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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/11/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. n. 174/24
In nome del popolo italiano Oggetto: appello avverso sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 317/23 del Tribunale di Perugia;
rendita
- S E Z I O N E L A V O R O - vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 84 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Pierluigi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, alla via XX Settembre n. 6, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello.
c o n t r o
con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Roberto
1 Annovazzi, Riccardo Lini, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, repertorio n. 80947, rogito n. 21569 Persona_1
– ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' in Perugia, Via Canali 1. CP_1
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 317/23 del Tribunale di Perugia;
rendita vitalizia ex art. 13
legge n. 1338/1962.
Causa decisa all'udienza collegiale del 23 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 10 giugno 2021, chiese, Parte_1
in via principale, accertarsi l'erronea applicazione da parte dell' dell'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. CP_1
184/1997, al fine del calcolo degli oneri utili alla costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13 della legge n. 1338/1962, con conseguente declaratoria di nullità della costituita rendita vitalizia e condannarsi l' alla restituzione degli oneri versati, maggiorati degli interessi fino al saldo, in CP_1
via subordinata, accertarsi l'errore di rilevanza essenziale, derivante dalla comunicazione dell'errato beneficio pensionistico da parte dell' che aveva inciso in maniera determinante sulla CP_1
formazione del consenso, con conseguente annullamento della rendita vitalizia, e condannarsi l' alla restituzione degli oneri versati, maggiorati degli interessi fino al saldo, in via CP_1
ulteriormente gradata, accertarsi il danno patrimoniale subito dal ricorrente per aver fatto affidamento sull'errata comunicazione dell'ente previdenziale, con conseguente condanna dell' al CP_1
risarcimento pari alla differenza tra gli arretrati erogati e quelli previsti sulla base della suddetta comunicazione, nonché alla differenza annuale tra il beneficio pensionistico erogato e quello preventivato sulla base della stessa comunicazione.
2 2. Instauratosi il contraddittorio, l' contestò la fondatezza della domanda del , CP_1 Pt_1
ribadendo la correttezza delle modalità di calcolo della rendita vitalizia ed evidenziando l'assenza di una qualsiasi responsabilità contrattuale.
3. Con la sentenza n. 317/2023, pronunciata all'udienza del 5 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., modificato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il Tribunale respinse la domanda e condannò il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
4. Con atto depositato il 10 maggio 2024, ha interposto appello avverso la decisione, Parte_1
e ne ha chiesto l'integrale riforma con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di nullità della costituita rendita vitalizia, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. 184/1997, nonché di quella subordinata di annullamento della rendita vitalizia, per errore essenziale sul beneficio pensionistico derivante dalla costituzione della rendita indotto dall'errata comunicazione dell' in entrambi i casi con condanna dell' alla CP_1 CP_1
restituzione degli oneri versati, pari ad € 16.346,81, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Con decreto presidenziale del 15 maggio 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 23 ottobre 2024.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante si duole della reiezione della eccezione di nullità della procedura della costituzione della rendita vitalizia.
3 Ribadisce di aver dedotto l'erroneità del metodo di calcolo della rendita con il metodo retributivo anziché con quello contributivo, con la conseguenza che tutta la procedura sarebbe stata viziata da nullità, stante la rilevanza pubblicistica della normativa che regola i rapporti contributivi e previdenziali.
1.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, come ha correttamente evidenziato il giudice di primo grado, la domanda, così come formulata in primo grado, risulta generica e, quindi, nulla non essendo fondata su una prospettazione idonea ad attribuire al pensionato il diritto al rimborso degli oneri previdenziali versati, in conseguenza di un errore suscettibile di viziare di nullità l'intera procedura.
La domanda è stata quindi correttamente dichiarata nulla in accordo con la giurisprudenza della
Suprema Corte richiamata dal giudice di prima cure (Cass. Sez. L. n. 13825/2008, id. 6875/2001 e
12923/2013; Cass. Sez. III, 13005/06, Sez. III, 17495/2011).
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda subordinata di annullamento della rendita vitalizia per errore essenziale e riconoscibile.
Evidenzia che il era incorso in un errore essenziale sulla qualità dell'oggetto della prestazione Pt_1
(cioè l'incremento pensionistico), causato dalla formale e dettagliata indicazione dell'incremento stesso fornita dall' attraverso la comunicazione del 09.04.2020, erroneamente ricondotto dal CP_1
primo giudice all'errore afferente alla valutazione economica del contratto, trattandosi della falsa rappresentazione del “quantum” economico della controprestazione interna al contratto e non un aspetto attinente alla sfera soggettiva e personale del contraente.
L' inoltre, sarebbe stato pienamente consapevole dell'errore in quanto la pensione del CP_1
era integralmente contributiva, mentre l'incremento era stato erroneamente determinato con Pt_1
la suddetta comunicazione supponendo che la pensione fosse di tipo retributivo.
2.1. Il motivo è fondato.
In punto di fatto va rilevato in primo luogo che, con provvedimento del 31.10.2017, l' ha CP_1
liquidato in favore del ricorrente, a decorrere dall'1.9.2015, la pensione di vecchiaia con categoria
4 VOTOT, riconoscendogli un rateo mensile di € 977,71 e precisando che il risultato derivava dall'apporto di settimane contributive accreditate nelle gestioni fondo lavoratori dipendenti (470) e separata (598), con successiva riliquidazione (per effetto della variazione dei dati di calcolo in conseguenza del riconoscimento di alcune ulteriori settimane contributive), alla data del 31.5.2019,
con il riconoscimento quindi di un rateo di pensione mensile pari ad € 1.055,22 e con l'attribuzione di arretrati per € 2.712,11.
Il 22.1.2020, il ricorrente ha chiesto all' il riscatto della contribuzione non versata dal datore CP_1
di lavoro per il periodo corrente dall'1.1.1980 al 6.1.1982. Pt_2
Il 9.4.2020 l' ha accolto la domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, CP_1
quantificando l'importo dovuto dal ricorrente in € 16.346,81, precisando che “…Una volta effettuato
il pagamento per intero, sulla posizione assicurativa per il periodo dal 01/01/1980 al 06/01/1982
sarà accreditata una contribuzione:
- utile per il diritto a pensione: 105 Settimane;
- utile per la misura della pensione: 105 Settimane…”, ed indicando altresì che il “Beneficio
pensionistico corrispondente” ammontava ad un incremento annuo di € 1.359,19.
Il 21.9.2020 l' ha riliquidato la pensione del ricorrente con il riconoscimento di un rateo CP_1
mensile di € 1.134,38 e, dunque, con un aumento del trattamento pensionistico annuo pari ad € 949,39,
inferiore di circa il 30 % rispetto a quello comunicato pochi mesi.
In data 22.10.2020, rispondendo ai chiarimenti sollecitati dall'interessato, la direzione provinciale della sede di Perugia, ha confermato che, anche nel corso di un appuntamento tenutosi il CP_1
17.9.2020 (pochi giorni prima della riliquidazione), al era stato prospettato un aumento annuo Pt_1
della pensione, per effetto della costituzione della rendita vitalizia, pari ad € 1.359,19.
In sostanza, dai documenti risulta che l'ente resistente aveva indicato il beneficio pensionistico conseguibile dall'operazione nell'importo annuale di € 1.359,19 (1.359,19/13 = € 104,55 per ciascun rateo mensile), mentre quello realmente ottenuto ammonta alla somma annuale di € 949,39 (€ 73,03
5 per ciascuna mensilità), con una differenza annuale pari, pertanto, ad € 410 (circa il 30 % in meno di quanto prospettato).
Ciò posto, il Tribunale ha disatteso la domanda di annullamento per errore sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in tema di annullamento per errore afferente alla valutazione economica del contratto secondo il quale: “L'errore sulla valutazione economica del
bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una
pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla
sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio
che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie
personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
Il Collegio, tuttavia, non condivide tale decisione per le ragioni che seguono.
Ed invero, l' ha fornito delle informazioni dettagliate al pensionato in ordine all'incremento CP_1
pensionistico ottenibile dalla costituzione della rendita, eliminando qualsiasi incertezza in ordine al beneficio ottenibile in conseguenza dell'operazione. Pertanto, la volontà del di avvalersi di Pt_1
un accredito contributivo finalizzato all'incremento della pensione è risultata viziata dalle informazioni errate fornite dall' CP_1
Si è trattato pertanto di un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione che ha assunto rilevanza essenziale, avendo dato origine ad una distorta rappresentazione della realtà determinante ai fini della formazione del consenso, essendo stato il indotto a concludere l'operazione esclusivamente Pt_1
al fine di incrementare la propria pensione per un determinato importo, rivelatosi in realtà inferiore di circa il 25 % rispetto a quello comunicato. Al riguardo va sottolineato che dalla comunicazione dell' risulta che la quantificazione del beneficio appariva certa, avuto riguardo alla chiarezza CP_1
e alla concludenza dell'espressione utilizzata (“beneficio corrispondente: € 1.359,19”).
Peraltro, alla comunicazione formale seguiva, nel settembre del 2020, un incontro nel corso del quale veniva confermato al l'incremento nello stesso ammontare precedentemente comunicato. Pt_1
6 In definitiva, si è trattato di un errore essenziale rilevante ai sensi dell'art. 1429 c.c. e non di un errore sulla valutazione economica dell'affare, essendo caduto sul “quantum” della controprestazione e,
quindi, su una qualità dell'oggetto del contratto che, in base alle circostanze, deve ritenersi determinante della formazione del consenso, avuto riguardo alla cospicua riduzione dell'incremento pensionistico rispetto a quello comunicato. Tale errore è, inoltre, imputabile esclusivamente all' , e non ad un mero ripensamento sulla convenienza dell'operazione Controparte_2
ascrivibile alle aspettative soggettive del pensionato rimaste estranee all'affare.
Né vi sono dubbi in ordine alla piena riconoscibilità dell'errore da parte dell' , che avrebbe CP_1
potuto, attraverso l'uso della normale diligenza, indicare il beneficio previdenziale nel suo esatto ammontare ricorrendo al criterio di calcolo corretto e mettendo così il pensionato nelle condizioni di decidere consapevolmente se procedere o meno alla costituzione della rendita vitalizia.
Del resto, l' di propria iniziativa, ha riconosciuto effettivamente il proprio errore, liquidando CP_1
alla fine l'importo nel suo corretto ammontare.
Al riguardo, in punto di diritto, giova ribadire il condivisibile ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (vedi, Cass. S.U., sentenza n. 5900 dell'1.7.1997, Rv. 505639 – 01), secondo il quale:
duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di
rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del
contratto, che alla qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile “quoad
effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la
“ratio” della norma di cui all'art. 1431 cod. civ., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del
destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante
determinazione volitiva >>.
7 All'annullamento consegue la condanna dell' a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
16.346,81, corrisposta a titolo di costituzione della rendita vitalizia reversibile, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Nulla può disporsi in ordine alla ripetizione delle prestazioni erogate dall' in difetto di alcuna CP_1
domanda al riguardo.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con l'accoglimento della domanda subordinata formulata dal ricorrente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In riforma della sentenza impugnata, condanna l' a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 16.346,81, corrisposta a titolo di costituzione della rendita vitalizia reversibile, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, a CP_1
titolo di compenso professionale, quanto al primo grado, in € 3.200,00 e, quanto al secondo grado, in
€ 2.250,00, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Pierluigi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, il 23 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale fir ma digitale
8
In nome del popolo italiano Oggetto: appello avverso sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 317/23 del Tribunale di Perugia;
rendita
- S E Z I O N E L A V O R O - vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 84 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Pierluigi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, alla via XX Settembre n. 6, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello.
c o n t r o
con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Roberto
1 Annovazzi, Riccardo Lini, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, repertorio n. 80947, rogito n. 21569 Persona_1
– ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' in Perugia, Via Canali 1. CP_1
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 317/23 del Tribunale di Perugia;
rendita vitalizia ex art. 13
legge n. 1338/1962.
Causa decisa all'udienza collegiale del 23 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 10 giugno 2021, chiese, Parte_1
in via principale, accertarsi l'erronea applicazione da parte dell' dell'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. CP_1
184/1997, al fine del calcolo degli oneri utili alla costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13 della legge n. 1338/1962, con conseguente declaratoria di nullità della costituita rendita vitalizia e condannarsi l' alla restituzione degli oneri versati, maggiorati degli interessi fino al saldo, in CP_1
via subordinata, accertarsi l'errore di rilevanza essenziale, derivante dalla comunicazione dell'errato beneficio pensionistico da parte dell' che aveva inciso in maniera determinante sulla CP_1
formazione del consenso, con conseguente annullamento della rendita vitalizia, e condannarsi l' alla restituzione degli oneri versati, maggiorati degli interessi fino al saldo, in via CP_1
ulteriormente gradata, accertarsi il danno patrimoniale subito dal ricorrente per aver fatto affidamento sull'errata comunicazione dell'ente previdenziale, con conseguente condanna dell' al CP_1
risarcimento pari alla differenza tra gli arretrati erogati e quelli previsti sulla base della suddetta comunicazione, nonché alla differenza annuale tra il beneficio pensionistico erogato e quello preventivato sulla base della stessa comunicazione.
2 2. Instauratosi il contraddittorio, l' contestò la fondatezza della domanda del , CP_1 Pt_1
ribadendo la correttezza delle modalità di calcolo della rendita vitalizia ed evidenziando l'assenza di una qualsiasi responsabilità contrattuale.
3. Con la sentenza n. 317/2023, pronunciata all'udienza del 5 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., modificato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il Tribunale respinse la domanda e condannò il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
4. Con atto depositato il 10 maggio 2024, ha interposto appello avverso la decisione, Parte_1
e ne ha chiesto l'integrale riforma con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di nullità della costituita rendita vitalizia, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. 184/1997, nonché di quella subordinata di annullamento della rendita vitalizia, per errore essenziale sul beneficio pensionistico derivante dalla costituzione della rendita indotto dall'errata comunicazione dell' in entrambi i casi con condanna dell' alla CP_1 CP_1
restituzione degli oneri versati, pari ad € 16.346,81, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Con decreto presidenziale del 15 maggio 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 23 ottobre 2024.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante si duole della reiezione della eccezione di nullità della procedura della costituzione della rendita vitalizia.
3 Ribadisce di aver dedotto l'erroneità del metodo di calcolo della rendita con il metodo retributivo anziché con quello contributivo, con la conseguenza che tutta la procedura sarebbe stata viziata da nullità, stante la rilevanza pubblicistica della normativa che regola i rapporti contributivi e previdenziali.
1.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, come ha correttamente evidenziato il giudice di primo grado, la domanda, così come formulata in primo grado, risulta generica e, quindi, nulla non essendo fondata su una prospettazione idonea ad attribuire al pensionato il diritto al rimborso degli oneri previdenziali versati, in conseguenza di un errore suscettibile di viziare di nullità l'intera procedura.
La domanda è stata quindi correttamente dichiarata nulla in accordo con la giurisprudenza della
Suprema Corte richiamata dal giudice di prima cure (Cass. Sez. L. n. 13825/2008, id. 6875/2001 e
12923/2013; Cass. Sez. III, 13005/06, Sez. III, 17495/2011).
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda subordinata di annullamento della rendita vitalizia per errore essenziale e riconoscibile.
Evidenzia che il era incorso in un errore essenziale sulla qualità dell'oggetto della prestazione Pt_1
(cioè l'incremento pensionistico), causato dalla formale e dettagliata indicazione dell'incremento stesso fornita dall' attraverso la comunicazione del 09.04.2020, erroneamente ricondotto dal CP_1
primo giudice all'errore afferente alla valutazione economica del contratto, trattandosi della falsa rappresentazione del “quantum” economico della controprestazione interna al contratto e non un aspetto attinente alla sfera soggettiva e personale del contraente.
L' inoltre, sarebbe stato pienamente consapevole dell'errore in quanto la pensione del CP_1
era integralmente contributiva, mentre l'incremento era stato erroneamente determinato con Pt_1
la suddetta comunicazione supponendo che la pensione fosse di tipo retributivo.
2.1. Il motivo è fondato.
In punto di fatto va rilevato in primo luogo che, con provvedimento del 31.10.2017, l' ha CP_1
liquidato in favore del ricorrente, a decorrere dall'1.9.2015, la pensione di vecchiaia con categoria
4 VOTOT, riconoscendogli un rateo mensile di € 977,71 e precisando che il risultato derivava dall'apporto di settimane contributive accreditate nelle gestioni fondo lavoratori dipendenti (470) e separata (598), con successiva riliquidazione (per effetto della variazione dei dati di calcolo in conseguenza del riconoscimento di alcune ulteriori settimane contributive), alla data del 31.5.2019,
con il riconoscimento quindi di un rateo di pensione mensile pari ad € 1.055,22 e con l'attribuzione di arretrati per € 2.712,11.
Il 22.1.2020, il ricorrente ha chiesto all' il riscatto della contribuzione non versata dal datore CP_1
di lavoro per il periodo corrente dall'1.1.1980 al 6.1.1982. Pt_2
Il 9.4.2020 l' ha accolto la domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, CP_1
quantificando l'importo dovuto dal ricorrente in € 16.346,81, precisando che “…Una volta effettuato
il pagamento per intero, sulla posizione assicurativa per il periodo dal 01/01/1980 al 06/01/1982
sarà accreditata una contribuzione:
- utile per il diritto a pensione: 105 Settimane;
- utile per la misura della pensione: 105 Settimane…”, ed indicando altresì che il “Beneficio
pensionistico corrispondente” ammontava ad un incremento annuo di € 1.359,19.
Il 21.9.2020 l' ha riliquidato la pensione del ricorrente con il riconoscimento di un rateo CP_1
mensile di € 1.134,38 e, dunque, con un aumento del trattamento pensionistico annuo pari ad € 949,39,
inferiore di circa il 30 % rispetto a quello comunicato pochi mesi.
In data 22.10.2020, rispondendo ai chiarimenti sollecitati dall'interessato, la direzione provinciale della sede di Perugia, ha confermato che, anche nel corso di un appuntamento tenutosi il CP_1
17.9.2020 (pochi giorni prima della riliquidazione), al era stato prospettato un aumento annuo Pt_1
della pensione, per effetto della costituzione della rendita vitalizia, pari ad € 1.359,19.
In sostanza, dai documenti risulta che l'ente resistente aveva indicato il beneficio pensionistico conseguibile dall'operazione nell'importo annuale di € 1.359,19 (1.359,19/13 = € 104,55 per ciascun rateo mensile), mentre quello realmente ottenuto ammonta alla somma annuale di € 949,39 (€ 73,03
5 per ciascuna mensilità), con una differenza annuale pari, pertanto, ad € 410 (circa il 30 % in meno di quanto prospettato).
Ciò posto, il Tribunale ha disatteso la domanda di annullamento per errore sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in tema di annullamento per errore afferente alla valutazione economica del contratto secondo il quale: “L'errore sulla valutazione economica del
bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una
pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla
sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio
che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie
personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
Il Collegio, tuttavia, non condivide tale decisione per le ragioni che seguono.
Ed invero, l' ha fornito delle informazioni dettagliate al pensionato in ordine all'incremento CP_1
pensionistico ottenibile dalla costituzione della rendita, eliminando qualsiasi incertezza in ordine al beneficio ottenibile in conseguenza dell'operazione. Pertanto, la volontà del di avvalersi di Pt_1
un accredito contributivo finalizzato all'incremento della pensione è risultata viziata dalle informazioni errate fornite dall' CP_1
Si è trattato pertanto di un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione che ha assunto rilevanza essenziale, avendo dato origine ad una distorta rappresentazione della realtà determinante ai fini della formazione del consenso, essendo stato il indotto a concludere l'operazione esclusivamente Pt_1
al fine di incrementare la propria pensione per un determinato importo, rivelatosi in realtà inferiore di circa il 25 % rispetto a quello comunicato. Al riguardo va sottolineato che dalla comunicazione dell' risulta che la quantificazione del beneficio appariva certa, avuto riguardo alla chiarezza CP_1
e alla concludenza dell'espressione utilizzata (“beneficio corrispondente: € 1.359,19”).
Peraltro, alla comunicazione formale seguiva, nel settembre del 2020, un incontro nel corso del quale veniva confermato al l'incremento nello stesso ammontare precedentemente comunicato. Pt_1
6 In definitiva, si è trattato di un errore essenziale rilevante ai sensi dell'art. 1429 c.c. e non di un errore sulla valutazione economica dell'affare, essendo caduto sul “quantum” della controprestazione e,
quindi, su una qualità dell'oggetto del contratto che, in base alle circostanze, deve ritenersi determinante della formazione del consenso, avuto riguardo alla cospicua riduzione dell'incremento pensionistico rispetto a quello comunicato. Tale errore è, inoltre, imputabile esclusivamente all' , e non ad un mero ripensamento sulla convenienza dell'operazione Controparte_2
ascrivibile alle aspettative soggettive del pensionato rimaste estranee all'affare.
Né vi sono dubbi in ordine alla piena riconoscibilità dell'errore da parte dell' , che avrebbe CP_1
potuto, attraverso l'uso della normale diligenza, indicare il beneficio previdenziale nel suo esatto ammontare ricorrendo al criterio di calcolo corretto e mettendo così il pensionato nelle condizioni di decidere consapevolmente se procedere o meno alla costituzione della rendita vitalizia.
Del resto, l' di propria iniziativa, ha riconosciuto effettivamente il proprio errore, liquidando CP_1
alla fine l'importo nel suo corretto ammontare.
Al riguardo, in punto di diritto, giova ribadire il condivisibile ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (vedi, Cass. S.U., sentenza n. 5900 dell'1.7.1997, Rv. 505639 – 01), secondo il quale:
duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di
rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del
contratto, che alla qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile “quoad
effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la
“ratio” della norma di cui all'art. 1431 cod. civ., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del
destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante
determinazione volitiva >>.
7 All'annullamento consegue la condanna dell' a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
16.346,81, corrisposta a titolo di costituzione della rendita vitalizia reversibile, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Nulla può disporsi in ordine alla ripetizione delle prestazioni erogate dall' in difetto di alcuna CP_1
domanda al riguardo.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con l'accoglimento della domanda subordinata formulata dal ricorrente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In riforma della sentenza impugnata, condanna l' a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 16.346,81, corrisposta a titolo di costituzione della rendita vitalizia reversibile, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, a CP_1
titolo di compenso professionale, quanto al primo grado, in € 3.200,00 e, quanto al secondo grado, in
€ 2.250,00, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Pierluigi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, il 23 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
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