TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2207/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2207/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LI CA IE e con domicilio eletto presso il suo studio in Magenta (MI), via
Mazenta n. 19;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in DOMODOSSOLA, in data 09/05/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte
II, Serie A, n. 3, dell'anno 2015;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) I figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della loro residenza;
c) La casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI) , strada privata Elsa Morante n.2, scala 2, int. A, di proprietà della signora , rimarrà assegnata a quest'ultima Parte_2 con tutti gli arredi. d) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento personale l'importo mensile di E. 1.500,00 , da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, e l'importo mensile di E. 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del minore . Le Persona_1
spese centro per l'autismo, di circa E. 439,00 al mese, verranno interamente pagate dal signor
così come il canone mensile del noleggio a lungo termine della Parte_1
autovettura utilizzata dalla moglie anche per accudire il minore che oggi ammonta a E.
715,00. Il signor si farà carico nella misura del 100% anche delle spese Parte_1 straordinarie del figlio così come indicate dalle LINEE GUIDA della Corte d'Appello di
Milano.
e) Le Parti dichiarano che quanto non previsto nelle condizioni di cui sopra è già stato tra di esse regolato, di avere diviso e, comunque, di avere trovato un accordo di divisione di quanto ancora in comune e/o cointestato;
f) Le Parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che, col puntuale adempimento degli obblighi ivi previsti, non avranno null'altro reciprocamente a pretendere;
g) Le Parti si danno il reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del minore sui documenti di Persona_1
ciascuno
h) Spese di lite compensate tra le Parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Domodossola il 09/05/2015, (atto n.3;
[...]
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2207/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2207/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LI CA IE e con domicilio eletto presso il suo studio in Magenta (MI), via
Mazenta n. 19;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in DOMODOSSOLA, in data 09/05/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte
II, Serie A, n. 3, dell'anno 2015;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) I figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della loro residenza;
c) La casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI) , strada privata Elsa Morante n.2, scala 2, int. A, di proprietà della signora , rimarrà assegnata a quest'ultima Parte_2 con tutti gli arredi. d) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento personale l'importo mensile di E. 1.500,00 , da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, e l'importo mensile di E. 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del minore . Le Persona_1
spese centro per l'autismo, di circa E. 439,00 al mese, verranno interamente pagate dal signor
così come il canone mensile del noleggio a lungo termine della Parte_1
autovettura utilizzata dalla moglie anche per accudire il minore che oggi ammonta a E.
715,00. Il signor si farà carico nella misura del 100% anche delle spese Parte_1 straordinarie del figlio così come indicate dalle LINEE GUIDA della Corte d'Appello di
Milano.
e) Le Parti dichiarano che quanto non previsto nelle condizioni di cui sopra è già stato tra di esse regolato, di avere diviso e, comunque, di avere trovato un accordo di divisione di quanto ancora in comune e/o cointestato;
f) Le Parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che, col puntuale adempimento degli obblighi ivi previsti, non avranno null'altro reciprocamente a pretendere;
g) Le Parti si danno il reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del minore sui documenti di Persona_1
ciascuno
h) Spese di lite compensate tra le Parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Domodossola il 09/05/2015, (atto n.3;
[...]
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3