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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 697 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
, titolare dell'omonima ditta ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MAZZOTTI MARIA ANGELA ( ) e GIACOMUCCI MARCO C.F._1
( ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. MATTAROZZI FRANCA C.F._2
( ) in VIA MILAZZO, 5 BOLOGNA;
C.F._3
APPELLANTE
contro
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. VALGIMIGLI LORENZO ( , con domicilio eletto presso lo Studio C.F._4
del difensore in VIA FILIPPO SEVEROLI 31 48018 FAENZA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 260 del 3.3.2021 del Tribunale di Forlì
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: in riforma dell'impugnata sentenza condannare l'opponente – appellata,
, in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro – tempore, a pagare all'appellante - opposto, , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 40.364,31 o la diversa somma che risulterà accertata e provata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, quale corrispettivo residuo ex artt. 1657 o 2225 c.c. dovuto dall'opponente - appellata all'opposto - appellante per le opere eseguite dal Sig. nell'agriturismo “I Monti” di Tredozio, con maggiorazione degli interessi al Parte_1 tasso di mora ex artt. 4 e 5 D. L. vo 231/2002 dal dovuto a saldo;
respingere e disattendere in toto tutte le altre domande e eccezioni avanzate dall'opponente – appellata, nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, poiché infondate in fatto e in diritto;
condannare altresì, a norma dell'art. 336 c.p.c., l'appellato – opponente, Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, a restituire
[...] all'appellante – opposto, , tutto quanto è stato pagato da quest'ultimo alla controparte Parte_1 in forza della sentenza appellata, provvisoriamente esecutiva ex lege, a norma dell'art. 282 c.p.c., pari a € 10.500,00, come da atto di transazione e come da contabili dei bonifici bancari che si producono (doc. 1, 2), con maggiorazione degli interessi legali dalla data dei pagamenti fino al saldo; con vittoria, in ogni caso, dei compensi e delle spese di lite e di C.T.U. di questo e del pregresso grado di giudizio, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 260/2021 Parte_1 del Tribunale di Forlì, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado, sia del giudizio principale, sia del subprocedimento di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 260/2021 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 3 marzo 2021, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione proposta da Parte_2
, avverso il d.i. n. 1743/2014 emesso nei suoi confronti su istanza della
[...] [...]
per il pagamento di € 80.080,0, oltre interessi di mora;
revocava pertanto il d.i. e CP_2 condannava l'opposta alla rifusione delle spese, anche di CTU.
2 La somma richiesta in via monitoria era costituita dal residuo corrispettivo delle opere di impiantistica eseguite su incarico dell'opponente presso l'Agriturismo “I Monti” di Tredozio e il Tribunale riteneva che l'opposta non avesse fornito la prova relativa alle opere asseritamente eseguite dalla stessa, attesa la contestazione dell'opponente che sosteneva che le opere indicate nelle fatture azionate erano state realizzate da imprese terze, salvo una minima parte, che era stata già pagata.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice aveva Parte_1 erroneamente ritenuto che non vi fosse prova delle opere eseguite dall'impresa al momento Pt_1 della sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c., visto che, al contrario, “l'opposto aveva indiscutibilmente dimostrato non certo solamente tramite le fatture prodotte in atti in sede monitoria, bensì tramite le prove testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio di opposizione e tramite le risultanze della C.T.U. dell'Ing. che, nel periodo (settembre / ottobre 2006) in Per_1 cui il Sig. ebbe a sospendere, nell'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., Pt_1 le opere per cui è causa nel cantiere dell'agriturismo “I Monti” di Tredozio, lo stesso, oltre ad avere ultimato tutti i lavori relativi al fabbricato B) di tale cantiere, aveva già pressoché ultimato anche le opere relative al fabbricato A) e alla centrale termica del cantiere in questione, ovvero aveva realizzato l'intero impianto termico di tale fabbricato A), con esclusione dell'installazione dei soli radiatori, aveva già fornito e installato tutti i sanitari, la rubinetteria e le tubazioni dei bagni di tale fabbricato A), aveva già realizzato il collegamento fra la centrale termica e il fabbricato A) e aveva completato all'80% circa i lavori relativi alla centrale termica, con esclusione dell'installazione della caldaia, peraltro, già acquistata in precedenza dal con i relativi accessori, come da Pt_1
fatture n. 342 del 28 aprile 2006, di € 1.178,36 e n. 631 del 25 luglio 2006, di € 5.146,70 della
[...]
