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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4334/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 546/2021, deliberata il
6.3.2021 e pubblicata il 16.3.2021 (n. 5594/2017 RG); divisione di beni ereditari;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanni Tecce (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Giovanni Tecce (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. Parte_2 C.F._4
, , Parte_3 C.F._5
, , nella qualità di procuratore speciale di Parte_4 C.F._6
, Parte_5 C.F._7
, Parte_6 C.F._8
, Parte_7 C.F._9
, , Controparte_2 C.F._10
, CP_3 C.F._11
Controparte_4 C.F._12
, CP_5 C.F._13
c.f. non dichiarato, CP_6
c.f. ), c.f. Parte_8 C.F._14 Parte_9
, c.f. , nella qualità C.F._15 Parte_10 C.F._16 di eredi intervenuti di deceduta in data 3/01/2017, Persona_1 difesi dall'avv. Angela Ciriello ( ) C.F._17 domicilio digitale: - Email_2
APPELLATI
E
c.f. , Controparte_7 C.F._18
c.f. Controparte_8 C.F._19
c.f. non dichiarato Parte_11
c.f. non dichiarato Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
E
c.f. non dichiarato CP_10
APPELLATO NON COSTITUITO
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione in riassunzione , CP_6 Parte_2 Parte_3
nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Controparte_2 CP_3
, e riassumevano il giudizio n. Controparte_4 CP_5 Persona_1
2260/2016 già intrapreso dinanzi al Tribunale di LI (dopo la notifica di un precedente atto di citazione non iscritto al ruolo e di un successivo tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo) per vedere disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di e di (giudizio Controparte_11 Controparte_12 riassunto dinanzi a questo Tribunale a seguito di ordinanza del 5.12.2017 che accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale ivi sollevata da ) e, Controparte_1 in caso di accertata indivisibilità di entrambi i compendi, l'attribuzione degli stessi a
con onere a suo carico del pagamento del relativo conguaglio, previa Parte_2 decurtazione della quota di sua spettanza.
Con la propria costituzione in giudizio e Controparte_7 Controparte_8
(già costituitesi dinanzi al Tribunale di LI) aderivano integralmente alla domanda attorea.
Prima della prima udienza intervenivano volontariamente nel presente giudizio
e quali eredi dell'attrice Parte_8 Parte_9 Parte_10 Per_1 deceduta nelle more, riportandosi integralmente alle conclusioni esplicate
[...] nell'atto introduttivo anche in nome e per conto della loro dante causa.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, invece, eccepiva Parte_1
l'improponibilità della domanda attorea per omessa produzione della documentazione atta a comprovare la provenienza dei beni oggetto di divisione, nonché lo status di eredi delle parti in causa;
nel merito – inoltre – contestava la fondatezza della domanda attorea evidenziando di essere stato nominato erede universale degli zii e Pt_8
rispettivamente con testamento olografo del 16.3.2007 e testamento pubblico CP_13 del 28.4.2006, e di aver usucapito la proprietà originariamente detenuta dallo zio
in modo esclusivo, sita nel Comune di Bonito e catastalmente Controparte_14 identificata al fg. 6 p.lla 2 (unico bene ricadente nella successione di Controparte_12
secondo la ricostruzione attorea), ragion per cui spiegava domanda
[...]
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riconvenzionale per vedere riconosciuta ed accertata detta intervenuta usucapione e chiedeva la determinazione delle quote ereditarie di e di Controparte_11 tenendo conto dei citati testamenti degli zii e Controparte_12 CP_13
Persona_2
Si costituiva in giudizio anche eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda attorea per omessa produzione della documentazione atta a comprovare la provenienza dei beni oggetto di divisione, nonché lo status di eredi delle parti in causa;
in subordine e nel merito riferiva che gli impediva dal Parte_2
2003 di poter usufruire della sua quota ereditaria dell'immobile sito in Bonito, in
Maleprendi, pur oggetto della comunione ereditaria, ragion per cui – nella determinazione delle quote ereditarie – chiedeva calcolarsi anche il compenso spettantigli per il mancato utilizzo della propria quota del citato immobile.
All'udienza del 20.6.2018 veniva dichiarata la contumacia di Parte_11 [...]
e ”. CP_10 Controparte_15
Il Tribunale di Benevento, con sentenza indicata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“1) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso di
(nato il [...] e deceduto il 9.4.1944) e Controparte_11 [...]
(nato il [...] e deceduto il 19.3.2003) e dichiara l'indivisibilità di Controparte_12 entrambe le masse, come specificamente individuate e descritte nella CTU depositata il
18.12.2019;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) ASSEGNA a l'intera proprietà dei beni immobili ubicati in agro Parte_2 di Bonito (AV), località Malefrandi civico 164, identificati nel NCEU sul fg. 6, p.lle 3 e
4 e p.lla 632 sub 1 e 2 (c.d. Massa 1), nonché il 50% del terreno sito in Bonito (AV), alla località Malefrandi, identificato nel NCEU sul fg. 6, p.lla 2;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere l'eccedenza ex art. Parte_2
720 c.p.c. come specificamente indicata alle pagg. 12 e 13 della CTU, che qui si intende integralmente richiamata;
5) Compensa per metà le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle relative alla CTU come già liquidate e pone l'altra metà a carico di e Controparte_1
che, per l'effetto, sono condannati al rimborso direttamente in Parte_1 favore dell'avv. CIRIELLO ANGELA della complessiva somma di € 3.899,50 (pari alla
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metà di € 7.799,00, di cui € 545,00 per C.U. e diritti, € 1.620,00 per la fase di studio, €
1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre alla metà delle spese relative alla CTU come già liquidate;
6) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento la trascrizione della presente sentenza, sollevandola da ogni responsabilità al riguardo;
7) Ordina all' di Benevento la relativa volturazione in nome e a favore delle CP_16 persone indicate ai punti che precedono.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza e per lo effetto:
a) in via principale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del 3.1.2016 per difetto dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., dell'intero procedimento di primo grado
e della sentenza n.546/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, con conseguente rinnovazione degli atti e/o con l'adozione di ogni più opportuno provvedimento;
b) in via principale dichiarare l'estinzione del procedimento introdotto con atto di citazione del 3.1.2016, e dichiarare la inefficacia degli atti compiuti e la nullità della sentenza n. 546/2021 emessa dal Tribunale di Benevento;
c) in via principale, previa ammissione delle richieste istruttorie avanzate dal sig. in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed espletamento Parte_1 della prova, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale da notificare preventivamente ai convenuti contumaci, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è proprietario per intervenuta usucapione del terreno sito in agro di Bonito ed
[...] identificato al Catasto Terreni al foglio 6, particella 2, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, con esclusione del relativo bene dall'asse ereditario, e adottare ogni conseguenziale statuizione;
d) riformare in ogni caso la regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, con il favore delle spese di lite e delle competenze professionali del presente grado di giudizio …”.
, , , nella qualità di procuratore Parte_2 Parte_3 Parte_4 speciale di , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_6
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, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , , gli ultimi tre nella qualità di
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 eredi di hanno resistito all'impugnazione ed hanno Persona_1 concluso come segue:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché richiamata ogni domanda, deduzione ed eccezione spiegata da questa difesa nel giudizio di primo grado, così provvedere:
- In accoglimento delle formulate eccezioni, deduzioni e richieste, Rigettare integralmente l'atto di citazione in appello, così come proposto dal sig. Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza N.
[...]
546/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona del Dott.ssa Moretti, all'esito del procedimento recante RGN 5594/2017.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
si è costituito ed ha concluso come segue: Controparte_1
“Con il presente atto il sig. si costituisce nella presente fase di Controparte_1 gravame, limitandosi a riportarsi alle difese spiegate nel corso del giudizio di prime cure.”.
Con ordinanza in data 14.6.2022-15.6.2022, la Corte ha rilevato che l'atto di appello non era stato notificato a Controparte_7 CP_8
, e e, su
[...] Parte_11 CP_10 Controparte_9 richiesta dell'appellante, , ne ha ordinato la rinotifica. Parte_1
Con ordinanza in data 19.3.2024, la Corte, riscontrata la regolarità delle relative notifiche, ha dichiarato la contumacia di Controparte_7
, ed . Al contrario, Controparte_8 Parte_11 Controparte_9 verificato che la notifica nei confronti di non si era perfezionata CP_10 con il compimento di tutte le formalità di legge, ha fatto onere all'appellante di depositarne la prova.
Con istanza in data 22.4.2024, l'appellante ha rappresento di non aver eseguito la notifica a ed ha chiesto nuovo termine per la CP_10 rinnovazione, che gli è stato concesso dalla Corte, con ordinanza in data
24.4.2025, fino al 10.6.2024 (termine perentorio).
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Con ulteriore istanza in data 2.7.2024, ha chiesto Parte_1 ancora un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica a , CP_10 stante il fallimento del precedente tentativo per irreperibilità del destinatario.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - LA MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile, a Parte_1 norma dell'art. 331 comma II cod. proc. civ., non avendo nessuna delle parti ottemperato all'integrazione del contraddittorio, nei confronti di
[...]
, litisconsorte necessario, quale erede condividente delle due masse CP_10 ereditarie provenienti da e da . Controparte_11 Controparte_12
A seguito della mancata notifica iniziale dell'atto di appello, da parte di
, questa Corte, con ordinanza in data 14.6.2022 – 15.6.2022, su Parte_1 richiesta del medesimo appellante, ha autorizzato la rinotifica a
[...]
e CP_7 Controparte_8 Parte_11 CP_10
, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. Controparte_9
Alla successiva udienza del 19.3.2024, la Corte, con ordinanza in data
19.3.2024, ha dichiarato la contumacia di , Controparte_7 CP_8
, e , nei cui confronti la rinotifica
[...] Parte_11 Controparte_9 era stata eseguita, ma, nel contempo, riscontrato il mancato perfezionamento della notifica a , ha ordinato all'appellante di depositare la CP_10 prova dell'esecuzione di tutte le formalità previste dalla legge (spedizione della raccomandata informativa, deposito dell'atto presso l'ufficio postale e compiuta giacenza).
L'appellante non ha ottemperato all'ordine, ma, con istanza in data
23.4.2024, ha chiesto un nuovo termine per la rinnovazione della notifica a
. La Corte, con decreto in data 24.4.2024 – 25.4.2024, rilevato che CP_10 il soggetto riveste la qualità di litisconsorte necessario, ha assegnato un nuovo termine fino al 10.6.2024 per la rinotifica, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e con testuale richiamo alla natura perentoria di tale nuovo termine.
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Con istanza in data 2.7.2024 – 8.7.2024, ha Parte_1 rappresentato di non aver eseguito la rinotifica, avendola tentata con esito negativo (“destinatario sconosciuto”) ed ha chiesto ancora un nuovo termine per eseguire l'adempimento. La Corte, con ordinanza 12.7.2024, ha rigettato “allo stato” l'istanza e ne ha rimesso la decisione unitamente al merito.
Va considerato, adesso, che l'appellante, nonostante il lunghissimo tempo avuto a disposizione per la notifica e/o rinotifica dell'atto introduttivo a
, non vi ha ottemperato. CP_10
L'istante, infatti, non ha notificato l'originario atto di appello e non ha sollecitamente proseguito nell'attività di instaurazione del contraddittorio, neanche dopo l'assegnazione dei nuovi termini per la rinotifica, con ordinanza del 12.6.2022 – 14.6.2022, con ordinanza del 19.3.2024 e con decreto in data
24.4.2024 – 25.4.2024, rimanendo sostanzialmente inerte.
A seguito del primo tentativo di notifica dell'atto di citazione in appello, nei confronti di l'appellante, piuttosto che attivarsi, CP_10 immediatamente e diligentemente per la rinnovazione, è rimasto inerte fino all'udienza del 14.6.2022, allorquando ha richiesto ed ottenuto un nuovo termine, con rinvio all'udienza del 28.2.2023, successivamente ancora rinviata d'ufficio all'udienza del 19.3.2024. Ma neanche in tale più che congruo arco temporale (dal 14.6.2022 al 19.3.2024) ha eseguito la notifica.
L'inottemperanza è proseguita anche dopo l'assegnazione di un nuovo termine fino al 10.6.2024, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., quindi con natura perentoria così testualmente qualificata dalla norma.
Non può trovare ormai accoglimento la richiesta di rimessione in termini, avanzata da con le memorie conclusionali, perché Parte_1 non ricorre il presupposto della non imputabilità della decadenza nella quale è incorso (art. 153 comma II cod. proc. civ.). Infatti, nel lungo tempo avuto a disposizione per eseguire le necessarie ricerche anagrafiche, l'appellante non le ha doverosamente eseguite, né ha attivato la procedura di cui all'art. 143 cod. proc. civ.
La Corte di legittimità ha predicato reiteratamente che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cass., ss.uu., n. 13394/2022; conformi precedenti: Cass. n.
48/2021; Cass. n. 384/2021; Cass. n. 17378/2021; Cass. n. 25037/2021; Cass. n.
36933/2021; Cass. n. 17352/2009).
Il tempo per la diligente e tempestiva riattivazione degli adempimenti notificatori, da parte del notificante, è stato ritenuto dalla Corte di legittimità corrispondente alla metà dei termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ., quindi, per l'appello, quindici giorni. E' questo, infatti, secondo il Supremo Collegio “il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività.”, così come chiarito costantemente, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nell'affermare che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. n. 20700/2018; conformi: Cass. n. 7020/2025; Cass. n.
4931/2024; Cass. n. 17577/2020; Cass. n. 15056/2018; Cass. n. 11485/2018; Cass. n.
19059/2017; Cass., ss.uu., n. 14594/2016).
La Corte Suprema ha ben chiarito che “L'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.” (così la sentenza n. 13394/2022).
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IV sezione civile
L'applicazione al caso di specie dei principi di diritto appena sopra richiamati comporta, come già detto, che a fronte del Parte_1 mancato perfezionamento della notifica dell'atto di appello, nei confronti di
, avrebbe dovuto riprendere l'attività notificatoria con diligenza CP_10
e tempestività, entro la metà del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., ma ciò non ha fatto, essendo limitato a richiedere alla Corte ripetute dilazioni.
Alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto di appello ed alla mancata integrazione del contraddittorio consegue l'inammissibilità del gravame, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. e/o l'estinzione del giudizio, a norma degli artt. 291 comma III e 307 comma III cod. proc. civ. L'effetto si produce nei confronti di tutti gli appellati, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ed è indipendente da qualsivoglia eccezione di controparte, in quanto opera di diritto e può essere dichiarato anche d'ufficio dal giudice (art. 307 ultimo comma cod. proc. civ.). Tuttavia, gli appellati, ed altri, Parte_2 hanno eccepito l'estinzione con la comparsa conclusionale.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado possono essere interamente compensate tra le parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 comma
II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018), nell'omissione di tutte le parti costituite ed ugualmente gravate, pur secondo il rispettivo e diverso interesse processuale, all'onere dell'integrazione del contraddittorio.
A questa pronuncia di inammissibilità del gravame, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012), nonostante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sul punto, la Corte di legittimità ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo
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unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.” (Cass., sez. unite, n. 4315/2020; Cass. n. 3880/2024; Cass. n. 8982/2024).
Con separati decreti (art. 82 comma I d.p.r. 115/2002) vengono liquidati gli onorari in favore del difensore di e di , Parte_1 Controparte_1 entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 546/2021, deliberata il
6.3.2021 e pubblicata il 16.3.2021 (n. 5594/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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