Sentenza 21 gennaio 2026
Decreto collegiale 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Palummo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Questura di Cosenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo nr. -OMISSIS- emesso in data del 25.01.2022 e notificato al ricorrente in data 09.02.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto ivi compreso il decreto del Prefetto di Cosenza prot. N. -OMISSIS- datato 2.12.2021 e notificato al ricorrente il successivo 22.12.2021, con il quale il Prefetto di Cosenza disponeva il divieto del ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa EL FA e udito il difensore per la parte ricorrente, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso al volo adottato in quanto, a seguito di un intervento segnalato per lite familiare, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del ricorrente e hanno svolto un controllo sullo stato custodiale delle armi che sono state trovate prive delle adeguate cautele, con contestuale sequestro delle stesse. In punto di proporzionalità della misura adottata il provvedimento oggetto di gravame afferma che, anche se c’è stato il provvedimento di archiviazione del fatto relativo alla omessa custodia delle armi, la lite familiare in sé “ costituisce chiaro elemento sintomatico di scarsa serenità dell’ambiente familiare e non lasci tranquilla questa Amministrazione in relazione alla possibilità che prima o poi non possa essere fatto abuso delle armi. Tale situazione richiede l’adozione dei provvedimenti a tutela sella sicurezza pubblica. ”
2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivo di diritto:
2.1. “ Eccesso di potere per insufficiente ed erroneità assoluta dell’istruttoria, erronea interpretazione della legge, uso distorto e difensivo della discrezionalità ”. Parte ricorrente deduce l’assenza di elementi di pericolosità riferibili al ricorrente. Da un lato, il provvedimento di archiviazioni e l’acquisto di un armadio idoneo dove ricoverare le armi rappresenterebbero elementi sufficienti per rassicurare l’Amministrazione sull’affidabilità futura del ricorrente. Dall’altra lato, invece, la lite è stato un accadimento comune e di piccolo conto che può accadere nella vita delle famiglie. Inoltre, viene ribadita la vita regolare e priva di censure del ricorrente che avrebbe dovuto impedire l’adozione del provvedimento oggetto di gravame se adeguatamente considerata.
2.2. “ Violazione dell’art. 43 u.c. T.U.L.P.S ed eccesso di potere per difetto di presupposto normativo, sviamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti normativi, insufficiente motivazione, illogicità manifesta ”. Parte ricorrente deduce la parzialità dell’istruttoria svolta dalla p.a. che in sostanza non avrebbe considerato la vita del ricorrente nella sua interezza. Se, al contrario, lo avesse fatto, avrebbe riscontrato quegli elementi positivi che possono deporre in senso favorevole al mantenimento del porto d’armi.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una difesa meramente formale e depositando documenti.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Come inquadramento generale delle questioni sottoposte all’attenzione di questo Tribunale, il Collegio vuole dare seguito, condividendolo, all’orientamento consolidato che non attribuisce la natura di diritto assoluto al possesso del porto d’armi nel nostro ordinamento, poiché esso rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi il cui apprezzamento è interamente demandato alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, alla quale viene imposto di motivare le proprie decisioni in modo congruo ponendo a fondamento del decidere una apprezzamento che non sia irrazionale o arbitrario. In relazione a quest’ultimo aspetto, questo Collegio ritiene di aderire, condividendolo, all’orientamento che vede all’intero delle conflittualità familiari valide ragioni per non concedere il porto d’armi, ovvero revocare quello in precedenza rilasciato. In relazione al primo aspetto si veda, tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2023, n.726: << Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. >>; Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2022, n.11474: << L'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di 'non affidabilità' del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati. >>. E in relazione al secondo aspetto si veda Consiglio di Stato sez. III - 22/01/2025, n. 478: “ Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi ”; T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 11/11/2024, n. 20043: “ L'eccessiva conflittualità tra il ricorrente e la moglie al momento dell'adozione del provvedimento di annullamento del porto d'armi può rappresentare un indicatore della mancanza di affidabilità del soggetto.”; T.A.R. Sicilia sez. IV - Palermo, 21/11/2023, n. 3435 “In riferimento alla licenza di porto d'armi, la situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione”; T.A.R. Toscana sez. II - Firenze, 14/11/2022, n. 1305 “Una situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in riferimento alla detenzione di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ”.
Così tracciate le coordinate ermeneutiche interpretative, entrando nel merito del ricorso, il provvedimento di revoca gravato è stato adottato sul duplice presupposto di due circostanze incontestate. La prima, la lite famigliare che ha dato impulso all’intervento dei Carabinieri, lite il cui tenore non si è limitato alle sole mura domestiche poiché l’intervento è stato sollecitato da soggetti terzi che evidentemente hanno sentito, e sono sati allarmati da un così forte litigio da richiedere l’intervento dei Carabinieri. La seconda, le armi detenute sono state sicuramente male custodite. E quest’ultima circostanza la conferma il ricorrente quando ha ritenuto di dover acquistare un armadio idoneo dove poter ricoverare le armi, evidentemente fino a quel momento risposte in modo inidoneo come riferito dalla Questura quando, nei documenti prodotti, ha affermato che le armi erano ricoverate in un armadio di legno senza lucchetto o serratura. Entrambe le circostanze rappresentano il motivo della legittima e motivata preoccupazione dell’Amministrazione che non ha più completamente ritenuto sicuro il possesso delle armi in capo al ricorrente.
Precisato quanto sopra, sono privi di fondamento il primo e il secondo motivo di ricorso. Il contenuto argomentativo dei motivi di gravame rappresentano una mera critica rivolta alla P.A. in relazione alle decisioni che ha adottato che il ricorrente vorrebbe fossero diverse, senza però quest’ultimo essere in grado di proporre alcuna argomentazione capace di smentire la correttezza del procedimento logico decisionale, riportato in motivazione, che ha portato al provvedimento gravato. Le circostanze descritte sono state correttamente valutate all’interno del provvedimento e hanno portato la P.A. a ritenere non sicuro il porto delle armi in favore del ricorrente all’intero di un contesto famigliare conflittuale, dove, tra l’altro, la custodia delle stesse armi non è più garantita da una applicazione inappuntabile delle regole di custodia.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
NG RR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EL FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FA | NG RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.