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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 972/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1643/2021 emessa il 14/5/2021 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Grella, elettivamente domiciliata Parte_1
unitamente al difensore presso lo studio dell'avv. Giovannangelo de Giovanni in Salerno Viale Verdi
n. 33 lotto 14 Parco Arbostella - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pellegrino, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli Centro Direzionale Isola E/4 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. ha citato in giudizio la società chiedendo che venisse CP_1 Parte_1
condannata, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di euro 32.000,00, e del danno all'immagine, da quantificarsi in via equitativa, subiti dalla parte attrice.
In particolare – premesso di avere stipulato in data 2/3/2006 un contratto di appalto CP_1
Parte con l' di Salerno per “ la realizzazione dell'Ospedale Giovanni da Procida” in Salerno e di avere subappaltato alla società la realizzazione dell'impianto di climatizzazione e di Parte_1
distribuzione dei gas medicinali – ha rappresentato di avere riscontrato in data 3/7/2013 il “
malfunzionamento” dei predetti impianti , lamentando che l'intervento riparatore effettuato dalla società era risultato del tutto inadeguato, come emergeva dal verbale di Parte_1
collaudo del 2/9/2013 ; l'attore ha aggiunto che la convenuta non eseguiva gli interventi necessari per assicurare il funzionamento degli impianti nonostante fosse stata sollecitata con telegrammi dell'8/10/2013, dell'11/10/2013 e del 21/12/2013; gli interventi di riparazione, pertanto, venivano affidati alla società CI. che redigeva una relazione in ordine ai difetti riscontrati, e alla CP_2
società Magaldi Techno s.a.s per l'importo complessivo di euro 32.000,00, somma questa che CP_1
ha posto a base della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito per il
[...]
prospettato inadempimento della convenuta.
1.1.La società costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa azionata dalla Parte_1
parte attrice;
in particolare ha evidenziato che, come risultava dalle fatture n. 10/1 del 5/12/2012 e n.
6/1 del 10/10/2012 emesse dalla società nei confronti di , il Parte_1 CP_1
rapporto contrattuale aveva ad oggetto soltanto la posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno fornite dallo stesso già tagliate per essere installate e la saldatura della CP_1
tubazione dell'impianto termico installato da terzi e non già la realizzazione completa degli impianti.
La convenuta, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario. 1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 14/5/2021 ha così provveduto: a) ha condannato la società al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 CP_1
32.000,000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno all'immagine; c) ha condannato la società convenuta al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della società sulla base del seguente iter argomentativo: a) << un primo Parte_1
elemento certo è che, se anche l'apporto della convenuta subappaltatrice si fosse limitato alle sole
saldature tale prestazione sarebbe stata comunque inadempiuta, posto che, come è dato di leggere
nel verbale di contestazione della direzione dei lavori del 2/9/2013 il vizio persistente anche dopo
l'ultimo suo intervento riparativo è il seguente: “dalla odierna visita è accertato che l'impianto deve
essere oggetto di totale revisione al fine di certificarne nuovamente l'idoneità ai sensi del DM
37/2008, soprattutto con riferimento alle giunzioni saldate che vanno verificate da personale munito
di idonea qualifica;
ciò in quanto persistono perdite sulla rete dell'ossigeno e dell'aria che vanno
tuttora individuate ed eliminate” ; b) << l'entità della prestazione del contratto di subappalto nei
termini di cui alla prospettazione dell'attore è rimasta dimostrata >>; depone in tal senso la prova documentale, segnatamente le fatture emesse dalla convenuta in quanto << nello spazio riservato
alla causale si legge il riferimento a prestazioni “ eseguite c/o il Vs. cantiere di Salerno Ospedale
Giovanni da Procida per posa in opera tubazioni impianto ossigeno”; il riferimento, dunque, non è
alle sole attività di saldatura ma alla posa in opera che è espressione che consuetudinariamente si
riferisce alla realizzazione di un'opera completa;
dunque le fatture si riferiscono alla realizzazione
completa del sistema di collegamenti mediante tubazioni >>; anche la prova testimoniale conferma la prospettazione dell'attore poichè i testi e hanno riferito che i lavori eseguiti dalla Tes_1 CP_1
società sono quelle indicati dall'attore; c) l'inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta è comprovato dal verbale di collaudo;
inoltre il teste - il quale lavora alle Tes_2
dipendenze dell'impresa Magaldi che ha eseguito gli interventi di riparazione degli impianti inadeguatamente realizzati dalla società convenuta – ha dichiarato che le precedenti saldature erano state effettuate con materiale inadeguato;
invece i testi indicati dalla convenuta, e , Tes_3 Tes_4
hanno reso delle deposizioni che non sono utili ai fini della decisione;
mentre il teste , che Tes_5
lavora alle dipendenze della società ha riferito di avere effettuato nel 2012 i lavori Controparte_3
indicati nei capitoli di prova, facendo così riferimento ad una società non indicata Controparte_3
dalle parti processuali.
1.3.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/12/2021; ha dedotto la nullità della sentenza impugnata e nel contempo ha criticato le argomentazioni dal Giudice di prime cure;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria delle spese processuali.
1.5.La Corte con ordinanza del 19/10/2023, emessa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito indicate.
3. In primis il Collegio osserva che non può trovare ingresso l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, basata sul carattere apparente della motivazione.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la motivazione è apparente e conseguentemente la sentenza è nulla quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, per la presenza di argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più
varie, ipotetiche congetture ( cfr. Cass.S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022). Nel caso di specie - come emerge dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata riportate al precedente punto 1.2. della presente sentenza a cui si rinvia – il Tribunale ha puntualmente richiamato ed esaminato le emergenze processuali, segnatamente i documenti e le deposizioni dei testi escussi, dando conto in maniera chiara delle ragioni che hanno giustificato la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria sottoposta al suo vaglio sicchè non vi è spazio per sostenere che la motivazione sia apparente.
4. E' destituita di fondamento anche l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dalla società incentrata sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto Parte_1
e il pronunciato enunciato dall'art. 112 c.p.c..
In particolare l'appellante ha sostenuto che il Giudice a quo è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 32.000,00 per il mancato completamento dei lavori oggetto del contratto di subappalto dedotto in giudizio, senza considerare che aveva posto a base della pretesa azionata la diversa circostanza della cattiva CP_1
esecuzione dei lavori subappaltati alla società Parte_1
Orbene la Corte osserva che il vizio di ultrapetizione - il quale determina la nullità relativa della sentenza da farsi valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione - è configurabile quando il
Giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ( cfr. Cass. n. 8048/2019; Cass. n. 465/2016; Cass. n.
18868/2015; Cass. n. Cass. n. 455/2011).
Nella fattispecie in esame il Giudice di primo grado è pervenuto alla condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 32.000,00 a titolo di risarcimento danni per responsabilità
contrattuale, così come richiesto dall'attore. La statuizione di condanna, pertanto, è pienamente in linea con il petitum immediato ed il petitum
mediato che caratterizzano la domanda formulata da , sicchè non vi è spazio per il CP_1
lamentato vizio di ultrapetizione.
Il convincimento della Corte resta fermo ancorchè – a fronte della domanda proposta dall'attore di risarcimento del danno per la cattiva esecuzione dei lavori subappaltati alla società convenuta – a pagina 5 della sentenza impugnata, come evidenziato dall'appellante, si legge: “ la domanda va
pertanto accolta e accertata la grave inadempienza la società convenuta andrà condannata al
pagamento della somma di euro 32.000,00 per lavori commissionati e non eseguiti dalla stessa e che
poi sono stati completati da un'altra ditta”.
Va, infatti, rimarcato che l'appellante ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulle predette espressioni, senza considerare che dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata –
riportata al precedente punto 1.2 della presente sentenza a cui si rinvia - emerge che il Tribunale,
procedendo alla disamina delle emergenze processuali, ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della società concretizzatosi nella cattiva esecuzione dei lavori Parte_1
oggetto del contratto dedotto in giudizio.
5. Sono invece fondate le censure formulate dall'appellante che investono il merito.
In particolare – dopo avere posto in risalto il contrasto tra le prospettazioni delle parti CP_1
processuali in ordine all'oggetto del contratto in quanto a fronte della tesi dell'attore che ha rappresentato di avere subappaltato alla convenuta i lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione, quest'ultima ha sostenuto che le erano stati affidati dall'attore soltanto i lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno fornite dalla stesso e per di più già tagliate e la saldatura dell'impianto CP_1
termico già installato da terzi - ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Giudice a quo
ha aderito alla prospettazione dell'attore sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze processuali. Il Tribunale – precisa – ha valorizzato le fatture emesse dalla società CP_1
trascurando così di considerare che la fattura n 10/1 del 5/12/2012 fa Parte_1 riferimento soltanto “ alla posa in opera delle tubazioni impianto ossigeno” mentre la fattura n. 6/1
del 10/10/2012 così descrive i lavori realizzati dalla società “ lavori di Parte_1
saldatura impianto termico”. Ne consegue – osserva l'appellante – che il Tribunale erroneamente è
pervenuto alla conclusione che il contratto dedotto in giudizio dall'attore avesse ad oggetto la realizzazione completa dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali in quanto da un lato ha affermato che i lavori di saldatura riguardavano anche il predetto impianto e dall'altro che “la posa
in opera è espressione che consuetudinariamente si riferisce alla realizzazione di un'opera completa”
senza alcun riferimento alla specifica consuetudine presa in considerazione;
peraltro la suindicata espressione “ posa in opera”, in assenza di qualsiasi specificazione, non consente di cogliere l'oggetto della stessa. Il Tribunale – prosegue l'appellante – erroneamente ha basato il proprio convincimento sulle deposizioni dei testi e poiché sono in contrasto con il tenore Tes_6 CP_1
delle predette fatture e per di più i testi hanno reso delle dichiarazioni generiche e prive di riferimenti temporali ( cfr. appello pagina 9 e pagina 12) Il Giudice di prime cure, inoltre, non ha valorizzato le emergenze processuali che confermano la tesi della società convenuta in ordine all'oggetto del contratto intercorso tra le parti in causa, segnatamente: a) la mail dell'8/7/2013 trasmessa dalla società
a e prodotta in giudizio dallo stesso attore contenente il Parte_1 CP_1
riepilogo dei lavori effettuati dalla predetta società presso l'Ospedale Giovanni da Procida in Salerno;
dal documento risulta che la maggior parte dei lavori sono stati eseguiti dalla società CP_3
(il contenuto del documento è stato integralmente riportato a pag. 10 dell'atto di gravame); b) la
[...]
deposizione dei testi Da Procida e che hanno confermato l'esecuzione dei lavori da parte della Tes_5
società Inoltre – osserva l'appellante – dalla disamina del verbale del 2/9/2013, Controparte_3
della relazione del 20/12/2013 della società CI. e delle fatture emesse dalla predetta società CP_2
e dalla società Magaldi Techno s.a.s. si evince che non vi è alcun collegamento tra i danni richiesti e liquidati dal Tribunale e i lavori eseguiti dalla società oggetto del rapporto Parte_1
contrattuale intercorso tra le parti processuali. Ciò posto, la Corte in primo luogo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi di inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 15677/2009;
Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Ne consegue che nel caso di specie incombe su l'onere di provare la fonte negoziale CP_1
posta a sostegno della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società Parte_1
e, dunque, l'onere di provare di avere subappaltato alla predetta società la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale Giovanni da
Procida, avendo la predetta società contestato la pretesa dell'attore sul presupposto che il contratto stipulato dalle parti processuali aveva ad oggetto esclusivamente i lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno e i lavori di saldatura dell'impianto di climatizzazione.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Il Collegio, infatti, ritiene che le risultanze processuali valorizzate dal Tribunale non dimostrano in maniera piena e convincente che l'oggetto del contratto in esame sia quello indicato dall'attore.
In particolare – come bene evidenziato dall'appellante – la fattura n. 10/1 del 5/12/2012 emessa dalla società nei confronti di contiene la seguente descrizione dei Parte_1 CP_1
lavori “ posa in opera tubazioni impianto ossigeno” ; mentre la fattura n. 6/1 del 10/10/2012 emessa anche essa dalla società nei confronti di contiene la seguente Parte_1 CP_1
descrizione dei lavori “ saldatura impianto termico”.
E' evidente, pertanto, che la suindicata documentazione – a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale – non vale a provare la prospettazione dell'attore giacchè da un lato i lavori di saldatura hanno riguardato soltanto l'impianto termico e non anche l'impianto di distribuzione dei gas medicinali, dall'altro le espressioni “ posa in opera tubazioni impianto ossigeno” e “ saldatura
impianto termico” sono indicative di specifici e singoli lavori effettuati dalla società appellante in ordine ai suindicati impianti e pertanto non consentono di affermare che il contratto stipulato dalle dalle parti processuali avesse ad oggetto la completa realizzazione dell'impianto di distribuzione gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione.
Quanto poi alle deposizioni di e il Collegio ritiene che i testi Testimone_7 Testimone_8
abbiano reso delle dichiarazioni generiche del tutto inidonee ad orientare il convincimento del
Giudice.
In particolare il teste , che all'epoca della deposizione (3/7/2015) lavorava alle Testimone_7
dipendenze di , in qualità di muratore, ha dichiarato che l'attore aveva conferito alla CP_1
società l'incarico di realizzare l'impianto di distribuzione dei gas medicinali Parte_1
e l'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale Giovanni Da Procida in Salerno e, dunque, ha confermato il capitolo di prova articolato dalla parte attrice “ in quanto circa quattro o cinque anni
fa ero presente sul cantiere”; il teste ha aggiunto di non ricordare la data in cui la società Parte_1
ha iniziato ad eseguire i lavori e di non essere a conoscenza delle ulteriori circostanze
[...]
oggetto dei capitoli di prova.
, pertanto, non è stato in grado di collocare temporalmente il contratto intercorso tra Testimone_7
le parti in causa e per di più non ha saputo indicare in che modo si sia articolato il rapporto contrattuale.
A sua volta il teste , figlio dell'attore, pur confermando che il contratto in questione Testimone_8
ha avuto ad oggetto la realizzazione degli impianti innanzi indicati, non è stato in grado di collocare temporalmente il rapporto contrattuale in esame;
il teste, infatti, ha riferito: “ sono sempre stato in
cantiere fin dal 2006, cioè da quando sono iniziati i lavori, non ricordo però il mese e l'anno in cui
la ha iniziato i suoi interventi”. Parte_3 Non va poi sottaciuto che dalla mail dell'8/7/2013 trasmessa dalla società a Parte_1
, prodotta nel giudizio di primo grado dallo stesso attore e puntualmente riportata CP_1
nell'atto di gravame, risulta che la maggior parte dei lavori sono stati realizzati dalla società
circostanza questa che mal si concilia con il fatto che il contratto stipulato dalle Controparte_3
parti in causa abbia avuto ad oggetto la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione.
Inoltre il teste ha riferito della presenza sul cantiere presso l'Ospedale Giovanni da Testimone_9
Procida della società nel periodo aprile 2011 – aprile 2012 avendo lavorato alle Controparte_3
dipendenze della predetta società; il teste ha, poi, precisato che era stato a conferire CP_1
l'incarico per l'esecuzione dei lavori alla società Controparte_3
Orbene, essendo rimasta indimostrata la prospettazione di in ordine all'oggetto del Persona_1
contratto intercorso tra le parti in causa, non vi è spazio per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni ora al vaglio della Corte.
L'attore , infatti, ha collegato i lamentati danni alla cattiva esecuzione di lavori per i quali, tuttavia,
non vi è prova che abbiano costituito oggetto del contratto stipulato dalle parti in causa.
A tale riguardo va rimarcato che nell'atto introduttivo del giudizio, per il profilo che CP_1
qui rileva, ha richiamato : a) il verbale di collaudo del 2/10/2013 ( recte 2/9/2013) nel quale con riferimento all'impianto di distribuzione dei gas medicinali si legge che tale impianto “deve essere
oggetto di totale revisione”, mentre rispetto all'impianto di climatizzazione si legge che tale impianto
“ va in blocco con la pompa di calore” e “ vi sono ulteriori verifiche a farsi in funzione del raffronto
tra il progetto e l'as- built”; b) la relazione del 20/12/2013 redatta dalla società CI. da cui CP_2
risulta che il blocco della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione è stato causato
“dall'errato montaggio delle valvole miscelatrici”.
E' evidente che i vizi innanzi indicati non afferiscono né ai lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno né ai lavori di saldatura dell'impianto di climatizzazione – ossia i lavori che secondo la società hanno costituito oggetto del contratto stipulato dalle Parte_1 parti in causa – sicchè, ribadito che l'attore non ha provato che il contratto involgeva la realizzazione dei suindicati impianti, deve concludersi che non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda in esame.
6. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'interposto gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che la domanda proposta da CP_1
nei confronti della società va integralmente rigettata. Parte_1
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 16526/2024; Cass. n.
9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora – in ragione dell'esito complessivo della lite – , essendo rimasto soccombente, CP_1
va condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado i giudizio in favore del difensore antistatario della società le spese vanno liquidate come in Parte_1
dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Salerno n. 1643/2021 emessa il 14/5/2021 e depositata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti della società CP_1 Parte_1 2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in CP_1
favore del difensore antistatario della società spese che liquida in euro Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in CP_1
favore del difensore antistatario della società spese che liquida in euro Parte_1
4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 23/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 972/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1643/2021 emessa il 14/5/2021 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Grella, elettivamente domiciliata Parte_1
unitamente al difensore presso lo studio dell'avv. Giovannangelo de Giovanni in Salerno Viale Verdi
n. 33 lotto 14 Parco Arbostella - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pellegrino, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli Centro Direzionale Isola E/4 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. ha citato in giudizio la società chiedendo che venisse CP_1 Parte_1
condannata, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di euro 32.000,00, e del danno all'immagine, da quantificarsi in via equitativa, subiti dalla parte attrice.
In particolare – premesso di avere stipulato in data 2/3/2006 un contratto di appalto CP_1
Parte con l' di Salerno per “ la realizzazione dell'Ospedale Giovanni da Procida” in Salerno e di avere subappaltato alla società la realizzazione dell'impianto di climatizzazione e di Parte_1
distribuzione dei gas medicinali – ha rappresentato di avere riscontrato in data 3/7/2013 il “
malfunzionamento” dei predetti impianti , lamentando che l'intervento riparatore effettuato dalla società era risultato del tutto inadeguato, come emergeva dal verbale di Parte_1
collaudo del 2/9/2013 ; l'attore ha aggiunto che la convenuta non eseguiva gli interventi necessari per assicurare il funzionamento degli impianti nonostante fosse stata sollecitata con telegrammi dell'8/10/2013, dell'11/10/2013 e del 21/12/2013; gli interventi di riparazione, pertanto, venivano affidati alla società CI. che redigeva una relazione in ordine ai difetti riscontrati, e alla CP_2
società Magaldi Techno s.a.s per l'importo complessivo di euro 32.000,00, somma questa che CP_1
ha posto a base della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito per il
[...]
prospettato inadempimento della convenuta.
1.1.La società costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa azionata dalla Parte_1
parte attrice;
in particolare ha evidenziato che, come risultava dalle fatture n. 10/1 del 5/12/2012 e n.
6/1 del 10/10/2012 emesse dalla società nei confronti di , il Parte_1 CP_1
rapporto contrattuale aveva ad oggetto soltanto la posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno fornite dallo stesso già tagliate per essere installate e la saldatura della CP_1
tubazione dell'impianto termico installato da terzi e non già la realizzazione completa degli impianti.
La convenuta, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario. 1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 14/5/2021 ha così provveduto: a) ha condannato la società al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 CP_1
32.000,000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno all'immagine; c) ha condannato la società convenuta al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della società sulla base del seguente iter argomentativo: a) << un primo Parte_1
elemento certo è che, se anche l'apporto della convenuta subappaltatrice si fosse limitato alle sole
saldature tale prestazione sarebbe stata comunque inadempiuta, posto che, come è dato di leggere
nel verbale di contestazione della direzione dei lavori del 2/9/2013 il vizio persistente anche dopo
l'ultimo suo intervento riparativo è il seguente: “dalla odierna visita è accertato che l'impianto deve
essere oggetto di totale revisione al fine di certificarne nuovamente l'idoneità ai sensi del DM
37/2008, soprattutto con riferimento alle giunzioni saldate che vanno verificate da personale munito
di idonea qualifica;
ciò in quanto persistono perdite sulla rete dell'ossigeno e dell'aria che vanno
tuttora individuate ed eliminate” ; b) << l'entità della prestazione del contratto di subappalto nei
termini di cui alla prospettazione dell'attore è rimasta dimostrata >>; depone in tal senso la prova documentale, segnatamente le fatture emesse dalla convenuta in quanto << nello spazio riservato
alla causale si legge il riferimento a prestazioni “ eseguite c/o il Vs. cantiere di Salerno Ospedale
Giovanni da Procida per posa in opera tubazioni impianto ossigeno”; il riferimento, dunque, non è
alle sole attività di saldatura ma alla posa in opera che è espressione che consuetudinariamente si
riferisce alla realizzazione di un'opera completa;
dunque le fatture si riferiscono alla realizzazione
completa del sistema di collegamenti mediante tubazioni >>; anche la prova testimoniale conferma la prospettazione dell'attore poichè i testi e hanno riferito che i lavori eseguiti dalla Tes_1 CP_1
società sono quelle indicati dall'attore; c) l'inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta è comprovato dal verbale di collaudo;
inoltre il teste - il quale lavora alle Tes_2
dipendenze dell'impresa Magaldi che ha eseguito gli interventi di riparazione degli impianti inadeguatamente realizzati dalla società convenuta – ha dichiarato che le precedenti saldature erano state effettuate con materiale inadeguato;
invece i testi indicati dalla convenuta, e , Tes_3 Tes_4
hanno reso delle deposizioni che non sono utili ai fini della decisione;
mentre il teste , che Tes_5
lavora alle dipendenze della società ha riferito di avere effettuato nel 2012 i lavori Controparte_3
indicati nei capitoli di prova, facendo così riferimento ad una società non indicata Controparte_3
dalle parti processuali.
1.3.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/12/2021; ha dedotto la nullità della sentenza impugnata e nel contempo ha criticato le argomentazioni dal Giudice di prime cure;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria delle spese processuali.
1.5.La Corte con ordinanza del 19/10/2023, emessa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito indicate.
3. In primis il Collegio osserva che non può trovare ingresso l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, basata sul carattere apparente della motivazione.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la motivazione è apparente e conseguentemente la sentenza è nulla quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, per la presenza di argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più
varie, ipotetiche congetture ( cfr. Cass.S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022). Nel caso di specie - come emerge dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata riportate al precedente punto 1.2. della presente sentenza a cui si rinvia – il Tribunale ha puntualmente richiamato ed esaminato le emergenze processuali, segnatamente i documenti e le deposizioni dei testi escussi, dando conto in maniera chiara delle ragioni che hanno giustificato la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria sottoposta al suo vaglio sicchè non vi è spazio per sostenere che la motivazione sia apparente.
4. E' destituita di fondamento anche l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dalla società incentrata sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto Parte_1
e il pronunciato enunciato dall'art. 112 c.p.c..
In particolare l'appellante ha sostenuto che il Giudice a quo è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 32.000,00 per il mancato completamento dei lavori oggetto del contratto di subappalto dedotto in giudizio, senza considerare che aveva posto a base della pretesa azionata la diversa circostanza della cattiva CP_1
esecuzione dei lavori subappaltati alla società Parte_1
Orbene la Corte osserva che il vizio di ultrapetizione - il quale determina la nullità relativa della sentenza da farsi valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione - è configurabile quando il
Giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ( cfr. Cass. n. 8048/2019; Cass. n. 465/2016; Cass. n.
18868/2015; Cass. n. Cass. n. 455/2011).
Nella fattispecie in esame il Giudice di primo grado è pervenuto alla condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 32.000,00 a titolo di risarcimento danni per responsabilità
contrattuale, così come richiesto dall'attore. La statuizione di condanna, pertanto, è pienamente in linea con il petitum immediato ed il petitum
mediato che caratterizzano la domanda formulata da , sicchè non vi è spazio per il CP_1
lamentato vizio di ultrapetizione.
Il convincimento della Corte resta fermo ancorchè – a fronte della domanda proposta dall'attore di risarcimento del danno per la cattiva esecuzione dei lavori subappaltati alla società convenuta – a pagina 5 della sentenza impugnata, come evidenziato dall'appellante, si legge: “ la domanda va
pertanto accolta e accertata la grave inadempienza la società convenuta andrà condannata al
pagamento della somma di euro 32.000,00 per lavori commissionati e non eseguiti dalla stessa e che
poi sono stati completati da un'altra ditta”.
Va, infatti, rimarcato che l'appellante ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulle predette espressioni, senza considerare che dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata –
riportata al precedente punto 1.2 della presente sentenza a cui si rinvia - emerge che il Tribunale,
procedendo alla disamina delle emergenze processuali, ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della società concretizzatosi nella cattiva esecuzione dei lavori Parte_1
oggetto del contratto dedotto in giudizio.
5. Sono invece fondate le censure formulate dall'appellante che investono il merito.
In particolare – dopo avere posto in risalto il contrasto tra le prospettazioni delle parti CP_1
processuali in ordine all'oggetto del contratto in quanto a fronte della tesi dell'attore che ha rappresentato di avere subappaltato alla convenuta i lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione, quest'ultima ha sostenuto che le erano stati affidati dall'attore soltanto i lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno fornite dalla stesso e per di più già tagliate e la saldatura dell'impianto CP_1
termico già installato da terzi - ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Giudice a quo
ha aderito alla prospettazione dell'attore sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze processuali. Il Tribunale – precisa – ha valorizzato le fatture emesse dalla società CP_1
trascurando così di considerare che la fattura n 10/1 del 5/12/2012 fa Parte_1 riferimento soltanto “ alla posa in opera delle tubazioni impianto ossigeno” mentre la fattura n. 6/1
del 10/10/2012 così descrive i lavori realizzati dalla società “ lavori di Parte_1
saldatura impianto termico”. Ne consegue – osserva l'appellante – che il Tribunale erroneamente è
pervenuto alla conclusione che il contratto dedotto in giudizio dall'attore avesse ad oggetto la realizzazione completa dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali in quanto da un lato ha affermato che i lavori di saldatura riguardavano anche il predetto impianto e dall'altro che “la posa
in opera è espressione che consuetudinariamente si riferisce alla realizzazione di un'opera completa”
senza alcun riferimento alla specifica consuetudine presa in considerazione;
peraltro la suindicata espressione “ posa in opera”, in assenza di qualsiasi specificazione, non consente di cogliere l'oggetto della stessa. Il Tribunale – prosegue l'appellante – erroneamente ha basato il proprio convincimento sulle deposizioni dei testi e poiché sono in contrasto con il tenore Tes_6 CP_1
delle predette fatture e per di più i testi hanno reso delle dichiarazioni generiche e prive di riferimenti temporali ( cfr. appello pagina 9 e pagina 12) Il Giudice di prime cure, inoltre, non ha valorizzato le emergenze processuali che confermano la tesi della società convenuta in ordine all'oggetto del contratto intercorso tra le parti in causa, segnatamente: a) la mail dell'8/7/2013 trasmessa dalla società
a e prodotta in giudizio dallo stesso attore contenente il Parte_1 CP_1
riepilogo dei lavori effettuati dalla predetta società presso l'Ospedale Giovanni da Procida in Salerno;
dal documento risulta che la maggior parte dei lavori sono stati eseguiti dalla società CP_3
(il contenuto del documento è stato integralmente riportato a pag. 10 dell'atto di gravame); b) la
[...]
deposizione dei testi Da Procida e che hanno confermato l'esecuzione dei lavori da parte della Tes_5
società Inoltre – osserva l'appellante – dalla disamina del verbale del 2/9/2013, Controparte_3
della relazione del 20/12/2013 della società CI. e delle fatture emesse dalla predetta società CP_2
e dalla società Magaldi Techno s.a.s. si evince che non vi è alcun collegamento tra i danni richiesti e liquidati dal Tribunale e i lavori eseguiti dalla società oggetto del rapporto Parte_1
contrattuale intercorso tra le parti processuali. Ciò posto, la Corte in primo luogo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi di inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 15677/2009;
Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Ne consegue che nel caso di specie incombe su l'onere di provare la fonte negoziale CP_1
posta a sostegno della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società Parte_1
e, dunque, l'onere di provare di avere subappaltato alla predetta società la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale Giovanni da
Procida, avendo la predetta società contestato la pretesa dell'attore sul presupposto che il contratto stipulato dalle parti processuali aveva ad oggetto esclusivamente i lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno e i lavori di saldatura dell'impianto di climatizzazione.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Il Collegio, infatti, ritiene che le risultanze processuali valorizzate dal Tribunale non dimostrano in maniera piena e convincente che l'oggetto del contratto in esame sia quello indicato dall'attore.
In particolare – come bene evidenziato dall'appellante – la fattura n. 10/1 del 5/12/2012 emessa dalla società nei confronti di contiene la seguente descrizione dei Parte_1 CP_1
lavori “ posa in opera tubazioni impianto ossigeno” ; mentre la fattura n. 6/1 del 10/10/2012 emessa anche essa dalla società nei confronti di contiene la seguente Parte_1 CP_1
descrizione dei lavori “ saldatura impianto termico”.
E' evidente, pertanto, che la suindicata documentazione – a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale – non vale a provare la prospettazione dell'attore giacchè da un lato i lavori di saldatura hanno riguardato soltanto l'impianto termico e non anche l'impianto di distribuzione dei gas medicinali, dall'altro le espressioni “ posa in opera tubazioni impianto ossigeno” e “ saldatura
impianto termico” sono indicative di specifici e singoli lavori effettuati dalla società appellante in ordine ai suindicati impianti e pertanto non consentono di affermare che il contratto stipulato dalle dalle parti processuali avesse ad oggetto la completa realizzazione dell'impianto di distribuzione gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione.
Quanto poi alle deposizioni di e il Collegio ritiene che i testi Testimone_7 Testimone_8
abbiano reso delle dichiarazioni generiche del tutto inidonee ad orientare il convincimento del
Giudice.
In particolare il teste , che all'epoca della deposizione (3/7/2015) lavorava alle Testimone_7
dipendenze di , in qualità di muratore, ha dichiarato che l'attore aveva conferito alla CP_1
società l'incarico di realizzare l'impianto di distribuzione dei gas medicinali Parte_1
e l'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale Giovanni Da Procida in Salerno e, dunque, ha confermato il capitolo di prova articolato dalla parte attrice “ in quanto circa quattro o cinque anni
fa ero presente sul cantiere”; il teste ha aggiunto di non ricordare la data in cui la società Parte_1
ha iniziato ad eseguire i lavori e di non essere a conoscenza delle ulteriori circostanze
[...]
oggetto dei capitoli di prova.
, pertanto, non è stato in grado di collocare temporalmente il contratto intercorso tra Testimone_7
le parti in causa e per di più non ha saputo indicare in che modo si sia articolato il rapporto contrattuale.
A sua volta il teste , figlio dell'attore, pur confermando che il contratto in questione Testimone_8
ha avuto ad oggetto la realizzazione degli impianti innanzi indicati, non è stato in grado di collocare temporalmente il rapporto contrattuale in esame;
il teste, infatti, ha riferito: “ sono sempre stato in
cantiere fin dal 2006, cioè da quando sono iniziati i lavori, non ricordo però il mese e l'anno in cui
la ha iniziato i suoi interventi”. Parte_3 Non va poi sottaciuto che dalla mail dell'8/7/2013 trasmessa dalla società a Parte_1
, prodotta nel giudizio di primo grado dallo stesso attore e puntualmente riportata CP_1
nell'atto di gravame, risulta che la maggior parte dei lavori sono stati realizzati dalla società
circostanza questa che mal si concilia con il fatto che il contratto stipulato dalle Controparte_3
parti in causa abbia avuto ad oggetto la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e dell'impianto di climatizzazione.
Inoltre il teste ha riferito della presenza sul cantiere presso l'Ospedale Giovanni da Testimone_9
Procida della società nel periodo aprile 2011 – aprile 2012 avendo lavorato alle Controparte_3
dipendenze della predetta società; il teste ha, poi, precisato che era stato a conferire CP_1
l'incarico per l'esecuzione dei lavori alla società Controparte_3
Orbene, essendo rimasta indimostrata la prospettazione di in ordine all'oggetto del Persona_1
contratto intercorso tra le parti in causa, non vi è spazio per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni ora al vaglio della Corte.
L'attore , infatti, ha collegato i lamentati danni alla cattiva esecuzione di lavori per i quali, tuttavia,
non vi è prova che abbiano costituito oggetto del contratto stipulato dalle parti in causa.
A tale riguardo va rimarcato che nell'atto introduttivo del giudizio, per il profilo che CP_1
qui rileva, ha richiamato : a) il verbale di collaudo del 2/10/2013 ( recte 2/9/2013) nel quale con riferimento all'impianto di distribuzione dei gas medicinali si legge che tale impianto “deve essere
oggetto di totale revisione”, mentre rispetto all'impianto di climatizzazione si legge che tale impianto
“ va in blocco con la pompa di calore” e “ vi sono ulteriori verifiche a farsi in funzione del raffronto
tra il progetto e l'as- built”; b) la relazione del 20/12/2013 redatta dalla società CI. da cui CP_2
risulta che il blocco della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione è stato causato
“dall'errato montaggio delle valvole miscelatrici”.
E' evidente che i vizi innanzi indicati non afferiscono né ai lavori di posa in opera delle tubazioni dell'impianto di ossigeno né ai lavori di saldatura dell'impianto di climatizzazione – ossia i lavori che secondo la società hanno costituito oggetto del contratto stipulato dalle Parte_1 parti in causa – sicchè, ribadito che l'attore non ha provato che il contratto involgeva la realizzazione dei suindicati impianti, deve concludersi che non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda in esame.
6. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'interposto gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che la domanda proposta da CP_1
nei confronti della società va integralmente rigettata. Parte_1
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 16526/2024; Cass. n.
9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora – in ragione dell'esito complessivo della lite – , essendo rimasto soccombente, CP_1
va condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado i giudizio in favore del difensore antistatario della società le spese vanno liquidate come in Parte_1
dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Salerno n. 1643/2021 emessa il 14/5/2021 e depositata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti della società CP_1 Parte_1 2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in CP_1
favore del difensore antistatario della società spese che liquida in euro Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in CP_1
favore del difensore antistatario della società spese che liquida in euro Parte_1
4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 23/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli