CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/10/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Catalano Andrea Salvatore Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza n. 747/2024, pubblicata in data 18.12.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 08.10.2025
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Catalano Andrea Salvatore Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza n. 747/2024, pubblicata in data 18.12.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 08.10.2025
IL PRESIDENTE