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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n.556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottoressa Rossella ATZENI
- Presidente
― Consigliere relatore dottor Marcello CASTIGLIONE
dottor Franco DAVINI
- Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 30.01.2020
n.2273 promossa da: Parte 1 con sede in Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tremolada
Francesca, Delli Noci Marco e Lombardo Giuseppe del Foro di Lilano e Avv.Villa Fabrizio del Foro di Genova per mandato in atti - APPELLANTE
contro
Controparte 1 e Controparte_2 elettivamente domiciliati in Genova via Fiasella
7/8 nello studio dell'Avv. Massimo Laganaro, che li rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLATI
e
Controparte_3 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: "Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 2273/2020 (n. rep. 2224/2020) resa in data 31 dicembre 2020 dal
Tribunale di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso in accoglimento dei motivi di impugnazione articolati, così giudicare:
in via principale:
- riformare la sentenza di primo grado rimuovendo la condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Genova e rigettando tutte le domande formulate dagli attori sig.ri
CP 1 e Controparte_2 in ragione della loro infondatezza e difetto di prova per le ragioni esposte in narrativa;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il danno nella misura di Euro 14.000,00 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli acquisti a quella di pubblicazione della sentenza e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo) per le ragioni esposte al par. IV.4;
in subordine:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e procedere a una nuova liquidazione utilizzando, al più, i parametri medi del D.M.
55/2014 per lo scaglione di riferimento, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso:
- dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la CP_4 ha provveduto al pagamento in favore dei sig.ri CP 1 e Controparte_2 in data 15 gennaio 2021, dell'importo di Euro 24.876,35, condannare gli odierni appellati a rimborsare la predetta somma alla Banca, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte 1 spese e- condannare i sig.ri CP 1 e Controparte_2 a rifondere a compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al primo ed al presente grado del giudizio". PER GLI APPELLATI: "Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vinte le spese".
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova che lo ha condannato a pagare agli attori la somma complessiva di euro 14.000,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese. Gli appellati si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Nessuna delle parti ha depositato la nota scritta in relazione all'udienza del 07.12.2023, fissata per verificare l'esito delle trattative pendenti tra le parti, sostituita dal deposito di note scritte. La Corte, dato atto, ha rinviato la causa ex artt. 181 co.1 c.p.c. all'udienza del 18.01.2024 h.9,30, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti non hanno depositato le note scritte nemmeno in relazione a detta ultima udienza. La Corte, dato atto che il provvedimento che disponeva lo svolgimento dell'udienza con modalità c.d. di "trattazione scritta” è stato regolarmente notificato ai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini.
Osserva che quando l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. L'estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Visto l'art. 127-ter c.p.c.
definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Genova, 19 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottoressa Rossella ATZENI
- Presidente
― Consigliere relatore dottor Marcello CASTIGLIONE
dottor Franco DAVINI
- Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 30.01.2020
n.2273 promossa da: Parte 1 con sede in Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tremolada
Francesca, Delli Noci Marco e Lombardo Giuseppe del Foro di Lilano e Avv.Villa Fabrizio del Foro di Genova per mandato in atti - APPELLANTE
contro
Controparte 1 e Controparte_2 elettivamente domiciliati in Genova via Fiasella
7/8 nello studio dell'Avv. Massimo Laganaro, che li rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLATI
e
Controparte_3 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: "Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 2273/2020 (n. rep. 2224/2020) resa in data 31 dicembre 2020 dal
Tribunale di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso in accoglimento dei motivi di impugnazione articolati, così giudicare:
in via principale:
- riformare la sentenza di primo grado rimuovendo la condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Genova e rigettando tutte le domande formulate dagli attori sig.ri
CP 1 e Controparte_2 in ragione della loro infondatezza e difetto di prova per le ragioni esposte in narrativa;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il danno nella misura di Euro 14.000,00 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli acquisti a quella di pubblicazione della sentenza e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo) per le ragioni esposte al par. IV.4;
in subordine:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e procedere a una nuova liquidazione utilizzando, al più, i parametri medi del D.M.
55/2014 per lo scaglione di riferimento, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso:
- dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la CP_4 ha provveduto al pagamento in favore dei sig.ri CP 1 e Controparte_2 in data 15 gennaio 2021, dell'importo di Euro 24.876,35, condannare gli odierni appellati a rimborsare la predetta somma alla Banca, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte 1 spese e- condannare i sig.ri CP 1 e Controparte_2 a rifondere a compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al primo ed al presente grado del giudizio". PER GLI APPELLATI: "Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vinte le spese".
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova che lo ha condannato a pagare agli attori la somma complessiva di euro 14.000,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese. Gli appellati si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Nessuna delle parti ha depositato la nota scritta in relazione all'udienza del 07.12.2023, fissata per verificare l'esito delle trattative pendenti tra le parti, sostituita dal deposito di note scritte. La Corte, dato atto, ha rinviato la causa ex artt. 181 co.1 c.p.c. all'udienza del 18.01.2024 h.9,30, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti non hanno depositato le note scritte nemmeno in relazione a detta ultima udienza. La Corte, dato atto che il provvedimento che disponeva lo svolgimento dell'udienza con modalità c.d. di "trattazione scritta” è stato regolarmente notificato ai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini.
Osserva che quando l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. L'estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Visto l'art. 127-ter c.p.c.
definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Genova, 19 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE