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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MICHELA TAMAGNONE Presidente dott.ssa ANNALISA FANINI Giudice Relatore dott. EDOARDO GASPARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1 GIANLUCA e dall'avv. ALESSANDRA SCAFFIDI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore ricorrente nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI (C.F.:
) in persona del Pubblico Ministero (C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
PARTE INTERVENUTA NECESSARIA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 3.12.2025, che s'intende qui integralmente richiamato, unitamente alle conclusioni rassegnate, come in atti.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso comunicato al Pubblico Ministero, (d'ora in avanti ) ha Parte_1 Pt_2 chiesto al Tribunale adito, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e dell'art. 1 della Legge
14 aprile 1982, n. 164, di disporre la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile, con relativa annotazione nei registri di stato civile, e di vedere accertato il proprio diritto a sottoporsi a trattamento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile e ad ogni intervento necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha allegato:
- di essere di stato civile libero e senza figli;
- di presentare disforia di genere;
- di avere manifestato fin dall'età preadolescenziale la propria identità di genere maschile;
- di aver maturato nel corso degli anni la consapevolezza di sentirsi appartenente al genere maschile e, quindi, di sentirsi di dover presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di , tenendo Pt_2 comportamenti e atteggiamenti maschili e indossando abbigliamento maschile;
- di avere intrapreso un percorso di valutazione medica e piscologica con diagnosi di disforia di genere (docc. 4 e 4a, nonché 5 e 5a) con terapia ormonale (docc. 6, 6a, 7 e 7a);
- di avere consolidato la propria presenza nel sociale con il nome di , utilizzato in tutti i Pt_2 rapporti pubblici e privati, e da un punto di vista personale, avendo ormai interiorizzato il percorso compiuto;
- di aver già ottenuto il cambio di nome all'estero, dove vive (docc. 2 e 2a);
Il Pubblico Ministero non si è costituito.
***
Le domande avanzate dal ricorrente possono essere interamente accolte.
Va premesso che la Corte Costituzionale, fin dalla sentenza n. 221/2015, ha ritenuto che: “La L. n.
164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
L'art. 1 della legge n. 164 del 1982 non fa alcun riferimento alla necessità di interventi chirurgici demolitivi o ricostruttivi dei caratteri sessuali primari ben potendo le modificazioni interessare i soli caratteri sessuali secondari (seno, voce, pelle, capelli etc…).
Non solo.
pagina 2 di 5 Va altresì premesso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione) dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte Costituzionale ha osservato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale “per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali”: a) non aveva eguali nel panorama comparatistico (che evidenzia “semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale”); b) non era priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi;
c) era irragionevole nel momento in cui prescriveva l'autorizzazione al trattamento chirurgico in tutti quei casi in cui il giudice accerti che la persona trans abbia completato il proprio percorso di transizione e possa dunque disporre il rilascio del nuovi documenti: in questa ipotesi, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione la quale, sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale del 2015 e del 2017, può essere ormai accordata anche qualora la persona interessata a ottenere dei nuovi documenti non abbia ancora effettuato - e non abbia alcuna intenzione di effettuare - un intervento chirurgico di affermazione di genere.
La Corte ha affermato quindi che l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata ha perduto
“ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” e ha sottolineato come la giurisprudenza di merito sovente autorizzi nella prassi l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione (e non prima e in funzione della rettificazione stessa).
Si deve dunque riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari una funzione meramente eventuale e non un presupposto necessario, in definitiva, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento di ausilio e non la soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
***
Ciò precisato, nel caso di specie, la documentazione prodotta evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda al fine di dare piena attuazione al diritto alla salute e al benessere psicofisico del ricorrente. Il ricorrente ha intrapreso un percorso di colloqui piscologici amnestici, visite psichiatriche e visite endocrinologiche a cadenza programmata, inoltre, sta seguendo la terapia ormonale prescritta. Dal complessivo accertamento medico è emerso che (il nome con cui il ricorrente ha Pt_2 scelto di rapportarsi con gli altri) ha adottato un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile. presenta una disforia di genere e vive il ruolo di genere maschile in tutti i Pt_2 pagina 3 di 5 contesti sia privati sia sociali. Non sussistono controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere scelto, congiuntamente al cambio anagrafico dei documenti, che si considerano essere i trattamenti d'elezione per il tipo di condizione psichica. Alla luce della documentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto ultroneo disporre una consulenza tecnica in ambito medico. Deve ritenersi accertato che il cambio anagrafico dei documenti (declinati al genere maschile) e gli eventuali interventi di riassegnazione chirurgica del sesso completeranno la transizione al genere maschile del ricorrente, con una piena coincidenza tra identità psicologica e fisica. Dalla documentazione in atti risulta la maturità psicologica ed emotiva di parte attrice per potere affrontare l'intervento di riassegnazione chirurgica del genere in modo cosciente e non idealizzato, apparendo la sua decisione seria e definitiva, al termine di un percorso personale e medico, una scelta atta a soddisfare una primaria necessità di benessere psicologico, con piena affermazione del sé.
In tale contesto è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato trova un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici, ferma l'opzionalità degli interventi medico-chirurgici.
Le domande attoree meritano dunque integrale accoglimento.
È pertanto indispensabile consentire il completamento del percorso intrapreso dal ricorrente disponendo immediatamente la rettifica dei dati anagrafici e accertando il diritto del ricorrente a sottoporsi, se ritenuto, agli interventi medico-chirurgici necessari, consentendo così al richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo psicologico e fisico.
***
Nulla va disposto in punto spese di giudizio in ragione dell'assenza di una soccombenza in senso tecnico, infatti, l'intervento del Pubblico Ministero è ritenuto necessario dalla legge, ai sensi dell'art. 31, co.
3, del d.lgs. n. 150/2011 (nonché trattandosi di controversia sullo status delle persone, ai sensi dell'art. 70
c.p.c.), senza che ciò abbia determinato alcuna contrapposizione processuale.
Con provvedimento separato, previa presentazione della relativa istanza, si provvederà alla liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La parte ricorrente ha richiesto che, come già avvenuto per le comunicazioni al Pubblico Ministero, sia la Cancelleria a disporre la comunicazione della presente sentenza anche all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Varallo, per la rettifica. La circostanza esula dalle previsioni normative, ma può essere accolta in ragione del preminente interesse del ricorrente ad ottenere rapidamente la rettificazione, circostanza che, tuttavia, non lo esonera dal presentare la richiesta di rettifica all'Ufficio in base alla sentenza così ottenuta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede, in assenza di osservazioni del P.M.: visti gli artt. artt. 1 e ss. della legge n. 164/1982, l'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 e l'art. 49 del d.P.R. n.
396/2002, dispone l'immediata rettifica dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
), nato/a SEVRES in Francia, il 17.2.2000, con cittadinanza italiana e il cui atto di C.F._1 nascita è stato compilato presso l'Ufficiale di stato civile del comune di VARALLO, pertanto, visto l'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di VARALLO di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, con rettificazione nel relativo registro, nel senso di sostituire la dicitura “sesso femminile” con quella “sesso maschile” e di modificare il nome ” con il nome “ISAAC”; Pt_1 accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di riconversione del sesso e di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
nulla in punto spese di giudizio;
dispone che la Cancelleria provveda a comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile del comune Email_1 Email_2 di VARALLO - PEC: E-mail: t
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di Vercelli il giorno
17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Annalisa Fanini dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MICHELA TAMAGNONE Presidente dott.ssa ANNALISA FANINI Giudice Relatore dott. EDOARDO GASPARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1 GIANLUCA e dall'avv. ALESSANDRA SCAFFIDI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore ricorrente nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI (C.F.:
) in persona del Pubblico Ministero (C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
PARTE INTERVENUTA NECESSARIA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 3.12.2025, che s'intende qui integralmente richiamato, unitamente alle conclusioni rassegnate, come in atti.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso comunicato al Pubblico Ministero, (d'ora in avanti ) ha Parte_1 Pt_2 chiesto al Tribunale adito, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e dell'art. 1 della Legge
14 aprile 1982, n. 164, di disporre la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile, con relativa annotazione nei registri di stato civile, e di vedere accertato il proprio diritto a sottoporsi a trattamento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile e ad ogni intervento necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha allegato:
- di essere di stato civile libero e senza figli;
- di presentare disforia di genere;
- di avere manifestato fin dall'età preadolescenziale la propria identità di genere maschile;
- di aver maturato nel corso degli anni la consapevolezza di sentirsi appartenente al genere maschile e, quindi, di sentirsi di dover presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di , tenendo Pt_2 comportamenti e atteggiamenti maschili e indossando abbigliamento maschile;
- di avere intrapreso un percorso di valutazione medica e piscologica con diagnosi di disforia di genere (docc. 4 e 4a, nonché 5 e 5a) con terapia ormonale (docc. 6, 6a, 7 e 7a);
- di avere consolidato la propria presenza nel sociale con il nome di , utilizzato in tutti i Pt_2 rapporti pubblici e privati, e da un punto di vista personale, avendo ormai interiorizzato il percorso compiuto;
- di aver già ottenuto il cambio di nome all'estero, dove vive (docc. 2 e 2a);
Il Pubblico Ministero non si è costituito.
***
Le domande avanzate dal ricorrente possono essere interamente accolte.
Va premesso che la Corte Costituzionale, fin dalla sentenza n. 221/2015, ha ritenuto che: “La L. n.
164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
L'art. 1 della legge n. 164 del 1982 non fa alcun riferimento alla necessità di interventi chirurgici demolitivi o ricostruttivi dei caratteri sessuali primari ben potendo le modificazioni interessare i soli caratteri sessuali secondari (seno, voce, pelle, capelli etc…).
Non solo.
pagina 2 di 5 Va altresì premesso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione) dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte Costituzionale ha osservato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale “per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali”: a) non aveva eguali nel panorama comparatistico (che evidenzia “semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale”); b) non era priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi;
c) era irragionevole nel momento in cui prescriveva l'autorizzazione al trattamento chirurgico in tutti quei casi in cui il giudice accerti che la persona trans abbia completato il proprio percorso di transizione e possa dunque disporre il rilascio del nuovi documenti: in questa ipotesi, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione la quale, sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale del 2015 e del 2017, può essere ormai accordata anche qualora la persona interessata a ottenere dei nuovi documenti non abbia ancora effettuato - e non abbia alcuna intenzione di effettuare - un intervento chirurgico di affermazione di genere.
La Corte ha affermato quindi che l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata ha perduto
“ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” e ha sottolineato come la giurisprudenza di merito sovente autorizzi nella prassi l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione (e non prima e in funzione della rettificazione stessa).
Si deve dunque riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari una funzione meramente eventuale e non un presupposto necessario, in definitiva, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento di ausilio e non la soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
***
Ciò precisato, nel caso di specie, la documentazione prodotta evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda al fine di dare piena attuazione al diritto alla salute e al benessere psicofisico del ricorrente. Il ricorrente ha intrapreso un percorso di colloqui piscologici amnestici, visite psichiatriche e visite endocrinologiche a cadenza programmata, inoltre, sta seguendo la terapia ormonale prescritta. Dal complessivo accertamento medico è emerso che (il nome con cui il ricorrente ha Pt_2 scelto di rapportarsi con gli altri) ha adottato un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile. presenta una disforia di genere e vive il ruolo di genere maschile in tutti i Pt_2 pagina 3 di 5 contesti sia privati sia sociali. Non sussistono controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere scelto, congiuntamente al cambio anagrafico dei documenti, che si considerano essere i trattamenti d'elezione per il tipo di condizione psichica. Alla luce della documentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto ultroneo disporre una consulenza tecnica in ambito medico. Deve ritenersi accertato che il cambio anagrafico dei documenti (declinati al genere maschile) e gli eventuali interventi di riassegnazione chirurgica del sesso completeranno la transizione al genere maschile del ricorrente, con una piena coincidenza tra identità psicologica e fisica. Dalla documentazione in atti risulta la maturità psicologica ed emotiva di parte attrice per potere affrontare l'intervento di riassegnazione chirurgica del genere in modo cosciente e non idealizzato, apparendo la sua decisione seria e definitiva, al termine di un percorso personale e medico, una scelta atta a soddisfare una primaria necessità di benessere psicologico, con piena affermazione del sé.
In tale contesto è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato trova un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici, ferma l'opzionalità degli interventi medico-chirurgici.
Le domande attoree meritano dunque integrale accoglimento.
È pertanto indispensabile consentire il completamento del percorso intrapreso dal ricorrente disponendo immediatamente la rettifica dei dati anagrafici e accertando il diritto del ricorrente a sottoporsi, se ritenuto, agli interventi medico-chirurgici necessari, consentendo così al richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo psicologico e fisico.
***
Nulla va disposto in punto spese di giudizio in ragione dell'assenza di una soccombenza in senso tecnico, infatti, l'intervento del Pubblico Ministero è ritenuto necessario dalla legge, ai sensi dell'art. 31, co.
3, del d.lgs. n. 150/2011 (nonché trattandosi di controversia sullo status delle persone, ai sensi dell'art. 70
c.p.c.), senza che ciò abbia determinato alcuna contrapposizione processuale.
Con provvedimento separato, previa presentazione della relativa istanza, si provvederà alla liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La parte ricorrente ha richiesto che, come già avvenuto per le comunicazioni al Pubblico Ministero, sia la Cancelleria a disporre la comunicazione della presente sentenza anche all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Varallo, per la rettifica. La circostanza esula dalle previsioni normative, ma può essere accolta in ragione del preminente interesse del ricorrente ad ottenere rapidamente la rettificazione, circostanza che, tuttavia, non lo esonera dal presentare la richiesta di rettifica all'Ufficio in base alla sentenza così ottenuta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede, in assenza di osservazioni del P.M.: visti gli artt. artt. 1 e ss. della legge n. 164/1982, l'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 e l'art. 49 del d.P.R. n.
396/2002, dispone l'immediata rettifica dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
), nato/a SEVRES in Francia, il 17.2.2000, con cittadinanza italiana e il cui atto di C.F._1 nascita è stato compilato presso l'Ufficiale di stato civile del comune di VARALLO, pertanto, visto l'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di VARALLO di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, con rettificazione nel relativo registro, nel senso di sostituire la dicitura “sesso femminile” con quella “sesso maschile” e di modificare il nome ” con il nome “ISAAC”; Pt_1 accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di riconversione del sesso e di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
nulla in punto spese di giudizio;
dispone che la Cancelleria provveda a comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile del comune Email_1 Email_2 di VARALLO - PEC: E-mail: t
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di Vercelli il giorno
17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Annalisa Fanini dott.ssa Michela Tamagnone
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