Art. 1. Articolo unico.
E' abrogato l' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343 , contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 , e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni.
E' abrogato l' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343 , contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 , e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni.