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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 4811/2021,
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
Pal. 8 int. 7 Scala A, Santo Rione Aldisio (ME) Cod. Fisc. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale S. Martino is. 79 n. 261 presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, C.F. e P.I. , ente pubblico ON P.IVA_1 economico, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, e per esso, l'avv.
Giorgio Cuccia, che in qualità di procuratore speciale, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
175858 raccolta nr 11458 del 01.10.21, rilasciata da ON
, delega a rappresentare e difendere
[...] ON
in ogni stato e grado del presente giudizio, l'Avv. Alberta Scaglione,
[...]
con studio in Locri via D. Candida n. 6, ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio del suddetto procuratore in Locri, via D.
Candida n.6
Resistente
E 1 in persona del Presidente p.t., Controparte_2 che si costituisce sia in proprio che quale mandatario della in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via G.B. Vico 9, ai sensi dell'art. 13 L. n. 448/1998 ed in virtù di procura generale alle liti del notaio
[...] di Roma del 03.07.2014, rep 37521 rappresentato e difeso dall'avv. Per_2
VI AT in virtù di procura generali alle liti del 21.07.2015 rep. 80974 a rogito Notaio con domicilio eletto in Messina, Via V. Emanuele 100, Per_3
presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 25/10/2021 la sig.ra proponeva opposizione Pt_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2021 90003933445000 notificata il 22 settembre 2021 con la quale le veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di €. € 84.994,46.
Impugnava, altresì, in ragione della competenza di questo Tribunale, i seguenti atti presupposti:
1) Avviso di addebito n. 59520130001370188000, presuntivamente notificato il
24/06/2013 che attiene a contributi previdenziali dovuti per l'anno 2012 dell'importo di €. 3.314,23;
2) Avviso di addebito n. 59520130001389705000, presuntivamente notificato il
22/07/2013 che attiene a contributi previdenziali dovuti per gli anni 2009, 2010 e
2011 dell'importo di €. 30.434,19;
3) Avviso di addebito n. 59520130003654554000, presuntivamente notificato il
08/05/2015 che attiene a contributi previdenziali dovuti per l'anno 2012 dell'importo di €. 32.902,64.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica dei suddetti atti presupposti e, comunque, la prescrizione di ogni pretesa tributaria.
2 Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso stante la regolare notifica degli atti opposti e la loro mancata impugnazione nei termini di legge.
In quanto alla eccepita prescrizione osservava che ogni atto interruttivo era di competenza dell'ente di riscossione al quale andava eventualmente addebitata la responsabilità con condanna alla manleva in favore dell'ente di previdenza.
Si costituiva in giudizio contestando le domande della ricorrente ed CP_4
osservando che la aveva presentato medio tempore domanda di rateazione Pt_1 venendo ad interrompere il decorso della prescrizione che, comunque non si era consumata in ragione della sospensione imposta a causa dell'emergenza pandemica.
Essendo la causa di natura documentale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In quanto all'AVA n. 59520130003654554000 l' deposita un file contenente CP_2 una schermata relativa all'avviso in questione in cui vengono indicati la data di presunta notifica (08/5/2015) e i dati del contribuente e l'indirizzo di residenza ma senza allegare una relazione di notifica o un avviso di ricevimento di un atto giudiziario e/o di una raccomandata attestante la consegna dell'atto al destinatario.
Pertanto, il suddetto avviso deve considerarsi illegittimo e, comunque, la pretesa creditoria ivi riportata sicuramente prescritta.
In quanto agli avvisi di addebito 59520130001370188000 e
59520130001389705000 essi risultano notificati alla ricorrente in Via Nazionale
385 Pace del Mela Me.
Tuttavia, dal certificato storico di residenza prodotto in atti dalla risulta che Pt_1 la stessa non ha mai avuto la residenza presso quell'indirizzo.
Inoltre, le stesse firme riportate sugli avvisi di ricevimento presuntivamente recapitati e disconosciute dalla ricorrente, differiscono in maniera sensibile rispetto a quella riportata in procura.
3 La sommatoria dei superiori rilievi deve far propendere per la irregolare notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione opposto.
Dal che deriva l'ulteriore conseguenza della prescrizione dei tributi portati in esazione.
In quanto alla domanda di manleva avanzata dall' nei confronti di la CP_2 CP_4 stessa non merita accoglimento stante la irregolarità originaria delle notifiche degli avvisi di intimazione da addebitare a fatto e colpa esclusivi dell'ente di previdenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra disattesa Pt_1
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato n. 295202190003933445000 e la prescrizione degli atti presupposti AVA 59520130003654554000,
59520130001370188000 e 59520130001389705000;
2) Condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite quantificate in € 12.228,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
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