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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 9.10.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
DA viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele DA
Rg n. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele DA ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 481/2024
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
e dell'avv. Guido Rossi Gironda sito in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i otificata il 15.02.2024 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 19.615,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 296/22 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 24 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “in data 5.11.22 la Compagnia aerea nel fornire i dati Parte_1
PNR/API per il volo BA554 proveniente da Lon neamente i dati relativi al passeggero nata il [...] di nazionalità Parte_2 italiana comunicando ocumento (passaporto ordinario)
“ con scadenza 05.12.25. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 Parte_2 strava ai controlli documentali il documento (p
[...] ordinario) n. con scadenza 31.01.2032, documento chiaramente Numero_2 differente da q icato dalla compagnia . Parte_1
Contestava, in particolare, 1) l'invalidità d per mancata previsione normativa della condotta illecita indicata nell'ordinanza; 2) l'illegittimità del report utilizzato per l'adozione del verbale di Pt_3 accertamento;
3) il distorto e antigiuridico della normativa da parte della polizia di frontiera;
4) carenza delle indicazioni del volo nel verbale;
5) mancata indicazione delle ragioni per le quali non era stata effettuata la contestazione immediata;
6) il verbale era stato comunque elevato nei confronti della persona giuridica e non verso l'effettivo trasgressore. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 101/'24, notificata a mezzo pec il 15.02.24 emessa dalla a firma della Dr.ssa Controparte_2 CP_3
b) in via principale nel merito, accogliere il presente ricorso per le
[...] sopra esposte e, per l'effetto, statuire l'annullamento della predetta Ordinanza – Ingiunzione del n. 101/'24, notificata a mezzo pec il 15.02.'24; c) in via subordinata, con salvezza di gravame, ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale di € 5.000,00, non essendo configurabile la recidiva ex adverso invocata per la quantificazione dell'ingente importo ingiunto ed avendo l CP_1
Direzione aeroportuale spiccato l'ordinanza impugnata, malgra CP_2 grave violazione da p ella Polizia di Frontiera di Fiumicino della procedura di accertamento dei dati API secondo i presupposti, le modalità e tempistiche imposti dall'art. 9 del D. Lgs.vo n 53/18 (della cui normativa, con il verbale n 296'/22, risultano inammissibilmente annichilite la ratio e le finalità di effettiva tutela dell'ordine pubblico), nonché anche per la conseguente impossibilità per di rassegnare qualsivoglia difesa sul proprio Parte_1 operato (sempre da garantirsi in base all'art 24 della Costituzione), avendo la stessa, in conformità dei dettami del predetto D. Lgs.vo n. 53/'18 cancellato tutti i dati dei passeggeri trascorse 24 ore dal volo;
d) in ogni caso, condannare la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli onorari del presente giudizio (oltre spese generali, Iva e Ca). e) condannare la parte opposta al ristoro danni per lite temeraria ex art. 96, 1 e 3 comma, cpc, per aver la medesima imposto l'odierna causa non accettando le difese sollevate ex art. 18 Legge n 689/18 riproposte nella presente sede”.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva contumace. CP_1
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione.
4.L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico.
5.Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 5.11.22 la Compagnia aerea nel Parte_1 fornire i dati PNR/API per il volo BA554 proveniente va erroneamente i dati relativi al passeggero nata il Parte_2
03.01.1981 di nazionalità italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con scadenza 05.12.25. Al suo arrivo il Numero_1 passeggero ava ai controlli documentali il documento Parte_2
(passaport con scadenza 31.01.2032, documento Numero_2 chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia Pt_1
.
[...]
6.Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda l'erronea indicazione, Parte_1 in relazione al volo BA55 gero veniva Parte_2 riportato erroneamente in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco. Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Del resto, non vi è evidenza che si tratti di entrambi passaporti italiani oppure di nazionalità diversa. Deve, comunque, notarsi che la possibile disponibilità di due distinti passaporti italiani validi per l'espatrio ad opera del passeggero (così come previsto dal DM n. 303-33 del 2010) rende anche possibile che lo stesso abbia utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera. Il comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs n. 53/2018 prescrive, in particolare, che “
1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. E', quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere in necessari controlli. Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore. Si tratta di carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo, dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
7.Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta in considerazione della contumacia della parte opposta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione n. 101/2024 emessa da CP_1
-CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 3.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele DA