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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/11/2024, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 47/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio De Santis Parte_1 C.F._1
- Attore Opponente-
CONTRO
) e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura Controparte_1 P.IVA_1
conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. di Pordenone del 21 Persona_1
settembre 2016, Rep. n. 293285 e Racc. n. 28260 – la Controparte_2
(breviter ) incorporante la ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
che agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Giona Coronella
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Noceti Controparte_6 C.F._2
- Convenuti opposti-
, nato in [...] il [...] c.f.: Controparte_7 C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f.: Parte_2 C.F._4
nato in [...] il [...] c.f.: Parte_3 C.F._5
, nata in [...] il [...] c.f.: Parte_4 C.F._6
pagina 1 di 18 - Convenuti opposti contumaci-
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avv Rodolfo Girardi
- Convenuto opposto-
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.06.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. quale aggiudicatario dell'immobile ubicato in Via Cavour n.26, distinto al N.C.E.U. Pt_1
Comune di al Fg. 11 con la particella 162, ricorreva, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., CP_8
avverso il decreto di trasferimento emesso in data 01.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla ,. in sostituzione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. cedente Controparte_1
il relativo credito, in danno dei convenuti opposti, eccependo la vendita di aliud pro alio, deducendo che l'immobile aggiudicato era totalmente abusivo e, dunque, da demolire.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 09.05.2022 (decreto di sospensione), successivamente confermato con l'ordinanza del 12.11.2022, sospendeva in via cautelativa le operazioni delegate, assegnando un termine di sessanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, il signor conveniva in Parte_1
giudizio gli opposti chiedendo la risoluzione - per consegna di aliud pro alio - ovvero in subordine la ripetizione dei danni per vizi redibitori e, quindi, l'annullamento e/o definitiva revoca del decreto di trasferimento del 01/02/2022, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
254/2014 R.G.E., promossa dalla , in sostituzione della Banca Nazionale del Controparte_1
Lavoro S.p.A. cedente il relativo credito, in danno degli esecutati.
A fondamento della domanda deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 254/2014 R.G.E. promossa dalla
[...]
in sostituzione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. cedente il relativo credito, contro CP_1
gli odierni convenuti contumaci, esso opponente si aggiudicava l'immobile ubicato in Via Cavour
n.26, distinto al N.C.E.U. Comune di al Fg. 11 con la particella 162, al prezzo di euro CP_8
53.885,00, prezzo stimato sulla base della perizia redatta dall'ing CP_6
-che la perizia redatta dallo stimatore, ing dava atto che i dati nell'atto di pignoramento erano CP_6 rispondenti ai dati catastali e che si era eseguito l'accesso agli atti amministrativi per la verifica della regolarità Urbanistica dell'immobile in oggetto;
pagina 2 di 18 - che il Comune, non avendo rilevato precedenti edilizi, attestava che l'immobile era stato realizzato in data antecedente al 1967 e non esistevano domande di condono;
- che esso attore, aggiudicatario, in data 19 aprile 2022, prendeva cognizione dei precedenti edilizi rispetto ai quali l'accatastamento non è più fide-facente, tanto che l'immobile si presenta come abusivo e non sanabile;
- che, quindi, il decreto di trasferimento era invalido, atteso che il bene è assolutamente difforme ed inidoneo all'uso descritto, versandosi, dunque, in ipotesi di aliud pro alio, ove l'aggiudicatario può ottenere la risoluzione della vendita e la restituzione del prezzo versato.
- che, in ogni caso, sussiste la responsabilità del perito stimatore, ing che non ha adempiuto CP_6 all'incarico, peraltro non particolarmente complesso, con la diligenza propria necessaria con riguardo alla natura dell'incarico stesso;
-che sussiste, altresì, la responsabilità del che si è reso responsabile della Controparte_8 lesione dell'affidamento riposto dal privato e, se ritenuto, anche dal perito, nell'attendibilità della attestazione rilasciata, poi rivelatasi erronea
Precisava le seguenti conclusioni: “piaccia alla Ecc.ma Ago adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, ritenute le proprie giurisdizione e competenza ed accoglibili le domande, se del caso accertando e dichiarando la nullità e/o illegittimità e quindi l'annullamento e/o la revoca del decreto di trasferimento e, per quanto di ragione, di ogni atto e/o provvedimento allo stesso antecedente e/o successivo, presupposto e/o conseguente, comunque connesso e/o collegato: 1 disporre la risoluzione della vendita perfezionata con detto decreto, giusto l'avvenuto trasferimento di aliud pro alio, con la conseguenziale condanna della odierna cessionaria del credito sostituitasi al creditore procedente (e/o della cedente se ritenuto dover estendere alla stessa il giudizio) – e se del CP_9
caso, per tramite della stessa, della Procedura – alla ripetizione di quanto indebitamente versato a quest'ultima in esecuzione di detta vendita, nella misura di € 53.885,00 ovvero nella diversa maggiore
o minore misura disposta, oltre interessi legali a far data dall'intervenuto pagamento sino alla data della domanda giudiziale introduttiva del ricorso ex art. 617 c.p.c. e, quindi, nella misura di quelli previsti dall'art. 1284 c.c. in caso di sentenza di accoglimento e sino al soddisfo effettivo;
2 il tutto aggiungendo a detta somma i danni derivanti dalla risoluzione, quantificabili in € 7.200,00 di esborsi
(danno emergente) del pari versati alla ridetta Procedura ed alla perdita di utilità economica (lucro cessante) nella misura, quantificata dal CTU, di € 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto e sino alla sentenza fatta salva maggiore ovvero, in subordine, nella diversa minore quantificazione fatta dal giudicante anche secondo equità. Complessiva somma, quella come
pagina 3 di 18 risultante dalla sommatoria delle voci previste nel presente punto ed in quello che precede, al pagamento della quale si richiede siano condannati a concorrere, solidalmente ovvero alternativamente tra di loro, anche il perito e l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione, per le causali come in atti meglio precisate ovvero;
3. in subordine, se ritenuta l'assenza di aliud pro alio, condannare tanto l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione che il perito a tenere indenne
l'aggiudicatario, e quindi al pagamento in suo favore, dei costi relativi alle demolizioni di tutti gli abusi che non siano assolutamente sanabili e/o di quelli necessari per la regolarizzazione urbanistica di quelli sanabili e/o fiscalizzabili, nonché del valore dei ridetti volumi che andrebbero in caso irrimediabilmente perduti, il tutto nella misura ad oggi quantificabile in non meno di € 65.000,00 – ovvero nella diversa maggiore o, in subordine, minor somma dovuta, comunque non inferiore a quella quantificata dal CTU in € 29.790,00 (pari ad € 21.000,00 oltre IVA per le sanatorie e le demolizioni, ai quali vanno aggiunti € 4.500,00 per perdita di superfici utilizzabili) ovvero in € 28.010,00 (pari ad €
15.500,00 oltre IVA per demolizioni, sanatorie ed oneri tecnici, € 1.200,00 per perdite di superfici utilizzabili ed € 7.900,00 per sanzioni da fiscalizzazione) – oltre che della perdita di utilità economica
(lucro cessante), nella misura, per come pure quantificata dal CTU, di non meno di € 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto e sino al rilascio della nuova agibilità ovvero, in subordine, nella diversa minore quantificazione fatta dal giudicante anche secondo equità; il tutto oltre interessi legali nella misura di quelli previsti dall'art. 1284 c.c. in caso di sentenza di accoglimento e sino al soddisfo effettivo e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare i convenuti a rifondere le spese, i diritti e gli onorari tutti di giudizio, ivi compresi quelli relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, da porsi definitivamente a loro carico e da rifondersi per la parte anticipata dall'attore, allo stato in € 1.319,55, e comunque, anche in caso di compensazione, al passaggio in giudicato, gli importi del contributo unificato versato”.
Si costituiva in giudizio e per essa eccependo la propria carenza di CP_1 Controparte_5
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande risarcitorie e/o restitutorie ex adverso avanzate. Nel merito e in via principale, respingere l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto la domanda di risoluzione della vendita per configurazione di trasferimento di aliud pro alio in quanto non provato e dichiarare che nulla dovrà essere restituito dalla al Sig . Respingere, in ogni Controparte_1 Parte_1
caso, ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria in danno della comparente Il tutto con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 4 di 18 Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_6 in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: rigettare, poiché infondata in fatto e diritto, ogni domanda formulata da parte attrice, o da qualunque altra parte, nei confronti dell'ing.
Con vittoria del compenso professionale, oltre accessori di legge”. Controparte_6
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_8
passiva e chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
b) in via subordinata, nella denegata Controparte_8
ipotesi in cui non fosse accolta la suddetta eccezione, nel merito rigettare nei confronti del
[...]
tutte le domande formulate dal ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto per i CP_8 motivi dedotti in narrativa. Con condanna alle spese di lite”.
Il procedimento, dopo la trattazione e in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
21.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, nella loro massima estensione.
Deve innanzitutto premettersi che, non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, non essendo imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria (cfr. Cass. civ.
n. 20406/2013), rilevata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti opposti , e Controparte_7 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Preliminarmente, riguardo alle eccezioni in punto di carenza di legittimazione passiva avanzate dai convenuti, deve affermarsi che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio
2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321;
pagina 5 di 18 Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796). Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III,
26 settembre 2006, n. 20819). La legittimazione ad agire costituisce, allora, una condizione dell'azione, una condizione per ottenere, cioè, dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III,
3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio
1995, n. 377). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso: deve distinguersi la titolarità del diritto ad agire dalla la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare. La relativa questione attiene al merito della causa. (cfr: Cass SSUU 2951/2016).
Applicando i suesposti principi ermeneutici devono essere disattese le eccezioni di carenza di legittimazione passiva avanzate dai convenuti.
Più precisamente:
- riguardo alla posizione di e per essa la società era destinataria CP_1 Controparte_5
delle somme incassate dalla procedura. Pertanto, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva alla luce della sua qualità di cessionario del credito da cui discende un evidente interesse all'esito della procedura esecutiva, ancor di più in ipotesi di eventuale revoca del decreto di trasferimento, essendo subentrata nelle ipoteche e nelle altre garanzie reali e personali e in tutti i privilegi e le cause di prelazione. E' costante, invero, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., oltre al debitore esecutato, tutti i creditori (procedente ed intervenuti) sono litisconsorti necessari, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata (cfr. ex multis, Cass. n. 4503/2011);
pagina 6 di 18 - Riguardo alla posizione del – ribadito che la sussistenza della Controparte_8
legittimazione è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa - deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente locale convenuto nei cui confronti è stata spiegata, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno, avendo l'opponente prospettato che era il che quantomeno concausava l'evento dannoso con la propria CP_8
condotta.
Passando al merito, lamentava l'opponente che l'immobile aggiudicato a seguito di procedura esecutiva immobiliare presenta abusi insanabili non evidenziati nella perizia di stima che ne rendono necessaria l'integrale demolizione ed idonei a qualificare l'aggiudicazione come vendita di aliud pro alio.
La risoluzione della questione – da inquadrarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.- non può prescindere dalla particolare natura della vendita esecutiva, definita dalla giurisprudenza una vendita sui generis, affine alla vendita solo per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria del processo per la struttura e la funzione, atteso che realizza congiuntamente l'interesse pubblico connesso a ogni processo giurisdizionale e l'interesse privato dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario. Da queste premesse deriva l'esclusione della garanzia per vizi della cosa e l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente. Più precisamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonché dell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod. civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.(
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 29/01/2016), n.1669)
In particolare, la Corte di Cassazione - distinguendo in ordine all'estensione della disciplina dell'art. 2922 cod. civ., tra vizi della cosa e mancanza di qualità, da un lato, e consegna di aliud pro alio, dall'altro lato – rimanda ad un consolidato principio per cui si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziale della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
mentre ricorre l'aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr. Cass. 18 maggio 2011, n. 10916n. 5202 del 07 marzo 2007, n. 5202; Cass. 25 settembre 2002 n. 13925
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 29/01/2016), n.1669 ).
pagina 7 di 18 In altri termini, si realizza l'ipotesi dell'aliud pro alio solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata o allorché questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. Ne deriva che la nullità del decreto di trasferimento sussiste solo per radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se lo stesso è ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, n.1669).
Orbene, nel corso del presente giudizio veniva espletata consulenza tecnica a cui il Tribunale intende conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte. Sul punto occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio è nulla quando il CTU accerta, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (nullità relativa), oppure nel caso in cui il consulente accerta fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda ed il principio dispositivo (nullità assoluta). Nel caso in esame, non ricorrono i vizi de quibus ed anzi il consulente forniva puntuale risposta alle osservazioni avanzate dal CTP di parte attrice Ing. (cfr. pagg. 16-17-18 CTU). In Per_2
ogni caso, parte opponente non ha fornito alcuna prova che il suo diritto di difesa sia stato violato, in concreto e secondo le circostanze del caso di specie, e che tale violazione abbia comportato un vulnus per il proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione di nullità non può essere accolta (cfr. Corte appello
Bari sez. III, 12/01/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 12/01/2022), n.51).
Tanto premesso e ribadito l'apprezzamento per l'elaborato peritale alle cui conclusioni il Tribunale intende uniformarsi per la decisione, chiariva il CTU che l'edificio di cui trattasi è stato costruito a seguito di permesso rilasciato dalla commissione edilizia il 27.7.1956, ed ha subito delle variazioni interne autorizzate con concessione 68/1993, con cambio di destinazione d'uso di una sua porzione, all'epoca individuata come fondaco, in bagno ed antibagno. Il successivo accatastamento del 1/3/2005 rappresenta nella planimetria una situazione solo parzialmente sovrapponibile a quanto assentito. In altri termini, l'immobile è affetto da una serie di difformità edilizie rispetto ai titoli autorizzativi solo in parte sanabili (cfr. pag. 14), difformità che il CTU raggruppava in tre macrocategorie:
pagina 8 di 18 - Vizi Sanabili con una sanzione massima analoga a quella prevista dall'articolo 6 bis del DPR 380/01
(1.000,00 €): la presenza del piano sotto-strada e del sottotetto che in relazione ai tempi di edificazione non possono definirsi come opere difformi all'autorizzato ma deficitarie della rappresentazione nei relativi elaborati. Dall'esame, infatti della documentazione reperita si può affermare, con alto grado di probabilità, che tali vani siano stati realizzati contestualmente all'edificazione del fabbricato sia per ovvie ragioni costruttive che per una parziale intelligibilità degli stessi dai disegni. In particolare, nei vari elaborati prospettici, sin dal 1956 è indicata l'attuale finestra del piano seminterrato (e quindi la presenza di un vano), mentre la rappresentazione grafica delle scale al primo piano indica inequivocabilmente la possibilità di salita ad un piano superiore (sottotetto) (cfr. pag. 11 CTU);
- vizi sanabili ai sensi dell'articolo 37 del citato DPR 380: la diversa articolazione delle finestre, non autorizzata (cfr. pag. 11 CTU);
- vizi insanabili: la realizzazione dei volumi aggiuntivi in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 34 del DPR 380/01 primo comma. Precisava il CTU che le opere abusive non rispettando neanche le distanze dai confini non potrebbero essere sanate senza l'assenso dei proprietari contermini
(cfr. pag. 11-12 CTU).
All'impraticabilità della demolizione evidenziata dal e dal consulente di parte in sede di Pt_1
osservazioni, con valutazione condivisibile, il CTU rispondeva affermando che il fatto che l'ampliamento in esame sia “a struttura portante verticale in c.a., per la presenza di un pilastro, non costituisce alcun impedimento ma anzi una ricostituzione dell'organismo edilizio originario, così come concepito a struttura in muratura, alterato dalla superfetazione” (cfr. pag. 16 CTU).
Ebbene, è del tutto evidente che, nel caso di specie, le diversità riscontrate nei beni trasferiti rispetto alla descrizione di cui all'avviso di vendita e all'allegata perizia di stima non risultano tali da determinare la radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, atteso che sarebbe stato onere dell'opponente eventualmente dimostrare l'impossibilità, a livello urbanistico, di ripristinare lo stato dei luoghi.
Nello specifico, l'aliud pro alio deve escludersi in considerazione del dato che non risulta alterata la struttura essenziale o le caratteristiche fondamentali del bene perché si tratta pur sempre di casa di abitazione, che richiede da parte dell'acquirente interventi minimi di demolizione (cfr. pag. 13 CTU
“Trattandosi di volumi molto piccoli da demolire” e “le superfici da demolire complessivamente valgono 15,5 mq” cfr. 18 pag. CTU e “non costituendo le parti da demolire, a giudizio dello scrivente, alcun quid pluris degno di nota, in relazione alle dimensioni, età e caratteristiche del fabbricato” cfr.
pagina 9 di 18 pag.18 CTU), senza pregiudizio per il resto dell'immobile (cfr. “l'edificio di cui trattasi, a struttura muraria di mattoni, si presta alla demolizione delle parti aggiuntive, peraltro modeste, senza pregiudizio per il resto” pag. 12 CTU).
I profili di difficoltà e/o onerosità degli interventi, evidenziati dall'aggiudicatario, comportavano una diminuzione del valore del bene staggito per un importo pari a circa 4.500,00 € oltre ai costi di sanatoria e demolizione, operazione di cui non era esclusa la praticabilità (cfr. pag. 16 CTU ove si legge nelle risposte del CTU alle osservazioni del CTP di parte opponente “Le affermazioni circa la non facilità di demolizione delle opere, ne confermano comunque la possibilità tecnica”). Sul punto si precisa che neppure è determinante la circostanza che a seguito della demolizione, possibile,
l'immobile venga pregiudicato nella sua interezza e non corrisponderebbe più a quello originariamente acquistato, per forma, dimensioni, vani utili e accessori, atteso che la differente configurazione dello stesso, si ribadisce, esula dall'ipotesi di aliud pro alio che presuppone che il bene sia funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Parimenti, con riferimento alla mancanza del certificato di abitabilità, deve affermarsi che solo ove difettino - in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria - i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datum.
Ne deriva che, in tale ambito, deve operarsi una discriminazione qualitativa tra difformità sanabili e insanabili, collegata alla natura e alla rilevanza delle prescrizioni violate, allo scopo di diversificare sinergicamente le azioni esperibili: 1) allorché l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza si consacri in una difformità non riparabile, è integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio;
2) si ha, invece, vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali, allorché il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria.
In applicazione di tale criterio distintivo, solo allorché l'immobile presenti "insanabili" violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14900 del 29/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 39369 del 10/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
4826 del 19/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30950 del 27/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3851 del
15/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 17140 del 27/07/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 11/02/1998).
pagina 10 di 18 In definitiva, alla "mancanza" del certificato di abitabilità (recte del certificato di agibilità) possono essere ricondotte le seguenti diverse fattispecie, con eterogenee conseguenze:
a) il difetto della richiamata certificazione può essere ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale- funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico-sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -: in tal caso, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie;
b) oppure la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque, non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene;
c) in ultimo, la carenza della relativa certificazione può avere un rilievo esclusivamente formale- documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, in tal caso derivandone a priori che il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria. (Cassazione civile sez. II, 02/08/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 02/08/2023), n.23604)
Appare del tutto evidente allora che, nel caso in esame, ci si trovi al cospetto della fattispecie sub B), ovvero alla presenza di vizi sanabili che, una volta sanati, renderebbero conseguibile il certificato di abitabilità, con la conseguenza che non ci si trova al cospetto di un aliud pro alio.
Invero, anche con riguardo alle irregolarità non sanabili, il ctu ha precisato che i volumi non assentiti, peraltro assai modesti, possono essere agevolmente demoliti senza pregiudizio per il resto, circostanza da cui discende che, in ogni caso, ci si trovi al cospetto di vizi che non hanno un'incidenza strutturale e funzionale sul bene, che, quindi, non appartiene ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, nè manca delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione pagina 11 di 18 economico- sociale, non risultando del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.
Invero, la diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonchè la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata risultano ostative all'adozione, in materia, di una nozione lata dell'aliud pro alio.
L'indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell'organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario.
Nel caso in esame, non ci si trova al cospetto di una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario, essendo necessarie solo piccole lavorazioni per l'ottenimento dell'agibilità a seguito della sanatoria dell'abuso riscontrato dal ctu.
In altri termini, allora, non risulta alterata la struttura essenziale o le caratteristiche fondamentali del bene, perchè si tratta pur sempre di casa di abitazione, regolarmente edificata ma che richiede da parte dell'acquirente un intervento al fine di eliminare il modesto aumento di volume, intervento che non implica, come sostenuto dall'attore opponente, la demolizione dell'intero edificio, non potendosi peraltro tener conto dei profili di difficoltà e/o onerosità degli interventi, evidenziati dall'aggiudicatario, che, al più comportano una diminuzione del valore del bene staggito (comunque superiore al prezzo dell'aggiudicazione), ma non ne escludono la praticabilità.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, in parte qua.
Passando ad analizzare la domanda esperita in via subordinata, l'opponente chiedeva, se ritenuta l'assenza di aliud pro alio, di condannare l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione ed il perito a tenere indenne l'aggiudicatario e, quindi, al pagamento in suo favore, dei costi relativi alle demolizioni di tutti gli abusi che non siano assolutamente sanabili e/o di quelli necessari per la regolarizzazione urbanistica di quelli sanabili e/o fiscalizzabili, nonché del valore dei ridetti volumi che andrebbero in caso irrimediabilmente perduti.
Orbene, è necessario inquadrare dal punto di vista giuridico la responsabilità dell'esperto stimatore nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 568 c.p.c.. Tale articolo pagina 12 di 18 stabilisce che, agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
Il contenuto della relazione di stima redatta dall'esperto è stato poi circostanziato più precisamente nell'art. 173 bis, primo comma, disp. att. c.p.c.. Tale norma stabilisce che la suddetta relazione deve contenere: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se è occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico- artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa: altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere;
in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dell'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di pagina 13 di 18 manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (cfr. Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n.
11474), precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr. Cass. 8 maggio
2008, n. 11229; Cass. 5 agosto 2010, n. 18170).
Va pure evidenziato che, pur essendo tale nomina facoltativa, tanto non rileva ai fini della responsabilità anche civile dell'ausiliario una volta che il G.E. abbia proceduto a tale nomina e il nominato abbia assunto l'incarico, né può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che tale esperto sia equiparabile al C.T.U. (arg. ex Cass. 3 agosto 2001, n. 10670) e sia, pertanto, soggetto al regime di responsabilità per lo stesso previsto dall'art. 64 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità in cui può incorrere il perito di stima è di tipo extracontrattuale, a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti (cfr. Cass. civ., sez. III,
23.06.2016, n. 13010).
Dall'assimilazione tra l'esperto stimatore ed il CTU consegue che il perito nominato all'interno della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave (cfr. Tribunale di Milano, sez. X, 06.10.2022, n. 7730; in tal senso, anche Tribunale di Verona, 19.03.2013). La gravità della colpa dovrà essere valutata tenendo conto della diligenza qualificata che è richiesta all'esperto stimatore ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecantesi (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta (cfr. Cass. civ., sez. III, 06.05.2020, n. 8496).
Nel caso di specie, l'opponente lamenta che lo stimatore si è fidato nella dichiarazione rilasciata dal tecnico comunale senza accedere al fascicolo relativo al fabbricato e che il Comune di CP_8
del pari risponde necessariamente e solidalmente, essendosi reso responsabile della lesione pagina 14 di 18 dell'affidamento riposto dal privato e, se ritenuto, anche dal perito, nell'attendibilità della attestazione rilasciata, di poi rivelatasi erronea. La natura extracontrattuale della responsabilità onera chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile, la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave (cfr. Trib. Verona, 19/03/2013).
Proprio la mancanza di un rapporto contrattuale tra esperto stimatore e soggetto interessato all'acquisto, che non è quindi il soggetto cui la relazione di stima è specificamente rivolta, consente inoltre a quest'ultimo di verificare -a propria cura e con propri professionisti a tal fine incaricati- preventivamente il bene sotto ogni profilo ritenuto rilevante.
Come affermato in dottrina, infatti, la relazione di stima è non solo e non tanto lo strumento di determinazione del prezzo di vendita del bene, ma soprattutto il documento informativo con cui si offre in vendita il cespite e su cui si forma il consenso dell'acquirente, per cui può essere liberamente consultata sul sito internet a mezzo del quale ex art. 570 c.p.c. deve essere effettuata la pubblicità commerciale della vendita e può opportunamente essere sottoposta al parere o alla critica di esperti di fiducia dell'acquirente.
Ne consegue che incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e, segnatamente: il fatto lesivo;
il danno-evento; la colpa (grave) del danneggiante;
il nesso eziologico tra fatto e danno-evento (c.d. causalità materiale); il danno- conseguenza ed il nesso eziologico tra danno-evento e danno-conseguenza (c.d. causalità giuridica).
Nel caso di specie, la domanda deve, nei limiti di cui si dirà, trovare accoglimento, atteso che chi era interessato all'acquisto non aveva elementi sufficienti per rendersi conto dello stato del bene e delle irregolarità.
Orbene, il perito indicava che si trattava “di un villino cielo terra edificato in data anteriore al 1967, come si legge nella attestazione di mancanza di precedenti edilizi rilasciata in data 31 Agosto 2017” e che “non esistevano elaborati tecnici depositati in comune relativi allo stato autorizzato dell'immobile, che risulta invece conforme agli elaborati planimetrici reperiti presso il Catasto”. Lo stimatore, pur dando atto del “mediocre” stato di conservazione e pur avendo chiarito che “il fondaco è uno spazio inutilizzato ed inutilizzabile per via della forte umidità, il piano terra è il meglio tenuto ed è il solo piano che viene utilizzato dal nucleo famigliare che abita l'edificio, il piano primo è inutilizzato e a causa della scarsa areazione dei locali tanto che gli intonaci interni sono aggrediti da muffe e da pagina 15 di 18 fuliggine nera”, non individuava né ipotizzava la presenza di tutta un'ampia serie di difformità e/o irregolarità che necessitavano di interventi di demolizione e di sanatoria. La circostanza – indicata in perizia - che non esistessero precedenti edilizi e che “non sono emerse difformità tra lo stato dell'immobile e le planimetrie catastali” appare una negligente conclusione del consulente, verosimilmente motivata dalla risposta del comune all'accesso agli atti. Più precisamente, la colpa grave del perito deve essere individuata nel fatto che esso stesso, richiesto accesso agli atti presso il
Comune di : CP_8
- Erroneamente qualificava l'attestazione dell'ente locale come attestazione di mancanza di precedenti edilizi;
- Non si avvedeva che la piantina riportata nel progetto per la realizzazione del fabbricato si presenta diversa rispetto alla planimetria depositata in Catasto;
Pertanto, deve ritenersi accertato che l'ingegner nello svolgimento del proprio incarico, CP_6
negligentemente non ha individuato due precedenti edilizi: l'autorizzazione di agibilità rilasciata in datata 5.05.1959 e la concessione edilizia n. 68/93. Alcuna responsabilità è, invece, addebitabile al atteso che le circostanze certificate nell'attestazione sono risultate Controparte_8 CP_8
rispondenti al vero (realizzazione del manufatto ante 1967 e assenza di domande di condono) e che non risulta dagli atti che l'ente locale abbia attestato al perito l'assenza di precedenti edilizi.
Tanto premesso, all'attore devono essere riconosciute le seguenti voci di danno:
- per le demolizioni e le sanatorie: deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro
21.000,00 assumendosi un importo del costo di demolizione pari a 1.000,00 €/mq che porta ad un importo, in cifra tonda di 15.500,00 oltre IVA a cui vanno euro 4.000,00 per le spese tecniche - progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche amministrative e catastali) e le somme da versare a titolo di sanzione come compendiate nella CTU;
- Per la perdita di superficie utilizzabile: deve essere liquidata la somma di euro 4.500,00, come indicato dal CTU che ha chiarito che venivano persi circa 7,4 mq;
- Per fiscalizzazione: nulla è dovuto atteso che la prospettiva di fiscalizzazione rappresenta una mera ipotesi astratta che non trova un riscontro concreto nelle risultanze processuali o in elementi specificamente individuati riferibili alla procedura di vendita come effettivamente svolta di cui, anzi, il CTU ha negato la fattibilità, di talché alcuna somma potrà essere liquidata;
pagina 16 di 18 - Per perdita di utilità economica: nulla è dovuto alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non ha trovato riscontro probatorio il presunto danno neppur prospettato in atti, posto che l'attore ha acquistato l'immobile oggetto di causa al minimo importo di euro circa 54.000,00 a fronte di un valore di mercato pari ad euro € 113.460,00 per come stimato dal CTU CP_6
(anche considerando la perdita di valore dell'immobile, che il CTU quantificava in euro
4.500,00 rispetto alla stima effettuata, considerate l'età di edificazione, le caratteristiche dello stesso nonché il pessimo stato di conservazione) e cioè ad importo tale da rendere, in ogni caso, appetibile l'aggiudicazione dell'immobile. Quindi, ove la motivazione dell'acquisto fosse quella dichiarata di tipo speculativo (ma non provata), per valutare se sussiste un danno emergente discendente dalla stima, occorre verificare se sia stato realizzato o meno un plusvalore con l'acquisto al prezzo di assegnazione, rispetto al valore all'epoca della stima, ora per allora. Risulta, pertanto, essere stato realizzato un plusvalore. Né può, considerato lo stato di conservazione mediocre dell'immobile evidenziato in CTU, ipotizzarsi un risarcimento 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto, atteso che il bene avrebbe, in ogni caso, richiesto verosimilmente interventi di ristrutturazione.
Pertanto, all'attore spetterà un risarcimento di euro 25.500,00 euro a carico dell'Ing. non CP_6 ravvisandosi profili di colpa nella non precisa risposta dell'ente locale all'istanza del perito.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
[... Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e CP_1 Controparte_8
le stesse devono integralmente compensarsi tra le parti, ricorrendone giustificati motivi, dal CP_8
momento che gli opposti sono litisconsorti necessari a cui necessariamente l'opponente ha dovuto estendere la domanda;
nei rapporti tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza di CP_6
pagina 17 di 18 quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase processuale e secondo il decisum.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in via solidale.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio RG.n. 47/23 ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa
Rigetta la domanda proposta dall'attore in via principale per le ragioni di cui in parte motiva
Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva
Accerta e dichiara che il complessivo danno subito da in conseguenza dei fatti di cui è Parte_1 causa ammonta ad € 25.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio ed oltre interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
E per l'effetto
Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro € Controparte_6 Parte_1
25.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore/opponente che Controparte_6
liquida in euro 4800.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Compensa integralmente tra le altre parti le spese di giudizio
Pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto in corso di causa, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Ascoli Piceno, 18 novembre 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio De Santis Parte_1 C.F._1
- Attore Opponente-
CONTRO
) e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura Controparte_1 P.IVA_1
conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. di Pordenone del 21 Persona_1
settembre 2016, Rep. n. 293285 e Racc. n. 28260 – la Controparte_2
(breviter ) incorporante la ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
che agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Giona Coronella
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Noceti Controparte_6 C.F._2
- Convenuti opposti-
, nato in [...] il [...] c.f.: Controparte_7 C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f.: Parte_2 C.F._4
nato in [...] il [...] c.f.: Parte_3 C.F._5
, nata in [...] il [...] c.f.: Parte_4 C.F._6
pagina 1 di 18 - Convenuti opposti contumaci-
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avv Rodolfo Girardi
- Convenuto opposto-
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.06.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. quale aggiudicatario dell'immobile ubicato in Via Cavour n.26, distinto al N.C.E.U. Pt_1
Comune di al Fg. 11 con la particella 162, ricorreva, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., CP_8
avverso il decreto di trasferimento emesso in data 01.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla ,. in sostituzione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. cedente Controparte_1
il relativo credito, in danno dei convenuti opposti, eccependo la vendita di aliud pro alio, deducendo che l'immobile aggiudicato era totalmente abusivo e, dunque, da demolire.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 09.05.2022 (decreto di sospensione), successivamente confermato con l'ordinanza del 12.11.2022, sospendeva in via cautelativa le operazioni delegate, assegnando un termine di sessanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, il signor conveniva in Parte_1
giudizio gli opposti chiedendo la risoluzione - per consegna di aliud pro alio - ovvero in subordine la ripetizione dei danni per vizi redibitori e, quindi, l'annullamento e/o definitiva revoca del decreto di trasferimento del 01/02/2022, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
254/2014 R.G.E., promossa dalla , in sostituzione della Banca Nazionale del Controparte_1
Lavoro S.p.A. cedente il relativo credito, in danno degli esecutati.
A fondamento della domanda deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 254/2014 R.G.E. promossa dalla
[...]
in sostituzione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. cedente il relativo credito, contro CP_1
gli odierni convenuti contumaci, esso opponente si aggiudicava l'immobile ubicato in Via Cavour
n.26, distinto al N.C.E.U. Comune di al Fg. 11 con la particella 162, al prezzo di euro CP_8
53.885,00, prezzo stimato sulla base della perizia redatta dall'ing CP_6
-che la perizia redatta dallo stimatore, ing dava atto che i dati nell'atto di pignoramento erano CP_6 rispondenti ai dati catastali e che si era eseguito l'accesso agli atti amministrativi per la verifica della regolarità Urbanistica dell'immobile in oggetto;
pagina 2 di 18 - che il Comune, non avendo rilevato precedenti edilizi, attestava che l'immobile era stato realizzato in data antecedente al 1967 e non esistevano domande di condono;
- che esso attore, aggiudicatario, in data 19 aprile 2022, prendeva cognizione dei precedenti edilizi rispetto ai quali l'accatastamento non è più fide-facente, tanto che l'immobile si presenta come abusivo e non sanabile;
- che, quindi, il decreto di trasferimento era invalido, atteso che il bene è assolutamente difforme ed inidoneo all'uso descritto, versandosi, dunque, in ipotesi di aliud pro alio, ove l'aggiudicatario può ottenere la risoluzione della vendita e la restituzione del prezzo versato.
- che, in ogni caso, sussiste la responsabilità del perito stimatore, ing che non ha adempiuto CP_6 all'incarico, peraltro non particolarmente complesso, con la diligenza propria necessaria con riguardo alla natura dell'incarico stesso;
-che sussiste, altresì, la responsabilità del che si è reso responsabile della Controparte_8 lesione dell'affidamento riposto dal privato e, se ritenuto, anche dal perito, nell'attendibilità della attestazione rilasciata, poi rivelatasi erronea
Precisava le seguenti conclusioni: “piaccia alla Ecc.ma Ago adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, ritenute le proprie giurisdizione e competenza ed accoglibili le domande, se del caso accertando e dichiarando la nullità e/o illegittimità e quindi l'annullamento e/o la revoca del decreto di trasferimento e, per quanto di ragione, di ogni atto e/o provvedimento allo stesso antecedente e/o successivo, presupposto e/o conseguente, comunque connesso e/o collegato: 1 disporre la risoluzione della vendita perfezionata con detto decreto, giusto l'avvenuto trasferimento di aliud pro alio, con la conseguenziale condanna della odierna cessionaria del credito sostituitasi al creditore procedente (e/o della cedente se ritenuto dover estendere alla stessa il giudizio) – e se del CP_9
caso, per tramite della stessa, della Procedura – alla ripetizione di quanto indebitamente versato a quest'ultima in esecuzione di detta vendita, nella misura di € 53.885,00 ovvero nella diversa maggiore
o minore misura disposta, oltre interessi legali a far data dall'intervenuto pagamento sino alla data della domanda giudiziale introduttiva del ricorso ex art. 617 c.p.c. e, quindi, nella misura di quelli previsti dall'art. 1284 c.c. in caso di sentenza di accoglimento e sino al soddisfo effettivo;
2 il tutto aggiungendo a detta somma i danni derivanti dalla risoluzione, quantificabili in € 7.200,00 di esborsi
(danno emergente) del pari versati alla ridetta Procedura ed alla perdita di utilità economica (lucro cessante) nella misura, quantificata dal CTU, di € 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto e sino alla sentenza fatta salva maggiore ovvero, in subordine, nella diversa minore quantificazione fatta dal giudicante anche secondo equità. Complessiva somma, quella come
pagina 3 di 18 risultante dalla sommatoria delle voci previste nel presente punto ed in quello che precede, al pagamento della quale si richiede siano condannati a concorrere, solidalmente ovvero alternativamente tra di loro, anche il perito e l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione, per le causali come in atti meglio precisate ovvero;
3. in subordine, se ritenuta l'assenza di aliud pro alio, condannare tanto l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione che il perito a tenere indenne
l'aggiudicatario, e quindi al pagamento in suo favore, dei costi relativi alle demolizioni di tutti gli abusi che non siano assolutamente sanabili e/o di quelli necessari per la regolarizzazione urbanistica di quelli sanabili e/o fiscalizzabili, nonché del valore dei ridetti volumi che andrebbero in caso irrimediabilmente perduti, il tutto nella misura ad oggi quantificabile in non meno di € 65.000,00 – ovvero nella diversa maggiore o, in subordine, minor somma dovuta, comunque non inferiore a quella quantificata dal CTU in € 29.790,00 (pari ad € 21.000,00 oltre IVA per le sanatorie e le demolizioni, ai quali vanno aggiunti € 4.500,00 per perdita di superfici utilizzabili) ovvero in € 28.010,00 (pari ad €
15.500,00 oltre IVA per demolizioni, sanatorie ed oneri tecnici, € 1.200,00 per perdite di superfici utilizzabili ed € 7.900,00 per sanzioni da fiscalizzazione) – oltre che della perdita di utilità economica
(lucro cessante), nella misura, per come pure quantificata dal CTU, di non meno di € 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto e sino al rilascio della nuova agibilità ovvero, in subordine, nella diversa minore quantificazione fatta dal giudicante anche secondo equità; il tutto oltre interessi legali nella misura di quelli previsti dall'art. 1284 c.c. in caso di sentenza di accoglimento e sino al soddisfo effettivo e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare i convenuti a rifondere le spese, i diritti e gli onorari tutti di giudizio, ivi compresi quelli relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, da porsi definitivamente a loro carico e da rifondersi per la parte anticipata dall'attore, allo stato in € 1.319,55, e comunque, anche in caso di compensazione, al passaggio in giudicato, gli importi del contributo unificato versato”.
Si costituiva in giudizio e per essa eccependo la propria carenza di CP_1 Controparte_5
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande risarcitorie e/o restitutorie ex adverso avanzate. Nel merito e in via principale, respingere l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto la domanda di risoluzione della vendita per configurazione di trasferimento di aliud pro alio in quanto non provato e dichiarare che nulla dovrà essere restituito dalla al Sig . Respingere, in ogni Controparte_1 Parte_1
caso, ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria in danno della comparente Il tutto con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 4 di 18 Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_6 in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: rigettare, poiché infondata in fatto e diritto, ogni domanda formulata da parte attrice, o da qualunque altra parte, nei confronti dell'ing.
Con vittoria del compenso professionale, oltre accessori di legge”. Controparte_6
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_8
passiva e chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
b) in via subordinata, nella denegata Controparte_8
ipotesi in cui non fosse accolta la suddetta eccezione, nel merito rigettare nei confronti del
[...]
tutte le domande formulate dal ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto per i CP_8 motivi dedotti in narrativa. Con condanna alle spese di lite”.
Il procedimento, dopo la trattazione e in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
21.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, nella loro massima estensione.
Deve innanzitutto premettersi che, non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, non essendo imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria (cfr. Cass. civ.
n. 20406/2013), rilevata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti opposti , e Controparte_7 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Preliminarmente, riguardo alle eccezioni in punto di carenza di legittimazione passiva avanzate dai convenuti, deve affermarsi che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio
2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321;
pagina 5 di 18 Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796). Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III,
26 settembre 2006, n. 20819). La legittimazione ad agire costituisce, allora, una condizione dell'azione, una condizione per ottenere, cioè, dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III,
3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio
1995, n. 377). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso: deve distinguersi la titolarità del diritto ad agire dalla la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare. La relativa questione attiene al merito della causa. (cfr: Cass SSUU 2951/2016).
Applicando i suesposti principi ermeneutici devono essere disattese le eccezioni di carenza di legittimazione passiva avanzate dai convenuti.
Più precisamente:
- riguardo alla posizione di e per essa la società era destinataria CP_1 Controparte_5
delle somme incassate dalla procedura. Pertanto, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva alla luce della sua qualità di cessionario del credito da cui discende un evidente interesse all'esito della procedura esecutiva, ancor di più in ipotesi di eventuale revoca del decreto di trasferimento, essendo subentrata nelle ipoteche e nelle altre garanzie reali e personali e in tutti i privilegi e le cause di prelazione. E' costante, invero, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., oltre al debitore esecutato, tutti i creditori (procedente ed intervenuti) sono litisconsorti necessari, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata (cfr. ex multis, Cass. n. 4503/2011);
pagina 6 di 18 - Riguardo alla posizione del – ribadito che la sussistenza della Controparte_8
legittimazione è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa - deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente locale convenuto nei cui confronti è stata spiegata, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno, avendo l'opponente prospettato che era il che quantomeno concausava l'evento dannoso con la propria CP_8
condotta.
Passando al merito, lamentava l'opponente che l'immobile aggiudicato a seguito di procedura esecutiva immobiliare presenta abusi insanabili non evidenziati nella perizia di stima che ne rendono necessaria l'integrale demolizione ed idonei a qualificare l'aggiudicazione come vendita di aliud pro alio.
La risoluzione della questione – da inquadrarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.- non può prescindere dalla particolare natura della vendita esecutiva, definita dalla giurisprudenza una vendita sui generis, affine alla vendita solo per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria del processo per la struttura e la funzione, atteso che realizza congiuntamente l'interesse pubblico connesso a ogni processo giurisdizionale e l'interesse privato dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario. Da queste premesse deriva l'esclusione della garanzia per vizi della cosa e l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente. Più precisamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonché dell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod. civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.(
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 29/01/2016), n.1669)
In particolare, la Corte di Cassazione - distinguendo in ordine all'estensione della disciplina dell'art. 2922 cod. civ., tra vizi della cosa e mancanza di qualità, da un lato, e consegna di aliud pro alio, dall'altro lato – rimanda ad un consolidato principio per cui si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziale della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
mentre ricorre l'aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr. Cass. 18 maggio 2011, n. 10916n. 5202 del 07 marzo 2007, n. 5202; Cass. 25 settembre 2002 n. 13925
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 29/01/2016), n.1669 ).
pagina 7 di 18 In altri termini, si realizza l'ipotesi dell'aliud pro alio solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata o allorché questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. Ne deriva che la nullità del decreto di trasferimento sussiste solo per radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se lo stesso è ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, n.1669).
Orbene, nel corso del presente giudizio veniva espletata consulenza tecnica a cui il Tribunale intende conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte. Sul punto occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio è nulla quando il CTU accerta, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (nullità relativa), oppure nel caso in cui il consulente accerta fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda ed il principio dispositivo (nullità assoluta). Nel caso in esame, non ricorrono i vizi de quibus ed anzi il consulente forniva puntuale risposta alle osservazioni avanzate dal CTP di parte attrice Ing. (cfr. pagg. 16-17-18 CTU). In Per_2
ogni caso, parte opponente non ha fornito alcuna prova che il suo diritto di difesa sia stato violato, in concreto e secondo le circostanze del caso di specie, e che tale violazione abbia comportato un vulnus per il proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione di nullità non può essere accolta (cfr. Corte appello
Bari sez. III, 12/01/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 12/01/2022), n.51).
Tanto premesso e ribadito l'apprezzamento per l'elaborato peritale alle cui conclusioni il Tribunale intende uniformarsi per la decisione, chiariva il CTU che l'edificio di cui trattasi è stato costruito a seguito di permesso rilasciato dalla commissione edilizia il 27.7.1956, ed ha subito delle variazioni interne autorizzate con concessione 68/1993, con cambio di destinazione d'uso di una sua porzione, all'epoca individuata come fondaco, in bagno ed antibagno. Il successivo accatastamento del 1/3/2005 rappresenta nella planimetria una situazione solo parzialmente sovrapponibile a quanto assentito. In altri termini, l'immobile è affetto da una serie di difformità edilizie rispetto ai titoli autorizzativi solo in parte sanabili (cfr. pag. 14), difformità che il CTU raggruppava in tre macrocategorie:
pagina 8 di 18 - Vizi Sanabili con una sanzione massima analoga a quella prevista dall'articolo 6 bis del DPR 380/01
(1.000,00 €): la presenza del piano sotto-strada e del sottotetto che in relazione ai tempi di edificazione non possono definirsi come opere difformi all'autorizzato ma deficitarie della rappresentazione nei relativi elaborati. Dall'esame, infatti della documentazione reperita si può affermare, con alto grado di probabilità, che tali vani siano stati realizzati contestualmente all'edificazione del fabbricato sia per ovvie ragioni costruttive che per una parziale intelligibilità degli stessi dai disegni. In particolare, nei vari elaborati prospettici, sin dal 1956 è indicata l'attuale finestra del piano seminterrato (e quindi la presenza di un vano), mentre la rappresentazione grafica delle scale al primo piano indica inequivocabilmente la possibilità di salita ad un piano superiore (sottotetto) (cfr. pag. 11 CTU);
- vizi sanabili ai sensi dell'articolo 37 del citato DPR 380: la diversa articolazione delle finestre, non autorizzata (cfr. pag. 11 CTU);
- vizi insanabili: la realizzazione dei volumi aggiuntivi in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 34 del DPR 380/01 primo comma. Precisava il CTU che le opere abusive non rispettando neanche le distanze dai confini non potrebbero essere sanate senza l'assenso dei proprietari contermini
(cfr. pag. 11-12 CTU).
All'impraticabilità della demolizione evidenziata dal e dal consulente di parte in sede di Pt_1
osservazioni, con valutazione condivisibile, il CTU rispondeva affermando che il fatto che l'ampliamento in esame sia “a struttura portante verticale in c.a., per la presenza di un pilastro, non costituisce alcun impedimento ma anzi una ricostituzione dell'organismo edilizio originario, così come concepito a struttura in muratura, alterato dalla superfetazione” (cfr. pag. 16 CTU).
Ebbene, è del tutto evidente che, nel caso di specie, le diversità riscontrate nei beni trasferiti rispetto alla descrizione di cui all'avviso di vendita e all'allegata perizia di stima non risultano tali da determinare la radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, atteso che sarebbe stato onere dell'opponente eventualmente dimostrare l'impossibilità, a livello urbanistico, di ripristinare lo stato dei luoghi.
Nello specifico, l'aliud pro alio deve escludersi in considerazione del dato che non risulta alterata la struttura essenziale o le caratteristiche fondamentali del bene perché si tratta pur sempre di casa di abitazione, che richiede da parte dell'acquirente interventi minimi di demolizione (cfr. pag. 13 CTU
“Trattandosi di volumi molto piccoli da demolire” e “le superfici da demolire complessivamente valgono 15,5 mq” cfr. 18 pag. CTU e “non costituendo le parti da demolire, a giudizio dello scrivente, alcun quid pluris degno di nota, in relazione alle dimensioni, età e caratteristiche del fabbricato” cfr.
pagina 9 di 18 pag.18 CTU), senza pregiudizio per il resto dell'immobile (cfr. “l'edificio di cui trattasi, a struttura muraria di mattoni, si presta alla demolizione delle parti aggiuntive, peraltro modeste, senza pregiudizio per il resto” pag. 12 CTU).
I profili di difficoltà e/o onerosità degli interventi, evidenziati dall'aggiudicatario, comportavano una diminuzione del valore del bene staggito per un importo pari a circa 4.500,00 € oltre ai costi di sanatoria e demolizione, operazione di cui non era esclusa la praticabilità (cfr. pag. 16 CTU ove si legge nelle risposte del CTU alle osservazioni del CTP di parte opponente “Le affermazioni circa la non facilità di demolizione delle opere, ne confermano comunque la possibilità tecnica”). Sul punto si precisa che neppure è determinante la circostanza che a seguito della demolizione, possibile,
l'immobile venga pregiudicato nella sua interezza e non corrisponderebbe più a quello originariamente acquistato, per forma, dimensioni, vani utili e accessori, atteso che la differente configurazione dello stesso, si ribadisce, esula dall'ipotesi di aliud pro alio che presuppone che il bene sia funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Parimenti, con riferimento alla mancanza del certificato di abitabilità, deve affermarsi che solo ove difettino - in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria - i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datum.
Ne deriva che, in tale ambito, deve operarsi una discriminazione qualitativa tra difformità sanabili e insanabili, collegata alla natura e alla rilevanza delle prescrizioni violate, allo scopo di diversificare sinergicamente le azioni esperibili: 1) allorché l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza si consacri in una difformità non riparabile, è integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio;
2) si ha, invece, vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali, allorché il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria.
In applicazione di tale criterio distintivo, solo allorché l'immobile presenti "insanabili" violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14900 del 29/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 39369 del 10/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
4826 del 19/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30950 del 27/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3851 del
15/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 17140 del 27/07/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 11/02/1998).
pagina 10 di 18 In definitiva, alla "mancanza" del certificato di abitabilità (recte del certificato di agibilità) possono essere ricondotte le seguenti diverse fattispecie, con eterogenee conseguenze:
a) il difetto della richiamata certificazione può essere ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale- funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico-sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -: in tal caso, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie;
b) oppure la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque, non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene;
c) in ultimo, la carenza della relativa certificazione può avere un rilievo esclusivamente formale- documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, in tal caso derivandone a priori che il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria. (Cassazione civile sez. II, 02/08/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 02/08/2023), n.23604)
Appare del tutto evidente allora che, nel caso in esame, ci si trovi al cospetto della fattispecie sub B), ovvero alla presenza di vizi sanabili che, una volta sanati, renderebbero conseguibile il certificato di abitabilità, con la conseguenza che non ci si trova al cospetto di un aliud pro alio.
Invero, anche con riguardo alle irregolarità non sanabili, il ctu ha precisato che i volumi non assentiti, peraltro assai modesti, possono essere agevolmente demoliti senza pregiudizio per il resto, circostanza da cui discende che, in ogni caso, ci si trovi al cospetto di vizi che non hanno un'incidenza strutturale e funzionale sul bene, che, quindi, non appartiene ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, nè manca delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione pagina 11 di 18 economico- sociale, non risultando del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.
Invero, la diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonchè la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata risultano ostative all'adozione, in materia, di una nozione lata dell'aliud pro alio.
L'indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell'organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario.
Nel caso in esame, non ci si trova al cospetto di una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario, essendo necessarie solo piccole lavorazioni per l'ottenimento dell'agibilità a seguito della sanatoria dell'abuso riscontrato dal ctu.
In altri termini, allora, non risulta alterata la struttura essenziale o le caratteristiche fondamentali del bene, perchè si tratta pur sempre di casa di abitazione, regolarmente edificata ma che richiede da parte dell'acquirente un intervento al fine di eliminare il modesto aumento di volume, intervento che non implica, come sostenuto dall'attore opponente, la demolizione dell'intero edificio, non potendosi peraltro tener conto dei profili di difficoltà e/o onerosità degli interventi, evidenziati dall'aggiudicatario, che, al più comportano una diminuzione del valore del bene staggito (comunque superiore al prezzo dell'aggiudicazione), ma non ne escludono la praticabilità.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, in parte qua.
Passando ad analizzare la domanda esperita in via subordinata, l'opponente chiedeva, se ritenuta l'assenza di aliud pro alio, di condannare l'ente che ha rilasciato la falsa attestazione ed il perito a tenere indenne l'aggiudicatario e, quindi, al pagamento in suo favore, dei costi relativi alle demolizioni di tutti gli abusi che non siano assolutamente sanabili e/o di quelli necessari per la regolarizzazione urbanistica di quelli sanabili e/o fiscalizzabili, nonché del valore dei ridetti volumi che andrebbero in caso irrimediabilmente perduti.
Orbene, è necessario inquadrare dal punto di vista giuridico la responsabilità dell'esperto stimatore nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 568 c.p.c.. Tale articolo pagina 12 di 18 stabilisce che, agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
Il contenuto della relazione di stima redatta dall'esperto è stato poi circostanziato più precisamente nell'art. 173 bis, primo comma, disp. att. c.p.c.. Tale norma stabilisce che la suddetta relazione deve contenere: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se è occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico- artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa: altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere;
in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dell'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di pagina 13 di 18 manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (cfr. Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n.
11474), precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr. Cass. 8 maggio
2008, n. 11229; Cass. 5 agosto 2010, n. 18170).
Va pure evidenziato che, pur essendo tale nomina facoltativa, tanto non rileva ai fini della responsabilità anche civile dell'ausiliario una volta che il G.E. abbia proceduto a tale nomina e il nominato abbia assunto l'incarico, né può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che tale esperto sia equiparabile al C.T.U. (arg. ex Cass. 3 agosto 2001, n. 10670) e sia, pertanto, soggetto al regime di responsabilità per lo stesso previsto dall'art. 64 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità in cui può incorrere il perito di stima è di tipo extracontrattuale, a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti (cfr. Cass. civ., sez. III,
23.06.2016, n. 13010).
Dall'assimilazione tra l'esperto stimatore ed il CTU consegue che il perito nominato all'interno della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave (cfr. Tribunale di Milano, sez. X, 06.10.2022, n. 7730; in tal senso, anche Tribunale di Verona, 19.03.2013). La gravità della colpa dovrà essere valutata tenendo conto della diligenza qualificata che è richiesta all'esperto stimatore ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecantesi (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta (cfr. Cass. civ., sez. III, 06.05.2020, n. 8496).
Nel caso di specie, l'opponente lamenta che lo stimatore si è fidato nella dichiarazione rilasciata dal tecnico comunale senza accedere al fascicolo relativo al fabbricato e che il Comune di CP_8
del pari risponde necessariamente e solidalmente, essendosi reso responsabile della lesione pagina 14 di 18 dell'affidamento riposto dal privato e, se ritenuto, anche dal perito, nell'attendibilità della attestazione rilasciata, di poi rivelatasi erronea. La natura extracontrattuale della responsabilità onera chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile, la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave (cfr. Trib. Verona, 19/03/2013).
Proprio la mancanza di un rapporto contrattuale tra esperto stimatore e soggetto interessato all'acquisto, che non è quindi il soggetto cui la relazione di stima è specificamente rivolta, consente inoltre a quest'ultimo di verificare -a propria cura e con propri professionisti a tal fine incaricati- preventivamente il bene sotto ogni profilo ritenuto rilevante.
Come affermato in dottrina, infatti, la relazione di stima è non solo e non tanto lo strumento di determinazione del prezzo di vendita del bene, ma soprattutto il documento informativo con cui si offre in vendita il cespite e su cui si forma il consenso dell'acquirente, per cui può essere liberamente consultata sul sito internet a mezzo del quale ex art. 570 c.p.c. deve essere effettuata la pubblicità commerciale della vendita e può opportunamente essere sottoposta al parere o alla critica di esperti di fiducia dell'acquirente.
Ne consegue che incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e, segnatamente: il fatto lesivo;
il danno-evento; la colpa (grave) del danneggiante;
il nesso eziologico tra fatto e danno-evento (c.d. causalità materiale); il danno- conseguenza ed il nesso eziologico tra danno-evento e danno-conseguenza (c.d. causalità giuridica).
Nel caso di specie, la domanda deve, nei limiti di cui si dirà, trovare accoglimento, atteso che chi era interessato all'acquisto non aveva elementi sufficienti per rendersi conto dello stato del bene e delle irregolarità.
Orbene, il perito indicava che si trattava “di un villino cielo terra edificato in data anteriore al 1967, come si legge nella attestazione di mancanza di precedenti edilizi rilasciata in data 31 Agosto 2017” e che “non esistevano elaborati tecnici depositati in comune relativi allo stato autorizzato dell'immobile, che risulta invece conforme agli elaborati planimetrici reperiti presso il Catasto”. Lo stimatore, pur dando atto del “mediocre” stato di conservazione e pur avendo chiarito che “il fondaco è uno spazio inutilizzato ed inutilizzabile per via della forte umidità, il piano terra è il meglio tenuto ed è il solo piano che viene utilizzato dal nucleo famigliare che abita l'edificio, il piano primo è inutilizzato e a causa della scarsa areazione dei locali tanto che gli intonaci interni sono aggrediti da muffe e da pagina 15 di 18 fuliggine nera”, non individuava né ipotizzava la presenza di tutta un'ampia serie di difformità e/o irregolarità che necessitavano di interventi di demolizione e di sanatoria. La circostanza – indicata in perizia - che non esistessero precedenti edilizi e che “non sono emerse difformità tra lo stato dell'immobile e le planimetrie catastali” appare una negligente conclusione del consulente, verosimilmente motivata dalla risposta del comune all'accesso agli atti. Più precisamente, la colpa grave del perito deve essere individuata nel fatto che esso stesso, richiesto accesso agli atti presso il
Comune di : CP_8
- Erroneamente qualificava l'attestazione dell'ente locale come attestazione di mancanza di precedenti edilizi;
- Non si avvedeva che la piantina riportata nel progetto per la realizzazione del fabbricato si presenta diversa rispetto alla planimetria depositata in Catasto;
Pertanto, deve ritenersi accertato che l'ingegner nello svolgimento del proprio incarico, CP_6
negligentemente non ha individuato due precedenti edilizi: l'autorizzazione di agibilità rilasciata in datata 5.05.1959 e la concessione edilizia n. 68/93. Alcuna responsabilità è, invece, addebitabile al atteso che le circostanze certificate nell'attestazione sono risultate Controparte_8 CP_8
rispondenti al vero (realizzazione del manufatto ante 1967 e assenza di domande di condono) e che non risulta dagli atti che l'ente locale abbia attestato al perito l'assenza di precedenti edilizi.
Tanto premesso, all'attore devono essere riconosciute le seguenti voci di danno:
- per le demolizioni e le sanatorie: deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro
21.000,00 assumendosi un importo del costo di demolizione pari a 1.000,00 €/mq che porta ad un importo, in cifra tonda di 15.500,00 oltre IVA a cui vanno euro 4.000,00 per le spese tecniche - progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche amministrative e catastali) e le somme da versare a titolo di sanzione come compendiate nella CTU;
- Per la perdita di superficie utilizzabile: deve essere liquidata la somma di euro 4.500,00, come indicato dal CTU che ha chiarito che venivano persi circa 7,4 mq;
- Per fiscalizzazione: nulla è dovuto atteso che la prospettiva di fiscalizzazione rappresenta una mera ipotesi astratta che non trova un riscontro concreto nelle risultanze processuali o in elementi specificamente individuati riferibili alla procedura di vendita come effettivamente svolta di cui, anzi, il CTU ha negato la fattibilità, di talché alcuna somma potrà essere liquidata;
pagina 16 di 18 - Per perdita di utilità economica: nulla è dovuto alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non ha trovato riscontro probatorio il presunto danno neppur prospettato in atti, posto che l'attore ha acquistato l'immobile oggetto di causa al minimo importo di euro circa 54.000,00 a fronte di un valore di mercato pari ad euro € 113.460,00 per come stimato dal CTU CP_6
(anche considerando la perdita di valore dell'immobile, che il CTU quantificava in euro
4.500,00 rispetto alla stima effettuata, considerate l'età di edificazione, le caratteristiche dello stesso nonché il pessimo stato di conservazione) e cioè ad importo tale da rendere, in ogni caso, appetibile l'aggiudicazione dell'immobile. Quindi, ove la motivazione dell'acquisto fosse quella dichiarata di tipo speculativo (ma non provata), per valutare se sussiste un danno emergente discendente dalla stima, occorre verificare se sia stato realizzato o meno un plusvalore con l'acquisto al prezzo di assegnazione, rispetto al valore all'epoca della stima, ora per allora. Risulta, pertanto, essere stato realizzato un plusvalore. Né può, considerato lo stato di conservazione mediocre dell'immobile evidenziato in CTU, ipotizzarsi un risarcimento 380,00 per ogni mese di mancato utilizzo del bene a far data dall'acquisto, atteso che il bene avrebbe, in ogni caso, richiesto verosimilmente interventi di ristrutturazione.
Pertanto, all'attore spetterà un risarcimento di euro 25.500,00 euro a carico dell'Ing. non CP_6 ravvisandosi profili di colpa nella non precisa risposta dell'ente locale all'istanza del perito.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
[... Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e CP_1 Controparte_8
le stesse devono integralmente compensarsi tra le parti, ricorrendone giustificati motivi, dal CP_8
momento che gli opposti sono litisconsorti necessari a cui necessariamente l'opponente ha dovuto estendere la domanda;
nei rapporti tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza di CP_6
pagina 17 di 18 quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase processuale e secondo il decisum.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in via solidale.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio RG.n. 47/23 ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa
Rigetta la domanda proposta dall'attore in via principale per le ragioni di cui in parte motiva
Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva
Accerta e dichiara che il complessivo danno subito da in conseguenza dei fatti di cui è Parte_1 causa ammonta ad € 25.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio ed oltre interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
E per l'effetto
Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro € Controparte_6 Parte_1
25.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore/opponente che Controparte_6
liquida in euro 4800.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Compensa integralmente tra le altre parti le spese di giudizio
Pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto in corso di causa, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Ascoli Piceno, 18 novembre 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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