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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17 novembre 2025 – ha pronunciato in data 17/11/2025, previa lettura delle memorie autorizzate e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1201/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Mulé ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa alla casella pec Email_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_1
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 9 La vicenda storica da cui è scaturita la presente vertenza giudiziaria è Cont adeguatamente sintetizzata nella comparsa di costituzione dell' di
, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) In data CP_1
21/06/2019, perveniva all una comunicazione del Controparte_1
Servizio XI C.P.I. di con la quale si rappresentava la mancata assunzione CP_1 di due soggetti disabili e precisamente e . Persona_1 Persona_2 Cont Lo stesso C.P.I. inviava all' ,una serie di comunicazioni intrattenute con l' Pt_2 di , nonché la convenzione stipulata fra i due enti in data 31/03/2017 per CP_1
l'assunzione di n. 7 unità di personale disabile e categorie protette (precisamente n. 2 centralinisti ed un massofisioterapista). In data 13/02/2020 i funzionari dell , per incarico dell'Ufficio, preso Controparte_1 atto della nota dell' , inerente l'inosservanza alla normativa di cui alla legge Pt_3 Parte 68/99 art.11, si sono recati presso la sede dell' di Via G. Cusmano n. CP_1
1. In pari data, alla presenza della IG.ra , qualificatasi come dirigente del Parte_4 servizio trattamento giuridico del personale, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 20/216 notificato a mani della stessa e con il quale veniva diffidata l
[...] Cont
a dimostrare all' di l'assunzione di due disabili e Parte_5 CP_1 precisamente il cuoco e il disinfettatore. Preso atto della CONVENZIONE stipulata tra il dirigente del Servizio XI e il dirigente pro-tempore dell' Dott. in data 31/03/2017 gli ispettori incaricati Pt_2 Pt_6 accertata la mancata assunzione dei due disabili entro i termini e con le modalità previste per potere contestare correttamente la violazione accertata, redigevano in data 17/03/2020 il verbale interlocutorio n. 24/715. Solo in data 24/03/2020 si ottenevano i nominativi dei responsabili che dovevano provvedere all'ottemperanza della Convenzione per la copertura della quota d'obbligo. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta, in data 18/04/2020 veniva redatto dagli accertatori il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/691 prot. 3830 del 18/04/2020 notificato ai seguenti trasgressori e al' di , in Pt_2 CP_1 qualità di responsabile in solido. Nello stesso verbale veniva contenuta la diffida art. 13 d.Lgs 124/04 e gli illeciti come previsto dall'art. 14 dello stesso decreto a carico dei seguenti responsabili pro-tempore:
1-Dott. Direttore Generale dal 02/02/2015 al 23/02/2018 CP_3
pag. 2 di 9 2-D.ssa direttore generale dal 24/02/2018 al 25/03/2018 Parte_1
3-IG.ra dal 26/03/2018 al Controparte_4
16/12/2018 4-Dott. dal 18/12/2018 Parte_7 al 15/04/2019 e Direttore Generale dal 16/04/2019 al 28/04/2020 epoca di notifica del verbale unico di accertamento finale. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, l'Amministrazione ha rilevato che la convenzione stipulata, la quale prevedeva l'assunzione di n. 2 disabili, non ha avuto esecuzione e che pertanto l'azienda risultava scoperta per i periodi così specificati. Dal 01/01/2017 al 13/02/2020, la società, è risultata scoperta di n. 2 unità disabili essendo la quota di riserva pari a n. 7 unità nella categoria dei disabili e n. 1 unità con profilo professionale di assistente amministrativo mediante mobilità, come si è potuto accertare dal prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2016. Infatti l'azienda sanitaria, secondo il prospetto informativo anno 2016 occupava n. 2916 unità lavorative con una base di computo pari a n. 1989 unità su cui calcolare la quota d'obbligo (7%) cio' si evince oltre che dal prospetto informativo del personale dell'anno 2016 … dalla convenzione stipulata con il C.P.I. ai sensi dell'art. 11 L.68/99. Per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n.68/99 e agli obblighi stabiliti nella convenzione stipulata, si è provveduto a contestare al legale rappresentante pro- tempore ed alla sopra descritta le seguenti violazioni di legge: Parte_5 artt. 3, 7 e 9, commi 1 della L.68/99 – Per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato). La sanzione amministrativa è stabilita dall' art.15, comma 4, nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 - (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto). A far data dall' 8/10/2016, per effetto del D. Lgs 24/09/2016 n.185, gli importi sono determinati in 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5 comma3 -bis della Legge 68/99 pari a €153,20 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la pag. 3 di 9 quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. 51,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto). (…)”. A seguito della predetta indagine ispettiva, con Ordinanza Ingiunzione n. 24/0083, prot. N. 6686 del 18/06/2024, notificata il 13/07/2024, il Dirigente del Servizio XVII dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro di ha ingiunto alla Dott.ssa , quale CP_1 Pt_1 preteso trasgressore e all'obbligato in solido di di pagare Pt_2 CP_1 la somma complessiva di Euro 8.010,04 (di cui Euro 7.966,40 per sanzione amministrativa ed Euro 43,64 per notifica) (doc.1 di parte opponente). Viene contestato alla ricorrente, in quanto Direttore Generale Facente funzioni pro-tempore dell' di dal 24/02/2018 al 23/03/2018, Pt_2 CP_1 Parte e all stessa, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, 7, 9 della Legge 12/03/1999 n. 68, per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro.
In tale provvedimento si afferma che: “l'Azienda di che trattasi, come segnalato dal Centro per l'Impiego di non ha ottemperato in toto alla CP_1 convenzione sottoscritta dalla stessa con il CPI in data 31/03/2017, che prevedeva l'assunzione di n. 6 unità di disabili entro il 28/02/2018 a copertura dell'obbligo di assunzione prevista dalla legge n. 68/99”. Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, la Dott.ssa
[...]
ha spiegato opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, Parte_1 chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento del presente ricorso, per i motivi suesposti: preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 24/0083 prot. n. 6686 del 18/06/2024, notificata il 13/07/2024, sussistendone gravi motivi;
sempre in via preliminare, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza in quanto inammissibile per l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto e della potestà sanzionatoria, con ogni conseguente statuizione;
preliminarmente, ancora, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione per genericità, indeterminatezza e carenza di motivazione della stessa e dei
pag. 4 di 9 provvedimenti presupposti nonché per ingiustificata lunghezza del termine per l'irrogazione della sanzione, con ogni conseguente statuizione;
nel merito, dichiarare nulla e/o annullare, con qualsivoglia statuizione l'ordinanza ingiunzione per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'adozione della stessa nei confronti dell'odierno ricorrente;
comunque, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, e i provvedimenti alla stessa presupposti, connessi e/o conseguenti, per infondatezza in fatto ed in diritto e carenza di valida prova, sia nell'an, sia nel quantum, per tutti i motivi già esposti, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, limitare l'entità della sanzione ritenuta dovuta, in considerazione dei periodi di ritardo non imputabile alla ricorrente e comunque, determinandola in una misura minima e/o ridotta.
Condannare il resistente alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio.”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno opponente ha formulato cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e del principio dell'immediatezza della contestazione – decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria – violazione dei principi di certezza del diritto e del diritto di difesa”; “2) Violazione e falsa applicazione della l. 689/1981 – Violazione dell'art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa - Violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento della P.A.- violazione e falsa applicazione del canone di irragionevolezza – eccesso di potere”; “3) Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per genericità della contestazione. Violazione del diritto di difesa – Difetto di motivazione - Mancata rituale notifica del verbale unico di contestazione – Prescrizione”; “4) Insussistenza nel merito dei presupposti per la contestata violazione degli art. 3, 7, 9 e 15 della legge n. 68/1999 – Violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981”; “5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7, 9 e 15 della l. n. 68/1999 – Difetto di istruttoria - Errato computo della quota di riserva”. La rubricazione dei predetti motivi di impugnazione sintetizza esaustivamente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
pag. 5 di 9 Con L' di , ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio della CP_1 difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso spiegati, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”.
