Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7273 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell’8.5.2024, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato “di non confermare il dott. -OMISSIS- nelle funzioni direttive requirenti di Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, che gli sono state conferite con delibera del 22.11.2017 e che ha assunto in data 20.12.2017”;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 10.5.2024, con cui il Procuratore di Milano in via provvisoria ha riservato a se stesso le funzioni fino ad allora svolte dal ricorrente, assegnato provvisoriamente ad altro Dipartimento ove svolge le funzioni di Sostituto Procuratore;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 31.5.2024, con cui il Procuratore di Milano ha disposto la riorganizzazione dell’intero Ufficio della Procura, confermando il dott. -OMISSIS- nel ruolo di Sostituto;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 25.6.2024, con cui il Procuratore di Milano ha attribuito le deleghe una volta di titolarità del ricorrente al dott. -OMISSIS-;
- ove occorra, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria di cui alla Circolare n. P-14858-2015 del 28.7.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Oggetto del presente giudizio è la delibera del Consiglio superiore della magistratura con cui è stata disposta la non conferma del ricorrente nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano, attesa la ritenuta assenza, in capo al medesimo, dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio, per aver reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo, né equo rispetto alle parti, nonché senza senso della misura e senza moderazione.
1.1. – La delibera di non conferma è stata adottata dal CSM a seguito del parere positivo reso, a maggioranza, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Milano.
1.2. – La delibera è fondata principalmente sui fatti oggetto di un procedimento penale, avviato a carico del ricorrente avanti al Tribunale di Brescia con l’imputazione di -OMISSIS-.
I fatti contestati riguardano le determinazioni assunte dal ricorrente nella sua qualità di contitolare del procedimento c.d. “-OMISSIS-”, incardinato avanti al Tribunale di Milano, per presunta corruzione internazionale, nel quale erano coinvolti, tra gli altri, i manager apicali di due compagnie petrolifere.
In particolare, al ricorrente è stato contestato di aver indebitamente omesso il deposito in atti di una serie di documenti contenenti elementi potenzialmente favorevoli alle difese, in quanto idonei a inficiare la credibilità di uno dei coimputati, il quale aveva reso dichiarazioni etero accusatorie a carico degli altri imputati.
Il processo penale a carico del ricorrente avanti al Tribunale di Brescia si è concluso con il riconoscimento della sua responsabilità per gli addebiti ascritti e con la condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
1.3. – Nella delibera di non conferma nell’esercizio delle funzioni semidirettive, qui impugnata, il CSM ha ritenuto, in sintesi, che le condotte tenute dal ricorrente nel procedimento “-OMISSIS-”, prima sommariamente descritte, fossero connotate da patente gravità e che, come tali, fossero idonee ad incidere sui prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato, in quanto finalizzate a preservare – nonostante significative evidenze di segno contrario – la credibilità di un coimputato che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie e, quindi, in sostanza a salvaguardare, attraverso la protezione della credibilità di dette dichiarazioni, la ricostruzione dei fatti proposta dalla pubblica accusa, con conseguente violazione del diritto degli imputati ad avere un giusto processo. Ciò sulla base di una valutazione incoerente con le prerogative e le facoltà del Pubblico Ministero e con il suo statuto costituzionale, in un processo improntato, comunque, alla necessità di una piena ostensione degli elementi di prova raccolti (rispetto ai quali al PM non è attribuita, nel corso del giudizio, l’insindacabile e pregiudiziale valutazione del portato dimostrativo dei suddetti elementi) e che invece nel contraddittorio delle parti devono essere giudicati da un giudice terzo.
2. – Il ricorrente ha impugnato la delibera di non conferma e gli atti susseguenti, articolando dieci motivi di ricorso, in cui ha svolto plurime censure di ordine procedimentale e sostanziale.
Ha impugnato anche il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e la Circolare del CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007, nella parte relativa alla disciplina dettata in tema di prerequisiti di imparzialità ed equilibrio.
3. – Si è costituito in causa il CSM, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, il Collegio ha rilevato la necessità, ai fini istruttori e per una completa cognizione dei fatti di causa, di acquisire copia della sentenza del Tribunale di Brescia emessa a definizione del processo a carico del ricorrente per il reato di omissione in atti di ufficio.
Parte ricorrente ha adempiuto all’ordine istruttorio.
5. – Alla successiva udienza pubblica del 5 marzo 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso non è fondato.
7. – Giova preliminarmente rammentare che gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160 del 2006, nell’introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, solo per un’ulteriore volta, per un eguale periodo, all’esito della valutazione positiva sull’attività svolta.
La giurisprudenza pronunciatasi sull’interpretazione di tali disposizioni ha affermato che “La ratio principale della temporaneità degli incarichi direttivi ai magistrati ordinari va ravvisata nell'esigenza di evitare incrostazioni di potere e personalismi e di conseguenza, lungi dal costituire un argomento di carattere metagiuridico o politico, risulta coerente con la prospettiva di effettiva realizzazione dei valori di autonomia e indipendenza, ai quali la configurazione delle funzioni direttive come incarichi risulta funzionale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2009, n. 1762) e che “ il principio di temporaneità degli incarichi direttivi, previsto per i magistrati ordinari dall'art. 45, d.l. 5 aprile 2006 n. 160, come sostituito dall'art. 2 comma 9, l. 30 luglio 2007 n. 111, trova la sua legittimazione costituzionale nell'intento del legislatore di considerare tendenzialmente come un munus, piuttosto che come un privilegio, ancorché conseguito all'esito di una carriera positivamente valutata, il ruolo del magistrato chiamato a dirigere un ufficio giudiziario ” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6610).
La temporaneità degli incarichi direttivi costituisce, quindi, la regola generale, dalla quale può desumersi, da una parte, il carattere recessivo dell’interesse del dirigente a vedersi rinnovare l’incarico per il secondo quadriennio, dall’altra, la necessità che il giudizio di conferma sia ancorato ad una valutazione pienamente positiva “a tutto campo”: da qui la considerazione secondo cui legittimamente il giudizio di mancata conferma in un incarico direttivo può fondarsi anche solo sulla sussistenza di alcuni profili di criticità, il cui rilievo può rendere superflua, secondo i casi, un’ulteriore attività istruttoria ( cfr . Tar Lazio – Roma, Sez. I, 2 novembre 2023, n. 16255).
7.1. – Con riferimento al procedimento di conferma, va richiamato quanto stabilito nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, in cui sono dettati i criteri di dettaglio per la procedura da seguirsi e le fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l’idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio (art. 71).
In proposito, l’art. 72 del Testo Unico, oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che “ la verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive ”.
In sede di conferma quadriennale, quindi, il CSM deve non soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza del magistrato, ma anche, quale precondizione imprescindibile, la sussistenza e la permanenza dei prerequisiti della indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio alla luce di tutti gli elementi istruttori ritualmente acquisiti nella dialettica procedimentale con il magistrato interessato ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 10 dicembre 2024, n. 9940).
Con riferimento ai prerequisiti, nella relazione introduttiva del Testo Unico, paragrafo 3.1. “ I Principi generali. Il merito e le attitudini ”, è previsto che “ l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell’attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato ”.
L’art . 1 del medesimo Testo Unico stabilisce che gli stessi, così come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, “ costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi ”.
La circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, a sua volta, chiarisce il significato di “imparzialità”, che “ consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti ” e di “equilibrio”, che “ consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati ”.
8. – Ciò premesso, e venendo all’esame dei motivi di ricorso, si osserva che con il primo di essi il ricorrente svolge una censura di carattere procedimentale, deducendo la violazione dell’art. 88, comma 3, del Testo Unico, il quale prevede che, all’esito dell’attività istruttoria del procedimento per la conferma nell’esercizio delle funzioni semidirettive o direttive, la V Commissione del CSM, se intende formulare al Plenum una proposta di non conferma, debba prima depositare gli atti relativi e dare avviso all’interessato della facoltà, nel termine di 20 giorni, di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte. Se nello stesso termine l’interessato chiede di essere sentito, la Commissione procede alla sua audizione.
Nel caso di specie, evidenzia il ricorrente, la V Commissione avrebbe omesso tale adempimento.
Infatti, nonostante il testo della proposta fosse stato formulato nel senso della non conferma del ricorrente nell’incarico ricoperto, egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione della possibilità di svolgere ulteriore attività difensiva.
La V Commissione avrebbe proceduto de plano all’invio al Plenum della proposta negativa, precludendo così al ricorrente la possibilità di avvalersi dei presidi difensivi previsti dall’art. 88, comma 3, del Testo Unico.
La delibera di non conferma sarebbe, dunque, illegittima per l’omissione di un adempimento, volto ad assicurare all’interessato l’esercizio di difesa, che era obbligatoriamente imposto dall’art. 88 citato.
8.1. – La censura non è fondata.
