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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13944/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13944/2024 tra
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Passaro in sostituzione dell'avv. Pianese, che conclude come in atti parte resistente l'avv. FUMAGALLI ALESSANDRA, che conclude come da verbale del
26/02/2025.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13944/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. PIANESE MARIO, Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
[C.F. , con l'avv. FUMAGALLI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice della locazione intercorsa tra la società
[...]
e la società di , voglia l'adito Giudice, Pt_1 CP_1 CP_1 CP_
• Accertare e dichiarare il sig. inadempiente nei confronti del ricorrente non avendo adempiuto agli obblighi contrattuali né alla restituzione della somma di € 3.150,00 a titolo di deposito cauzionale relativamente al contratto di locazione intercorso tra le parti in causa;
• per l'effetto condannarlo alla restituzione di tutte le somme per complessivi € 3.150,00;
• condannare la convenuta al pagamento degli interessi come da D Lgs 231/2002 decorrenti dalla data di versamento degli importi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, onorari e competenza.”
Parte resistente come da verbale del 26/02/2025:
“dichiararsi l'incompetenza funzionale del giudice adito e liquidarsi le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Tribunale concludendo Parte_1 come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente he, tra l'altro, eccepiva: Controparte_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi di immobile sito in Gerenzano ( VA);
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, concludeva come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come si rileva dal verbale d'udienza del 13/11/2024, la parte resistente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, riproponendo la medesima eccezione già formulata nella comparsa di risposta.
Il giudice, pertanto, ha assegnato alle parti il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione, e rinviato alla successiva udienza del 26/02/2025.
A detta udienza, la parte resistente ha allegato che la controparte non ha introdotto la procedura e la parte ricorrente, non comparsa, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
A norma dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 : “ 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Nel caso in esame, dunque, gravava su parte ricorrente l'obbligo di cui al predetto art. 5, con la conseguenza che la domanda è divenuta improcedibile.
Nulla in punto di riconvenzionale, non avendo la resistente insistito sulla relativa domanda rispetto alla quale, in ogni caso, il Tribunale di Milano risulterebbe incompetente ex art. 21 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte, ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa
RG 13944/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1)Dichiara improcedibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2)Condanna lla refusione in favore di elle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13944/2024 tra
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Passaro in sostituzione dell'avv. Pianese, che conclude come in atti parte resistente l'avv. FUMAGALLI ALESSANDRA, che conclude come da verbale del
26/02/2025.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13944/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. PIANESE MARIO, Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
[C.F. , con l'avv. FUMAGALLI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice della locazione intercorsa tra la società
[...]
e la società di , voglia l'adito Giudice, Pt_1 CP_1 CP_1 CP_
• Accertare e dichiarare il sig. inadempiente nei confronti del ricorrente non avendo adempiuto agli obblighi contrattuali né alla restituzione della somma di € 3.150,00 a titolo di deposito cauzionale relativamente al contratto di locazione intercorso tra le parti in causa;
• per l'effetto condannarlo alla restituzione di tutte le somme per complessivi € 3.150,00;
• condannare la convenuta al pagamento degli interessi come da D Lgs 231/2002 decorrenti dalla data di versamento degli importi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, onorari e competenza.”
Parte resistente come da verbale del 26/02/2025:
“dichiararsi l'incompetenza funzionale del giudice adito e liquidarsi le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Tribunale concludendo Parte_1 come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente he, tra l'altro, eccepiva: Controparte_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi di immobile sito in Gerenzano ( VA);
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, concludeva come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come si rileva dal verbale d'udienza del 13/11/2024, la parte resistente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, riproponendo la medesima eccezione già formulata nella comparsa di risposta.
Il giudice, pertanto, ha assegnato alle parti il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione, e rinviato alla successiva udienza del 26/02/2025.
A detta udienza, la parte resistente ha allegato che la controparte non ha introdotto la procedura e la parte ricorrente, non comparsa, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
A norma dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 : “ 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Nel caso in esame, dunque, gravava su parte ricorrente l'obbligo di cui al predetto art. 5, con la conseguenza che la domanda è divenuta improcedibile.
Nulla in punto di riconvenzionale, non avendo la resistente insistito sulla relativa domanda rispetto alla quale, in ogni caso, il Tribunale di Milano risulterebbe incompetente ex art. 21 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte, ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa
RG 13944/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1)Dichiara improcedibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2)Condanna lla refusione in favore di elle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati