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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3683/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3683/2024 V.G. promossa da: C.F. ( ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Piangipane n.171, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LUCIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza Kennedy n.22 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Guido Rubboli n.27, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LUCIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza Kennedy n.22
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 13.01.2025. In data 16.10.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02.09.2024, e Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio dalla Parte_1 quale era nata in data [...] la figlia che la sig.ra non ha un'occupazione lavorativa Per_1 Pt_1 mentre il sig. è titolare dell'impresa individuale Sir.ra Immobilari e ha percepito i redditi emergenti Pt_2 dalle dichiarazioni dei redditi allegate, e che la relazione affettiva tra di loro era terminata ed erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la minore alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore nata a Ravenna l'[...] in [...] condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. viene collocata ed avrà residenza abituale presso la casa madre in Ravenna via Piangipane n.171 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
2. Assegnare la casa familiare sita in Ravenna via Piangipane n.171, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra
[...]
che già vi abita con la figlia . Parte_1 Per_1
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore tutti i lunedì e giovedì dall'uscita da Parte_2 Per_1 scuola (o dalle 9 di mattina nel periodo non scolastico) fino alle ore 20, e week end alternati dalle 20 del venerdì fino alle 20 della domenica. Ciascun genitore potrà tenere la minore con sé per 15 giorni nel periodo estivo, 7 giorni nel periodo Natalizio e
3 giorni nel periodo Pasquale, previo accordo sulle date. Le Festività di Natale a Capodanno, Pasqua e Pasquetta verranno assegnate ai genitori in maniera alternata di anno in anno.
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento di , in via indiretta, mediante versamento alla Parte_2 Per_1 madre dell'importo di Euro 250,00 mensile, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. Parte_1
La somma (fissata con decorrenza dal mese di settembre 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole e comunque quelle indicate nel protocollo presso il Tribunale di Ravenna, previo accordo e documentate;
6. Disporre che l'eventuale assegno unico venga percepito integralmente dalla madre ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 23.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 23.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 16.10.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 13.01.2025, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dal sig. e dalla Sig.ra ove confermavano la volontà di Pt_2 Pt_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore come da ricorso, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 03.03.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico Per_1
e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del IC , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_2 Parte_1
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3683/2024 V.G. promossa da: C.F. ( ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Piangipane n.171, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LUCIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza Kennedy n.22 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Guido Rubboli n.27, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LUCIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza Kennedy n.22
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 13.01.2025. In data 16.10.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02.09.2024, e Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio dalla Parte_1 quale era nata in data [...] la figlia che la sig.ra non ha un'occupazione lavorativa Per_1 Pt_1 mentre il sig. è titolare dell'impresa individuale Sir.ra Immobilari e ha percepito i redditi emergenti Pt_2 dalle dichiarazioni dei redditi allegate, e che la relazione affettiva tra di loro era terminata ed erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la minore alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore nata a Ravenna l'[...] in [...] condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. viene collocata ed avrà residenza abituale presso la casa madre in Ravenna via Piangipane n.171 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
2. Assegnare la casa familiare sita in Ravenna via Piangipane n.171, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra
[...]
che già vi abita con la figlia . Parte_1 Per_1
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore tutti i lunedì e giovedì dall'uscita da Parte_2 Per_1 scuola (o dalle 9 di mattina nel periodo non scolastico) fino alle ore 20, e week end alternati dalle 20 del venerdì fino alle 20 della domenica. Ciascun genitore potrà tenere la minore con sé per 15 giorni nel periodo estivo, 7 giorni nel periodo Natalizio e
3 giorni nel periodo Pasquale, previo accordo sulle date. Le Festività di Natale a Capodanno, Pasqua e Pasquetta verranno assegnate ai genitori in maniera alternata di anno in anno.
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento di , in via indiretta, mediante versamento alla Parte_2 Per_1 madre dell'importo di Euro 250,00 mensile, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. Parte_1
La somma (fissata con decorrenza dal mese di settembre 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole e comunque quelle indicate nel protocollo presso il Tribunale di Ravenna, previo accordo e documentate;
6. Disporre che l'eventuale assegno unico venga percepito integralmente dalla madre ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 23.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 23.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 16.10.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 13.01.2025, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dal sig. e dalla Sig.ra ove confermavano la volontà di Pt_2 Pt_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore come da ricorso, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 03.03.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico Per_1
e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del IC , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_2 Parte_1
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3