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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3608/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Serramazzoni (MO), coniugata senza figli, che intende adottare , nata a [...] CP_1
il 19/10/2001, di stato libero, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (45 anni) e della differenza di età con l'adottanda (22 anni).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il
pagina 1 di 3 consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 26/11/2024 adottante ed adottanda hanno espresso il consenso all'adozione (v. verbale).
è coniugata dal 11/10/2009 con (1/5/1980 Mirandola), padre di Parte_1 Persona_1 [...]
nata dall'unione tra il primo e . CP_1 Persona_2
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando” risulta rispettata.
In udienza hanno dato l'assenso all'adozione, , marito dell'adottante e padre Persona_1
dell'adottanda, e madre dell'adottanda. Persona_2
dall'età di nove anni, ha vissuto nel nucleo familiare di e CP_1 Persona_1 Parte_1
[...]
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , moglie del padre, e che ha svolto nei suoi confronti il ruolo di Parte_1
genitore cd. sociale o elettivo.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, vanno pronunciate ex art. 313 comma 1 c.c. le adozioni in oggetto.
A norma dell'art. 299 comma 4 c.c., poiché l'adottanda è figlia del marito dell'adottante CP_1
mantiene -in assenza di diversa richiesta- il solo cognome originario senza aggiungere il CP_1
cognome dell'adottante moglie del padre, dovendosi così interpretare la previsione della Pt_1
norma citata.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di adottare , nata a [...] il [...] da parte di CP_1
, nata a Novara (VR) il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che l'adottata mantiene il solo cognome CP_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3608/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Serramazzoni (MO), coniugata senza figli, che intende adottare , nata a [...] CP_1
il 19/10/2001, di stato libero, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (45 anni) e della differenza di età con l'adottanda (22 anni).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il
pagina 1 di 3 consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 26/11/2024 adottante ed adottanda hanno espresso il consenso all'adozione (v. verbale).
è coniugata dal 11/10/2009 con (1/5/1980 Mirandola), padre di Parte_1 Persona_1 [...]
nata dall'unione tra il primo e . CP_1 Persona_2
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando” risulta rispettata.
In udienza hanno dato l'assenso all'adozione, , marito dell'adottante e padre Persona_1
dell'adottanda, e madre dell'adottanda. Persona_2
dall'età di nove anni, ha vissuto nel nucleo familiare di e CP_1 Persona_1 Parte_1
[...]
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , moglie del padre, e che ha svolto nei suoi confronti il ruolo di Parte_1
genitore cd. sociale o elettivo.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, vanno pronunciate ex art. 313 comma 1 c.c. le adozioni in oggetto.
A norma dell'art. 299 comma 4 c.c., poiché l'adottanda è figlia del marito dell'adottante CP_1
mantiene -in assenza di diversa richiesta- il solo cognome originario senza aggiungere il CP_1
cognome dell'adottante moglie del padre, dovendosi così interpretare la previsione della Pt_1
norma citata.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di adottare , nata a [...] il [...] da parte di CP_1
, nata a Novara (VR) il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che l'adottata mantiene il solo cognome CP_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
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