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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. - Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma di € 557,82 richiesta dall' con la nota CP_1 del 17.01.2023 .
Si costituiva l' e chiedeva e deduceva di avere provveduto, nelle more CP_1 del giudizio, alla riliquidazione della prestazione che aveva comportato l'annullamento del debito richiesto e chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, annullando il debito preteso dalla ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
A tal fine deve in primo luogo rilevarsi che sebbene la ricostituzione da parte dell' sia sopravvenuta allorquando il giudizio era già pendente, tuttavia la CP_1 determinazione è intervenuta solo ad mese di distanza dalla notifica del ricorso.
Pertanto, attesa la necessità dell'istruttoria documentale a seguito della domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente in data 22.5.2023 e valutati i tempi ordinari per addivenire ad una determinazione definitiva da parte dell'ente, si configura all'evidenza una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese integralmente compensate.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 16 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. - Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma di € 557,82 richiesta dall' con la nota CP_1 del 17.01.2023 .
Si costituiva l' e chiedeva e deduceva di avere provveduto, nelle more CP_1 del giudizio, alla riliquidazione della prestazione che aveva comportato l'annullamento del debito richiesto e chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, annullando il debito preteso dalla ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
A tal fine deve in primo luogo rilevarsi che sebbene la ricostituzione da parte dell' sia sopravvenuta allorquando il giudizio era già pendente, tuttavia la CP_1 determinazione è intervenuta solo ad mese di distanza dalla notifica del ricorso.
Pertanto, attesa la necessità dell'istruttoria documentale a seguito della domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente in data 22.5.2023 e valutati i tempi ordinari per addivenire ad una determinazione definitiva da parte dell'ente, si configura all'evidenza una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese integralmente compensate.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 16 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)