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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6834/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259001816472000 notificata in data 17/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 41.288,90 emessa sul presupposto della cartella di pagamento n. 29520140010752668000
a titolo di Irpef. Eccepiva prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione di pagamento è stata emessa sul presupposto della cartella n. 29520140010752668000 che, in intimazione, dicesi notificata in data 41.288,90.
L'avvenuta notifica della cartella esattoriale non è oggetto di specifica contestazione. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate ne ha documentato la notifica avvenuta direttamente a mezzo poste in data 29/10/2014 a mani di persona convivente. In proposito, tra l'altro, va rammentato che, in materia di notifica di atti tributari, quando l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 602/1973 seconda parte, o, in generale,
l'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. 890/82, si avvalga della facoltà di notificare l'atto direttamente a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (senza necessità di relazione di notificazione e senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica), facoltà illimitatamente esercitabile dagli uffici finanziari, come dall'agente della riscossione, non si applica la normativa prevista per la notifica di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 (che trova applicazione nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga dello strumento postale per la notifica), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario
(artt. 32 e ss. D.M. 9/4/2001) (cfr. Cass. 15834/2017; Cass. 28872/2018; Cass. 10037/2019; Cass. 12470/2020; Nominativo_1 175/2018; Cass. 6702/2025; Cass. 18880/2025; Cass. 27499/25).
Tanto posto, insussistente è l'eccepita generica prescrizione.
La cartella, infatti, è emessa per tributi erariali. Il termine prescrizionale in materia di tributi erariali è decennale.
Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 «sono sospesi dall'8 marzo al 31/8/2021» (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23) «i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…» in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
ne discende la sospensione dei termini di prescrizione per tutte le attività relative alla riscossione (dalla emissione delle cartelle, alla emissione di tutte le attività conseguenziali). Ciò, sia ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»); sia, soprattutto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
(secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge). Poi, ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Deve, dunque, ritenersi che detti termini di sospensione riguardino non soltanto quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche qualsiasi altra attività inerente alla riscossione, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 c. 1 d.Lv. 159/2015; sia, e soprattutto, in base ai principi generali in materia di prescrizione , enunciati, tra l'altro, dal menzionato art. 2935 c.c., dai quali deriva la sospensione del termine prescrizionale in tutti i casi in cui il relativo diritto non sia esercitabile (cfr. Cass. 960/2025; Cass.
17668/2025; Cass. 21765/2025; Cass. 33752/2025; ecc.).
Discende che, dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione impugnata, avuto riguardo alla summenzionata sospensione dei termini, la prescrizione non era maturata.
Aggiungasi che, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella in questione non solo è stata ricevuta dal ricorrente, ma è stata oggetto di domanda di rateazione, presentata in data 16/7/2015 ed accolta con provvedimento del 16/10/2015. Le relative rate, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, sono state pagate fino al 2/5/2016 (solo 5 su 85). Come noto la domanda di rateazione interrompe la prescrizione, ed il relativo termine è sospeso fino al pagamento dell'ultima rata o fino all'intervenuta decadenza, momento dal quale l'Amministrazione può esercitare la relativa pretesa.
Nessuna specifica eccezione è stata formulata con il ricorso in ordine alla prescrizione di sanzioni e interessi.
Come tale l'eccezione formulata per la prima volta in udienza è inammissibile.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6834/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001816472000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010752668000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259001816472000 notificata in data 17/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 41.288,90 emessa sul presupposto della cartella di pagamento n. 29520140010752668000
a titolo di Irpef. Eccepiva prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione di pagamento è stata emessa sul presupposto della cartella n. 29520140010752668000 che, in intimazione, dicesi notificata in data 41.288,90.
L'avvenuta notifica della cartella esattoriale non è oggetto di specifica contestazione. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate ne ha documentato la notifica avvenuta direttamente a mezzo poste in data 29/10/2014 a mani di persona convivente. In proposito, tra l'altro, va rammentato che, in materia di notifica di atti tributari, quando l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 602/1973 seconda parte, o, in generale,
l'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. 890/82, si avvalga della facoltà di notificare l'atto direttamente a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (senza necessità di relazione di notificazione e senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica), facoltà illimitatamente esercitabile dagli uffici finanziari, come dall'agente della riscossione, non si applica la normativa prevista per la notifica di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 (che trova applicazione nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga dello strumento postale per la notifica), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario
(artt. 32 e ss. D.M. 9/4/2001) (cfr. Cass. 15834/2017; Cass. 28872/2018; Cass. 10037/2019; Cass. 12470/2020; Nominativo_1 175/2018; Cass. 6702/2025; Cass. 18880/2025; Cass. 27499/25).
Tanto posto, insussistente è l'eccepita generica prescrizione.
La cartella, infatti, è emessa per tributi erariali. Il termine prescrizionale in materia di tributi erariali è decennale.
Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 «sono sospesi dall'8 marzo al 31/8/2021» (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23) «i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…» in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
ne discende la sospensione dei termini di prescrizione per tutte le attività relative alla riscossione (dalla emissione delle cartelle, alla emissione di tutte le attività conseguenziali). Ciò, sia ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»); sia, soprattutto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
(secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge). Poi, ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Deve, dunque, ritenersi che detti termini di sospensione riguardino non soltanto quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche qualsiasi altra attività inerente alla riscossione, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 c. 1 d.Lv. 159/2015; sia, e soprattutto, in base ai principi generali in materia di prescrizione , enunciati, tra l'altro, dal menzionato art. 2935 c.c., dai quali deriva la sospensione del termine prescrizionale in tutti i casi in cui il relativo diritto non sia esercitabile (cfr. Cass. 960/2025; Cass.
17668/2025; Cass. 21765/2025; Cass. 33752/2025; ecc.).
Discende che, dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione impugnata, avuto riguardo alla summenzionata sospensione dei termini, la prescrizione non era maturata.
Aggiungasi che, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella in questione non solo è stata ricevuta dal ricorrente, ma è stata oggetto di domanda di rateazione, presentata in data 16/7/2015 ed accolta con provvedimento del 16/10/2015. Le relative rate, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, sono state pagate fino al 2/5/2016 (solo 5 su 85). Come noto la domanda di rateazione interrompe la prescrizione, ed il relativo termine è sospeso fino al pagamento dell'ultima rata o fino all'intervenuta decadenza, momento dal quale l'Amministrazione può esercitare la relativa pretesa.
Nessuna specifica eccezione è stata formulata con il ricorso in ordine alla prescrizione di sanzioni e interessi.
Come tale l'eccezione formulata per la prima volta in udienza è inammissibile.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.