8.2. – Dall’analisi della delibera impugnata emerge che nel corso della fase istruttoria:
a) dapprima, il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Milano ha acquisito atti e documenti relativi ai procedimenti penali e disciplinari riguardanti il ricorrente, tra i quali in particolare: (i) il rapporto del Procuratore della Repubblica f.f. del 4 aprile 2022; (ii) le osservazioni del ricorrente del 13 aprile 2022 e i relativi allegati; (iii) la richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica di Brescia; (iv) le osservazioni del ricorrente dell’8 settembre 2022, a seguito della disposta istruttoria, con produzione di documenti; (v) la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del processo “-OMISSIS-”; (vi) il decreto che ha disposto il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Brescia; (vii) i documenti che si imputa al ricorrente di non aver depositato nel processo “-OMISSIS-”; (viii) i provvedimenti relativi all’azione disciplinare avviata nei confronti del ricorrente; (ix) l’audizione del ricorrente del 7 marzo 2023 e acquisizione dietro spontanea produzione dell’estratto della trascrizione della “ Audizione: Dott. -OMISSIS- - seduta del 22.1.22 - prot. -OMISSIS- ” avanti alla I Commissione del CSM;
b) in seguito, il Consiglio giudiziario ha proceduto all’audizione del ricorrente;
c) successivamente, la V Commissione del CSM ha acquisito (oltre evidentemente al parere del Consiglio giudiziario) anche l’audizione del ricorrente, avvenuta in data 31 gennaio 2022 davanti alla Prima Commissione, unitamente alla documentazione prodotta in quella sede dal magistrato;
d) da ultimo, la V Commissione ha proceduto all’audizione del ricorrente in data 19 dicembre 2023, poco prima della formulazione della proposta al Plenum ;
e) in quest’ultima sede, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione afferente al processo “-OMISSIS-”, tra cui: (i) le osservazioni, dallo stesso presentate, al Procuratore della Repubblica in data 5 marzo 2021 sulla bozza di informativa della Guardia di finanza del 19 febbraio 2021 in risposta alla interlocuzione interna che aveva visto coinvolti, oltre al Procuratore della Repubblica, i magistrati dell’ufficio titolari dei procedimenti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”; (ii) le relazioni in risposta alla richiesta di informazioni della Procura generale di Milano predisposte dallo stesso ricorrente in data 8 luglio 2021.
Da tali circostanze emerge chiaramente come l’attività istruttoria compiuta dal Consiglio giudiziario e dalla V Commissione del CSM, che ha preceduto l’adozione della delibera di non conferma, sia stata particolarmente articolata e si sia incentrata proprio sulle condotte tenute dal ricorrente nel processo “-OMISSIS-”, in particolare sulla mancata produzione della documentazione potenzialmente utile alla difesa degli imputati e sulla formulazione del capitolo di prova ex art. 507 c.p.p.
Con riferimento ai (potenziali) profili di criticità emergenti da tali condotte, il ricorrente ha svolto in più occasioni le proprie deduzioni difensive, sia per iscritto (che sono state tutte acquisite agli atti dalla V Commissione), sia in forma orale, dapprima avanti al Consiglio giudiziario, poi avanti alla I Commissione del CSM e, infine, avanti alla V Commissione.
Deve riconoscersi, quindi, come sia stato instaurato con il ricorrente un contraddittorio ampio e circostanziato proprio su tutti quei profili di criticità che il CSM ha ritenuto sussistenti nella condotta nella conduzione del processo “-OMISSIS-” e che lo stesso CSM ha valutato in modo differente rispetto al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Milano, ponendoli poi a fondamento della delibera di non conferma.
In tale contesto, assume un rilievo meramente formale l’omesso invio, da parte della V Commissione del CSM, di una comunicazione all’interessato con l’avviso del deposito degli atti relativi alla proposta di non conferma e con la rappresentazione della facoltà di presentare nuove controdeduzioni scritte e di chiedere di essere ulteriormente sentito, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del Testo Unico.
Non può, in particolare, sostenersi che l’omessa attivazione di quest’ultima, ulteriore fase di contradditorio procedimentale abbia leso in modo effettivo il diritto di difesa del ricorrente, il quale si era già pienamente esplicato, e di fatto esaurito, con tutte le deduzioni svolte nelle precedenti fasi procedimentali, tanto che anche la stessa V Commissione rilevava che, nell’ultima udizione avanti a sé, il ricorrente “ sostanzialmente reiterava le difese già articolate in Prima Commissione ”.
Il ricorrente, peraltro, non ha specificato in atti quali sarebbero state le nuove giustificazioni od osservazioni in merito alle condotte contestate, diverse da quelle già svolte nelle varie sedi sopra citate, che egli avrebbe potuto eventualmente offrire nell’ulteriore fase di contraddittorio procedimentale ex art. 88, comma 3, del Testo Unico, del quale lamenta l’omissione.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è a carico della parte ricorrente, la quale lamenti l’omessa attivazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale, in grado di incidere sulla determinazione dell’Amministrazione ( cfr ., Cons. Stato, Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9645 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 3479, relativi alla procedura di valutazione di professionalità dei magistrati, con considerazioni replicabili in questa sede).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato i suddetti elementi conoscitivi, ulteriori rispetto a quelli già da lui rappresentati, ma si è limitato ad affermare in termini assolutamente generici che “ ove avesse avuto la possibilità di fornire il proprio apporto partecipativo dopo la formulazione della proposta di non conferma – avrebbe potuto, a titolo esemplificativo, rilevare che sussistevano i presupposti per la sospensione del procedimento (II motivo del ricorso) o che il CSM non aveva valutato talune le questioni centrali della vicenda (III motivo del ricorso), ecc …”, senza dunque indicare in modo specifico quali sarebbero state queste “questioni centrali della vicenda” che non erano state in precedenza trattate.
Si osserva, peraltro, come gli argomenti difensivi esposti negli atti di questo giudizio non differiscono sostanzialmente da quelli già illustrati nella fase istruttoria e presi in esame dal CSM nella delibera qui impugnata.
Ciò porta a concludere che l’omessa attivazione della fase procedimentale di cui all’art. 88, comma 3, Testo unico abbia avuto un’incidenza solo formale, non idonea a ledere in modo sostanziale il diritto di difesa del ricorrente e, dunque, a incidere sulla validità della delibera del CSM qui impugnata.
9. – Anche il secondo motivo di ricorso contiene una censura di carattere procedimentale, inerente alla dedotta violazione dell’art. 87 bis del Testo Unico, il quale prevede che “ Nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale la Commissione può proporre al plenum di sospendere la procedura laddove la valutazione relativa alla conferma nell’ufficio direttivo o semidirettivo dipenda esclusivamente dall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale ”.
La V Commissione e il Plenum del CSM hanno disatteso la richiesta formulata dal ricorrente di sospendere il procedimento per la conferma nelle funzioni semidirettive, in attesa dell’esito del processo penale avanti al Tribunale di Brescia e degli ulteriori procedimenti (disciplinare ed ex art. 2 L.G.) pendenti sulla medesima vicenda nei confronti ricorrente.
Il CSM ha ritenuto non necessaria la sospensione del procedimento, perché i fatti non risultavano contestati nella loro sussistenza materiale, essendosi limitato il ricorrente, nelle proprie difese, a esplicitare le ragioni sottese alle proprie determinazioni processuali.
A fronte di qualsivoglia incertezza sul punto, il CSM ha ritenuto quindi che la verifica della sussistenza del difetto di imparzialità e di equilibrio del magistrato fosse logicamente antecedente e, comunque, prescindesse dall’accertamento della rilevanza penale e/o disciplinare delle condotte oggetto di valutazione, nonché dall’idoneità delle stesse a determinare il trasferimento per “ragioni ambientali”.
9.1. – Il ricorrente ritiene erronea tale affermazione del CSM, in quanto egli avrebbe contestato in ogni sede i fatti in esame.
A fronte di tale incertezza del quadro fattuale, quindi, il CSM avrebbe dovuto sospendere il procedimento di conferma ai sensi dell’art. 87 bis del Testo Unico.
Questa disposizione non affiderebbe al mero arbitrio la scelta se disporre o meno la sospensione della procedura di conferma, ma piuttosto la qualificherebbe come conseguenza di una previa ed accurata verifica con cui si appuri se effettivamente sia necessario l’accertamento dei fatti. Il margine di scelta di cui godrebbe l’Amministrazione risulterebbe pertanto delimitato, da un lato dalla necessità di accertare la dipendenza della valutazione dall’accertamento dei fatti, e dall’altro lato dalla necessità, di rango costituzionale, di impedire che qualsiasi Procuratore aggiunto possa facilmente essere rimosso dalle funzioni in ragione di mere congetture che non abbiano definitivamente superato il vaglio di un processo.
9.2. – La censura non merita accoglimento, in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento di conferma del magistrato è autonomo sia rispetto al procedimento disciplinare, sia rispetto agli esiti di un procedimento penale ( cfr ., tra le tante, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 18 marzo 2024, n. 5404).
Non appare, inoltre, viziata da travisamento l’affermazione del CSM secondo cui, nel caso di specie, i fatti storici non risultavano contestati nella loro effettiva verificazione.
Il ricorrente non ha contestato, infatti, che nel processo “-OMISSIS-” non siano stati depositati i documenti allegati all’e-mail ricevuta in data 15-19 febbraio 2021 o il c.d. “-OMISSIS-”, né ha contestato che sia stato formulato il capitolo di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p.
Il ricorrente ha dedotto, più propriamente, che i predetti documenti non dovessero o non potessero essere da lui depositati e che la formulazione del capitolo di prova fosse pienamente legittima.
Questi ultimi profili, tuttavia, si pongono a valle dell’accertata esistenza del fatto storico della mancata produzione documentale e dell’avvenuta formulazione di un capitolo di prova, sul quale il CSM ha formulato le proprie valutazioni in merito alla non opportunità di conferma del ricorrente nelle funzioni ricoperte.
E rispetto al significato da attribuire a questi fatti ai fini del giudizio di non conferma, il CSM vanta, come detto, piena autonomia di valutazione rispetto alle considerazioni che può compiere, ad altri fini, il giudice penale o quello disciplinare.
La procedura oggetto di causa è deputata, infatti, a valutare la sussistenza delle condizioni per cui il magistrato continui ad espletare le funzioni direttive (o semidirettive) nella propria sede, garantendo la funzionalità del servizio e mantenendo i prerequisiti dell’imparzialità, dell’indipendenza e dell’equilibrio.
Ne consegue che gli stessi fatti, assunti come rilevanti nel processo penale o nel procedimento disciplinare, ben possono essere oggetto di diversa valutazione da parte del CSM.
Alla luce di tale autonomia tra i vari giudizi, non appare quindi abnorme o manifestamente irragionevole che il CSM abbia deciso di non sospendere la presente procedura in attesa del pronunciamento definitivo del giudice penale o di quello disciplinare.
10. – A mezzo del terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, perché la delibera impugnata non avrebbe confutato in modo concreto gli argomenti difensivi esposti dal ricorrente nel corso della sua audizione.
10.1. – Il motivo non è fondato, in quanto da una semplice analisi del contenuto della motivazione della delibera si evince come essa esprima chiaramente le ragioni per le quali il CSM ritiene non condivisibili le osservazioni difensive svolte dal ricorrente.
È sufficiente, a tal fine, rinviare al paragrafo 4 della delibera (intitolato “ Le valutazioni conclusive del Consiglio ”), ove, a pag. 194, il CSM esordisce affermando che “ Le argomentazioni difensive svolte dal dott. -OMISSIS-, poi, comunque inidonee a ridimensionare la gravità delle condotte esaminate, non possono in alcun modo essere condivise” e svolge, poi, di seguito, plurime osservazioni sui principali argomenti difensivi del ricorrente ( cfr ., ad esempio, “ Innanzitutto, quanto all’omessa produzione – sollecitata dal sostituto titolare del processo “-OMISSIS-” – della bozza della Guardia di Finanza allegata alla mail del 19.2.21, si osserva che … ”; “ In questa prospettiva risulta irrilevante la considerazione che … ”; “ Al di là, infatti, di tali considerazioni di pura forma … resta il fatto che … ”; “ D’altra parte, l’ulteriore informativa del 7.4.21, che, diversamente dalla bozza, risulta firmata e contiene conclusioni che sembrerebbero confermare quanto sostenuto dal dott. -OMISSIS- in ordine al significato del versamento di denaro ai testimoni, non è idonea a ridimensionare il disvalore deontologico della condotta … ”; “ Analoghe considerazioni valgono, a fortiori, per l’omessa produzione del -OMISSIS-, ugualmente e impropriamente ritenuto irrilevante … ”).
11. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato si ponga in contraddizione con le risultanze dell’istruttoria senza svolgere una motivazione “rafforzata”.
Viene contestato, in particolare, che non sia stato preso in considerazione il parere del Consiglio Giudiziario, quello del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e il rapporto informativo del Capo della Procura, i quali avevano espresso una valutazione positiva in merito alla conferma del ricorrente nell’esercizio delle funzioni semidirettive.
11.1. – La censura è infondata, perché dall’esame della delibera impugnata si evince chiaramente che la stessa, al paragrafo 1:
a) ha ripercorso in modo puntale l’ iter argomentativo del parere del Consiglio giudiziario, che esprimeva un giudizio positivo sulla riconferma del ricorrente, sintetizzandone anche le valutazioni complessive;
b) ha richiamato esplicitamente anche i due rapporti informativi dei Procuratori della Repubblica di Milano e il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati;
c) ha, infine, nel conclusivo § 4, nuovamente richiamato alcuni passaggi del parere del Consiglio giudiziario, talvolta per metterne in evidenza valutazioni condivisibili ( cfr ., ad esempio, “ il Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Milano, nel parere reso a maggioranza – comunque favorevole alla conferma – esprime un giudizio di gravità in ordine alle descritte condotte, che considera “indizio di parzialità ”), talaltra per confutare i giudizi in esso espressi ( cfr ., ad esempio, la pervicacia dimostrata in tutte le sedi in cui è stato chiamato a illustrare il proprio operato è idonea a dimostrare come, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, le condotte poste in essere dal magistrato in valutazione, lungi dall’essere contingenti e occasionali, rappresentino un modus operandi consolidato e intimamente connesso al suo modo di intendere il ruolo ricoperto, proiettando, pertanto, un giudizio prognostico negativo sul possesso dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio anche ai fini della conferma ”).
Non può, quindi, sostenersi che il CSM abbia omesso di analizzare le valutazioni positive espresse dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati nei rispettivi pareri.
11.2. – Il ricorrente non può, poi, dolersi del fatto che il CSM si sia discostato dalle conclusioni del predetto parere del Consiglio Giudiziario, in quanto è pacifico che l’Organo di autogoverno possa non aderirvi, dando atto nelle motivazioni del percorso argomentativo posto a base delle proprie conclusioni.
Né si può sostenere che la motivazione addotta sul punto non sia “rafforzata”, in quanto il CSM si è confrontato specificatamente con i giudizi espressi dal Consiglio giudiziario, esplicitando diffusamente le motivazioni per le quali intendeva discostarsene.
Quanto, infine, al merito di queste ultime motivazioni, si esporranno più oltre le ragioni per le quali esse non appaiono manifestamente illogiche o irragionevoli ad avviso del Collegio.
12. – Con il quinto motivo, il ricorrente si duole del fatto che la delibera impugnata abbia omesso di valutare la sua esperienza semidirettiva secondo tutti i criteri di giudizio previsti dal quadro normativo, assolutizzando invece unicamente due episodi avvenuti nel corso del processo “-OMISSIS-”.
Gli artt. 72, 76, 78, 80, 83 e 84 del Testo Unico avrebbero, invece, imposto al CSM di soppesare un’ingente quantità di elementi al fine di valutare la conferma dell’incarico.
12.1. – Il motivo non è fondato.
12.2. – Nella decisione di non conferma del ricorrente, il CSM ha attribuito rilevanza dirimente alla (ritenuta) assenza dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio.
L’attribuzione di tale rilievo decisivo alla carenza dei prerequisiti è coerente con le previsioni del Testo Unico, il quale, all’art. 1, stabilisce che “ l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi ”.
Conseguentemente, sia all’atto del conferimento dell’incarico semidirettivo, sia in sede di conferma quadriennale, il CSM è tenuto non soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza del magistrato, ma anche, quale precondizione imprescindibile, la sussistenza e la permanenza dei predetti prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio, alla luce di tutti gli elementi istruttori ritualmente acquisiti nel corso dell’istruttoria.
La valutazione sulla conferma, infatti, se è certamente legata ai parametri indicati, non può tuttavia prescindere dalla sussistenza anche delle precondizioni di equilibrio, indipendenza e imparzialità che assumono una connotazione primaria, se non proprio prevalente in assoluto rispetto alla pur positiva gestione dell’organizzazione giudiziaria di cui all’art. 71 del T.U., anche alla luce dell’art. 104 Cost. ( cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. I, 10 agosto 2022, n. 11129).
In mancanza della permanenza di tali prerequisiti, dunque, ben poteva il CSM non procedere alla conferma del magistrato nell’incarico precedentemente conferito ( cfr . anche Cons. Stato, n. 9940/2024 cit.).
Non appare, pertanto, carente la motivazione della delibera impugnata nel caso di specie, laddove ha giustificato la mancata conferma sulla carenza dei predetti prerequisiti, senza approfondire ulteriormente la presenza o meno di tutti gli ulteriori elementi richiesti ai sensi degli artt. 71 e ss. del Testo Unico.
13. – A mezzo del sesto e settimo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità del Testo Unico e della Circolare del CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 (“ Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati ”), nella parte in cui non definiscono il concetto di imparzialità e indipendenza del magistrato e non predeterminano i criteri per verificare la loro ricorrenza.
Le norme del Testo Unico e della Circolare del CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 sarebbero, sul punto, generiche e non offrirebbero veri e propri criteri idonei a delimitare un alveo entro cui contenere ed orientare le valutazioni del CSM, le quali, pertanto, verrebbero esternate in maniera del tutto arbitraria, senza alcun vincolo e senza alcuna omogeneità.
Da ciò deriverebbe l’illegittimità del Testo Unico, della Circolare e, in via derivata, del provvedimento di non conferma.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 160 del 2006, nella parte in cui non disciplina la valutazione del requisito dell’imparzialità.
Il combinato disposto degli artt. 108 e 107 Cost. porrebbe in capo al Legislatore l’onere di stabilire quanto meno una disciplina di principio in ordine alla valutazione dei prerequisiti per la conferma degli incarichi da parte dei magistrati, al fine di impedire che interventi normativi fondamentali per la tutela dello status del magistrato restino affidati alle maggioranze che, di volta in volta, si possano venire a determinare in seno all’Organo di autogoverno.
In assenza di tale primo fondamento normativo, la riserva di legge non avrebbe più alcun senso e resterebbe svuotata di ogni utilità pratica.
13.1. – I due motivi non possono essere accolti.
13.2. – In primo luogo, la Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, a cui rinvia l’art. 1 del Testo Unico, fornisce una definizione sufficientemente chiara e determinata dei concetti di imparzialità e di equilibrio.
Il primo “ consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti ” e il secondo “ consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati ” (Capo III, Circolare n. 20691/2007).
Si tratta di definizioni certamente formulate in modo ampio e contenenti clausole generali, ma che non impediscono di indirizzare la discrezionalità CSM nell’individuazione dei casi concreti sussumibili in essi.
In secondo luogo, appare manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 160 del 2006, in quanto quest’ultimo contiene una disposizione in tema di valutazione del requisito dell’imparzialità e dell’equilibrio.
Nel disciplinare le valutazioni di professionalità (a cui, come visto, il Testo Unico rinvia con riferimento alla definizione dei prerequisiti), infatti, l’art. 11 comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 160 del 2006 precisa che tra gli atti suscettibili di valutazione da parte del CSM vi possano anche essere quelle segnalazioni provenienti dai capi degli uffici o dal consiglio dell’ordine degli avvocati che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, “con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica ”.
Tale disposizione normativa è stata attuata dalla Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 – laddove prevede i citati prerequisiti quali imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali – integrando i parametri espressamente contemplati, caratterizzanti l’essenza stessa dell’attività e del ruolo del magistrato ( cfr ., in tal senso, Cons. Stato, Sez, VII, 11 ottobre 2024, n. 8153).
14. – L’ottavo, nono e decimo motivo di ricorso sono incentrati sul merito della valutazione compiuta dal CSM.
Essi sono volti a dimostrare la correttezza dell’operato tenuto dal ricorrente nel corso del processo “-OMISSIS-” e, conseguentemente, a dedurre l’illegittimità del giudizio del CSM che ha ravvisato, in tale operato, una carenza di imparzialità ed equilibrio.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente per la connessione delle censure in essi contenute.
14.1. – Il Collegio rammenta, per inciso, che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudizio di conferma si caratterizza per l’ampia discrezionalità riservata all’organo di autogoverno. Le relative delibere sono, quindi, suscettibili di sindacato giurisdizionale solo sotto il profilo della palese irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione.
14.2. – Nei limiti di tale sindacato, il Collegio anticipa sin d’ora di ritenere non manifestamente illogico o irragionevole, né frutto di un palese travisamento il giudizio espresso dal CSM nel caso in esame.
Ciò anche in considerazione del fatto che le condotte del ricorrente, ritenute dal CSM espressive di una carenza di imparzialità ed equilibrio, sono state stigmatizzate anche (i) dal Tribunale di Milano nella sentenza di definizione del processo “-OMISSIS-” che ha assolto tutti gli imputati (sentenza n. 3055 del 17 marzo 2021), nonché (ii) dal Tribunale di Brescia, che ha ravvisato in esse gli estremi del reato di rifiuto di atti d’ufficio, condannando il ricorrente a otto mesi di reclusione (sentenza n. 3178 del 19 novembre 2024).
Senza dimenticare, poi, che anche il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, pur nel formulare un giudizio complessivo favorevole alla conferma del ricorrente, ha comunque evidenziato profili di criticità nelle predette condotte, affermando che talune di esse si esponevano a “ censure di parzialità ” e che altre presentavano caratteri di “ singolarità e … opinabilità ”.
15. – Prima di analizzare nel dettaglio le singole censure che il ricorrente ha svolto sul punto, appare utile ripercorrere il contenuto della delibera impugnata.
15.1. – Come già detto, tale delibera ha ravvisato l’assenza dei prerequisiti di imparzialità ed equilibrio del ricorrente dall’analisi delle determinazioni processuali dallo stesso assunte nella veste di contitolare del procedimento “-OMISSIS-”, incardinato presso il Tribunale di Milano e avente ad oggetto fatti di presunta corruzione internazionale, nei quali erano coinvolte, tra gli altri, due compagnie petrolifere e i loro manager apicali.
Le scelte processuali compiute in tale sede dal ricorrente dimostrerebbero, secondo il CSM, che egli abbia reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo, né equo rispetto alle parti, nonché senza senso della misura e senza moderazione.
15.2. – Tali scelte processuali sono consistite:
a) nell’aver omesso di depositare, nel giudizio “-OMISSIS-”, detto anche “-OMISSIS-”, dei documenti contenenti elementi potenzialmente favorevoli alla difesa, in quanto idonei a dimostrare la falsità degli elementi forniti all’accusa da -OMISSIS-, coimputato del processo, il quale aveva reso dichiarazioni etero accusatorie a carico degli altri principali coimputati;
b) nell’aver presentato una richiesta di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p. contenente un capitolo su “ interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al -OMISSIS- ”, volto ad introdurre in giudizio le dichiarazioni de relato di -OMISSIS- su un “accordo”, asseritamente intervenuto fra il Presidente del collegio del processo “-OMISSIS-” e taluni difensori, al fine di assicurare l’assoluzione di uno degli imputati.
15.3. – Nel dettaglio, i documenti contenenti elementi potenzialmente favorevoli alla difesa, che al ricorrente si imputa di non aver depositato in giudizio, sono i seguenti:
i) talune conversazioni, via WhatsApp , tra il coimputato -OMISSIS- e alcuni testimoni del processo, che erano idonee a inficiare la credibilità dei testi e, di riflesso, anche quella di -OMISSIS- che ne aveva richiesto l’audizione (in particolare, dei messaggi da cui emergeva che -OMISSIS- aveva corrisposto ai testi delle somme di danaro, affinché essi confermassero in giudizio le sue dichiarazioni, nonché altri messaggi tra -OMISSIS- e un subcontractor della società petrolifera in Nigeria in cui il primo istruiva il secondo in ordine alle risposte da fornire agli inquirenti in vista della sua escussione nell’ambito di un diverso procedimento denominato “-OMISSIS-”, in modo da confermare la ricostruzione dei fatti già offerta da -OMISSIS- in ordine ad una precedente subornazione operata nei suoi confronti dai vertici Eni al fine di indurlo a ritrattare le accuse dal medesimo mosse nei confronti degli stessi);
ii) le note della società Vodafone da cui emergeva la dubbia autenticità di alcune chat prodotte dal ricorrente nel corso dell’istruttoria al fine di corroborare la prova dell’attività di inquinamento probatorio condotta dai vertici Eni e, indirettamente, dell’attendibilità delle chiamate in correità di -OMISSIS- (in particolare, dalle note di Vodafone si apprende che le utenze telefoniche dei manager Eni, apparentemente utilizzate in alcune chat con -OMISSIS-, in realtà non erano state ancora assegnate ai due manager Eni e non avevano generato traffico dati nell’anno – 2013 – in cui le chat sarebbero intercorse);
iii) la videoregistrazione di un incontro avvenuto il 28 luglio 2014 (c.d. “-OMISSIS-”), alla presenza di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, nel corso del quale il primo manifestava propositi ritorsivi nei confronti dei vertici di Eni, ossia la società per la quale aveva in precedenza lavorato; due giorni dopo tale incontro, -OMISSIS- si era presentato in Procura per accusare i vertici Eni.
15.4. – I primi due gruppi di documenti erano stati acquisiti in un diverso procedimento, sempre pendente avanti al Tribunale di Milano, denominato “-OMISSIS-” (n. -OMISSIS- RGNR), relativo a operazioni di depistaggio in alcuni procedimenti penali per corruzione internazionale a carico di Eni, incluso il procedimento “-OMISSIS-”) ed erano stati informalmente trasmessi al ricorrente dal sostituto titolare di quel procedimento, a mezzo di due e-mail, la prima in data 15 febbraio 2021 e la seconda in data 19 febbraio 2021, che conteneva anche una
A quest’ultima e-mail era allegata anche una bozza di annotazione della Guardia di finanza di Milano (nucleo di polizia economico-finanziaria) che, sulla scorta di elementi tratti dall’analisi dei dati contenuti nel cellulare di -OMISSIS-, individuava “ elementi significativi che, a parere di questa p.g., evidenzierebbero la volontà da parte di -OMISSIS- di procurare dei testimoni, dietro dazioni di denaro, da far comparire in aula nel processo in questione ”.
La e-mail del 19 febbraio 2021 conteneva anche un’espressa sollecitazione del sostituto procuratore del procedimento “-OMISSIS-” rivolta al ricorrente a mettere a disposizione del Tribunale e delle difese nel processo “-OMISSIS-” le risultanze emergenti dall’allegata bozza di informativa della Guardia di finanza e della documentazione allegata alle predette e-mail.
Il ricorrente e il sostituto contitolare del procedimento “-OMISSIS-” decidevano, invece, di non depositare detta bozza della Guardia di finanza, esplicitando le proprie motivazioni in una nota a firma congiunta, indirizzata al Procuratore della Repubblica, nella quale analizzavano gli elementi in essa dedotti e concludevano ritenendo di dover respingere la sollecitazione a depositare avanti al tribunale di Milano “ l’informe compendio di ipotesi ed errate ricostruzioni contenute nella bozza in commento ”.
15.5. – Il c.d. “-OMISSIS-” – già precedentemente in possesso del ricorrente – è stato, invece, introdotto nel processo “-OMISSIS-” solo a seguito delle dichiarazioni rese all’udienza del 23 luglio 2019 dal difensore di uno dei coimputati che lo aveva acquisito in una diversa procedura e che ne aveva segnalato la rilevanza ai fini del processo “-OMISSIS-”.
Il ricorrente aveva deciso di non condividere tale video con le difese e di non depositarlo in atti “ perché ritenuto non rilevante ”, per poi produrlo solo a seguito della espressa richiesta dei difensori.
15.6. – Quanto, infine, alla richiesta di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p., avanzata dal ricorrente e contenente, tra gli altri, un capitolo su “ interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al -OMISSIS- ”, volto ad introdurre in giudizio le dichiarazioni de relato di -OMISSIS- su un “accordo”, asseritamente intervenuto fra il Presidente del collegio del processo “-OMISSIS-” e taluni difensori, per assicurare l’assoluzione di uno degli imputati, il CSM ha riferito che tali dichiarazioni erano state rese da -OMISSIS- in sede di interrogatorio nel diverso procedimento “-OMISSIS-”.
I due magistrati contitolari di quest’ultimo procedimento avevano tempestivamente riferito quanto appreso ai colleghi del procedimento “-OMISSIS-”, con il coinvolgimento del Procuratore della Repubblica.
II ricorrente aveva, allora, proposto al Procuratore di informare riservatamente il Presidente del Tribunale di Milano della situazione, iniziativa questa che era stata disattesa dal Dirigente (il quale, invece, aveva trasmesso il verbale dell’interrogatorio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, competente ex art. 11 c.p.p.).
A quel punto, il ricorrente, in accordo col sostituto contitolare, aveva tentato di introdurre le dichiarazioni di -OMISSIS- nel processo “-OMISSIS-”, attraverso una richiesta di prova testimoniale avanzata ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (il quattordicesimo capitolo di prova, infatti, aveva ad oggetto “ interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al -OMISSIS- ”), ritenendo che la circostanza potesse avere un rilievo probatorio nel processo in corso, quantomeno con riferimento ai tentativi di condizionamento posti in essere da ENI
15.7. – Sulla scorta di questi fatti, il Consiglio giudiziario ha espresso un giudizio complessivo favorevole alla riconferma del ricorrente, ritenendo in particolare:
- quanto al mancato deposito dei predetti documenti favorevoli per le difese, che lo stesso, “ pur attenendo a una legittima diversa valutazione di dati non formalmente confluiti nel proprio procedimento, ricevuti a processo finito, in assenza peraltro di diverse valutazioni da parte del capo dell’ufficio ”, si esponeva a “ censure di parzialità, nel senso di avere pervicacemente sostenuto una valutazione favorevole alla pubblica accusa, pure in assenza di un complessivo giudizio di credibilità della fonte ”;
- quanto alla mancata produzione del c.d. “-OMISSIS-”, che la valutazione circa l’attendibilità del coimputato -OMISSIS- non è sindacabile ma “ certo opinabile ”, nonché “ innegabile…indizio di parzialità ” per “ avere stimato, da un lato, infondati e comunque irrilevanti tutti gli elementi di prova potenzialmente favorevoli alla controparte – formulando un giudizio sottratto alla possibilità di sindacato e contraddittorio – e dall’altro, invece, rilevanti e meritevoli di approfondimento, anche a dibattimento ormai concluso, quegli altri elementi, in grado di mettere in dubbio la imparzialità del giudice, provenienti dallo stesso procedimento “-OMISSIS- ”;
- quanto alla richiesta di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p., che non si può negare “ la singolarità e opinabilità di tale iniziativa processuale, anche se, sulla scorta degli atti acquisiti, non può ritenersi abnorme l’iniziativa, comunque rientrante fra gli strumenti processuali, tenuto conto della eccezionalità, urgenza e delicatezza della situazione contingente ”;
In conclusione, il Consiglio giudiziario ha ritenuto tali condotte “ indicative di un difetto di parzialità ”, ma non decisive ai fini della valutazione sulla sussistenza dei prerequisiti, in considerazione della loro episodicità e del peculiare contesto in cui erano emerse (nell’ambito di un procedimento di eccezionale complessità e in un clima di conflittualità).
15.8. – Il parere di minoranza, espresso da un componente del Consiglio giudiziario, ha formulato al contrario un giudizio negativo per difetto dei prerequisiti di imparzialità ed equilibrio in capo al ricorrente, evidenziando in sintesi:
- quanto alla mancata produzione dei documenti potenzialmente favorevoli alla difesa, ricevuti con la e-mail del 19 febbraio 2021, che non siano convincenti le giustificazioni addotte dal ricorrente (ossia la volontà di non giungere alla “rottura della discussione” con l’introduzione di nuovi elementi di prova in fase di conclusione di un giudizio dibattimentale assai complesso), atteso che lo stesso ricorrente all’udienza del 3 febbraio 2021 aveva prodotto nuovi documenti (determinando, quindi, quella “rottura della discussione” che a suo dire era evento rarissimo), che erano stati acquisiti dal Tribunale;
- quanto al “-OMISSIS-”, che la mancata produzione in giudizio non può essere giustificata dal fatto che anche i legali degli imputati ne fossero già in possesso da tempo e che avessero deciso di non depositarli, in quanto il pubblico ministero ha comunque il dovere di produrre tutti gli elementi favorevoli per gli imputati;
- quanto alla richiesta di prova testimoniale contenente un capitolo avente ad oggetto le presunte interferenze della difesa e dei vertici Eni nei confronti del collegio, che la stessa aveva quale unica finalità quella di indurre il Presidente del collegio del processo “-OMISSIS-” ad astenersi, con modalità però del tutto irrituali e abnormi, nella consapevolezza di non poter proporre una credibile ricusazione per la evidente contraddittorietà e inverosimiglianza degli elementi a sostegno.
Il parere di minoranza concludeva, dunque, ritenendo che il ricorrente fosse venuto meno ai propri doveri di imparzialità ed equilibrio nella conduzione del processo “-OMISSIS-”.
Quanto al difetto di imparzialità ha rilevato che:
- la scelta di non produrre gli elementi favorevoli per la difesa “ è derivata non già da una disattenzione o da un mancato esame di atti o documenti decisivi, bensì da una scelta di ignorare alcuni importanti elementi di prova favorevoli agli imputati, verosimilmente a sua volta determinata dalla mancanza di un vaglio critico di detto materiale probatorio, ossia in altri termini da un atteggiamento di ingiustificata ‘parzialità’”;
- nel senso della sussistenza di un contegno parziale in capo all’interessato depone, altresì, il fatto che quest’ultimo, a fronte di situazioni analoghe – ossia il tentativo di condizionamento di un testimone da parte, in un caso, di un manager ENI e, nell’altro caso, di -OMISSIS- – ha adottato due soluzioni opposte, a seconda che l’interpretazione in tal modo offerta giovasse o meno alla tesi di accusa: il primo tentativo di condizionamento è stato ritenuto indizio di reità del manager , mentre il secondo caso è stato ritenuto irrilevante e quindi non utili alle difese sono state ritenute le chat da cui si evince che -OMISSIS- abbia effettuato delle dazioni di danaro a favore dei testimoni affinché confermassero in giudizio le sue dichiarazioni;
- “ la oggettiva gravità delle omissioni compiute, la loro reiterazione e la loro ascrivibilità ad un magistrato investito di un incarico semidirettivo, la rilevanza – a livello nazionale e internazionale –del processo nell’ambito del quale dette omissioni si sono verificate con le conseguenti ricadute, anche a livello mediatico, sulla credibilità dell’accusa in quel processo, il fatto che le stesse non risultano il frutto di un momentaneo travisamento dei fatti (i.e. dei documenti veicolati dal dr. -OMISSIS-) o di una malintesa interpretazione delle norme giuridiche, bensì di una aprioristica chiusura rispetto ad ipotesi ricostruttive diverse dalle proprie, ribadita a più riprese anche nell’ambito delle proprie deduzioni difensive ”.
15.9. – Alla luce di tutte le predette considerazioni, il CSM ha concluso la propria valutazione, affermando di condividere il giudizio espresso dal parere di minoranza.
Il CSM ha ritenuto, in particolare, che le condotte descritte fossero oggettivamente connotate da patente gravità e indiscutibilmente idonee ad incidere sui prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato, in quanto finalizzate a preservare – nonostante significative evidenze di segno contrario – la credibilità di un coimputato che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie e, quindi in sostanza a salvaguardare, attraverso la protezione della credibilità di dette dichiarazioni, la ricostruzione dei fatti proposta dalla Pubblica accusa, con conseguente violazione del diritto degli imputati ad avere un giusto processo.
Ciò sulla base di una valutazione incoerente con le prerogative e le facoltà del Pubblico Ministero e con il suo statuto costituzionale, in un processo improntato, comunque, alla necessità di una piena ostensione degli elementi di prova raccolti (rispetto ai quali al PM non è attribuita, nel corso del giudizio, l’insindacabile e pregiudiziale valutazione del portato dimostrativo dei suddetti elementi) e che invece nel contraddittorio delle parti devono essere giudicati da un giudice terzo.
15.10. – Il CSM ha affermato, inoltre, di ritenere non condivisibili le difese esplicate dal ricorrente.
Con riferimento all’omessa produzione della bozza della Guardia di Finanza allegata alla mail del 19 febbraio 2021, il CSM ha osservato che la stessa conteneva elementi ipoteticamente dimostrativi di un’azione di subornazione di testimoni da parte di tale coimputato -OMISSIS-.
Il ricorrente, decidendo di non dare ingresso ad essa nel processo, ha in tal modo sostituito la propria valutazione sulla concludenza di tali elementi alla valutazione che avrebbe potuto compiere il giudice all’esito del pieno dispiegamento del contraddittorio processuale.
Ad avviso del CSM, l’unico organo deputato ad ogni valutazione in ordine alla concludenza delle risultanze indiziarie raccolte e comunicate al pubblico ministero nella suddetta bozza non poteva che essere il Collegio giudicante, al quale il pubblico ministero non poteva sostituirsi nel valutare ammissibilità, utilizzabilità e rilevanza di un materiale probatorio potenzialmente idoneo a suffragare una ricostruzione dei fatti difforme da quella posta a fondamento dell’ipotesi accusatoria.
Sempre secondo il CSM, analoghe considerazioni valgono, a fortiori , per l’omessa produzione del -OMISSIS-, ugualmente e impropriamente ritenuto irrilevante dal ricorrente.
Non può ritenersi idonea a giustificare la decisione del magistrato in valutazione di non sottoporre detto video all’attenzione del Collegio, la circostanza, dal medesimo rappresentata, che la difesa, pur essendo in possesso del video già dal febbraio del 2018, avesse deciso non produrlo prima; e invero, diversamente dalla difesa, il Pubblico Ministero, parte pubblica del contraddittorio processuale, ha il dovere di sopperire ad eventuali omissioni difensive, sempre nella prospettiva di una ricostruzione della verità processuale quanto più possibile prossima alla verità materiale dei fatti, compiendo ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 c.p.p. compresi gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini e/o dell’imputato.
Infine, ad avviso del CSM, è censurabile e allarmante l’uso strumentale dell’art. 507 c.p.p., quale mezzo surrettizio finalizzato alla potenziale sostituzione dell’organo giudicante.
La sollecitazione all’ammissione ex art. 507 c.p.p. della testimonianza di ET -OMISSIS- era evidentemente funzionale a far emergere nel processo la circostanza che costui, nell’ambito del procedimento “complotto ENI”, aveva riferito di aver appreso da un avvocato dell’ufficio legale ENI, che a propria volta riferiva de relato, di un qualche “accordo” intervenuto fra il presidente del Collegio giudicante e taluni difensori per assicurare la assoluzione di uno degli imputati.
Si trattava, dunque, di un capitolo di prova testimoniale volto portare in dibattimento una prova concernente la terzietà del giudice e, dunque, potenzialmente destinato a indurre all’astensione uno o più membri il Collegio, con la conseguente necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e rinnovata celebrazione del processo.
La presentazione del suddetto capitolo di prova testimoniale distorceva, quindi, lo strumento processuale di cui all’articolo 507 c.p.p., piegandolo allo scopo di ottenere, per via obliqua, un effetto per il quale l’ordinamento ha previsto, corredandoli delle necessarie garanzie, gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Il CSM ha rilevato, inoltre, che la carenza di equilibrio mostrata dal dott. -OMISSIS- nella gestione del processo “ENI Nigeria” emergesse altresì dalla contraddittorietà delle sue scelte processuali, per come da lui stesso prospettate in sede difensiva.
Da un lato, infatti, egli sottolinea l’eccezionalità dell’evento della “ rottura della discussione ” che sarebbe stato provocato dall’introduzione nel processo ENI Nigeria delle risultanze comunicategli nel febbraio 2021 dal pm del processo “-OMISSIS-”; d’altro lato, egli stesso aveva prodotto nuovi documenti, che sono stati acquisiti dal Tribunale, nel corso dell’udienza del 3 febbraio 2021, ossia a discussione ampiamente inoltrata.
In definitiva, ad avviso del CSM, per un verso, l’omesso deposito ex art. 430, comma 2, c.p.p., di atti potenzialmente idonei a generare dubbi sulla ricostruzione dei fatti sottesa all’ipotesi accusatoria risulta incompatibile con lo statuto costituzionale del pubblico ministero; statuto che impone al magistrato requirente il mantenimento del delicato equilibrio tra esigenze della pubblica accusa e tutela dei diritti dell’indagato e dell’imputato, icasticamente riassunto nell’obbligo di completezza delle indagini preliminari a carico e a discarico (art. 358 c.p.p.).
Per altro verso, appare di particolare gravità l’abuso dello strumento processuale di cui all’art. 507 c.p.p. per portare dentro al dibattimento un dubbio sull’imparzialità del giudice che, se ritenuto dotato di qualche consistenza, avrebbe dovuto trovare evidenza attraverso altri istituti del diritto processuale penale.
Alla luce di ciò, ad avviso del CSM, risulta dimostrata l’assenza in capo al ricorrente dei prerequisiti della imparzialità e dell’equilibrio, avendo reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo né equo rispetto alle parti nonché senza senso della misura e senza moderazione.
Da ultimo, il CSM afferma che la pervicacia dimostrata dal ricorrente in tutte le sedi in cui è stato chiamato a illustrare il proprio operato è idonea a dimostrare come, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, le condotte poste in essere dal magistrato in valutazione, lungi dall’essere contingenti e occasionali, rappresentino un modus operandi consolidato e intimamente connesso al suo modo di intendere il ruolo ricoperto, proiettando, pertanto, un giudizio prognostico negativo sul possesso dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio anche ai fini della conferma.
16. – A fronte delle valutazioni svolte dal CSM, il ricorrente ha svolto plurimi profili di censura.
17. – Egli ha illustrato, in primo luogo, le ragioni sottese al mancato deposito in giudizio della bozza della Guardia di Finanza e del c.d. “-OMISSIS-”.
Ha evidenziato, in particolare, che l’accusa non fosse fondata solo sulle dichiarazioni di -OMISSIS-, ma su ben altre prove, sicché -OMISSIS- non avrebbe formulato alcuna dichiarazione direttamente etero accusatoria che potesse assumere importanza dirimente per gli esiti del processo. Nei fatti costui sarebbe stato solo uno dei tanti coimputati nel processo, che però a differenza degli altri avrebbe fatto sin dall’inizio delle ammissioni, così contribuendo all’accertamento dei fatti.
Ha affermato, inoltre, che dovrebbe essere necessario tracciare una distinzione tra (i) atti ed elementi di prova che sono trasmessi in modo ufficiale da autorità di PG, autorità straniere etc., e che per tale ragione sono depositati in automatico nel fascicolo processuale, e (ii) atti che invece sono trasmessi in maniera solo informale ed ufficiosa.
Per tali ultimi atti, il PM dovrebbe necessariamente operare una selezione, non potendo provvedere in automatico e sic et simpliciter al loro deposito in giudizio.
Il Pubblico Ministero, pur con i peculiari doveri di imparzialità tipici del suo Ufficio, resta pur sempre una parte processuale a cui è demandato l’onere di selezionare il materiale pervenuto in via informale, non potendosi ritenere che egli sia tenuto d’ufficio o in maniera automatica a riversare nel fascicolo processuale tutta la documentazione che a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione possa avere attinenza con uno dei coimputati.
E, nel caso di specie, né la bozza informale pervenuta dalla Guardia di Finanza, né il “-OMISSIS-”, registrato da -OMISSIS- (che ha ad oggetto che ha per oggetto la riunione di 4 persone avvenuta nel luglio 2014 per pianificare un affare legato all’Eni), avrebbero avuto alcuna incidenza pratica nell’indirizzare le sorti del processo.
Pertanto, proprio per tale ragione, il materiale in questione è stato inizialmente scartato, così come sarebbe accaduto per decine di altri documenti pervenuti in via informale, ritenuti non rilevanti.
Ha aggiunto, inoltre, il ricorrente alcune ragioni che gli avrebbero impedito di produrre nel processo la bozza della Guardia di Finanza: (i) l’utilizzo di tale bozza avrebbe significato violare l’art. 430 c.p., utilizzando contro l’imputato -OMISSIS- “ atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del suo difensore ”; (ii) l’irritualità delle modalità di acquisizione degli elementi contenuti nella citata bozza; (iii) l’assenza di firma della bozza, che impone al pm di essere cauto e selettivo, visto che il redattore della stessa non intendeva impegnare la sua responsabilità; (iv) l’invio in via informale della bozza, tramite mail e senza alcuna riunione o confronto preliminare con i diretti interessati che l’hanno redatta.
Sempre secondo il ricorrente, occorrerebbe garantire l’autonomia interna del magistrato requirente anche dalle valutazioni finalizzate all’attribuzione ed alla conferma degli incarichi.
L’interesse alla valutazione del magistrato non sarebbe quindi assoluto, dovendo invece essere bilanciato con la garanzia che sia tutelato un margine di azione previsto dall’ordinamento, e che comporta pur sempre un’attività di interpretazione delle norme, anche di carattere processuale. Laddove l’interessato non possa essere certo di tale margine di autonomia nell’interpretazione delle norme, tale indipendenza sarebbe definitivamente vanificata, in quanto qualsiasi interpretazione difforme che dovesse essere sposata dal CSM lo condurrebbe ad una valutazione negativa.
17.1. – Le censure non sono fondate.
17.2. – Anzitutto, non può essere seguito il tentativo di sminuire il ruolo del coimputato -OMISSIS- nel processo “-OMISSIS-”, al fine di depotenziare la valenza significativa delle prove a lui riferibili che non sono state prodotte nel processo.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’analisi svolta dal Tribunale di Brescia nella sentenza di condanna per rifiuto di atti d’ufficio a carico del ricorrente, che sul punto afferma, inter alia , che il predetto -OMISSIS- ha “ impresso un impulso decisivo alla nascita dell’indagine “-OMISSIS- ”.
Gli elementi probatori riferiti a tale imputato non potevano, pertanto, non rivestire una pregnante rilevanza nel giudizio in esame.
17.2. – Sotto ulteriore profilo deve chiarirsi – ed è questo uno degli aspetti centrali della presente controversia – che il CSM, nel contestare al ricorrente una carenza di imparzialità, non ha affatto posto in discussione l’esistenza di una sua sfera di discrezionalità nello scegliere gli elementi probatori da spendere nel dibattimento, ma ha censurato il fatto che egli abbia deciso scientemente di sottrarre al contraddittorio processuale quel determinato materiale probatorio che era potenzialmente favorevole per gli imputati, sostituendo così la propria valutazione sulla concludenza di tali elementi alla valutazione che avrebbe dovuto compiere il giudice all’esito di un contraddittorio con tutte le parti, dimostrando con ciò un difetto di imparzialità.
Tale valutazione di non imparzialità non appare a questo Collegio manifestamente irragionevole, perché i predetti elementi probatori erano stati già acquisiti in altro procedimento (“-OMISSIS-”) ed erano stati trasmessi da un soggetto qualificato, qual è il sostituto titolare di quel procedimento, che ne aveva sollecitato la produzione anche nel giudizio “-OMISSIS-” proprio per la loro potenziale rilevanza a favore degli imputati.
Non appare, quindi, implausibile la valutazione del CSM che ha ritenuto che la scelta del ricorrente fosse finalizzata a preservare – nonostante significative evidenze di segno contrario – la credibilità del coimputato -OMISSIS- e, quindi in sostanza ad evitare che potesse essere incrinata la ricostruzione dei fatti proposta dalla Pubblica accusa.
Una scelta, per tale motivo, indice di una grave carenza di imparzialità nell’esercizio della funzione di pubblico ministero, che avrebbe invece l’obbligo di ricercare prove anche a favore della persona indagata e di depositarle senza indugio la relativa documentazione (artt. 358 e 430 c.p.p.).
La non palese irragionevolezza di tale contestazione del CSM emerge, inoltre, dal fatto che considerazioni pressoché analoghe sono state svolte anche dal Consiglio giudiziario, il quale ha affermato che la “ condotta del magistrato in scrutinio, pur attenendo a una legittima diversa valutazione di dati non formalmente confluiti nel proprio procedimento, ricevuti a processo finito, in assenza peraltro di diverse valutazioni da parte del capo dell’ufficio, non si sottrae completamente a censure di parzialità, nel senso di avere pervicacemente sostenuto una valutazione favorevole alla pubblica accusa, pure in assenza di un complessivo giudizio di credibilità della fonte ”.
Anche il Tribunale di Brescia, poi, nella sentenza di condanna del ricorrente per rifiuto di atti d’ufficio, ha rilevato che “ I fatti di causa si sono rivelati di particolare gravità, poiché gli imputati hanno deliberatamente taciuto l’esistenza di risultanze investigative in palese ed oggettivo conflitto con i portati accusatori spesi in dibattimento (e nella requisitoria) a dispetto delle pressanti esortazioni ricevute da un soggetto ‘specificatamente qualificato, ossia un magistrato in servizio presso il medesimo Ufficio di Procura, preoccupato per il vulnus arrecato alle condotte omissive al corretto sviluppo del processo “-OMISSIS-”.
Il Tribunale di Brescia ha, inoltre, stigmatizzato il fatto che “ gli imputati, dunque, attingendo materiale dal procedimento -OMISSIS- [procedimento “-OMISSIS-”] non si sono limitati ad eseguire una cernita di elementi probatori sulla base di una visione monocratica – o ‘ tunnellizzata’ – del materiale a disposizione, ma hanno compiuto una selezione ragionata dei soli tasselli in grado di arricchire il mosaico accusatorio, con esclusione delle tessere dimostrative di segno contrario.
Prova ne è che all’interno del contenitore costituito dalla parallela indagine “Complotto” hanno utilizzato solo ciò che poteva giovare alla propria tesi, tralasciando chirurgicamente i dati nocivi che pure erano stati portati alla loro attenzione”.
Considerazioni, queste ultime, che sono la “controprova”, ancora una volta, della non manifesta irragionevolezza del giudizio di non imparzialità espresso dal CSM nella delibera qui impugnata.
17.3. – Con specifico riferimento alla mancata produzione in giudizio del c.d. “-OMISSIS-”, non appare fondata la giustificazione addotta dal ricorrente, che afferma di averne avuto la disponibilità solo in data 23 luglio 2019, atteso che il Tribunale di Brescia, nella sentenza citata, ha accertato che egli fosse in possesso di una trascrizione del video già dal mese di aprile 2017.
Non è fondato nemmeno l’argomento, pur suggestivo, secondo cui non potrebbe essere criticata la scelta del ricorrente di non depositare in giudizio tale video, perché gli avvocati dei coimputati – anch’essi in possesso da anni del predetto video – non lo avevano a loro volta depositato e non vi avevano fatto riferimento per tutta la durata del processo. Ciò dimostrerebbe che tale materiale probatorio non fosse di alcuna utilità ai fini della difesa.
In realtà, l’estrema importanza di tale video per la difesa dei coimputati – e, conseguentemente, la necessità di depositarlo in ogni caso in giudizio da parte del pubblico ministero che è tenuto, quale parte pubblica, a compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini e/o dell’imputato – è stata riconosciuta:
a) sia dal Tribunale di Brescia, nella sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. -OMISSIS- c.p.;
b) sia dal Tribunale di Milano, nella sentenza di assoluzione di tutti gli imputati nel processo “-OMISSIS-”, che ha ritenuto che il contenuto del video dovesse considerarsi “ di estrema importanza per apprezzare le intenzioni che animavano -OMISSIS- al momento della sua presentazione in procura il 30 luglio 2014 ” e che dunque fosse “ incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare tra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l’uso strumentale che -OMISSIS- intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell’autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli imputati. Una simile decisione processuale, se portata a compimento, avrebbe avuto quale effetto la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza ”.
Non appaiono, di conseguenza, manifestamente irragionevoli o frutto di travisamento le considerazioni esposte dal CSM secondo cui, proprio alla luce della riconosciuta rilevanza processuale del predetto video, il ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso produrlo in giudizio anche a fronte dell’inerzia dei legali degli imputati.
18. – Un secondo ordine di censure è incentrato sulla richiesta di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p.
Riferisce il ricorrente di essere stato informato dai titolari del procedimento “Complotti Eni” di alcune dichiarazioni rese da -OMISSIS-, con cui si aggiungevano nuovi elementi necessari alla ricostruzione della vicenda “-OMISSIS-” e che facevano intendere che il Presidente del Collegio del processo “-OMISSIS-” fosse stato “avvicinato” e che avrebbe assicurato l’assoluzione di uno dei coimputati.
A questo punto il ricorrente, unitamente al Procuratore della Repubblica, si è posto il problema di come comportarsi dinanzi a dichiarazioni che interessavano il Presidente del collegio giudicante del processo in corso.
Scartata l’ipotesi di inviare una nota riservata al Presidente del Tribunale di Milano al fine di informarlo dei fatti e con facoltà di notiziarne il Presidente del collegio giudicante per le sue necessarie valutazioni, si è deciso di formulare una richiesta ex art. 507 c.p.p. volta all’ammissione della prova testimoniale di -OMISSIS- con diversi capitoli di prova, tra cui inserire un capitolo di prova con cui chiedere all’interrogato se effettivamente fosse al corrente della predetta circostanza involgente il Presidente del Collegio.
Il ricorrente ritiene che tale scelta processuale sia legittima, per tre ragioni:
- innanzitutto, la richiesta ex art. 507 c.p.p. è un istituto previsto dal codice di procedura penale, e dunque per ciò stesso idoneo sotto il profilo processuale, a differenza di qualsiasi altro mezzo di carattere “informale”;
- inoltre, un’istanza depositata nel processo avrebbe assicurato maggiore trasparenza per la sua conoscibilità da parte di tutte le parti del processo, tra cui uno Stato sovrano, la Repubblica della Nigeria, evitando una comunicazione ufficiosa e segreta tra Pubblico Ministero, Presidenza del Tribunale di Milano e Presidente del collegio giudicante;
- infine, un’istanza in tal senso sarebbe stata vagliata preventivamente dal Presidente del Collegio, che secondo la propria coscienza avrebbe avuto la possibilità di ammetterla o meno nell’ambito del giudizio, e dunque di valutare le misure da adottare.
Costituirebbe, quindi, un vero e proprio “processo alle intenzioni” l’affermazione del CSM che ha ravvisato in tale richiesta probatoria uno strumento finalizzato solo a provocare l’astensione del Presidente del collegio giudicante in quanto sgradito.
Si tratterebbe di pure e fantasiose illazioni assolutamente prive del benché minimo riscontro fattuale.
Lo strumento prescelto dal ricorrente non denoterebbe alcuna “obliquità”, né alcun “abuso dello strumento processuale”, come preteso dall’Amministrazione.
18.1. – Le censure non sono fondate, sempre tenuto conto dei limiti a cui è soggetto il presente sindacato di legittimità riservato al giudice amministrativo.
Non appare, infatti, manifestamente irragionevole il convincimento del CSM, secondo cui aver sollecitato l’esercizio del potere istruttorio sul suddetto capitolo di prova testimoniale avesse quale unico scopo quello di ottenere, in via indiretta, l’astensione del Presidente del collegio giudicante, al di fuori, tuttavia, delle necessarie garanzie riconosciute dall’ordinamento con gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Non è dato comprende, infatti, per quale motivo il ricorrente, se realmente voleva portare a conoscenza del Presidente del collegio e delle altre parti del giudizio una circostanza così delicata, non abbia presentato una rituale istanza di ricusazione, scegliendo invece una “via traversa” per fare emergere tale circostanza nel corso dell’audizione di -OMISSIS-.
Non può essere condiviso, infatti, l’assunto del ricorrente secondo cui, se è ritenuta lecita e deontologicamente corretta la formulazione di una istanza di ricusazione del Giudice (senza che ciò possa comportare alcun “abuso”), a fortiori dovrebbe ritenersi altrettanto lecita e deontologicamente corretta un’istanza ex art. 507 c.p.p. in cui il pm inserisce tra i capitoli di prova un fatto appreso ma lascia al Collegio (ed al consenso delle altre parti processuali) la scelta ultima sulle conseguenze da trarne.
Si tratta, evidentemente, di due strumenti processuali diversi, il secondo dei quali tuttavia è stato utilizzato nel singolare caso di specie per uno scopo irrituale, ossia quello di stimolare il Presidente ad astenersi una volta apprese le (eventuali) dichiarazioni di -OMISSIS-.
Tale scelta processuale è stata, peraltro, duramente criticata anche dal Tribunale di Brescia nella più volte citata sentenza di condanna del ricorrente, evidenziando che la stessa costituisca “ forse più di ogni altra la cartina tornasole dell’atteggiamento antidoveroso assunto dagli imputati nel corso del dibattimento “-OMISSIS- ”, in quanto la formulazione di tale richiesta ex art. 507 c.p.p. ha “ costituito sotto ogni punto di vista un azzardo inescusabile ”, assumendo “ contorni patologici al di fuori dei binari codicistici ”.
Anche il Tribunale di Brescia ritiene, infatti, che “ lo strumento principe – e più trasparente – sarebbe stato quello della ricusazione ” e che sia “ quantomeno bizzarra la tesi secondo cui non possa essere ricusato ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. c), 37, comma 1, lett. a) c.p.p. il giudice che non solo abbia ‘manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione’ ma che addirittura sia sospettato di essere colluso – in palese violazione del principio di terzietà – con una delle parti processuali, il Collegio ritiene la giustificazione addotta dagli imputati insincera e posticcia, oltre che in palese contraddizione con l’iniziativa assunta ex art. 11 c.p.p. in epoca immediatamente antecedente alla presentazione della richiesta di escussione di -OMISSIS- nelle forme di cui all’art. 507 c.p.p. ”.
Quanto supra dedotto dimostra anche l’infondatezza dell’ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui ciò che in definitiva gli si contesta è “la scelta stessa di non aver ignorato la dichiarazione di -OMISSIS- e di darle ingresso nel giudizio (qualsiasi fosse il mezzo processuale utilizzato)”.
In realtà, ciò che viene – non irragionevolmente – contestato al ricorrente è di aver impiegato uno strumento processuale distorcendone il fine, nonché di aver dimostrato un atteggiamento complessivo non improntato a imparzialità, nel momento in cui si è confrontato con gli elementi probatori provenienti dal parallelo procedimento “-OMISSIS-”: egli ha infatti ritenuto – per un verso – irrilevanti tutti gli elementi di prova potenzialmente favorevoli alle difese (tanto da decidere di non produrli in giudizio) e – per altro verso – meritevoli invece di approfondimento gli elementi in grado di mettere in dubbio l’imparzialità del giudice, senza tuttavia veicolarli nell’alveo di una formale istanza di ricusazione.
19. – Non è fondato nemmeno l’ulteriore profilo di contestazione, con cui si segnala il carattere isolato delle scelte oggetto di contestazione, illegittimamente obliterato dal CSM.
In disparte la considerazione che anche singole condotte del magistrato, se caratterizzate da gravità, potrebbero assumere valore sintomatico di una carenza dei prerequisiti, nella vicenda de qua , invero, il CSM ha affermato che “ la pervicacia dimostrata in tutte le sedi in cui è stato chiamato a illustrare il proprio operato è idonea a dimostrare come, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, le condotte poste in essere dal magistrato in valutazione, lungi dall’essere contingenti e occasionali, rappresentino un modus operandi consolidato e intimamente connesso al suo modo di intendere il ruolo ricoperto, proiettando, pertanto, un giudizio prognostico negativo sul possesso dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio anche ai fini della conferma ”.
Con tali considerazioni, il CSM non ha posto in discussione che il ricorrente avesse il pieno diritto di difendere la propria posizione in tutte le sedi opportune, ma ha piuttosto affermato di intravvedere nelle sue condotte un fil rouge che dimostra una visione ritenuta non corretta del ruolo del pubblico ministero.
Siffatto giudizio, per quanto opinabile, non appare manifestamente illogico o irrazionale alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte.
20. – In conclusione, il giudizio valutativo sotteso alla delibera impugnata resiste alle censure esposte in ricorso, che, pertanto, va rigettato.
21. – La peculiarità della controversia oggetto di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti menzionati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.