TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13895/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/12/2024 da con il proc. e dom. avv. MARSON BARBARA Parte_1
e da LE TT con il proc. e dom. avv. SARTOR ROBERTA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14/04/2012 in AV DI
UD (UD), con atto trascritto presso il Comune di AV DI UD (UD) al numero
1, parte 2, serie A, anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 06/05/2011) e (il 02/04/2015), Per_1 Per_2
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e LE TT, Parte_1
il cui matrimonio è stato celebrato in data 14/04/2012, in AV DI UD (UD), con atto trascritto presso il comune di AV DI UD (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che la casa familiare, sita in IA di UD (UD), alla Via Lovaria n. 11, di proprietà esclusiva del sig. , sia assegnata in uso alla moglie GR Parte_1
LL, affinché vi viva unitamente ai figli, mentre il sig. reperirà una nuova Pt_1 situazione abitativa in affitto e libererà l'abitazione per il mese di gennaio 2025;
3) dispone che i figli minori e rimangano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre tenga con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
▪ infrasettimanale: nella giornata di martedì preleverà i figli all'uscita da scuola, sita in Pradamano (UD), alle ore 13.00, accompagnando alla pratica del Per_1
basket nel pomeriggio, per poi riportare entrambi i figli, dopocena, verso le ore
21.30, presso la casa materna. Si fa salva anche la possibilità di aumentare le visite paterne, in accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni dei ragazzi;
▪ nei fine settimana: i figli potranno trascorrere con il padre fine settimana alternati: nel giorno del sabato dall'orario di uscita della scuola, verso le 13.00, recuperandoli presso l'istituto scolastico (per ) e a casa della signora Per_1
GR (per ), fino alla domenica sera dopo cena, verso le ore 21.30, Per_2
quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
▪ durante le vacanze:
Natalizie e Pasquali: i figli trascorreranno i periodi di festa alteranti tra i due genitori e tra le festività, salvo diversi accordi tra di loro;
2 Estive: e trascorreranno con il padre due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori entro il mese di maggio, tenendo in considerazione che , solitamente durante l'estate, frequenta i Per_2
centri estivi e per lo più iniziative sportive. Per_1
I genitori sono liberi di modificare gli accordi ivi previsti, solamente qualora vi sia accordo tra di loro.
Ciascun genitore, manterrà i figli in contatto quotidiano con l'altro genitore. Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé i figli nei tempi stabiliti, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore, privilegiando lo stesso nella scelta della figura sostitutiva;
5) dispone che, per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario dei figli, il sig.
versi mensilmente, entro il giorno 20, l'importo di euro 300,00 ovvero euro Pt_1
150,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT;
6) in merito alle spese straordinarie, esse verranno riconosciute e liquidate in base al
Protocollo sottoscritto e in uso presso il Tribunale di UD, ovvero sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dà atto che le detrazioni relative a tali spese saranno fruibili da parte dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) dà atto che l'Assegno Unico erogato dall'INPS in favore di e verrà chiesto Per_1 Per_2
e percepito dalla signora GR, nella misura del 100%;
8) dà atto che gli autoveicoli in possesso dei genitori rimarranno a carico ciascuno del proprietario.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV DI UD (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
UD, li 01.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
3