, prodotte in atti in sede monitoria (si veda il doc. 6).” CP_3
Secondo l'appellante il giudice non aveva tenuto conto del fatto che il CTU aveva quantificato le opere di termoidraulica eseguite dal in € 59.885,74, oltre IVA, già escluso il materiale Pt_1
acquistato, ma non installato e che la sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c. era addebitabile al committente in quanto non aveva pagato le fatture emesse per i lavori già eseguiti, di talché
l'opponente avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della somma residua di € 40.364,31.
L'appellante contestava altresì la decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva considerato sia l'irrilevanza della mancata determinazione del corrispettivo, stante il disposto dell'art. 1657 c.c. che la decadenza per tardiva denuncia degli asseriti vizi.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il Parte_2 fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
3 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21/05/2024
_____________ ____ _______________
Il Collegio ritiene che, per quanto il ragionamento logico-giuridico descritto dal primo giudice in sentenza sia corretto, in particolare per quanto concerne la distribuzione dell'onere della prova fra le parti ed in particolare riguardo all'onere a carico della di provare l'entità dei lavori CP_2 eseguiti dall'opposta/appellante, tuttavia, non appaiono condivisibili le conclusioni a cui il Tribunale
è giunto ed in particolare riguardo alla mancanza di prova relativa alle opere realizzate dalla
[...]
che in realtà il CTU ha individuato esattamente sulla base di quanto riconosciuto da entrambe CP_2
le parti nel corso delle operazione peritali (affermazione che nessuna delle due parti ha in seguito contestato).
Dall'esame della relazione peritale emerge, infatti, che del credito azionato in monitorio dall' CP_4
(€ 53.900,00 come da preventivo ed € 26.180,00 per lavori ulteriori) sono state verificate ed
[...]
individuate dal CTU le opere risultanti dalle dichiarazioni conformi di entrambe le parti, escludendo quelle per le quali permaneva il disaccordo e/o risultavano eseguite da terzi (cfr. testi escussi).
Alle pagg. 3 e 4 il CTU, infatti, puntualizza che “Durante il sopralluogo veniva evidenziato dalle parti quanto eseguito sotto le richieste della proprietà da parte della ditta e allo stesso Parte_1 tempo emergevano alcune divergenze sulla Installazione di alcuni componenti dell'impianto termico.
In particolare la proprietà indicava che all'interno del locale caldaia non sarebbero mai stati installati il corpo caldaia a gas ed il boiler di accumulo;
il signor confermava di non Parte_1
aver mai consegnato, seppur acquistato e deposto in magazzino, la caldaia a preventivo, ma di aver realizzato tutti gli allacci ed installato il boiler da 300 litri preventivato oltre ad aver eseguito la consegna e il montaggio di sanitati per entrambi gli edifici A e B e la consegna dei pluviali per il solo edificio B fuori preventivo. Si segnala anche che, indicazione confermata da entrambe le parti, la ditta non aveva eseguito anche la consegna e montaggio dei pannelli termico-solari, ma Pt_1
che al contempo aveva fornito una tubazione, non meglio descritta, per il collegamento ad un pozzo esterno posto a circa 30 metri dai fabbricati.”.
Nel prosieguo della relazione, pag. 8, il CTU chiarisce che nel corso del successivo sopralluogo del
12.1.2017 “l'attenzione fu portata sul metodo di valutazione di quanto rilevato e progettato in quanto il problema principale derivava dall'incongruenza tra il progetto depositato dal Per. Ind. Per_2
dello Studio Seta di Forlì e quanto realmente esistente in loco. La scelta, di comune accordo,
[...]
fu quella di valutare lo stato dei luoghi, depurato delle incongruenze progettuali, valutandoli ai prezzi vigenti secondo il prezziario edito dalla Camera di Commercio degli anni in cui è stato realizzato
4 l'intervento, ovvero gli anni 2005 e 2006, come anche indicato dal Giudice nel quesito”.
Alla pag. 6, il CTU, in risposta al primo quesito puntualizza: “Presso la struttura in oggetto, risulta esistente un impianto termico ed idrico-sanitario completo e funzionante idoneo alla destinazione
d'uso ed alle dimensioni della struttura;
tuttavia, quanto rilevato non risulta conforme a quanto autorizzato/depositato presso gli archivi comunali e progettato dal Per. Ind. dello Studio Persona_2
Sera di Forlì. Fatta questa dovuta precisazione, alla presa visione dello stato dei luoghi le parti esprimevano sostanziale accordo su gran parte dei lavori eseguiti ed illustrati nell'all. 3 verbale dei
23.11.2016 e nell'all. 9 relazione fotografica del 23.1.2016”
Alla pag. 7 (ripetuto poi alle pagg. 12 e 13) il CTU, in risposta al secondo quesito, rappresenta “Gli interventi eseguiti dalla ditta furono la realizzazione completa della distribuzione Parte_1
impiantistica degli edifici A e B, la consegna ed installazione del termo-arredo dell'edificio B ed i sanitari degli edifici A e B, la consegna (senza montaggio) di pluviali per l'edificio B.”
Il CTU dava altresì atto che entrambe le parti riconoscevano la mancata consegna della caldaia da
70000 Kcal e la mancata consegna ed installazione dei pannelli termico solari, ma avevano concordato sulla esecuzione di alcune opere non ricomprese nel preventivo.
Pertanto, il CTU nella quantificazione delle opere eseguite dall' non aveva Controparte_4
considerato la caldaia e i pannelli e nemmeno aveva considerato le altre forniture e lavori
(accumulatore e scarichi servizi igienici) sui quali le parti non avevano raggiunto un accordo, ma aveva integrato il preventivo con le voci non preventivamente concordate, ma pacificamente riconosciute come eseguite “tenendo come riferimento, per quanto in disaccordo, tra le parti, l'unica conformità degli impianti depositata dalla ditta in data 14.10.2010 e l'asseverazione CP_5 di fine lavori della DL eseguita dall'Arch. che non indicavano varianti al Persona_3
progetto del Per. Ind. dello Studio Seta fi Forlì e rappresentato dalla L. n. 10/1991 Persona_2
depositata il 17.11.2004.” (pagg. 7 e 13).
Il CTU concludeva quindi che “L'importo per la consegna e posa in opera di quanto in accordo e della consegna del materiale (pluviali) senza la posa di quanto descritto ha un valore di € 59.885,74”
(pag. 14 CTU).
Quanto ai materiali il CTU aveva tenuto conto, fra le numerose bolle di consegna prodotte dall'Impresa solo di quelle temporalmente riferibili al periodo di esecuzione dei lavori e fra Pt_1
di esse, aveva estrapolato i materiali compatibili con i lavori eseguiti e considerato solo le quantità necessarie per la realizzazione delle opere individuate.
In definitiva, attraverso la CTU il primo giudice aveva elementi probatori sufficienti per riconoscere
5 che il valore delle opere eseguite dall' compreso il materiale fornito ammontava alla Controparte_4
minor somma di € 59.885,74 (oltre IVA al 10% già versata, come indicato nelle fatture azionate - doc. 3 e 4 mon.) e detraendo da detto importo gli acconti ricevuti per € 25.510,00, in parziale accoglimento dell'opposizione a D.I., l'opposta doveva essere condannata a pagare il residuo importo di € 40.364,31.
In appello, l'opponente/appellata nemmeno affronta questo unico concreto e fondato profilo di gravame nelle sue difese, ma si limita ad insistere sulla mancata fornitura della caldaia e dei pannelli, questione che il CTU in primo grado aveva già risolto escludendola dal computo del corrispettivo dovuto.
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento dell'appello, ogni altra questione è assorbita.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
In considerazione delle ragioni della decisione, appaiono sussistenti fondati motivi per disporre per entrambi i gradi la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi la residua parte a carico della parte appellata, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 260/2021 del Tribunale Parte_1 di Forlì e condanna al pagamento di € Controparte_1
40.364,31, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 come da domanda;
compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna
[...]
a rifondere a i residui due terzi, che Controparte_1 Parte_1 liquida per l'intero, in € 7.696,00 per compensi per il primo grado ed € 9.991,00 per compensi per il presente grado, oltre spese generali, esborsi, Cap e IVA, se dovuta,
Condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
quanto versato in esecuzione della sentenza appellata.
[...]
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
6 Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 697 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
, titolare dell'omonima ditta ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MAZZOTTI MARIA ANGELA ( ) e GIACOMUCCI MARCO C.F._1
( ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. MATTAROZZI FRANCA C.F._2
( ) in VIA MILAZZO, 5 BOLOGNA;
C.F._3
APPELLANTE
contro
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. VALGIMIGLI LORENZO ( , con domicilio eletto presso lo Studio C.F._4
del difensore in VIA FILIPPO SEVEROLI 31 48018 FAENZA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 260 del 3.3.2021 del Tribunale di Forlì
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: in riforma dell'impugnata sentenza condannare l'opponente – appellata,
, in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro – tempore, a pagare all'appellante - opposto, , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 40.364,31 o la diversa somma che risulterà accertata e provata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, quale corrispettivo residuo ex artt. 1657 o 2225 c.c. dovuto dall'opponente - appellata all'opposto - appellante per le opere eseguite dal Sig. nell'agriturismo “I Monti” di Tredozio, con maggiorazione degli interessi al Parte_1 tasso di mora ex artt. 4 e 5 D. L. vo 231/2002 dal dovuto a saldo;
respingere e disattendere in toto tutte le altre domande e eccezioni avanzate dall'opponente – appellata, nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, poiché infondate in fatto e in diritto;
condannare altresì, a norma dell'art. 336 c.p.c., l'appellato – opponente, Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, a restituire
[...] all'appellante – opposto, , tutto quanto è stato pagato da quest'ultimo alla controparte Parte_1 in forza della sentenza appellata, provvisoriamente esecutiva ex lege, a norma dell'art. 282 c.p.c., pari a € 10.500,00, come da atto di transazione e come da contabili dei bonifici bancari che si producono (doc. 1, 2), con maggiorazione degli interessi legali dalla data dei pagamenti fino al saldo; con vittoria, in ogni caso, dei compensi e delle spese di lite e di C.T.U. di questo e del pregresso grado di giudizio, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 260/2021 Parte_1 del Tribunale di Forlì, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado, sia del giudizio principale, sia del subprocedimento di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 260/2021 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 3 marzo 2021, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione proposta da Parte_2
, avverso il d.i. n. 1743/2014 emesso nei suoi confronti su istanza della
[...] [...]
per il pagamento di € 80.080,0, oltre interessi di mora;
revocava pertanto il d.i. e CP_2 condannava l'opposta alla rifusione delle spese, anche di CTU.
2 La somma richiesta in via monitoria era costituita dal residuo corrispettivo delle opere di impiantistica eseguite su incarico dell'opponente presso l'Agriturismo “I Monti” di Tredozio e il Tribunale riteneva che l'opposta non avesse fornito la prova relativa alle opere asseritamente eseguite dalla stessa, attesa la contestazione dell'opponente che sosteneva che le opere indicate nelle fatture azionate erano state realizzate da imprese terze, salvo una minima parte, che era stata già pagata.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice aveva Parte_1 erroneamente ritenuto che non vi fosse prova delle opere eseguite dall'impresa al momento Pt_1 della sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c., visto che, al contrario, “l'opposto aveva indiscutibilmente dimostrato non certo solamente tramite le fatture prodotte in atti in sede monitoria, bensì tramite le prove testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio di opposizione e tramite le risultanze della C.T.U. dell'Ing. che, nel periodo (settembre / ottobre 2006) in Per_1 cui il Sig. ebbe a sospendere, nell'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., Pt_1 le opere per cui è causa nel cantiere dell'agriturismo “I Monti” di Tredozio, lo stesso, oltre ad avere ultimato tutti i lavori relativi al fabbricato B) di tale cantiere, aveva già pressoché ultimato anche le opere relative al fabbricato A) e alla centrale termica del cantiere in questione, ovvero aveva realizzato l'intero impianto termico di tale fabbricato A), con esclusione dell'installazione dei soli radiatori, aveva già fornito e installato tutti i sanitari, la rubinetteria e le tubazioni dei bagni di tale fabbricato A), aveva già realizzato il collegamento fra la centrale termica e il fabbricato A) e aveva completato all'80% circa i lavori relativi alla centrale termica, con esclusione dell'installazione della caldaia, peraltro, già acquistata in precedenza dal con i relativi accessori, come da Pt_1
fatture n. 342 del 28 aprile 2006, di € 1.178,36 e n. 631 del 25 luglio 2006, di € 5.146,70 della
[...]
, prodotte in atti in sede monitoria (si veda il doc. 6).” CP_3
Secondo l'appellante il giudice non aveva tenuto conto del fatto che il CTU aveva quantificato le opere di termoidraulica eseguite dal in € 59.885,74, oltre IVA, già escluso il materiale Pt_1
acquistato, ma non installato e che la sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c. era addebitabile al committente in quanto non aveva pagato le fatture emesse per i lavori già eseguiti, di talché
l'opponente avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della somma residua di € 40.364,31.
L'appellante contestava altresì la decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva considerato sia l'irrilevanza della mancata determinazione del corrispettivo, stante il disposto dell'art. 1657 c.c. che la decadenza per tardiva denuncia degli asseriti vizi.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il Parte_2 fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
3 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21/05/2024
_____________ ____ _______________
Il Collegio ritiene che, per quanto il ragionamento logico-giuridico descritto dal primo giudice in sentenza sia corretto, in particolare per quanto concerne la distribuzione dell'onere della prova fra le parti ed in particolare riguardo all'onere a carico della di provare l'entità dei lavori CP_2 eseguiti dall'opposta/appellante, tuttavia, non appaiono condivisibili le conclusioni a cui il Tribunale
è giunto ed in particolare riguardo alla mancanza di prova relativa alle opere realizzate dalla
[...]
che in realtà il CTU ha individuato esattamente sulla base di quanto riconosciuto da entrambe CP_2
le parti nel corso delle operazione peritali (affermazione che nessuna delle due parti ha in seguito contestato).
Dall'esame della relazione peritale emerge, infatti, che del credito azionato in monitorio dall' CP_4
(€ 53.900,00 come da preventivo ed € 26.180,00 per lavori ulteriori) sono state verificate ed
[...]
individuate dal CTU le opere risultanti dalle dichiarazioni conformi di entrambe le parti, escludendo quelle per le quali permaneva il disaccordo e/o risultavano eseguite da terzi (cfr. testi escussi).
Alle pagg. 3 e 4 il CTU, infatti, puntualizza che “Durante il sopralluogo veniva evidenziato dalle parti quanto eseguito sotto le richieste della proprietà da parte della ditta e allo stesso Parte_1 tempo emergevano alcune divergenze sulla Installazione di alcuni componenti dell'impianto termico.
In particolare la proprietà indicava che all'interno del locale caldaia non sarebbero mai stati installati il corpo caldaia a gas ed il boiler di accumulo;
il signor confermava di non Parte_1
aver mai consegnato, seppur acquistato e deposto in magazzino, la caldaia a preventivo, ma di aver realizzato tutti gli allacci ed installato il boiler da 300 litri preventivato oltre ad aver eseguito la consegna e il montaggio di sanitati per entrambi gli edifici A e B e la consegna dei pluviali per il solo edificio B fuori preventivo. Si segnala anche che, indicazione confermata da entrambe le parti, la ditta non aveva eseguito anche la consegna e montaggio dei pannelli termico-solari, ma Pt_1
che al contempo aveva fornito una tubazione, non meglio descritta, per il collegamento ad un pozzo esterno posto a circa 30 metri dai fabbricati.”.
Nel prosieguo della relazione, pag. 8, il CTU chiarisce che nel corso del successivo sopralluogo del
12.1.2017 “l'attenzione fu portata sul metodo di valutazione di quanto rilevato e progettato in quanto il problema principale derivava dall'incongruenza tra il progetto depositato dal Per. Ind. Per_2
dello Studio Seta di Forlì e quanto realmente esistente in loco. La scelta, di comune accordo,
[...]
fu quella di valutare lo stato dei luoghi, depurato delle incongruenze progettuali, valutandoli ai prezzi vigenti secondo il prezziario edito dalla Camera di Commercio degli anni in cui è stato realizzato
4 l'intervento, ovvero gli anni 2005 e 2006, come anche indicato dal Giudice nel quesito”.
Alla pag. 6, il CTU, in risposta al primo quesito puntualizza: “Presso la struttura in oggetto, risulta esistente un impianto termico ed idrico-sanitario completo e funzionante idoneo alla destinazione
d'uso ed alle dimensioni della struttura;
tuttavia, quanto rilevato non risulta conforme a quanto autorizzato/depositato presso gli archivi comunali e progettato dal Per. Ind. dello Studio Persona_2
Sera di Forlì. Fatta questa dovuta precisazione, alla presa visione dello stato dei luoghi le parti esprimevano sostanziale accordo su gran parte dei lavori eseguiti ed illustrati nell'all. 3 verbale dei
23.11.2016 e nell'all. 9 relazione fotografica del 23.1.2016”
Alla pag. 7 (ripetuto poi alle pagg. 12 e 13) il CTU, in risposta al secondo quesito, rappresenta “Gli interventi eseguiti dalla ditta furono la realizzazione completa della distribuzione Parte_1
impiantistica degli edifici A e B, la consegna ed installazione del termo-arredo dell'edificio B ed i sanitari degli edifici A e B, la consegna (senza montaggio) di pluviali per l'edificio B.”
Il CTU dava altresì atto che entrambe le parti riconoscevano la mancata consegna della caldaia da
70000 Kcal e la mancata consegna ed installazione dei pannelli termico solari, ma avevano concordato sulla esecuzione di alcune opere non ricomprese nel preventivo.
Pertanto, il CTU nella quantificazione delle opere eseguite dall' non aveva Controparte_4
considerato la caldaia e i pannelli e nemmeno aveva considerato le altre forniture e lavori
(accumulatore e scarichi servizi igienici) sui quali le parti non avevano raggiunto un accordo, ma aveva integrato il preventivo con le voci non preventivamente concordate, ma pacificamente riconosciute come eseguite “tenendo come riferimento, per quanto in disaccordo, tra le parti, l'unica conformità degli impianti depositata dalla ditta in data 14.10.2010 e l'asseverazione CP_5 di fine lavori della DL eseguita dall'Arch. che non indicavano varianti al Persona_3
progetto del Per. Ind. dello Studio Seta fi Forlì e rappresentato dalla L. n. 10/1991 Persona_2
depositata il 17.11.2004.” (pagg. 7 e 13).
Il CTU concludeva quindi che “L'importo per la consegna e posa in opera di quanto in accordo e della consegna del materiale (pluviali) senza la posa di quanto descritto ha un valore di € 59.885,74”
(pag. 14 CTU).
Quanto ai materiali il CTU aveva tenuto conto, fra le numerose bolle di consegna prodotte dall'Impresa solo di quelle temporalmente riferibili al periodo di esecuzione dei lavori e fra Pt_1
di esse, aveva estrapolato i materiali compatibili con i lavori eseguiti e considerato solo le quantità necessarie per la realizzazione delle opere individuate.
In definitiva, attraverso la CTU il primo giudice aveva elementi probatori sufficienti per riconoscere
5 che il valore delle opere eseguite dall' compreso il materiale fornito ammontava alla Controparte_4
minor somma di € 59.885,74 (oltre IVA al 10% già versata, come indicato nelle fatture azionate - doc. 3 e 4 mon.) e detraendo da detto importo gli acconti ricevuti per € 25.510,00, in parziale accoglimento dell'opposizione a D.I., l'opposta doveva essere condannata a pagare il residuo importo di € 40.364,31.
In appello, l'opponente/appellata nemmeno affronta questo unico concreto e fondato profilo di gravame nelle sue difese, ma si limita ad insistere sulla mancata fornitura della caldaia e dei pannelli, questione che il CTU in primo grado aveva già risolto escludendola dal computo del corrispettivo dovuto.
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento dell'appello, ogni altra questione è assorbita.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
In considerazione delle ragioni della decisione, appaiono sussistenti fondati motivi per disporre per entrambi i gradi la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi la residua parte a carico della parte appellata, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 260/2021 del Tribunale Parte_1 di Forlì e condanna al pagamento di € Controparte_1
40.364,31, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 come da domanda;
compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna
[...]
a rifondere a i residui due terzi, che Controparte_1 Parte_1 liquida per l'intero, in € 7.696,00 per compensi per il primo grado ed € 9.991,00 per compensi per il presente grado, oltre spese generali, esborsi, Cap e IVA, se dovuta,
Condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
quanto versato in esecuzione della sentenza appellata.
[...]
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
6 Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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