, appunto, un divisore basato sulle presenze reali al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo.
Richiamano sul punto conforme giurisprudenza di merito (cfr. C.d.A. MI n.
807/2023)
4. La causa dopo aver disposto la riunione della causa n. 315/2023 alla n. 318/2023 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva è stata discussa all'udienza del giorno 31 ottobre 2024 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
5.1. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione 6 di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.2. Anche il secondo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato nel corso della discussione orale alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. jobs act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
5.3. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
7 La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
8 Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13972/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_8 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore., prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
9 Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.4. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.3. 10 Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza CU (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le
4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
7. Per il rigetto integrale del gravame deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio, per ciascuno degli appelli riuniti, del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta i riuniti appelli;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 11 quello rispettivamente dovuto per ciascuno degli appelli riuniti a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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