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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16758/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.10 sono presenti l'avv. BONACCORSO MARIA GIULIA in sostituzione dell'avv. DI MODICA FABRIZIO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIACIANCIMINO ROSARIA per l' . CP_1
I procuratori stante intervenuto l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'iscrizione della ricorrente emesso in autotutela, unitamente al provvedimento di sgravio dei ruoli esattoriali, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. BONACORSO insiste per la condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale;
l'avv.
CIANCIMINO insiste per la compensazione delle stesse.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
*********************
Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 16758/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. DI MODICA FABRIZIO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Tintoretto n. 4,
giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in Roma ed CP_1
elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria AZ PA e NA
AN IZ che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO (GESTIONE
COMMERCIANTI)
All'udienza del 28 marzo 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
59620240004846472000.
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 800,00, oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA
[...] come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI MODICA FABRIZIO dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 convenne in giudizio Parte_1 innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale opponendo l'avviso di addebito n°
2 59620240004846472000, notificato in data 5.11.2024, con il quale le veniva chiesto dall CP_1
il pagamento del complessivo importo di euro 4.776,71, a titolo di omesso versamento, in favore della Gestione Commercianti, dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al 4° trimestre 2022 e ai primi tre trimestri del 2023.
A sostegno del ricorso eccepiva, l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti, avvenuta d'ufficio, evidenziando di svolgere, all'interno della compagine societaria, esclusivamente funzioni amministrative e di non prestare alcuna attività lavorativa in modo abituale e prevalente, al cui scopo sono stati assunti taluni lavoratori.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rappresentando solamente che la posizione della ricorrente era stata riesaminata e, in sede amministrativa, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, l' aveva CP_2 proceduto all'annullamento dell'iscrizione con provvedimento emesso in autotutela, unitamente al provvedimento di sgravio dei ruoli esattoriali.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale vengono poste a carico dell'ente previdenziale e vengono liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente espletata) disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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