Articolo 29 della Legge 17 marzo 1969, n. 105
Articolo 28Articolo 30
Versione
25 aprile 1969
Art. 29. I residui attivi alla chiusura dell'eser-
cizio finanziario 1967 risultano stabiliti
nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1967 (articolo 25)..... L. 8.091.120.139 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 27)..... " 20.103.790.631 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 177.870.529
------------- Residui attivi al 31 dicembre 1967... L. 28.372.781.299
-------------
Entrata in vigore il 25 aprile 1969