Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto dalla prof.ssa RI NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 27/2024 del 5.2.2024, resa nel giudizio n. 1762/2022 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. l’odierna ricorrente ha adito a suo tempo il Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito; all’esito del relativo giudizio, con la sentenza n. 27/2024 del 5.02.2024 il Tribunale di Campobasso, in accoglimento del ricorso, ha condannato il predetto Ministero “ a corrispondere a parte ricorrente una somma corrispondente a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quale risarcimento per la abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo ” (cfr. sentenza n. 27/2024, allegata al ricorso).
2. La predetta sentenza:
- non è stata impugnata;
- è stata notificata il 16 giugno 2024 al Ministero soccombente affinché questo vi si conformasse, notifica eseguita in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge.
3. Essendo la citata sentenza di condanna rimasta ineseguita, l’interessata ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione del Tribunale di Campobasso n. 27/2024 del 5.02.2024;
- nominare un commissario ad acta il quale assumesse tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute, nel caso di perdurante inottemperanza della debitrice;
- prevedere altresì la fissazione di penalità di mora per il caso di ulteriore violazione del giudicato;
- condannare l’Amministrazione anche al pagamento delle ulteriori spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato qualora versato.
4. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza al ricorso con atto di stile in data 8 agosto 2025.
5. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe, attestato dalla dichiarazione all’uopo rilasciata dal competente ufficio il 21 luglio 2025;
- alla regolare notifica del titolo, in aderenza all’art. 14, comma 1 del D. L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, in copia munita dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo va precisato che, in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale).
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di quanto impostogli dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, provvedendo “ a corrispondere a parte ricorrente una somma corrispondente a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quale risarcimento per la abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo ”.
Il pagamento di tutti i menzionati importi qui riconosciuti alla parte ricorrente dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 40 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessivamente indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute e non ancora corrisposte, secondo quanto indicato nella superiore motivazione;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine così assegnato, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 40 giorni;
- condanna, infine, la predetta Amministrazione soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato qualora versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO HI | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO