TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2022 promossa da:
, e ,con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. DOMENICO PORFIDO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. MERALDI ANDREA CP_1
, con il patrocinio degli avv. ti DE MARTINIS CP_2 Controparte_3
MODESTINO, RIZZI MARCO e CANTONE ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 04.12.2024 , celebrata con la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni con note depositate in via telematica, che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la
[...] Parte_3
e la ( hereinafter , CP_1 Controparte_4 CP_2 rappresentando che aveva concluso il 10.08.2021 con la Parte_1 un contratto avente ad oggetto l' acquisto di un c. d. affinatore ad uso CP_1 domestico per il trattamento delle acque destinate al consumo umano modello
“ Gold slim 90“, versando un acconto di euro 150 ed impegnandosi a corrispondere i restanti 3400,00 euro mediante il versamento di 30 quote mensili di euro 115,67 cad. tramite società finanziaria di credito al consumo proposta dal venditore, successivamente individuata nella che inviava al CP_2 Pt_1 un piano di finanziamento che il predetto sottoscriveva.
Aggiungevano gli attori che l' affinatore veniva installato presso la loro abitazione in data 13.08.2021 e che circa otto mesi dopo essi decidevano di effettuare delle analisi dirette ad accertare la salubrità delle acque trattate dall' oggetto de quo, che evidenziavano “ l'assoluta inefficienza allo scopo dell'affinatore in uso presso la loro abitazione “, risultando in particolare dal rapporto di prova n.20220000741 del 31.05.2022 (all. n.6 alla domanda ) effettuato dall' il superamento della Pt_4 concentrazione dei parametri evidenziati nella c.d. “colonna controllo valore limite”, e dal successivo rapporto di prova n. 202200001228 del 7.06.2022 dell'
(all. n.7 alla domanda ) un valore attestante la presenza di batteri coliformi Pt_4 pari a 201 volte superiori rispetto al valore massimo ammesso.
Sulla base di tale premessa di fatto gli attori – ritenendo di avere acquistato un bene difettoso – chiedevano la risoluzione del contratto concluso con la CP_1 per inadempimento e con essa – vertendosi in ipotesi di “ mutuo di scopo “ in considerazione del collegamento del contratto di acquisto del purificatore con quello di finanziamento concluso con la – anche la risoluzione di tale CP_2 ulteriore contratto , e conseguentemente la restituzione al di quanto da Pt_1 lui versato in esecuzione del contratto , oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto dell' inadempimento contrattuale e dei difetti del prodotto acquistato.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e di risposta CP_1 in cui eccepiva in via preliminare l' incompetenza per valore del giudice adito, per essere invece competente al riguardo – in ragione dell' importo richiesto pari ad euro euro 3369.38 – il Giudice di Pace di Termoli ed anche l' improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal' esperimento del tentativo di mediazione di cui al d. lgs. n. 28 /2010, richiamato anche dall' art. 14 del contratto concluso tra essa convenuta ed il . Pt_1
In punto di merito la evidenziava la conformità dell'impianto CP_1 installato presso l'abitazione degli attori alla normativa vigente in materia di apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili, l' inattendibilità dei test effettuati dalla per essere stati effettuati i prelievi Pt_4 presso l' acquedotto e non invece al punto d' uso, ossia al rubinetto, e per essere stata effettuata l'analisi microbiologica in proprio dagli attori, senza contraddittorio tra le parti.
Sulla base di tali premesse la chiedeva in via preliminare al Tribunale di CP_1 dichiararsi incompetente a conoscere la causa ratione valoris ed in via subordinata e sempre preliminarmente di dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e nel merito di rigettare la domanda.
Si costituiva in giudizio la on comparsa di costituzione e di risposta in CP_2 cui osservava che – in caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale formulata dagli attori – la è tenuta – in ragione dell' art. 8 CP_1 della convenzione ripassata tra le parti – a rimborsarle “l'importo che sia già stato versato al fornitore dei beni o dei servizi”. Conseguentemente la chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Veniva instaurata – con esito negativo – la procedura di mediazione , il procedimento veniva istruito attraverso una prova orale espletata a mezzo dei testi , e , dipendenti dell' – l' agenzia regionale dotata Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_4 di competenze in materia di monitoraggio dello stato delle acque regionali, che partono dal campionamento e dall' analisi in laboratorio e arrivano alla valutazione delle risorse idriche – e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 4 dicembre 2024.
Va preliminarmente esaminata – e rigettata in quanto infondata – l ' eccezione con cui la ha evidenziato l' incompetenza per valore dell' intestato CP_1
Ufficio a conoscere la causa per avere richiesto gli attori la condanna dei convenuti al pagamento di una somma inferiore al limite minimo per valore previsto per le cause di competenza del Tribunale.
