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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Relatore
Consigliere Dott. Sergio Casarella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1047/2022 R.G. e promossa da
(P. IV ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Copponi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Sergio Poeta sito in
Filottrano (An), Via XXX Giugno n. 21;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
Monterubbianesi ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Fermo, Via Ognissanti n.
13
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 887/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
14/10/2020 in materia di contratto d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 03.05.2021 la conveniva in CP_1 Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il affinché ne venisse Parte_1 accertato l'inadempimento al contratto d'opera sottoscritto tra le parti in data 06.10.2016.
Il predetto contratto aveva ad oggetto la realizzazione da parte della ditta di tutta una serie di CP_1 arredi natalizi presso l'area del per il periodo intercorrente tra gli anni Parte_1
2016 e 2020 compreso al corrispettivo pattuito di € 9.600,00 annui oltre IV.
Con missiva inoltrata a mezzo pec in data 10.10.2018 il Sig. quale presidente del Persona_1
Consorzio comunicava alla la volontà di affidare l'incarico in questione ad una ditta che gli CP_1
aveva presentato un progetto, non soltanto più dettagliato, ma anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto dalla stessa. CP_1
In data 27.02.2019 si teneva il primo incontro della procedura di negoziazione assistita, in cui la ditta installatrice rappresentava di non essere più disposta ad eseguire l'incarico originariamente affidatole avuto riguardo agli anni 2019/2020.
Facendo seguito a tale dichiarazione, il legale rapp.te del chiedeva espressa liberatoria ai Parte_1
vincoli precedentemente assunti per il suddetto lasso temporale;
la controparte si rifiutava tuttavia di rilasciare quanto richiesto.
pagina 2 di 6 La conveniva dunque in giudizio il assumendo che lo stesso si era reso inadempiente CP_1 Parte_1 laddove nel 2018, contravvenendo all'accordo in essere, decideva di affidare ad un'azienda concorrente l'incarico per la realizzazione degli arredi natalizi e chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento per danno emergente e lucro cessante da perdita di chance.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine minimo a comparire di novanta giorni liberi, previsto dall'art. 163 bis c.p.c., chiedendo la fissazione di altra udienza con facoltà per il convenuto di integrare il proprio atto introduttivo. Nel merito contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice rilevava che la nullità dell'atto introduttivo fosse stata sanata dalla costituzione della convenuta ma, a fronte della persistente eccezione di parte convenuta, fissava una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, con facoltà per il convenuto di integrare la comparsa di costituzione.
§ 2 - La causa veniva decisa dal primo giudice ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva la domanda proposta da parte attrice dichiarando la risoluzione del contratto;
- condannava per l'effetto la Società al risarcimento del danno in favore Controparte_2
della ditta quantificato in euro 9.600,00 oltre Parte_2
IVA e interessi di mora dal giorno dell'evento al saldo effettivo;
- condannava la Società al rimborso in favore della società Controparte_2 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.235,00 Parte_2
oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, nonché euro 264,00 per esborsi.
Il impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello Parte_1
di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il Parte_2
gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 6 § 3 – Col primo ed unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto in capo all'impresa esecutrice il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificando la relativa somma nel corrispettivo non riscosso per l'anno 2018 e pari ad € 9.600,00.
Sosteneva sul punto l'appellante che l'ammontare del ristoro in parola non poteva rinvenirsi nel compenso contrattualmente stabilito per l'anzidetta annualità (cfr. doc. 1 all. citazione in primo grado), atteso che esso doveva eventualmente calcolarsi in una quota del 15-20% dei predetti € 9.600,00 quale utile conseguibile sul corrispettivo lordo.
Il motivo è fondato.
3.1 - La tematica è stata oggetto di specifico esame, ed in particolare con la sentenza n. 5304/2020 in cui la Corte di Cassazione ha fra l'altro richiamato il principio di diritto per cui la […] consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale (in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova: Cass. n. 19146 del 2013) ha affermato che, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere […]”.
Risulta pertanto di tutta evidenza come nella presente fattispecie il Giudice di primo grado abbia errato nel riconoscere a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante esattamente la somma prevista nel contratto.
In ossequio all'orientamento espresso nella pronuncia suindicata, infatti, il risarcimento di cui ci stiamo occupando non potrà corrispondere – salvo casi eccezionali in cui, appunto, ne risulti in positivo la prova, che spetta a chi chiede il risarcimento - con quanto spettante all'esecutore per la realizzazione delle opere, giacché costituisce una somma calcolata a partire dal prezzo convenuto e dunque, di regola, necessariamente inferiore ad esso.
3.2 - Nella vicenda odierna la non ha fornito dimostrazione alcuna di aver dovuto sopportare dei CP_1
costi vivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisto di materiali, attrezzatture e/o impalcature per il montaggio/smontaggio degli arredi, impiego di personale) nell'approntare quanto necessario all'esecuzione dell'incarico affidatole e poi revocato in seguito al ripensamento comunicatole a mezzo pec dal (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). Parte_1
pagina 4 di 6 Pertanto alcuna somma le potrà essere accordata a ristoro del lucro cessante dalla medesima asseritamente subito per non aver potuto realizzare l'originario progetto di installazione degli arredi e degli addobbi natalizi nel 2018 presso l'area del . Parte_1
3.3 - Parimenti non provata risulta la voce del danno emergente, indicato da parte attrice nella somma di € 27.535,66 di cui alla fattura IDO822/2016CI del 30.11.2016 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado); in sostanziale adesione a quanto già affermato dal Tribunale, anche questo Collegio ritiene che tale documento nulla dimostri in tal senso, non potendosi rinvenire alcun collegamento immediato tra le voci ivi figuranti e l'incarico per cui è causa.
La fattura in parola non offre cioè alcuna certezza dimostrativa del fatto che le attrezzatture indicate siano state effettivamente acquistate dalla per far fronte alle necessità legate all'installazione CP_1
delle luminarie natalizie per conto dell'odierna attrice.
§ 4 - L'appellante rileva di aver pagato la somma di € 18.795,01 in esecuzione della sentenza oggi impugnata, producendo a conforto apposita contabile di bonifico (cfr. doc. E all. fascicolo di primo grado di parte convenuta).
La mancanza di un'apposita contestazione sul punto rende tale circostanza pacifica.
Ne consegue che l'odierna attrice sarà tenuta a restituire alla controparte l'anzidetta somma della cui corresponsione ha beneficiato in assenza di una valida causa giustificatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi di riferimento .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza /2022 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
- condanna la società a rifondere al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 18.795,01 oltre interessi legali dal giorno della domanda restitutoria a
[...]
quello di effettivo soddisfo;
pagina 5 di 6 - condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in €
1.701,00 e, quando al presente grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona, c.c. del 22.10.24
Il Cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Pier Giorgio Palestini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Relatore
Consigliere Dott. Sergio Casarella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1047/2022 R.G. e promossa da
(P. IV ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Copponi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Sergio Poeta sito in
Filottrano (An), Via XXX Giugno n. 21;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
Monterubbianesi ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Fermo, Via Ognissanti n.
13
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 887/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
14/10/2020 in materia di contratto d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 03.05.2021 la conveniva in CP_1 Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il affinché ne venisse Parte_1 accertato l'inadempimento al contratto d'opera sottoscritto tra le parti in data 06.10.2016.
Il predetto contratto aveva ad oggetto la realizzazione da parte della ditta di tutta una serie di CP_1 arredi natalizi presso l'area del per il periodo intercorrente tra gli anni Parte_1
2016 e 2020 compreso al corrispettivo pattuito di € 9.600,00 annui oltre IV.
Con missiva inoltrata a mezzo pec in data 10.10.2018 il Sig. quale presidente del Persona_1
Consorzio comunicava alla la volontà di affidare l'incarico in questione ad una ditta che gli CP_1
aveva presentato un progetto, non soltanto più dettagliato, ma anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto dalla stessa. CP_1
In data 27.02.2019 si teneva il primo incontro della procedura di negoziazione assistita, in cui la ditta installatrice rappresentava di non essere più disposta ad eseguire l'incarico originariamente affidatole avuto riguardo agli anni 2019/2020.
Facendo seguito a tale dichiarazione, il legale rapp.te del chiedeva espressa liberatoria ai Parte_1
vincoli precedentemente assunti per il suddetto lasso temporale;
la controparte si rifiutava tuttavia di rilasciare quanto richiesto.
pagina 2 di 6 La conveniva dunque in giudizio il assumendo che lo stesso si era reso inadempiente CP_1 Parte_1 laddove nel 2018, contravvenendo all'accordo in essere, decideva di affidare ad un'azienda concorrente l'incarico per la realizzazione degli arredi natalizi e chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento per danno emergente e lucro cessante da perdita di chance.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine minimo a comparire di novanta giorni liberi, previsto dall'art. 163 bis c.p.c., chiedendo la fissazione di altra udienza con facoltà per il convenuto di integrare il proprio atto introduttivo. Nel merito contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice rilevava che la nullità dell'atto introduttivo fosse stata sanata dalla costituzione della convenuta ma, a fronte della persistente eccezione di parte convenuta, fissava una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, con facoltà per il convenuto di integrare la comparsa di costituzione.
§ 2 - La causa veniva decisa dal primo giudice ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva la domanda proposta da parte attrice dichiarando la risoluzione del contratto;
- condannava per l'effetto la Società al risarcimento del danno in favore Controparte_2
della ditta quantificato in euro 9.600,00 oltre Parte_2
IVA e interessi di mora dal giorno dell'evento al saldo effettivo;
- condannava la Società al rimborso in favore della società Controparte_2 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.235,00 Parte_2
oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, nonché euro 264,00 per esborsi.
Il impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello Parte_1
di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il Parte_2
gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 6 § 3 – Col primo ed unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto in capo all'impresa esecutrice il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificando la relativa somma nel corrispettivo non riscosso per l'anno 2018 e pari ad € 9.600,00.
Sosteneva sul punto l'appellante che l'ammontare del ristoro in parola non poteva rinvenirsi nel compenso contrattualmente stabilito per l'anzidetta annualità (cfr. doc. 1 all. citazione in primo grado), atteso che esso doveva eventualmente calcolarsi in una quota del 15-20% dei predetti € 9.600,00 quale utile conseguibile sul corrispettivo lordo.
Il motivo è fondato.
3.1 - La tematica è stata oggetto di specifico esame, ed in particolare con la sentenza n. 5304/2020 in cui la Corte di Cassazione ha fra l'altro richiamato il principio di diritto per cui la […] consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale (in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova: Cass. n. 19146 del 2013) ha affermato che, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere […]”.
Risulta pertanto di tutta evidenza come nella presente fattispecie il Giudice di primo grado abbia errato nel riconoscere a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante esattamente la somma prevista nel contratto.
In ossequio all'orientamento espresso nella pronuncia suindicata, infatti, il risarcimento di cui ci stiamo occupando non potrà corrispondere – salvo casi eccezionali in cui, appunto, ne risulti in positivo la prova, che spetta a chi chiede il risarcimento - con quanto spettante all'esecutore per la realizzazione delle opere, giacché costituisce una somma calcolata a partire dal prezzo convenuto e dunque, di regola, necessariamente inferiore ad esso.
3.2 - Nella vicenda odierna la non ha fornito dimostrazione alcuna di aver dovuto sopportare dei CP_1
costi vivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisto di materiali, attrezzatture e/o impalcature per il montaggio/smontaggio degli arredi, impiego di personale) nell'approntare quanto necessario all'esecuzione dell'incarico affidatole e poi revocato in seguito al ripensamento comunicatole a mezzo pec dal (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). Parte_1
pagina 4 di 6 Pertanto alcuna somma le potrà essere accordata a ristoro del lucro cessante dalla medesima asseritamente subito per non aver potuto realizzare l'originario progetto di installazione degli arredi e degli addobbi natalizi nel 2018 presso l'area del . Parte_1
3.3 - Parimenti non provata risulta la voce del danno emergente, indicato da parte attrice nella somma di € 27.535,66 di cui alla fattura IDO822/2016CI del 30.11.2016 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado); in sostanziale adesione a quanto già affermato dal Tribunale, anche questo Collegio ritiene che tale documento nulla dimostri in tal senso, non potendosi rinvenire alcun collegamento immediato tra le voci ivi figuranti e l'incarico per cui è causa.
La fattura in parola non offre cioè alcuna certezza dimostrativa del fatto che le attrezzatture indicate siano state effettivamente acquistate dalla per far fronte alle necessità legate all'installazione CP_1
delle luminarie natalizie per conto dell'odierna attrice.
§ 4 - L'appellante rileva di aver pagato la somma di € 18.795,01 in esecuzione della sentenza oggi impugnata, producendo a conforto apposita contabile di bonifico (cfr. doc. E all. fascicolo di primo grado di parte convenuta).
La mancanza di un'apposita contestazione sul punto rende tale circostanza pacifica.
Ne consegue che l'odierna attrice sarà tenuta a restituire alla controparte l'anzidetta somma della cui corresponsione ha beneficiato in assenza di una valida causa giustificatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi di riferimento .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza /2022 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
- condanna la società a rifondere al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 18.795,01 oltre interessi legali dal giorno della domanda restitutoria a
[...]
quello di effettivo soddisfo;
pagina 5 di 6 - condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in €
1.701,00 e, quando al presente grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona, c.c. del 22.10.24
Il Cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Pier Giorgio Palestini
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