All'udienza del 21/11/2024, l'intestato Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Bongioanni, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato. Successivamente la causa, dopo un plurimo mutamento del Giudice assegnatario, al fine di consentirne una simultanea trattazione con le cause dello stesso “filone”, è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 17/11/2025 da trattarsi, con il consenso delle parti, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie conclusionali. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, va disattesa l'istanza di riunione ex artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , della presente causa a CP_1 quelle scaturenti del medesimo accertamento ispettivo. Ed invero, l' ha opposto quattro ordinanze-ingiunzione Parte_8 Cont (n. 24/0080, n. 24/0081, n. 24/0082 e n. 24/0083) con cui l l'ha sanzionata, quale obbligato in solido, per la mancata copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 3 l. 68/1999, originando la causa n. 1999/2024 RG.
Avverso le menzionate ordinanze sono stati instaurati analoghi contenziosi da parte degli obbligati in via principale;
segnatamente, i giudizi RG 1196/2024 (dott.
), RG 1197/2024 (dott. ), RG 1201/2024 (dott.ssa ) e RG Parte_7 Pt_6 Pt_1
1433/2024 (dott.ssa . CP_4
Ebbene, tali giudizi, pur avendo una sostanziale simmetria di petitum e di causa petendi, poiché l'intesse sotteso alle diversi azioni investe il medesimo bene della vita (la rimozione di provvedimenti che contestano la medesima violazione), per la medesima ragione giuridica (l'illegittimità dell'accertamento ispettivo da cui scaturiscono tutte le ordinanze opposte), presentano una coincidenza soggettiva pag. 6 di 9 solo parziale e delle specificità in punto di fatto e di diritto (es. mancanza di prova di integrità del contraddittorio nelle cause nn. 1999/2024 e 1997/2024 RG), che, ad avviso di questo Giudice, ne sconsigliano la riunione. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274, 1° co., c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla Dott.ssa vada accolta per le ragioni appresso indicate, Parte_1 integranti la ragione più liquidata di decisione, che si concretizza cioè nella soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Cont In particolare, ad avviso di questo Giudice, gli Ispettori dell' di nel condurre l'indagine ispettiva che ha portato all'emanazione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata hanno errato nel computo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999, come puntualmente eccepito dall'odierna opponente al V motivo di ricorso. Ed invero, ove fosse stata effettuata una completa istruttoria ed una accurata Parte verifica, sarebbe emerso che, in effetti, nel corso degli anni presso l' di la quota disabili è stata, comunque, rispettata e non vi sono CP_1 periodi di scopertura, in quanto si deve tenere conto dei lavoratori che, sebbene assunti in via ordinaria, al di fuori delle categorie della legge n. 68/1999, siano divenuti inabili, in corso di rapporto a causa di malattia o infortunio. Prevede, infatti, l'art 4, comma 4 della legge n. 68/1999 che_ “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
pag. 7 di 9 datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Orbene, a seguito di apposita verifica dell'Unità Risorse Umane e come risulta dalle certificazioni versate in atti sub. doc. 20 di parte opponente (nelle quali sono stati oscurati i nominativi, a tutela della privacy,) è emerso che presso Parte l' di , tra il 2017 e il 2020 (periodo oggetto di contestazione) CP_1
n. 6 lavoratori in corso di rapporto di lavoro sono divenuti inabili assoluti e permanenti, e nel periodo 2017-2018-2019 altri 8 lavoratori hanno avuto, sempre in corso di rapporto una riduzione della capacità lavorativa che ha condotto successivamente alla dispensa dal servizio ai sensi della L. 335/1995. Da quanto precede consegue che ben 14 lavoratori, in corso di rapporto, hanno avuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, divenendo inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, per cui andavano computati nella quota disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, quota che, pertanto, dovendo tenere conto di tali disabili non risultava in alcun modo scoperta. Sul punto, la replica della difesa erariale, che non ha svolto alcuna contestazione in merito alle risultanze della certificazione prodotta dall'opponente sub. doc. 20 e sui relativi conteggi (con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), non appare affatto convincente. Al riguardo, infatti, la difesa erariale si è limitata ad affermare: che “(…) A dire Part il vero era onere dell' fare una ricognizione del personale in epoca antecedente all'invio del prospetto informativo1, fare rilevare un diverso computo del personale nella convenzione o quanto meno indicare durante gli accertamenti ispettivi il cambiamento del computo occupazionale nella quota di riserva per mutazione della situazione occupazionale.
Gli ispettori sono addivenuti all'irrogazione della sanzione per il semplice mancato rispetto della convenzione e in conformità dell'art. 14 della stessa convenzione, ma non hanno acquisito dichiarazioni spontanee del personale in forza. (…)”. Orbene, è indubbio che sarebbe stato opportuno che l' di Pt_2 CP_1
e/o i soggetti individuati come presunti trasgressori fornissero, nel corso degli Cont accertamenti amministrativi, agli Ispettori dell' le informazioni sopra 1 prospetto informativo trasmesso on line dall'azienda sanitaria riguardante il personale in forza al 31/12/2016 e presentato a gennaio 2017 pag. 8 di 9 riportate, concernenti il mutamento della consistenza dell'organico occupato alle dipendenze dell'ente. Tale omissione, tuttavia, sebbene abbia generato un'erronea percezione della situazione fattuale da parte degli organi accertatori ed un'errata conclusione dell'indagine ispettiva, non ha comportato alcuna decadenza processuale, né una preclusione a fornire tali informazioni in questa processuale. A tanto consegue che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata va annullata per mancanza del presupposto sostanziale della mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall di ed dai Pt_2 CP_1 suoi legali rappresentanti pro tempore (fra cui l'odierna opponente) nei confronti del locale , concretizzatosi nell'omessa tempestiva trasmissione di CP_1 informazioni dirimenti ai fini dell'esito dell'accertamento ispettivo, rese solo in questa sede giudiziaria, ad avviso di questo Giudice, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 17/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17 novembre 2025 – ha pronunciato in data 17/11/2025, previa lettura delle memorie autorizzate e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1201/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Mulé ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa alla casella pec Email_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_1
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 9 La vicenda storica da cui è scaturita la presente vertenza giudiziaria è Cont adeguatamente sintetizzata nella comparsa di costituzione dell' di
, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) In data CP_1
21/06/2019, perveniva all una comunicazione del Controparte_1
Servizio XI C.P.I. di con la quale si rappresentava la mancata assunzione CP_1 di due soggetti disabili e precisamente e . Persona_1 Persona_2 Cont Lo stesso C.P.I. inviava all' ,una serie di comunicazioni intrattenute con l' Pt_2 di , nonché la convenzione stipulata fra i due enti in data 31/03/2017 per CP_1
l'assunzione di n. 7 unità di personale disabile e categorie protette (precisamente n. 2 centralinisti ed un massofisioterapista). In data 13/02/2020 i funzionari dell , per incarico dell'Ufficio, preso Controparte_1 atto della nota dell' , inerente l'inosservanza alla normativa di cui alla legge Pt_3 Parte 68/99 art.11, si sono recati presso la sede dell' di Via G. Cusmano n. CP_1
1. In pari data, alla presenza della IG.ra , qualificatasi come dirigente del Parte_4 servizio trattamento giuridico del personale, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 20/216 notificato a mani della stessa e con il quale veniva diffidata l
[...] Cont
a dimostrare all' di l'assunzione di due disabili e Parte_5 CP_1 precisamente il cuoco e il disinfettatore. Preso atto della CONVENZIONE stipulata tra il dirigente del Servizio XI e il dirigente pro-tempore dell' Dott. in data 31/03/2017 gli ispettori incaricati Pt_2 Pt_6 accertata la mancata assunzione dei due disabili entro i termini e con le modalità previste per potere contestare correttamente la violazione accertata, redigevano in data 17/03/2020 il verbale interlocutorio n. 24/715. Solo in data 24/03/2020 si ottenevano i nominativi dei responsabili che dovevano provvedere all'ottemperanza della Convenzione per la copertura della quota d'obbligo. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta, in data 18/04/2020 veniva redatto dagli accertatori il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/691 prot. 3830 del 18/04/2020 notificato ai seguenti trasgressori e al' di , in Pt_2 CP_1 qualità di responsabile in solido. Nello stesso verbale veniva contenuta la diffida art. 13 d.Lgs 124/04 e gli illeciti come previsto dall'art. 14 dello stesso decreto a carico dei seguenti responsabili pro-tempore:
1-Dott. Direttore Generale dal 02/02/2015 al 23/02/2018 CP_3
pag. 2 di 9 2-D.ssa direttore generale dal 24/02/2018 al 25/03/2018 Parte_1
3-IG.ra dal 26/03/2018 al Controparte_4
16/12/2018 4-Dott. dal 18/12/2018 Parte_7 al 15/04/2019 e Direttore Generale dal 16/04/2019 al 28/04/2020 epoca di notifica del verbale unico di accertamento finale. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, l'Amministrazione ha rilevato che la convenzione stipulata, la quale prevedeva l'assunzione di n. 2 disabili, non ha avuto esecuzione e che pertanto l'azienda risultava scoperta per i periodi così specificati. Dal 01/01/2017 al 13/02/2020, la società, è risultata scoperta di n. 2 unità disabili essendo la quota di riserva pari a n. 7 unità nella categoria dei disabili e n. 1 unità con profilo professionale di assistente amministrativo mediante mobilità, come si è potuto accertare dal prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2016. Infatti l'azienda sanitaria, secondo il prospetto informativo anno 2016 occupava n. 2916 unità lavorative con una base di computo pari a n. 1989 unità su cui calcolare la quota d'obbligo (7%) cio' si evince oltre che dal prospetto informativo del personale dell'anno 2016 … dalla convenzione stipulata con il C.P.I. ai sensi dell'art. 11 L.68/99. Per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n.68/99 e agli obblighi stabiliti nella convenzione stipulata, si è provveduto a contestare al legale rappresentante pro- tempore ed alla sopra descritta le seguenti violazioni di legge: Parte_5 artt. 3, 7 e 9, commi 1 della L.68/99 – Per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato). La sanzione amministrativa è stabilita dall' art.15, comma 4, nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 - (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto). A far data dall' 8/10/2016, per effetto del D. Lgs 24/09/2016 n.185, gli importi sono determinati in 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5 comma3 -bis della Legge 68/99 pari a €153,20 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la pag. 3 di 9 quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. 51,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto). (…)”. A seguito della predetta indagine ispettiva, con Ordinanza Ingiunzione n. 24/0083, prot. N. 6686 del 18/06/2024, notificata il 13/07/2024, il Dirigente del Servizio XVII dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro di ha ingiunto alla Dott.ssa , quale CP_1 Pt_1 preteso trasgressore e all'obbligato in solido di di pagare Pt_2 CP_1 la somma complessiva di Euro 8.010,04 (di cui Euro 7.966,40 per sanzione amministrativa ed Euro 43,64 per notifica) (doc.1 di parte opponente). Viene contestato alla ricorrente, in quanto Direttore Generale Facente funzioni pro-tempore dell' di dal 24/02/2018 al 23/03/2018, Pt_2 CP_1 Parte e all stessa, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, 7, 9 della Legge 12/03/1999 n. 68, per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro.
In tale provvedimento si afferma che: “l'Azienda di che trattasi, come segnalato dal Centro per l'Impiego di non ha ottemperato in toto alla CP_1 convenzione sottoscritta dalla stessa con il CPI in data 31/03/2017, che prevedeva l'assunzione di n. 6 unità di disabili entro il 28/02/2018 a copertura dell'obbligo di assunzione prevista dalla legge n. 68/99”. Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, la Dott.ssa
[...]
ha spiegato opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, Parte_1 chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento del presente ricorso, per i motivi suesposti: preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 24/0083 prot. n. 6686 del 18/06/2024, notificata il 13/07/2024, sussistendone gravi motivi;
sempre in via preliminare, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza in quanto inammissibile per l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto e della potestà sanzionatoria, con ogni conseguente statuizione;
preliminarmente, ancora, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione per genericità, indeterminatezza e carenza di motivazione della stessa e dei
pag. 4 di 9 provvedimenti presupposti nonché per ingiustificata lunghezza del termine per l'irrogazione della sanzione, con ogni conseguente statuizione;
nel merito, dichiarare nulla e/o annullare, con qualsivoglia statuizione l'ordinanza ingiunzione per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'adozione della stessa nei confronti dell'odierno ricorrente;
comunque, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, e i provvedimenti alla stessa presupposti, connessi e/o conseguenti, per infondatezza in fatto ed in diritto e carenza di valida prova, sia nell'an, sia nel quantum, per tutti i motivi già esposti, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, limitare l'entità della sanzione ritenuta dovuta, in considerazione dei periodi di ritardo non imputabile alla ricorrente e comunque, determinandola in una misura minima e/o ridotta.
Condannare il resistente alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio.”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno opponente ha formulato cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e del principio dell'immediatezza della contestazione – decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria – violazione dei principi di certezza del diritto e del diritto di difesa”; “2) Violazione e falsa applicazione della l. 689/1981 – Violazione dell'art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa - Violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento della P.A.- violazione e falsa applicazione del canone di irragionevolezza – eccesso di potere”; “3) Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per genericità della contestazione. Violazione del diritto di difesa – Difetto di motivazione - Mancata rituale notifica del verbale unico di contestazione – Prescrizione”; “4) Insussistenza nel merito dei presupposti per la contestata violazione degli art. 3, 7, 9 e 15 della legge n. 68/1999 – Violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981”; “5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7, 9 e 15 della l. n. 68/1999 – Difetto di istruttoria - Errato computo della quota di riserva”. La rubricazione dei predetti motivi di impugnazione sintetizza esaustivamente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
pag. 5 di 9 Con L' di , ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio della CP_1 difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso spiegati, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”.
All'udienza del 21/11/2024, l'intestato Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Bongioanni, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato. Successivamente la causa, dopo un plurimo mutamento del Giudice assegnatario, al fine di consentirne una simultanea trattazione con le cause dello stesso “filone”, è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 17/11/2025 da trattarsi, con il consenso delle parti, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie conclusionali. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, va disattesa l'istanza di riunione ex artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , della presente causa a CP_1 quelle scaturenti del medesimo accertamento ispettivo. Ed invero, l' ha opposto quattro ordinanze-ingiunzione Parte_8 Cont (n. 24/0080, n. 24/0081, n. 24/0082 e n. 24/0083) con cui l l'ha sanzionata, quale obbligato in solido, per la mancata copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 3 l. 68/1999, originando la causa n. 1999/2024 RG.
Avverso le menzionate ordinanze sono stati instaurati analoghi contenziosi da parte degli obbligati in via principale;
segnatamente, i giudizi RG 1196/2024 (dott.
), RG 1197/2024 (dott. ), RG 1201/2024 (dott.ssa ) e RG Parte_7 Pt_6 Pt_1
1433/2024 (dott.ssa . CP_4
Ebbene, tali giudizi, pur avendo una sostanziale simmetria di petitum e di causa petendi, poiché l'intesse sotteso alle diversi azioni investe il medesimo bene della vita (la rimozione di provvedimenti che contestano la medesima violazione), per la medesima ragione giuridica (l'illegittimità dell'accertamento ispettivo da cui scaturiscono tutte le ordinanze opposte), presentano una coincidenza soggettiva pag. 6 di 9 solo parziale e delle specificità in punto di fatto e di diritto (es. mancanza di prova di integrità del contraddittorio nelle cause nn. 1999/2024 e 1997/2024 RG), che, ad avviso di questo Giudice, ne sconsigliano la riunione. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274, 1° co., c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla Dott.ssa vada accolta per le ragioni appresso indicate, Parte_1 integranti la ragione più liquidata di decisione, che si concretizza cioè nella soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Cont In particolare, ad avviso di questo Giudice, gli Ispettori dell' di nel condurre l'indagine ispettiva che ha portato all'emanazione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata hanno errato nel computo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999, come puntualmente eccepito dall'odierna opponente al V motivo di ricorso. Ed invero, ove fosse stata effettuata una completa istruttoria ed una accurata Parte verifica, sarebbe emerso che, in effetti, nel corso degli anni presso l' di la quota disabili è stata, comunque, rispettata e non vi sono CP_1 periodi di scopertura, in quanto si deve tenere conto dei lavoratori che, sebbene assunti in via ordinaria, al di fuori delle categorie della legge n. 68/1999, siano divenuti inabili, in corso di rapporto a causa di malattia o infortunio. Prevede, infatti, l'art 4, comma 4 della legge n. 68/1999 che_ “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
pag. 7 di 9 datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Orbene, a seguito di apposita verifica dell'Unità Risorse Umane e come risulta dalle certificazioni versate in atti sub. doc. 20 di parte opponente (nelle quali sono stati oscurati i nominativi, a tutela della privacy,) è emerso che presso Parte l' di , tra il 2017 e il 2020 (periodo oggetto di contestazione) CP_1
n. 6 lavoratori in corso di rapporto di lavoro sono divenuti inabili assoluti e permanenti, e nel periodo 2017-2018-2019 altri 8 lavoratori hanno avuto, sempre in corso di rapporto una riduzione della capacità lavorativa che ha condotto successivamente alla dispensa dal servizio ai sensi della L. 335/1995. Da quanto precede consegue che ben 14 lavoratori, in corso di rapporto, hanno avuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, divenendo inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, per cui andavano computati nella quota disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, quota che, pertanto, dovendo tenere conto di tali disabili non risultava in alcun modo scoperta. Sul punto, la replica della difesa erariale, che non ha svolto alcuna contestazione in merito alle risultanze della certificazione prodotta dall'opponente sub. doc. 20 e sui relativi conteggi (con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), non appare affatto convincente. Al riguardo, infatti, la difesa erariale si è limitata ad affermare: che “(…) A dire Part il vero era onere dell' fare una ricognizione del personale in epoca antecedente all'invio del prospetto informativo1, fare rilevare un diverso computo del personale nella convenzione o quanto meno indicare durante gli accertamenti ispettivi il cambiamento del computo occupazionale nella quota di riserva per mutazione della situazione occupazionale.
Gli ispettori sono addivenuti all'irrogazione della sanzione per il semplice mancato rispetto della convenzione e in conformità dell'art. 14 della stessa convenzione, ma non hanno acquisito dichiarazioni spontanee del personale in forza. (…)”. Orbene, è indubbio che sarebbe stato opportuno che l' di Pt_2 CP_1
e/o i soggetti individuati come presunti trasgressori fornissero, nel corso degli Cont accertamenti amministrativi, agli Ispettori dell' le informazioni sopra 1 prospetto informativo trasmesso on line dall'azienda sanitaria riguardante il personale in forza al 31/12/2016 e presentato a gennaio 2017 pag. 8 di 9 riportate, concernenti il mutamento della consistenza dell'organico occupato alle dipendenze dell'ente. Tale omissione, tuttavia, sebbene abbia generato un'erronea percezione della situazione fattuale da parte degli organi accertatori ed un'errata conclusione dell'indagine ispettiva, non ha comportato alcuna decadenza processuale, né una preclusione a fornire tali informazioni in questa processuale. A tanto consegue che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata va annullata per mancanza del presupposto sostanziale della mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall di ed dai Pt_2 CP_1 suoi legali rappresentanti pro tempore (fra cui l'odierna opponente) nei confronti del locale , concretizzatosi nell'omessa tempestiva trasmissione di CP_1 informazioni dirimenti ai fini dell'esito dell'accertamento ispettivo, rese solo in questa sede giudiziaria, ad avviso di questo Giudice, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 17/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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