Si rileva sul punto che la parte attrice ha richiesto la condanna dei convenuti anche “ al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori tutti in conseguenza dell'inadempimento del venditore e dei difetti del prodotto acquistato, che si quantificano nella somma complessiva di Euro 1450,00 o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia” e tale ultima clausola non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 cpc – come meramente di stile, “in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche” (cfr ex aliis Cass. nn. 5854/2024, 22330/2017).
E dall' impossibilità di assimilare la clausola utilizzata dagli attori per la quantificazione del danno a quelle c d “ di stile” discende che la domanda deve essere considerata di valore indeterminato, in quanto tale rientrante nell' ambito della competenza per valore dell' adito Tribunale.
Passando al merito della domanda va osservato che i testi che hanno proceduto al campionamento ed all' analisi delle acque trattate con il purificatore sito all' interno dell' abitazione dei ricorrenti devono essere ritenuti attendibili in ragione della loro specifica professionalità in materia di igiene e dell' assenza di interesse concreto ed attuale della causa.
Ebbene i testi in parola – , e – Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 hanno concordemente affermato di avere effettuato il prelievo delle acque direttamente dall' abitazione della famiglia , e precisamente dal c d Pt_1 purificatore ceduto a dalla , smentendo in tal modo Parte_1 CP_1 irrimediabilmente la tesi sostenuta dalla detta convenuta secondo cui i prelievi sarebbero stati effettuati presso l' acquedotto e non invece al punto d' uso, ossia al rubinetto e l'analisi microbiologica sarebbe stata effettuata in proprio dagli attori.
Dall' accertamento compiuto dai tecnici dell' e di cui agli allegati nn. 5-6-7 Pt_4 alla domanda è risultata presenza dei batteri coliformi nelle acque trattate con l' affinatore ceduto al dalla in misura superiore di 201 volte il Pt_1 CP_1 valore massimo ammesso.
L' efficacia probatoria dell' operato dell' non viene meno per il fatto che all' Pt_4 accertamento non abbia preso parte la , non avendo detta convenuta CP_1 specificato le ragioni per le quali ritiene che le analisi effettuate dall' ente non siano attendibili.
Dal depliant illustrativo dell' affinatore ( e di cui all' allegato alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc di parte attrice ) risulta che l' oggetto ha la funzione “di eliminare dalle acque una serie di possibili sostanza non desiderate così da migliorare le sue caratteristiche” ed in particolare garantisce l' eliminazione dei batteri con una percentuale del 99,99%.
Appare di tutta evidenza che la presenza – così come accertata dall' – di Pt_4 batteri coliformi nelle acque trattate con l' affinatore “Gold slim 90“ concretizza, da parte della , un inadempimento dell' obbligazione appena richiamata. CP_1
Tale inadempimento ha per oggetto l' obbligazione principale assunta dalla
– appunto quella di purificare le acque trattate con l' affinatore – e CP_1 pertanto deve essere ritenuto di non scarsa importanza ai sensi dell' art 1455 cc, in quanto tale idoneo a determinare la risoluzione del contratto concluso tra e la stessa . Parte_1 CP_1
Deve a questo punto deve essere scrutinata l' ulteriore domanda formulata dagli attori, quella diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento concluso con la e tanto in considerazione del collegamento con il CP_2 contratto di acquisto del purificatore.
Nel contratto di mutuo ( allegato n. 3 all' atto di citazione) si afferma specificamente che la somma mutuata è destinata all' acquisto dell' affinatore, definito “depuratore“: tale specifica destinazione non è stata contestata dalle convenute ed anzi risulta sia dal contratto d' acquisto del bene ( laddove si legge che il corrispettivo di 3400 euro in 30 rate verrà corrisposto “ tramite società finanziaria di credito al consumo”) sia dallo stesso contratto di finanziamento ( in cui si richiama espressamente la figura del “convenzionato”, ossia del fornitore, e si conferma l' importo del finanziamento, del numero delle rate e dell' importo di ciascuna di esse nelle misure indicate nel contratto di acquisto).
Si deve dunque ritenere che – nel caso che ci intrattiene – sussista un collegamento negoziale tra il contratto d' acquisto del depuratore e quello di finanziamento, siccome finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario ed atteso il comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria rilevanza anche dal punto di vista causale (cfr ex plurimis Cass. n. 45617/2023).
La causa di risoluzione del contratto d' acquisto spiega un' efficacia immediata e diretta sul contratto di finanziamento, proprio per effetto dell'impossibilità di realizzazione dell'interesse perseguito dalle parti attraverso il loro coordinamento.
Le conseguenze della pronuncia di risoluzione dei negozi collegati sono individuate dall' art 125 quinquies d lgs n. 141/2010, secondo cui “ 1.nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonchè ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Va peraltro osservato che l' istituto di finanziamento convenuto non ha eccepito nel presente procedimento il mancato pagamento delle rate di cui è stata richiesta la restituzione,che deve quindi – anche in applicazione del principio della non contestazione ex art 112 cpc – essere disposta a suo carico ed in favore di , tenuto conto del carattere personale dell'azione di Parte_1 ripetizione dell'indebito, che legittima chi ha eseguito un pagamento in forza di un titolo nullo ad ottenerne la restituzione da parte di chi l'ha ricevuto ( cfr ex aliis Trib Velletri n. 987/2022).
Viene invece rigettata la domanda di restituzione proposta nei confronti della
, e tanto – di nuovo – sulla base dell' art 125 quinquies d lgs n. CP_1
141/2010,che pone a carico del solo finanziatore – la nel caso che ci CP_2 impegna – l' obbligo di rimborso.
La condanna è tuttavia limitata alle sole rate pagate dal in favore della Pt_1 fino al novembre 2022 , per un importo pari ad euro 1769,38, e non di CP_2 quelle ulteriori, non avendone la parte attrice provato il relativo esborso.
Non può , infine , trovare accoglimento l' ulteriore domanda svolta dagli attori, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall' inadempimento contrattuale della , non essendone stata dimostrata l' CP_1 esistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidata in base allo scaglione per valore del d m n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum, nella misura media e con aumento del 20% ai sensi dell' art 4 co 2 in ragione della pluralità di convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così decide, ogni diversa istanza disattesa: in parziale accoglimento della domanda dichiara la nullità del contratto di acquisto concluso tra e la , nonché di quello Parte_1 CP_1 concluso tra e la;
Parte_1 Controparte_5
condanna la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell' importo di euro 1769,38 in favore di , maggiorato di interessi nella misura legale dalle date Parte_1 dei versamenti delle singole rate al saldo effettivo;
liquida le spese di lite in favore di nell' importo di euro 3152,40 Parte_1
– di cui 98 per spese e 3062,40 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e le pone a carico di entrambe le convenute, nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Larino, 16 aprile 2025.
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2022 promossa da:
, e ,con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. DOMENICO PORFIDO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. MERALDI ANDREA CP_1
, con il patrocinio degli avv. ti DE MARTINIS CP_2 Controparte_3
MODESTINO, RIZZI MARCO e CANTONE ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 04.12.2024 , celebrata con la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni con note depositate in via telematica, che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la
[...] Parte_3
e la ( hereinafter , CP_1 Controparte_4 CP_2 rappresentando che aveva concluso il 10.08.2021 con la Parte_1 un contratto avente ad oggetto l' acquisto di un c. d. affinatore ad uso CP_1 domestico per il trattamento delle acque destinate al consumo umano modello
“ Gold slim 90“, versando un acconto di euro 150 ed impegnandosi a corrispondere i restanti 3400,00 euro mediante il versamento di 30 quote mensili di euro 115,67 cad. tramite società finanziaria di credito al consumo proposta dal venditore, successivamente individuata nella che inviava al CP_2 Pt_1 un piano di finanziamento che il predetto sottoscriveva.
Aggiungevano gli attori che l' affinatore veniva installato presso la loro abitazione in data 13.08.2021 e che circa otto mesi dopo essi decidevano di effettuare delle analisi dirette ad accertare la salubrità delle acque trattate dall' oggetto de quo, che evidenziavano “ l'assoluta inefficienza allo scopo dell'affinatore in uso presso la loro abitazione “, risultando in particolare dal rapporto di prova n.20220000741 del 31.05.2022 (all. n.6 alla domanda ) effettuato dall' il superamento della Pt_4 concentrazione dei parametri evidenziati nella c.d. “colonna controllo valore limite”, e dal successivo rapporto di prova n. 202200001228 del 7.06.2022 dell'
(all. n.7 alla domanda ) un valore attestante la presenza di batteri coliformi Pt_4 pari a 201 volte superiori rispetto al valore massimo ammesso.
Sulla base di tale premessa di fatto gli attori – ritenendo di avere acquistato un bene difettoso – chiedevano la risoluzione del contratto concluso con la CP_1 per inadempimento e con essa – vertendosi in ipotesi di “ mutuo di scopo “ in considerazione del collegamento del contratto di acquisto del purificatore con quello di finanziamento concluso con la – anche la risoluzione di tale CP_2 ulteriore contratto , e conseguentemente la restituzione al di quanto da Pt_1 lui versato in esecuzione del contratto , oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto dell' inadempimento contrattuale e dei difetti del prodotto acquistato.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e di risposta CP_1 in cui eccepiva in via preliminare l' incompetenza per valore del giudice adito, per essere invece competente al riguardo – in ragione dell' importo richiesto pari ad euro euro 3369.38 – il Giudice di Pace di Termoli ed anche l' improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal' esperimento del tentativo di mediazione di cui al d. lgs. n. 28 /2010, richiamato anche dall' art. 14 del contratto concluso tra essa convenuta ed il . Pt_1
In punto di merito la evidenziava la conformità dell'impianto CP_1 installato presso l'abitazione degli attori alla normativa vigente in materia di apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili, l' inattendibilità dei test effettuati dalla per essere stati effettuati i prelievi Pt_4 presso l' acquedotto e non invece al punto d' uso, ossia al rubinetto, e per essere stata effettuata l'analisi microbiologica in proprio dagli attori, senza contraddittorio tra le parti.
Sulla base di tali premesse la chiedeva in via preliminare al Tribunale di CP_1 dichiararsi incompetente a conoscere la causa ratione valoris ed in via subordinata e sempre preliminarmente di dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e nel merito di rigettare la domanda.
Si costituiva in giudizio la on comparsa di costituzione e di risposta in CP_2 cui osservava che – in caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale formulata dagli attori – la è tenuta – in ragione dell' art. 8 CP_1 della convenzione ripassata tra le parti – a rimborsarle “l'importo che sia già stato versato al fornitore dei beni o dei servizi”. Conseguentemente la chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Veniva instaurata – con esito negativo – la procedura di mediazione , il procedimento veniva istruito attraverso una prova orale espletata a mezzo dei testi , e , dipendenti dell' – l' agenzia regionale dotata Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_4 di competenze in materia di monitoraggio dello stato delle acque regionali, che partono dal campionamento e dall' analisi in laboratorio e arrivano alla valutazione delle risorse idriche – e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 4 dicembre 2024.
Va preliminarmente esaminata – e rigettata in quanto infondata – l ' eccezione con cui la ha evidenziato l' incompetenza per valore dell' intestato CP_1
Ufficio a conoscere la causa per avere richiesto gli attori la condanna dei convenuti al pagamento di una somma inferiore al limite minimo per valore previsto per le cause di competenza del Tribunale.
Si rileva sul punto che la parte attrice ha richiesto la condanna dei convenuti anche “ al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori tutti in conseguenza dell'inadempimento del venditore e dei difetti del prodotto acquistato, che si quantificano nella somma complessiva di Euro 1450,00 o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia” e tale ultima clausola non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 cpc – come meramente di stile, “in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche” (cfr ex aliis Cass. nn. 5854/2024, 22330/2017).
E dall' impossibilità di assimilare la clausola utilizzata dagli attori per la quantificazione del danno a quelle c d “ di stile” discende che la domanda deve essere considerata di valore indeterminato, in quanto tale rientrante nell' ambito della competenza per valore dell' adito Tribunale.
Passando al merito della domanda va osservato che i testi che hanno proceduto al campionamento ed all' analisi delle acque trattate con il purificatore sito all' interno dell' abitazione dei ricorrenti devono essere ritenuti attendibili in ragione della loro specifica professionalità in materia di igiene e dell' assenza di interesse concreto ed attuale della causa.
Ebbene i testi in parola – , e – Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 hanno concordemente affermato di avere effettuato il prelievo delle acque direttamente dall' abitazione della famiglia , e precisamente dal c d Pt_1 purificatore ceduto a dalla , smentendo in tal modo Parte_1 CP_1 irrimediabilmente la tesi sostenuta dalla detta convenuta secondo cui i prelievi sarebbero stati effettuati presso l' acquedotto e non invece al punto d' uso, ossia al rubinetto e l'analisi microbiologica sarebbe stata effettuata in proprio dagli attori.
Dall' accertamento compiuto dai tecnici dell' e di cui agli allegati nn. 5-6-7 Pt_4 alla domanda è risultata presenza dei batteri coliformi nelle acque trattate con l' affinatore ceduto al dalla in misura superiore di 201 volte il Pt_1 CP_1 valore massimo ammesso.
L' efficacia probatoria dell' operato dell' non viene meno per il fatto che all' Pt_4 accertamento non abbia preso parte la , non avendo detta convenuta CP_1 specificato le ragioni per le quali ritiene che le analisi effettuate dall' ente non siano attendibili.
Dal depliant illustrativo dell' affinatore ( e di cui all' allegato alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc di parte attrice ) risulta che l' oggetto ha la funzione “di eliminare dalle acque una serie di possibili sostanza non desiderate così da migliorare le sue caratteristiche” ed in particolare garantisce l' eliminazione dei batteri con una percentuale del 99,99%.
Appare di tutta evidenza che la presenza – così come accertata dall' – di Pt_4 batteri coliformi nelle acque trattate con l' affinatore “Gold slim 90“ concretizza, da parte della , un inadempimento dell' obbligazione appena richiamata. CP_1
Tale inadempimento ha per oggetto l' obbligazione principale assunta dalla
– appunto quella di purificare le acque trattate con l' affinatore – e CP_1 pertanto deve essere ritenuto di non scarsa importanza ai sensi dell' art 1455 cc, in quanto tale idoneo a determinare la risoluzione del contratto concluso tra e la stessa . Parte_1 CP_1
Deve a questo punto deve essere scrutinata l' ulteriore domanda formulata dagli attori, quella diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento concluso con la e tanto in considerazione del collegamento con il CP_2 contratto di acquisto del purificatore.
Nel contratto di mutuo ( allegato n. 3 all' atto di citazione) si afferma specificamente che la somma mutuata è destinata all' acquisto dell' affinatore, definito “depuratore“: tale specifica destinazione non è stata contestata dalle convenute ed anzi risulta sia dal contratto d' acquisto del bene ( laddove si legge che il corrispettivo di 3400 euro in 30 rate verrà corrisposto “ tramite società finanziaria di credito al consumo”) sia dallo stesso contratto di finanziamento ( in cui si richiama espressamente la figura del “convenzionato”, ossia del fornitore, e si conferma l' importo del finanziamento, del numero delle rate e dell' importo di ciascuna di esse nelle misure indicate nel contratto di acquisto).
Si deve dunque ritenere che – nel caso che ci intrattiene – sussista un collegamento negoziale tra il contratto d' acquisto del depuratore e quello di finanziamento, siccome finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario ed atteso il comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria rilevanza anche dal punto di vista causale (cfr ex plurimis Cass. n. 45617/2023).
La causa di risoluzione del contratto d' acquisto spiega un' efficacia immediata e diretta sul contratto di finanziamento, proprio per effetto dell'impossibilità di realizzazione dell'interesse perseguito dalle parti attraverso il loro coordinamento.
Le conseguenze della pronuncia di risoluzione dei negozi collegati sono individuate dall' art 125 quinquies d lgs n. 141/2010, secondo cui “ 1.nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonchè ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Va peraltro osservato che l' istituto di finanziamento convenuto non ha eccepito nel presente procedimento il mancato pagamento delle rate di cui è stata richiesta la restituzione,che deve quindi – anche in applicazione del principio della non contestazione ex art 112 cpc – essere disposta a suo carico ed in favore di , tenuto conto del carattere personale dell'azione di Parte_1 ripetizione dell'indebito, che legittima chi ha eseguito un pagamento in forza di un titolo nullo ad ottenerne la restituzione da parte di chi l'ha ricevuto ( cfr ex aliis Trib Velletri n. 987/2022).
Viene invece rigettata la domanda di restituzione proposta nei confronti della
, e tanto – di nuovo – sulla base dell' art 125 quinquies d lgs n. CP_1
141/2010,che pone a carico del solo finanziatore – la nel caso che ci CP_2 impegna – l' obbligo di rimborso.
La condanna è tuttavia limitata alle sole rate pagate dal in favore della Pt_1 fino al novembre 2022 , per un importo pari ad euro 1769,38, e non di CP_2 quelle ulteriori, non avendone la parte attrice provato il relativo esborso.
Non può , infine , trovare accoglimento l' ulteriore domanda svolta dagli attori, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall' inadempimento contrattuale della , non essendone stata dimostrata l' CP_1 esistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidata in base allo scaglione per valore del d m n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum, nella misura media e con aumento del 20% ai sensi dell' art 4 co 2 in ragione della pluralità di convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così decide, ogni diversa istanza disattesa: in parziale accoglimento della domanda dichiara la nullità del contratto di acquisto concluso tra e la , nonché di quello Parte_1 CP_1 concluso tra e la;
Parte_1 Controparte_5
condanna la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell' importo di euro 1769,38 in favore di , maggiorato di interessi nella misura legale dalle date Parte_1 dei versamenti delle singole rate al saldo effettivo;
liquida le spese di lite in favore di nell' importo di euro 3152,40 Parte_1
– di cui 98 per spese e 3062,40 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e le pone a carico di entrambe le convenute, nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Larino, 16 aprile 2025.
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis