Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato, all'estio della discussione orale, ai sensi dell'art. 351 cpc, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4840 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Giordano e Rosaria Simona
Esposito, giusta procura in atti.
Appellante
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura ina ti, dall'avv.to Monica Laiso
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 22.10.2021, l , in Controparte_1
qualità di proprietaria sito in Napoli (NA) in via Consolazione, 16, aveva agito nei confronti di deducendo che: Parte_1
-l'illegittimità dell'occupazione era stata riconosciuta dalla stessa , la quale, Parte_1
nel 2008, aveva chiesto di regolarizzare la propria posizione contabile;
-per la detta occupazione illegittima la non aveva mai corrisposto alcuna Parte_1 indennità, sicché la stessa era debitrice di complessivi €51.588,53 (in qualità di importi maturati e già intimati sino al 30.9.2018, nonché di canoni afferenti le annualità 2019, 2020
e 2021, il tutto oltre interessi legali);
-a causa dell'occupazione illegittima e per tutto il relativo periodo, essa ricorrente proprietaria aveva perso la possibilità di locare il bene e di destinare i relativi proventi a scopi sanitari.
Tutto ciò premesso, l aveva concluso chiedendo di: “Accertare la Controparte_1 detenzione senza giusto titolo dell'immobile descritto alla premessa;
Ordinare alla
[...]
di rilasciare l'immobile sito in n via Consolazione, 16 occupato senza Parte_1 _1
titolo, nella piena disponibilità della ricorrente;
Condannare la Sig.ra Parte_2 [...]
a risarcire l per la somma di €51.588,53 a titolo di Parte_1 Parte_3
risarcimento del danno patito, così come desumibile da documentazione allegata, o in subordine condannare la resistente al pagamento di importo ritenuto idoneo alla fattispecie de qua;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
2.Nonostante la ritualità della notifica, non si era costituita , della quale era Parte_1
stata, perciò, dichiarata la contumacia.
3.Con ordinanza del 01.10.2024, il tribunale di Napoli, premessa l'ammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc e qualificata l'azione come rivendica, ha ritenuto provata la proprietà, in capo alla ricorrente, dell'immobile oggetto di causa e ha, perciò, condannato la
[...]
all'immediato rilascio. Ha ritenuto, altresì, dimostrato il pregiudizio subito dall' Parte_1 [...]
a causa del mancato godimento del bene, sicché, considerato che vi era prova Parte_4 dell'occupazione quanto meno a partire dal 12.5.2008 e che in data 23.10.2018 – mediante diffida – era stato richiesto all'occupante il pagamento dell'indennità, ha quantificato il danno nella somma complessiva di €14.400,00 (€300,00 al mese a partire da ottobre 2018), il tutto oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo. Infine, ha condannato la
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
4.Con ricorso depositato in data 08.11.2024, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha Contr ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull' rivendicante, considerato – tra l'altro – che questa non aveva dimostrato l'avvenuta trascrizione del dedotto titolo di proprietà (ossia il decreto n. 000404 del 02.08.2005 con cui il Presidente della Regione Campania aveva trasferito alla ricorrente, tra gli altri, il bene immobile in contestazione ai sensi degli artt. 5, co. 2 del d.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e 26 l. regionale 32/1994).
Con il secondo motivo, ha lamentato l'omessa valutazione, ad opera Parte_1
Contr del tribunale, della violazione da parte dell' dell'art. 5 dell'Accordo integrativo da questa stipulato – in data 24.01.2018 – con le Associazioni della proprietà e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, co. 3 l. 431/1998 e d.m. 16.01.2017.
Nella specie, l'appellante ha evidenziato che, in virtù di tale accordo, previo pagamento della morosità, sarebbe stato suo diritto vedere regolarizzata la propria posizione contrattuale in riferimento alla detenzione dell'immobile mediante la stipula di un contratto di locazione con canone calmierato.
Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato l'accoglimento della domanda risarcitoria, sottolineando che, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 2043 cc come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente non aveva provato il pregiudizio invocato, né il comportamento riprovevole di essa pretesa danneggiante. La
ha, altresì, censurato la quantificazione del danno operata dal giudice di Parte_1
primo grado, ritenuta arbitraria e illegittima, considerato che, in virtù del richiamato accordo, non è consentito il ricorso al canone locativo di mercato al fine di valutare il valore economico del godimento.
Ciò dedotto, ha concluso come segue: “Accertato che la domanda Parte_1 azionata dall'Ente ricorrente va qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 cc, rigettarla per non aver la ricorrente dato prova del titolo di proprietà dell'unità immobiliare per la quale chiede il rilascio;
conseguentemente, rigettare altresì la domanda di risarcimento del danno per assenza della fonte del preteso diritto;
nel merito, rigettare la domanda dell'Ente in quanto infondata e assunta in violazione dell'accordo ex art. 2, co. 3 l.
9.12.1998 n. 431 e dm 16.01.2017 e alla conseguente formalizzazione del contratto di affitto;
con vittoria di spese, diritto ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 cpc.” 5. Con comparsa depositata l'11.01.2025, si è costituita in giudizio l , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità e l'inammissibilità del gravame poiché erroneamente introdotto con ricorso anziché con sentenza e in quanto tardivo, poiché notificato oltre trenta giorni dopo la notifica dell'ordinanza impugnata. Nel merito, l'appellata ha dedotto l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli ex art. 702 ter cpc.
Ha concluso, perciò, chiedendo di: “a) rigettare l'istanza di controparte di sospensione (…);
2) rigettare l'appello perché nullo improponibile e inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, ed ogni eccezione, deduzione o contestazione formulata da controparte;
c) confermare integralmente l'ordinanza n. cronol. 10817/2024 del 01.10.2024 RG n.
25135/2021 Repert. n. 10172/2024 del 01.10.2024; d) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio anche della fase cautelare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è inammissibile.
2.L'art. 702-quater cpc (ratione temporis applicabile data l'introduzione del giudizio di primo grado in data antecedente al 28.02.2023) stabilisce che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.”
3.L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter cpc può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell' impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, co. 5, d.lgs. 150 del 2011 (Cass., n.
6318/2020; n. 8757/2018; così anche n. 24379/2019, secondo cui, però, è possibile il mutamento del rito a condizione che il ricorso sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte entro il termine perentorio di cui all'art. 325 cpc).
4.L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione;
né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Cass. n. 24386/2022; n. 22256/2018).
5.L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata dalla parte contumace nel termine breve di cui all'art. 702-quater cpc, decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 cpc che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.,
n. 16893/2018). Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 cpc (Cass. n. 32961/2019).
6.Il termine breve di cui all'art. 325 cpc trova applicazione anche nel caso in cui la notifica del provvedimento – indirizzata personalmente alla parte contumace – sia stato notificato a fini esecutivi. Infatti, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292, ult. co., cpc anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc, né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cpc, non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata. (Cass. n. 5682/2006).
7. ha notificato, a (come detto, rimasta Controparte_1 Parte_1 contumace in primo grado), l'ordinanza oggi impugnata in data 10.10.2024.
In virtù di quanto disposto dall'art. 702 quater cpc e alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, dal giorno 10.10.2024 è iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento (a nulla rilevando la circostanza per cui l'ordinanza veniva notificata in forma esecutiva).
Tale termine scadeva in data 11.11.2024.
Considerato che
, come detto, la tempestività del gravame deve essere valutata facendo riferimento alle norme dettate non già per il rito erroneamente utilizzato, ma a quelle previste per il rito che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi, allora, l'impugnazione proposta da
è tardiva. Parte_1
Infatti, nel caso di specie, l'impugnazione doveva seguire le forme del rito ordinario e doveva essere, dunque, proposta con atto di citazione. Ne deriva che per stabilirne la tempestività, occorre avere riguardo non alla data del deposito del ricorso, bensì alla data della notifica dello stesso (unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza) alla controparte.
, ha notificato all'appellata il ricorso (depositato Parte_1 Controparte_1
l'8.11.2024) e il decreto di fissazione dell'udienza in data 29.11.2024, oltre, quindi, il termine breve di cui all'art. 702 quater cpc.
Pertanto, come anche rilevato dalla stessa parte appellata, l'appello proposto da
[...]
è tardivo e, dunque, inammissibile. Parte_1
8.Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
9.Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10.Il valore della controversia è di €14.400,00, pari alla somma liquidata con la sentenza di primo grado.
11.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori minimi (ossia dei valori medi ridotti del cinquanta percento). Quindi, in favore di _1
, va liquidata la somma di € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle
[...]
spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria di accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli in Controparte_1
data 01.10.2024;
B) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini