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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 luglio 2025, iscritta al n. 1740 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via don Morosini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tania Cesarini che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 31 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 ottobre 1985 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
205); che dalla loro unione sono nate le figlie a Civita Castellana Persona_1
(VT) il 24/09/1986, e a Civita Castellana (VT) il 16 maggio 1989, Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il sig verserà mensilmente, a titolo di mantenimento € 100,00 Parte_1
alla sig.r entro il 5 del mese rivalutabile secondo gli indici Istat”. Parte_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede: pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 luglio 2025, iscritta al n. 1740 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via don Morosini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tania Cesarini che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 31 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 ottobre 1985 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
205); che dalla loro unione sono nate le figlie a Civita Castellana Persona_1
(VT) il 24/09/1986, e a Civita Castellana (VT) il 16 maggio 1989, Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il sig verserà mensilmente, a titolo di mantenimento € 100,00 Parte_1
alla sig.r entro il 5 del mese rivalutabile secondo gli indici Istat”. Parte_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede: pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3