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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8719/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8719/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ATTORI C.F._2
con gli avv. Roberto Vincenzi e Stefano Gnecchi contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) CONVENUTI C.F._4
con l'avv. Giuliano Lanfredi
e
C.F. CONVENUTA Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Gianfranco Tripodi
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
) CONVENUTI C.F._6 con l'avv. Alberto Luppi
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertate le premesse, contrariis rejectis:
A) - risolvere il contratto preliminare di compravendita stipulato tra il sig. e i Parte_1
sig.ri e in data 11-14.01.2020, avente ad oggetto il terreno Controparte_1 CP_2
agricolo sito in Lonato del Garda (BS), Via Reciago, come meglio identificato in atti (cfr. ns. all. 1), per il grave inadempimento imputabile ai promittenti venditori, sig.ri Controparte_1
e , alla luce dei motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare tenuti e, per CP_2
l'effetto, condannare il sig. , il sig. , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra Controparte_4 [...]
, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere ai sig.ri Parte_3
e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 158.426,63 Parte_1 Parte_2
o la diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà, anche in via equitativa, all'esito del giudizio, oltre ai danni ulteriori che matureranno in corso di causa, oltre alle spese e compensi per il
C.T.U. Arch. (pari a euro 2.928,62: v. doc. 50) e per il C.T.P. di parte attrice Geom. Per_1
(pari a euro 3.595,77: v. doc. 51) sostenuti dagli attori nell'ambito della consulenza Pt_4
tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo effettivo, per tutte le ragioni esposte in atti;
nonché
B) - revocare e conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti, l'inefficacia nei confronti dei sig.ri e dell'atto di Parte_1 Parte_2
compravendita n. 55.476 repertorio, n. 24.197 raccolta, Notaio Dr. di Persona_2
Desenzano del Garda, stipulato in data 28.02.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Brescia il 29.02.2020 al n. 9701 Serie 1T e trascritto a Brescia il 02.03.2020 ai n.ri 8615/5474
(cfr. ns. all. 26), con il quale il sig. e il sig. , rispettivamente Controparte_1 CP_2
per la quota di 3/4 (tre quarti) e 1/4 (un quarto), hanno venduto ai signori e Controparte_4
la piena proprietà dei beni immobili di seguito descritti: Catasto Parte_3
Terreni del Comune di Lonato del Garda (BS): Foglio 14, mappale 12, pascolo, di ha
pagina 2 di 13 00.36.40, classe 2, R.D. Euro 1,88, R.A. Euro 0,94; Foglio 14, mappale 203, seminativo, di ha
01.33.70, classe 4, R.D. Euro 51,79, R.A. Euro 72,50;
- per l'effetto, dichiarare che i sig.ri e hanno diritto a soddisfarsi Parte_1 Parte_2
esecutivamente per il recupero delle somme agli stessi dovute dai sig.ri e Controparte_1
sui beni oggetto dell'atto di compravendita sopra richiamato;
- autorizzare, CP_2
altresì, la trascrizione dell'emananda sentenza presso la compente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità; nonché C) - se del caso, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso l'Intestato Tribunale per l'accertamento di eventuali responsabilità penali nei fatti per cui è causa, nonché disporre la segnalazione all'organismo di vigilanza sull'attività di intermediazione immobiliare istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, per ogni eventuale conseguente accertamento e provvedimento di competenza, alla luce di quanto esposto in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge, oltre alle spese e compensi per il C.T.U. e il
C.T.P. di parte attrice. In via istruttoria, ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze: […].
Per parte convenuta e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reiecta, così giudicare:
In via preliminare ▪ Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra
[...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa. Pt_2
Nel merito in via principale - Previo ogni opportuno accertamento e valutazione, respingere tutte le domande formulate dai Sigg.ri e nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e , perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni Controparte_1 CP_2
esposte in atti.
Nel merito in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e declaratoria di responsabilità in capo ai convenuti, accertare le responsabilità e/o corresponsabilità, eventualmente anche in misura percentuale, riconducibili a ciascuno di
pagina 3 di 13 loro.
In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese del presente procedimento.
In via istruttoria, la difesa dei Sigg.ri reitera l'istanza di ammissione delle istanze CP_1
istruttorie formulate a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 e
3 c.p.c. non ammesse in corso di giudizio […].
Per parte convenuta Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del Parte_2
presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande proposte dai Sig.ri Pt_1
e in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra descritti.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta e : Controparte_4 Parte_3
In via principale: piaccia al Tribunale rigettare, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dei signori e Controparte_4
Parte_3
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Spese e onorari rifusi. Con ogni Parte_2
più ampia riserva.
In via subordinata istruttoria, richiama tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2, ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori, premesso che:
- in data 11.1.20 l'attore , con l'intermediazione di (di Pt_1 Controparte_3
seguito: , aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto, per sé o persona da CP_3
pagina 4 di 13 nominare al rogito, avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Lonato del Garda (BS) via
Reciago identificato nel NCT al fg. 14 part. 12 e 203 di proprietà per ¾ di e Controparte_1
per ¼ di per il prezzo di € 120.000,00; CP_2
- all'atto della sottoscrizione egli aveva consegnato a la somma di € 20.000,00 a CP_3 mezzo assegno a titolo di acconto nonché l'importo di € 3600,00 oltre IVA a titolo di provvigione;
- sia prima che in occasione della sottoscrizione della proposta di acquisto egli aveva ripetutamente fatto presente alla società, nella persona di il fatto che l'immobile Parte_5 non avrebbe dovuto presentare vincoli o limitazioni di sorta così da potervi esercitare l'attività agricola professionale e le attività connesse, ivi compresa la realizzazione di edifici pertinenti a tali attività, in particolare per il ricovero di animali (cavalli) e attrezzi agricoli, ottenendo sempre specifica rassicurazione in tal senso;
- in data 14.1.20 la proposta era stata accettata dai venditori;
- a seguito di accertamenti compiuti da egli attore presso il Comune di Lonato, attraverso il proprio tecnico geom. era emerso che il terreno non era classificato come Persona_3
“agricolo”, come riportato nella proposta di acquisto, bensì quale “area di salvaguardia” come tale sottoposta a specifiche limitazioni e a rigorosi vincoli urbanistici;
- nella proposta di acquisto non risultava indicata la possibile presenza di confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione agraria;
- tali criticità, di cui il era venuto a conoscenza solo dopo l'accettazione della proposta Pt_1
di acquisto, erano state prontamente denunciate dallo stesso, sia telefonicamente sia con missiva del 6.2.20, sia - ancora – nell'incontro richiesto dallo stesso e tenutosi presso i locali della il 17.2.20; CP_3
- solo in occasione di detto incontro egli era stato reso edotto delle comunicazioni inviate alle parti promittenti venditrici, sempre tramite , a non meglio specificati terzi, per CP_3 consentire loro l'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
- nella giornata del 22.2.20, recatosi per un sopralluogo presso il terreno in questione, egli era pagina 5 di 13 venuto a conoscenza dai confinanti e , del fatto che Controparte_4 Parte_3 nei giorni precedenti, sempre attraverso l'intermediazione di si era perfezionato nei CP_3
locali di quest'ultima, un secondo impegno di acquisto dello stesso terreno proprio a favore dei suddetti;
Parte_6
- egli, intenzionato a concludere l'affare, aveva, quindi, convocato formalmente i promittenti venditori avanti al Notaio con studio in Goito (MN) per il giorno 28.2.20 ore 15.30; Per_4
- dopo plurimi solleciti, in vista del perfezionamento del rogito, con pec del 28.2.20 Network, per conto dei aveva trasmesso la documentazione necessaria per il rogito, ma aveva CP_1 chiesto altresì il rinvio della stipula dell'atto alla settimana successiva adducendo problemi di salute in capo a sotto osservazione a seguito di un recente ricovero in Pronto Controparte_1
Soccorso;
- essi si erano presentati, comunque presso il notaio, il quale, stante l'assenza dei aveva CP_1
rinviato il rogito al successivo martedì 3.3.20 ore 16.00 come richiesto da questi ultimi tramite l'agenzia;
- il successivo 2.3.20 il notaio aveva trasmesso a tutte le parti le minute dell'atto di compravendita rammentando nuovamente i documenti necessari da consegnare in originale in occasione del rogito;
- senonché, con estremo stupore, alle ore 14.54 dello stesso giorno i tramite CP_1
comunicazione del loro legale avv. Lanfredi, avevano informato gli attori di aver già provveduto a trasferire la proprietà del terreno in favore dei avendo questi Parte_7
esercitato il proprio diritto di prelazione;
- il medesimo giorno, alle ore 17,51, il notaio a propria volta aveva comunicato loro di Per_4
aver ricevuto dal Notaio di Desenzano del Garda certificato di avvenuta stipula Per_5
dell'atto con il quale, già in data 28.2.20, i sigg. avevano venduto il medesimo fondo ai CP_1
confinanti ; Parte_6
- in data 16.3.20 la aveva restituito loro l'assegno di € 20.000,00 precedentemente CP_3
versato;
pagina 6 di 13 tutto ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2
, e chiedendo dichiararsi la risoluzione del CP_3 Controparte_4 Parte_3
contratto preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori;
chiedevano, poi, la condanna al risarcimento dei danni di tutti i convenuti;
formulavano altresì domanda ex art. 2901 c.c. in relazione all'atto di compravendita stipulato tra i e i . CP_1 Parte_8
Si sono costituiti tutti i convenuti contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.2.25, a seguito di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Gli attori, in primo luogo, hanno formulato domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato per grave inadempimento dei promittenti venditori;
a sostegno della domanda deducono che questi ultimi:
1) non si erano presentati il giorno fissato per il rogito avanti al Notaio Per_4
perfezionando, invece, nel medesimo giorno, la vendita del terreno già oggetto del preliminare a favore dei terzi con atto notaio del 28.2.20; Parte_7 Per_2
2) si erano impegnati ad alienare all'attore un terreno agricolo senza vincoli di sorta mentre invece, solo successivamente all'accettazione della proposta di acquisto, era emerso che trattavasi di “area di salvaguardia” sottoposta a precise prescrizioni e limitazioni urbanistiche che impedivano la realizzazione di edifici per il ricovero di cavalli e attrezzi agricoli, come richiesto dall'attore in sede di proposta, così costringendo parte attrice a
“ridimensionare” l'attività da svolgervi limitandola alla coltivazione di lavanda e zafferano;
3) non avevano informato l'attore della presenza di confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione (il contratto preliminare non conteneva alcuna menzione della prelazione né risultava condizionato – come avrebbe dovuto essere – al mancato esercizio della prelazione da parte di soggetti terzi);
pagina 7 di 13 4) avevano indicato nelle denuntiatio inviate ai terzi confinanti un prezzo di vendita superiore rispetto a quello indicato nel preliminare;
in tal modo, a prescindere dall'esercizio della prelazione, l'acquisto da parte di essi attori “sarebbe comunque risultato precario ed esposto al serio pregiudizio di un retratto da parte dei possibili prelazionari”, i quali avrebbero potuto invocare la discordanza del prezzo indicato nella denuntiatio rispetto a quello (inferiore) indicato nella proposta di acquisto;
5) avevano inviato la denuntiatio “indiscriminatamente” a tutti i proprietari dei fondi confinanti “senza il ben che minimo vaglio – come diligenza avrebbe imposto – circa la sussistenza dei presupposti legali della prelazione, così invitando al tavolo negoziale soggetti privi dei requisiti per l'esercizio della prelazione ma potenzialmente interessati
… a strappare l'acquisto a sig. ”. Pt_1
Gli attori eccepiscono altresì l'inadempimento di per avere Controparte_3
quest'ultima:
1) omesso di informare l'attore sulla reale natura dell'immobile promesso in vendita avendo il , sia prima che in occasione della sottoscrizione della proposta Pt_1
d'acquisto, fatto presente all'Agenzia che il bene in questione non avrebbe dovuto presentare vincoli o limitazioni di sorta in modo da potervi esercitare l'attività agricola professionale e le attività connesse;
2) omesso di informare l'attore sulla possibile presenza di terzi confinanti aventi diritto di prelazione sul fondo;
3) per avere inviato la denuntiatio indiscriminatamente a tutti i proprietari dei fondi confinanti “senza il ben che minimo vaglio” circa la sussistenza dei presupposti legali della prelazione;
4) per avere partecipato all'intera operazione in danno degli attori, come – a loro dire - dimostrato dalla missiva inviata proprio da il 28.2.20 mediante la quale essi CP_3 attori erano stati indotti a credere nella buona riuscita dell'affare e convinti a rinviare di qualche giorno il rogito per dare tempo ai promittenti venditori e ai di Parte_8
pagina 8 di 13 stipulare e trascrivere prima la loro vendita del medesimo terreno.
Gli attori hanno esteso la domanda di risarcimento dei danni anche ai Parte_6
assumendo che questi ultimi, ben consapevoli dell'esistenza del preliminare di vendita concluso anteriormente e del rogito fissato per il 28.2.20, avevano partecipato all'operazione in danno degli attori acquistando essi stessi, e pur in assenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione, l'immobile già promesso in vendita agli attori.
Le domande vanno rigettate.
Alcuna responsabilità contrattuale può essere, infatti, ravvisata sia in capo ai venditori che in capo a in relazione alle condizioni dell'area oggetto del preliminare non CP_3
risultando documentalmente (v. proposta di acquisto e relativa accettazione – doc. 2 convenuti)
e non essendo stato provato dagli attori, che questi, in sede di sottoscrizione della proposta di acquisto o comunque prima dell'accettazione da parte dei avessero condizionato CP_1
l'acquisto all'assenza di vincoli/limitazioni all'utilizzo agricolo professionale e “attività connesse”, compreso “il ricovero di animali (nella specie: cavalli) e attrezzi agricoli” e/o che i promittenti venditori si fossero impegnati in tal senso.
Nessuna indicazione è infatti contenuta nella proposta (unica condizione indicata è il Con
“rinnovo/rilascio iscrizione . Rilascio P.IVA”); il teste all'epoca Testimone_1
collaboratore di il quale – unitamente al collega – seguì la pratica CP_3 Testimone_2 del , ha poi confermato che quest'ultimo si recò presso l'agenzia accompagnato dal Pt_1
proprio legale e che, prima della sottoscrizione della proposta, gli fu consigliato di recarsi in
Comune per acquisire informazioni utili in merito alle condizioni del fondo. Per contro, nessuna prova in senso contrario è stata, come si è detto, fornita dall'attore, il quale ben avrebbe potuto citare in qualità di teste proprio il legale presente all'incontro in agenzia.
Neppure sussiste inadempimento (dei e/o di ) con riferimento CP_1 CP_3
all'esistenza di proprietari confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione legale. Il già citato teste ha, infatti, riferito che in occasione dell'incontro in agenzia fu lo stesso Tes_1
a riferirgli “della prelazione agraria”; la conoscenza in capo a quest'ultimo della Pt_1
pagina 9 di 13 possibilità che vi fossero proprietari confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione è poi dimostrata dal contenuto della missiva (doc. 5 attori) inviata il 6.2.20, quindi prima dell'incontro tra le parti intervenuto presso l'agenzia il 17.2.20, proprio dal e Parte_9 CP_1
alla nella quale lo stesso, oltre a dolersi della esistenza di non meglio specificate CP_3
“criticità” emerse a seguito delle verifiche svolte presso gli “Enti competenti”, scriveva che
“non vi è nemmeno certezza sul mancato esercizio della prelazione da parte dei proprietari confinanti”. Ad ulteriore conferma della conoscenza della problematica da parte del vi Pt_1
è poi il contenuto della email inviata il 16.1.20 (doc. 3 ) proprio dal notaio di fiducia CP_3 dell'attore alla nella quale quest'ultimo, oltre a richiamare un testo in materia di CP_3
prelazione (di cui allegava uno stralcio), consigliava “prudenza per evitare future liti” (è infatti del tutto inverosimile che della questione della prelazione il notaio non abbia parlato anche con l'attore).
Gli attori ravvisano poi l'inadempimento dei convenuti o, comunque, la CP_1
violazione dei doveri di buona fede e correttezza, per non essersi questi ultimi presentati all'appuntamento avanti al notaio fissato per il 3.3.20 (doc. 18 attore) ed avendo, anzi Per_4 gli stessi trasferito la proprietà dell'immobile, già il 28.2.20 (doc. 26 attori), ai convenuti
– CP_4 Pt_3
Anche in questo caso la tesi degli attori non può essere condivisa.
Dalla documentazione prodotta, per quello che qui interessa, si evince che:
- dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto (doc. 2 convenuti), in data 21.1.20 venivano spedite ai confinanti le raccomandate contenenti l'invito ad esercitare il diritto di prelazione agraria predisposte da (doc. 21 convenuti;
CP_3 CP_1
- il successivo 6.2.20 l'attore inviava ai e alla la già citata missiva nella quale, CP_1 CP_3
oltre a lamentare le criticità emerse in merito alle condizioni del fondo, invitava la mediatrice a non consegnare l'assegno lasciato in deposito a titolo di caparra confirmatoria;
- in data 20.2.20 i convenuti – (doc. 27 attori – 2 convenuti ) CP_4 Pt_3 Parte_7
comunicavano l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione;
pagina 10 di 13 - il 24.2.20 il legale degli attori intimava i promittenti venditori a comparire avanti al Notaio il giorno 28.2.20 per la stipula del contratto definitivo (doc. 12 Giroli); Per_4
- dopo aver richiesto, il 28.2.20, il rinvio dell'atto all'Agenzia (doc. 7 , i CP_3 CP_1
vendevano l'immobile ai confinanti con atto stipulato il medesimo giorno.
Ora, è noto che la comunicazione della proposta di alienazione del fondo a terzi al fine dell'esercizio del diritto di prelazione fa parte di un particolare congegno negoziale di stampo legale, che si sovrappone a quello contrattualistico di trasferimento del fondo basato sul libero incontro delle volontà negoziali ed è inteso alla promozione dell'attività coltivatrice mediante la riunione nella medesima persona della titolarità del dominio e della gestione della azienda agricola (Cass. 7768/03 in mot.); si è poi affermato che “l'esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore ha l'effetto di risolvere in modo non reversibile il contratto preliminare concluso tra proprietario e terzo, con la conseguenza di rendere il terzo ormai estraneo alla successiva vicenda di attuazione del diritto di prelazione tra proprietario e conduttore”
(Cass.1335/91 in mot.); l'attuazione dell'interesse del terzo all'acquisizione del bene, dunque,
“è sottoposta alla condizione che il conduttore non si avvalga del diritto di sostituirsi al terzo nell'acquisto” (ibid), secondo una ponderazione, operata dal legislatore, che vede l'interesse del terzo recessivo rispetto a quello del conduttore/coltivatore.
Inquadrate in questi termini la disciplina e le finalità proprie dell'istituto della prelazione agraria, è evidente, allora, in primo luogo, che nessun inadempimento può essere ravvisato in capo ai venditori per il solo fatto di avere stipulato il contratto con i dopo la Parte_8 stipula del preliminare con l'attore essendo proprio il meccanismo previsto dal legislatore quello di subordinare l'efficacia del contratto preliminare stipulato tra venditore e terzo al mancato esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante;
secondariamente, ad avviso di questo giudice, è proprio la missiva in data 20.2.20 inviata dal , a mezzo del Pt_1
proprio legale, ai promittenti venditori (doc. 12 nella quale, pur nella consapevolezza CP_1 della presenza di proprietari confinanti interessati all'acquisto dell'immobile, veniva
“intimato” ai venditori di comparire avanti al notaio il 28.2.20 per la firma del rogito nonché, unitamente a , il risarcimento dei danni subiti, quantificati in misura non inferiore ad € CP_3
pagina 11 di 13 40.000,00, prospettando, ulteriori domande risarcitorie e la richiesta di “sequestro dell'immobile”, che integra condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto espressione di una volontà prepotente ed incurante della presenza di interessi terzi, peraltro, come si è detto, qualificati dall'ordinamento come “prevalenti” in un'ottica di tutela della formazione dell'impresa agricola.
D'altro canto, se è vero che la condotta dei venditori, i quali nello stesso giorno in cui chiedevano lo spostamento del rogito, fissato al 28.2.20, per problemi di salute di CP_1
(così dimostrando interesse alla vendita dell'immobile al ), stipulavano invece il
[...] Pt_1 contratto definitivo con i proprietari confinanti, è senza dubbio anch'essa gravemente contraria ai principi di buona fede e diligenza, è però vero che tale comportamento può ritenersi in giustificato dal timore dei venditori, dopo la ricezione della nota missiva del 20.2.20, di vedere sfumare, quanto meno in tempi brevi, il trasferimento del bene ai confinanti titolari della prelazione per effetto del provvedimento cautelare preannunciato dal . Pt_1
Privi di rilievo sono poi gli ulteriori asseriti addebiti nei confronti dei venditori e dell'agenzia immobiliare, riferiti, tra l'altro, ad eventi meramente ipotetici (esercizio del retratto da parte dei confinanti, trasferimento dell'immobile a terzi ulteriori rispetto ai convenuti – non verificatisi. CP_4 Pt_3
Prive di pregio sono anche le osservazioni degli attori in merito alla asserita insussistenza in capo ai dei requisiti per esercitare la prelazione non avendo in Parte_6
questa sede gli attori formulato domanda di accertamento della nullità del contratto da questi stipulato per contrarietà a norme imperative.
Le considerazioni che precedono necessariamente escludono la fondatezza anche della domanda risarcitoria nei confronti dei;
per completezza, deve osservarsi che, Parte_7
anche rispetto a questi ultimi vale la considerazione per cui, proprio il contenuto della lettera inviata il 24.2.20 dal legale degli attori anche ai (ai quali veniva intimato di Parte_8
“cessare immediatamente” ogni condotta volta a “pregiudicare illegittimamente” la vendita e di “astenersi dal dare seguito” alla preannunciata vendita in loro favore) e la Parte_10 possibilità di vedere sfumata, quanto meno temporaneamente, la conclusione dell'affare per pagina 12 di 13 effetto del temuto provvedimento di sequestro, ha giustificato la lamentata “accelerazione” degli eventi e, quindi, la conclusione della compravendita con i CP_1
In conclusione, pertanto, le domande formulate dagli attori vanno rigettate.
Restano assorbite, sia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sia la Pt_2
domanda revocatoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
Sempre in base al principio di soccombenza vanno poste interamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti liquidate in complessivi € 10.860,00 per compenso per ciascun convenuto, oltre spese gen., IVA,
CPA e rimborso spese di CTP;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 13.6.25
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8719/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ATTORI C.F._2
con gli avv. Roberto Vincenzi e Stefano Gnecchi contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) CONVENUTI C.F._4
con l'avv. Giuliano Lanfredi
e
C.F. CONVENUTA Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Gianfranco Tripodi
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
) CONVENUTI C.F._6 con l'avv. Alberto Luppi
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertate le premesse, contrariis rejectis:
A) - risolvere il contratto preliminare di compravendita stipulato tra il sig. e i Parte_1
sig.ri e in data 11-14.01.2020, avente ad oggetto il terreno Controparte_1 CP_2
agricolo sito in Lonato del Garda (BS), Via Reciago, come meglio identificato in atti (cfr. ns. all. 1), per il grave inadempimento imputabile ai promittenti venditori, sig.ri Controparte_1
e , alla luce dei motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare tenuti e, per CP_2
l'effetto, condannare il sig. , il sig. , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra Controparte_4 [...]
, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere ai sig.ri Parte_3
e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 158.426,63 Parte_1 Parte_2
o la diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà, anche in via equitativa, all'esito del giudizio, oltre ai danni ulteriori che matureranno in corso di causa, oltre alle spese e compensi per il
C.T.U. Arch. (pari a euro 2.928,62: v. doc. 50) e per il C.T.P. di parte attrice Geom. Per_1
(pari a euro 3.595,77: v. doc. 51) sostenuti dagli attori nell'ambito della consulenza Pt_4
tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo effettivo, per tutte le ragioni esposte in atti;
nonché
B) - revocare e conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti, l'inefficacia nei confronti dei sig.ri e dell'atto di Parte_1 Parte_2
compravendita n. 55.476 repertorio, n. 24.197 raccolta, Notaio Dr. di Persona_2
Desenzano del Garda, stipulato in data 28.02.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Brescia il 29.02.2020 al n. 9701 Serie 1T e trascritto a Brescia il 02.03.2020 ai n.ri 8615/5474
(cfr. ns. all. 26), con il quale il sig. e il sig. , rispettivamente Controparte_1 CP_2
per la quota di 3/4 (tre quarti) e 1/4 (un quarto), hanno venduto ai signori e Controparte_4
la piena proprietà dei beni immobili di seguito descritti: Catasto Parte_3
Terreni del Comune di Lonato del Garda (BS): Foglio 14, mappale 12, pascolo, di ha
pagina 2 di 13 00.36.40, classe 2, R.D. Euro 1,88, R.A. Euro 0,94; Foglio 14, mappale 203, seminativo, di ha
01.33.70, classe 4, R.D. Euro 51,79, R.A. Euro 72,50;
- per l'effetto, dichiarare che i sig.ri e hanno diritto a soddisfarsi Parte_1 Parte_2
esecutivamente per il recupero delle somme agli stessi dovute dai sig.ri e Controparte_1
sui beni oggetto dell'atto di compravendita sopra richiamato;
- autorizzare, CP_2
altresì, la trascrizione dell'emananda sentenza presso la compente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità; nonché C) - se del caso, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso l'Intestato Tribunale per l'accertamento di eventuali responsabilità penali nei fatti per cui è causa, nonché disporre la segnalazione all'organismo di vigilanza sull'attività di intermediazione immobiliare istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, per ogni eventuale conseguente accertamento e provvedimento di competenza, alla luce di quanto esposto in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge, oltre alle spese e compensi per il C.T.U. e il
C.T.P. di parte attrice. In via istruttoria, ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze: […].
Per parte convenuta e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reiecta, così giudicare:
In via preliminare ▪ Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra
[...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa. Pt_2
Nel merito in via principale - Previo ogni opportuno accertamento e valutazione, respingere tutte le domande formulate dai Sigg.ri e nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e , perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni Controparte_1 CP_2
esposte in atti.
Nel merito in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e declaratoria di responsabilità in capo ai convenuti, accertare le responsabilità e/o corresponsabilità, eventualmente anche in misura percentuale, riconducibili a ciascuno di
pagina 3 di 13 loro.
In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese del presente procedimento.
In via istruttoria, la difesa dei Sigg.ri reitera l'istanza di ammissione delle istanze CP_1
istruttorie formulate a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 e
3 c.p.c. non ammesse in corso di giudizio […].
Per parte convenuta Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del Parte_2
presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande proposte dai Sig.ri Pt_1
e in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra descritti.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta e : Controparte_4 Parte_3
In via principale: piaccia al Tribunale rigettare, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dei signori e Controparte_4
Parte_3
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Spese e onorari rifusi. Con ogni Parte_2
più ampia riserva.
In via subordinata istruttoria, richiama tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2, ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori, premesso che:
- in data 11.1.20 l'attore , con l'intermediazione di (di Pt_1 Controparte_3
seguito: , aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto, per sé o persona da CP_3
pagina 4 di 13 nominare al rogito, avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Lonato del Garda (BS) via
Reciago identificato nel NCT al fg. 14 part. 12 e 203 di proprietà per ¾ di e Controparte_1
per ¼ di per il prezzo di € 120.000,00; CP_2
- all'atto della sottoscrizione egli aveva consegnato a la somma di € 20.000,00 a CP_3 mezzo assegno a titolo di acconto nonché l'importo di € 3600,00 oltre IVA a titolo di provvigione;
- sia prima che in occasione della sottoscrizione della proposta di acquisto egli aveva ripetutamente fatto presente alla società, nella persona di il fatto che l'immobile Parte_5 non avrebbe dovuto presentare vincoli o limitazioni di sorta così da potervi esercitare l'attività agricola professionale e le attività connesse, ivi compresa la realizzazione di edifici pertinenti a tali attività, in particolare per il ricovero di animali (cavalli) e attrezzi agricoli, ottenendo sempre specifica rassicurazione in tal senso;
- in data 14.1.20 la proposta era stata accettata dai venditori;
- a seguito di accertamenti compiuti da egli attore presso il Comune di Lonato, attraverso il proprio tecnico geom. era emerso che il terreno non era classificato come Persona_3
“agricolo”, come riportato nella proposta di acquisto, bensì quale “area di salvaguardia” come tale sottoposta a specifiche limitazioni e a rigorosi vincoli urbanistici;
- nella proposta di acquisto non risultava indicata la possibile presenza di confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione agraria;
- tali criticità, di cui il era venuto a conoscenza solo dopo l'accettazione della proposta Pt_1
di acquisto, erano state prontamente denunciate dallo stesso, sia telefonicamente sia con missiva del 6.2.20, sia - ancora – nell'incontro richiesto dallo stesso e tenutosi presso i locali della il 17.2.20; CP_3
- solo in occasione di detto incontro egli era stato reso edotto delle comunicazioni inviate alle parti promittenti venditrici, sempre tramite , a non meglio specificati terzi, per CP_3 consentire loro l'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
- nella giornata del 22.2.20, recatosi per un sopralluogo presso il terreno in questione, egli era pagina 5 di 13 venuto a conoscenza dai confinanti e , del fatto che Controparte_4 Parte_3 nei giorni precedenti, sempre attraverso l'intermediazione di si era perfezionato nei CP_3
locali di quest'ultima, un secondo impegno di acquisto dello stesso terreno proprio a favore dei suddetti;
Parte_6
- egli, intenzionato a concludere l'affare, aveva, quindi, convocato formalmente i promittenti venditori avanti al Notaio con studio in Goito (MN) per il giorno 28.2.20 ore 15.30; Per_4
- dopo plurimi solleciti, in vista del perfezionamento del rogito, con pec del 28.2.20 Network, per conto dei aveva trasmesso la documentazione necessaria per il rogito, ma aveva CP_1 chiesto altresì il rinvio della stipula dell'atto alla settimana successiva adducendo problemi di salute in capo a sotto osservazione a seguito di un recente ricovero in Pronto Controparte_1
Soccorso;
- essi si erano presentati, comunque presso il notaio, il quale, stante l'assenza dei aveva CP_1
rinviato il rogito al successivo martedì 3.3.20 ore 16.00 come richiesto da questi ultimi tramite l'agenzia;
- il successivo 2.3.20 il notaio aveva trasmesso a tutte le parti le minute dell'atto di compravendita rammentando nuovamente i documenti necessari da consegnare in originale in occasione del rogito;
- senonché, con estremo stupore, alle ore 14.54 dello stesso giorno i tramite CP_1
comunicazione del loro legale avv. Lanfredi, avevano informato gli attori di aver già provveduto a trasferire la proprietà del terreno in favore dei avendo questi Parte_7
esercitato il proprio diritto di prelazione;
- il medesimo giorno, alle ore 17,51, il notaio a propria volta aveva comunicato loro di Per_4
aver ricevuto dal Notaio di Desenzano del Garda certificato di avvenuta stipula Per_5
dell'atto con il quale, già in data 28.2.20, i sigg. avevano venduto il medesimo fondo ai CP_1
confinanti ; Parte_6
- in data 16.3.20 la aveva restituito loro l'assegno di € 20.000,00 precedentemente CP_3
versato;
pagina 6 di 13 tutto ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2
, e chiedendo dichiararsi la risoluzione del CP_3 Controparte_4 Parte_3
contratto preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori;
chiedevano, poi, la condanna al risarcimento dei danni di tutti i convenuti;
formulavano altresì domanda ex art. 2901 c.c. in relazione all'atto di compravendita stipulato tra i e i . CP_1 Parte_8
Si sono costituiti tutti i convenuti contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.2.25, a seguito di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Gli attori, in primo luogo, hanno formulato domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato per grave inadempimento dei promittenti venditori;
a sostegno della domanda deducono che questi ultimi:
1) non si erano presentati il giorno fissato per il rogito avanti al Notaio Per_4
perfezionando, invece, nel medesimo giorno, la vendita del terreno già oggetto del preliminare a favore dei terzi con atto notaio del 28.2.20; Parte_7 Per_2
2) si erano impegnati ad alienare all'attore un terreno agricolo senza vincoli di sorta mentre invece, solo successivamente all'accettazione della proposta di acquisto, era emerso che trattavasi di “area di salvaguardia” sottoposta a precise prescrizioni e limitazioni urbanistiche che impedivano la realizzazione di edifici per il ricovero di cavalli e attrezzi agricoli, come richiesto dall'attore in sede di proposta, così costringendo parte attrice a
“ridimensionare” l'attività da svolgervi limitandola alla coltivazione di lavanda e zafferano;
3) non avevano informato l'attore della presenza di confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione (il contratto preliminare non conteneva alcuna menzione della prelazione né risultava condizionato – come avrebbe dovuto essere – al mancato esercizio della prelazione da parte di soggetti terzi);
pagina 7 di 13 4) avevano indicato nelle denuntiatio inviate ai terzi confinanti un prezzo di vendita superiore rispetto a quello indicato nel preliminare;
in tal modo, a prescindere dall'esercizio della prelazione, l'acquisto da parte di essi attori “sarebbe comunque risultato precario ed esposto al serio pregiudizio di un retratto da parte dei possibili prelazionari”, i quali avrebbero potuto invocare la discordanza del prezzo indicato nella denuntiatio rispetto a quello (inferiore) indicato nella proposta di acquisto;
5) avevano inviato la denuntiatio “indiscriminatamente” a tutti i proprietari dei fondi confinanti “senza il ben che minimo vaglio – come diligenza avrebbe imposto – circa la sussistenza dei presupposti legali della prelazione, così invitando al tavolo negoziale soggetti privi dei requisiti per l'esercizio della prelazione ma potenzialmente interessati
… a strappare l'acquisto a sig. ”. Pt_1
Gli attori eccepiscono altresì l'inadempimento di per avere Controparte_3
quest'ultima:
1) omesso di informare l'attore sulla reale natura dell'immobile promesso in vendita avendo il , sia prima che in occasione della sottoscrizione della proposta Pt_1
d'acquisto, fatto presente all'Agenzia che il bene in questione non avrebbe dovuto presentare vincoli o limitazioni di sorta in modo da potervi esercitare l'attività agricola professionale e le attività connesse;
2) omesso di informare l'attore sulla possibile presenza di terzi confinanti aventi diritto di prelazione sul fondo;
3) per avere inviato la denuntiatio indiscriminatamente a tutti i proprietari dei fondi confinanti “senza il ben che minimo vaglio” circa la sussistenza dei presupposti legali della prelazione;
4) per avere partecipato all'intera operazione in danno degli attori, come – a loro dire - dimostrato dalla missiva inviata proprio da il 28.2.20 mediante la quale essi CP_3 attori erano stati indotti a credere nella buona riuscita dell'affare e convinti a rinviare di qualche giorno il rogito per dare tempo ai promittenti venditori e ai di Parte_8
pagina 8 di 13 stipulare e trascrivere prima la loro vendita del medesimo terreno.
Gli attori hanno esteso la domanda di risarcimento dei danni anche ai Parte_6
assumendo che questi ultimi, ben consapevoli dell'esistenza del preliminare di vendita concluso anteriormente e del rogito fissato per il 28.2.20, avevano partecipato all'operazione in danno degli attori acquistando essi stessi, e pur in assenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione, l'immobile già promesso in vendita agli attori.
Le domande vanno rigettate.
Alcuna responsabilità contrattuale può essere, infatti, ravvisata sia in capo ai venditori che in capo a in relazione alle condizioni dell'area oggetto del preliminare non CP_3
risultando documentalmente (v. proposta di acquisto e relativa accettazione – doc. 2 convenuti)
e non essendo stato provato dagli attori, che questi, in sede di sottoscrizione della proposta di acquisto o comunque prima dell'accettazione da parte dei avessero condizionato CP_1
l'acquisto all'assenza di vincoli/limitazioni all'utilizzo agricolo professionale e “attività connesse”, compreso “il ricovero di animali (nella specie: cavalli) e attrezzi agricoli” e/o che i promittenti venditori si fossero impegnati in tal senso.
Nessuna indicazione è infatti contenuta nella proposta (unica condizione indicata è il Con
“rinnovo/rilascio iscrizione . Rilascio P.IVA”); il teste all'epoca Testimone_1
collaboratore di il quale – unitamente al collega – seguì la pratica CP_3 Testimone_2 del , ha poi confermato che quest'ultimo si recò presso l'agenzia accompagnato dal Pt_1
proprio legale e che, prima della sottoscrizione della proposta, gli fu consigliato di recarsi in
Comune per acquisire informazioni utili in merito alle condizioni del fondo. Per contro, nessuna prova in senso contrario è stata, come si è detto, fornita dall'attore, il quale ben avrebbe potuto citare in qualità di teste proprio il legale presente all'incontro in agenzia.
Neppure sussiste inadempimento (dei e/o di ) con riferimento CP_1 CP_3
all'esistenza di proprietari confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione legale. Il già citato teste ha, infatti, riferito che in occasione dell'incontro in agenzia fu lo stesso Tes_1
a riferirgli “della prelazione agraria”; la conoscenza in capo a quest'ultimo della Pt_1
pagina 9 di 13 possibilità che vi fossero proprietari confinanti che avrebbero potuto esercitare la prelazione è poi dimostrata dal contenuto della missiva (doc. 5 attori) inviata il 6.2.20, quindi prima dell'incontro tra le parti intervenuto presso l'agenzia il 17.2.20, proprio dal e Parte_9 CP_1
alla nella quale lo stesso, oltre a dolersi della esistenza di non meglio specificate CP_3
“criticità” emerse a seguito delle verifiche svolte presso gli “Enti competenti”, scriveva che
“non vi è nemmeno certezza sul mancato esercizio della prelazione da parte dei proprietari confinanti”. Ad ulteriore conferma della conoscenza della problematica da parte del vi Pt_1
è poi il contenuto della email inviata il 16.1.20 (doc. 3 ) proprio dal notaio di fiducia CP_3 dell'attore alla nella quale quest'ultimo, oltre a richiamare un testo in materia di CP_3
prelazione (di cui allegava uno stralcio), consigliava “prudenza per evitare future liti” (è infatti del tutto inverosimile che della questione della prelazione il notaio non abbia parlato anche con l'attore).
Gli attori ravvisano poi l'inadempimento dei convenuti o, comunque, la CP_1
violazione dei doveri di buona fede e correttezza, per non essersi questi ultimi presentati all'appuntamento avanti al notaio fissato per il 3.3.20 (doc. 18 attore) ed avendo, anzi Per_4 gli stessi trasferito la proprietà dell'immobile, già il 28.2.20 (doc. 26 attori), ai convenuti
– CP_4 Pt_3
Anche in questo caso la tesi degli attori non può essere condivisa.
Dalla documentazione prodotta, per quello che qui interessa, si evince che:
- dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto (doc. 2 convenuti), in data 21.1.20 venivano spedite ai confinanti le raccomandate contenenti l'invito ad esercitare il diritto di prelazione agraria predisposte da (doc. 21 convenuti;
CP_3 CP_1
- il successivo 6.2.20 l'attore inviava ai e alla la già citata missiva nella quale, CP_1 CP_3
oltre a lamentare le criticità emerse in merito alle condizioni del fondo, invitava la mediatrice a non consegnare l'assegno lasciato in deposito a titolo di caparra confirmatoria;
- in data 20.2.20 i convenuti – (doc. 27 attori – 2 convenuti ) CP_4 Pt_3 Parte_7
comunicavano l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione;
pagina 10 di 13 - il 24.2.20 il legale degli attori intimava i promittenti venditori a comparire avanti al Notaio il giorno 28.2.20 per la stipula del contratto definitivo (doc. 12 Giroli); Per_4
- dopo aver richiesto, il 28.2.20, il rinvio dell'atto all'Agenzia (doc. 7 , i CP_3 CP_1
vendevano l'immobile ai confinanti con atto stipulato il medesimo giorno.
Ora, è noto che la comunicazione della proposta di alienazione del fondo a terzi al fine dell'esercizio del diritto di prelazione fa parte di un particolare congegno negoziale di stampo legale, che si sovrappone a quello contrattualistico di trasferimento del fondo basato sul libero incontro delle volontà negoziali ed è inteso alla promozione dell'attività coltivatrice mediante la riunione nella medesima persona della titolarità del dominio e della gestione della azienda agricola (Cass. 7768/03 in mot.); si è poi affermato che “l'esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore ha l'effetto di risolvere in modo non reversibile il contratto preliminare concluso tra proprietario e terzo, con la conseguenza di rendere il terzo ormai estraneo alla successiva vicenda di attuazione del diritto di prelazione tra proprietario e conduttore”
(Cass.1335/91 in mot.); l'attuazione dell'interesse del terzo all'acquisizione del bene, dunque,
“è sottoposta alla condizione che il conduttore non si avvalga del diritto di sostituirsi al terzo nell'acquisto” (ibid), secondo una ponderazione, operata dal legislatore, che vede l'interesse del terzo recessivo rispetto a quello del conduttore/coltivatore.
Inquadrate in questi termini la disciplina e le finalità proprie dell'istituto della prelazione agraria, è evidente, allora, in primo luogo, che nessun inadempimento può essere ravvisato in capo ai venditori per il solo fatto di avere stipulato il contratto con i dopo la Parte_8 stipula del preliminare con l'attore essendo proprio il meccanismo previsto dal legislatore quello di subordinare l'efficacia del contratto preliminare stipulato tra venditore e terzo al mancato esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante;
secondariamente, ad avviso di questo giudice, è proprio la missiva in data 20.2.20 inviata dal , a mezzo del Pt_1
proprio legale, ai promittenti venditori (doc. 12 nella quale, pur nella consapevolezza CP_1 della presenza di proprietari confinanti interessati all'acquisto dell'immobile, veniva
“intimato” ai venditori di comparire avanti al notaio il 28.2.20 per la firma del rogito nonché, unitamente a , il risarcimento dei danni subiti, quantificati in misura non inferiore ad € CP_3
pagina 11 di 13 40.000,00, prospettando, ulteriori domande risarcitorie e la richiesta di “sequestro dell'immobile”, che integra condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto espressione di una volontà prepotente ed incurante della presenza di interessi terzi, peraltro, come si è detto, qualificati dall'ordinamento come “prevalenti” in un'ottica di tutela della formazione dell'impresa agricola.
D'altro canto, se è vero che la condotta dei venditori, i quali nello stesso giorno in cui chiedevano lo spostamento del rogito, fissato al 28.2.20, per problemi di salute di CP_1
(così dimostrando interesse alla vendita dell'immobile al ), stipulavano invece il
[...] Pt_1 contratto definitivo con i proprietari confinanti, è senza dubbio anch'essa gravemente contraria ai principi di buona fede e diligenza, è però vero che tale comportamento può ritenersi in giustificato dal timore dei venditori, dopo la ricezione della nota missiva del 20.2.20, di vedere sfumare, quanto meno in tempi brevi, il trasferimento del bene ai confinanti titolari della prelazione per effetto del provvedimento cautelare preannunciato dal . Pt_1
Privi di rilievo sono poi gli ulteriori asseriti addebiti nei confronti dei venditori e dell'agenzia immobiliare, riferiti, tra l'altro, ad eventi meramente ipotetici (esercizio del retratto da parte dei confinanti, trasferimento dell'immobile a terzi ulteriori rispetto ai convenuti – non verificatisi. CP_4 Pt_3
Prive di pregio sono anche le osservazioni degli attori in merito alla asserita insussistenza in capo ai dei requisiti per esercitare la prelazione non avendo in Parte_6
questa sede gli attori formulato domanda di accertamento della nullità del contratto da questi stipulato per contrarietà a norme imperative.
Le considerazioni che precedono necessariamente escludono la fondatezza anche della domanda risarcitoria nei confronti dei;
per completezza, deve osservarsi che, Parte_7
anche rispetto a questi ultimi vale la considerazione per cui, proprio il contenuto della lettera inviata il 24.2.20 dal legale degli attori anche ai (ai quali veniva intimato di Parte_8
“cessare immediatamente” ogni condotta volta a “pregiudicare illegittimamente” la vendita e di “astenersi dal dare seguito” alla preannunciata vendita in loro favore) e la Parte_10 possibilità di vedere sfumata, quanto meno temporaneamente, la conclusione dell'affare per pagina 12 di 13 effetto del temuto provvedimento di sequestro, ha giustificato la lamentata “accelerazione” degli eventi e, quindi, la conclusione della compravendita con i CP_1
In conclusione, pertanto, le domande formulate dagli attori vanno rigettate.
Restano assorbite, sia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sia la Pt_2
domanda revocatoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
Sempre in base al principio di soccombenza vanno poste interamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti liquidate in complessivi € 10.860,00 per compenso per ciascun convenuto, oltre spese gen., IVA,
CPA e rimborso spese di CTP;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 13.6.25
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 13 di 13