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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2107 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato il [...] a [...], (c.f: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Silana n.39 G, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Carmine Tripodi 2/a presso lo studio
SS PO ( ) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù CodiceFiscale_2 di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale : Controparte_1
) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17 D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del Regionale per la Calabria, Dr.ssa , rappresentato e difeso, giusta CP_2 CP_3 procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace Per_1
(codice fiscale: , PEC e presso il medesimo C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48/a
Resistente
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro Motivi in fatto e in diritto della decisione
Oggetto di causa è l'indennizzabilità dei postumi derivati dall'incidente stradale subito in data
12.04.2024 dal ricorrente, lavoratore alle dipendenze della società Controparte_4 dal 19.02.2022 al 2/10/2024, con la qualifica di operaio e la mansione di autista, livello 3 S- CCNL
Trasporto e Spedizione Merci- Industria;
in particolare, in data 12.04.2024, il ricorrente, alla guida dell'autoveicolo Marca Scania targa EV988FA con rimorchio Marca Lamberet targa AB83189, di proprietà della società datoriale, rimaneva vittima di grave incidente stradale, riportando ferite e contusioni multiple (“Trauma contusivo multiplo in incidente stradale a dinamica maggiore con frattura VIII costa sinistra e irregolarità spingolo antero superiore soma L3”).
A seguito del diniego frapposto in sede amministrativa, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: (…) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un danno biologico permanente pari al
11%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale oppure in rendita da danno biologico permanente pari al 11% o nella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari difensivi da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, alla luce dell'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente stradale, evidenziando che la violazione di norme fondamentali del codice della strada – per come accertato nel caso di specie - integra il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento;
sosteneva, quindi, che anche ove data prova della verificazione dell'evento e dell'occasione di lavoro (circostanze contestate) si tratta in ogni caso di evento infortunistico non indennizzabile.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Si premette che dagli atti di causa si evince che il ricorrente, in data 12.04.2024, alla guida del veicolo
Marca Scania targa EV988FA con rimorchio, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale;
che sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti personale della Polizia di Stato, vigili del fuoco
(avendo il mezzo preso fuoco) e addetti al servizio di ambulanza 118 di Arezzo che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ricorrente presso il PS dell'Ospedale di Montevarchi (AR).
In conseguenza di tale incidente stradale, il ricorrente ha riportato plurime contusioni e fratture, meglio indicate negli allegati certificati medici.
Ciò posto, il ricorrente aziona il suo diritto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale sostenendo che l'incidente debba qualificarsi quale ai fini della tutela previdenziale erogata dall' che, dal canto suo, ha denegato il riconoscimento dell'indennizzabilità dei postumi in CP_1 ragione del c.d. rischio elettivo alla luce degli accertamenti di cui al verbale della Polstrada che ha individuato nel ricorrente il responsabile in via esclusiva dell'incidente per le plurime violazioni riscontrate.
Orbene, è evincibile dalla lettura del verbale redatto dal personale della Polstrada, avuto riguardo agli accertamenti e rilievi compiuti, che il ricorrente si è reso responsabile di condotta di guida violativa di norme di sicurezza del codice della strada, avendo invero tenuto condotta di conduzione non conforme.
In particolare, nel verbale dei rilievi effettuati dalla Polstrada – volti a ricostruire la dinamica dell'incidente – si legge che . …giunto in prossimità del km 356,850 sud, dopo aver superato un'ampia curva volgente a sinistra, in un tratto in discesa, nel mentre che stava impegnando la corsia di marcia, in relazione alla velocità non commisurata alla particolare conformazione della strada (curva e discesa), perdeva il controllo dell'autoarticolato. Il nonostante avesse cercato manovre Pt_1 alternative al fine di evitare il peggio, non riusciva nell'intento….” .
Risulta, invero, che il ricorrente è stato sanzionato con contravvenzione dalla Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 co. 11 C.D.S. perché “a causa della velocità non commisurata, in relazione alla conformazione della sede stradale, che si presentava con una riduzione di pendenza media del 4,11% e la presenza di una curva volgente a sinistra, lo stesso, non avendo moderato la velocità, perdeva il controllo del mezzo condotto, in violazione dell'art. 141/11 cds, causando nell'occasione l'incidente stradale…”.
Risulta, quindi, che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità del ricorrente che ha tenuto condotta violativa delle prescrizioni di sicurezza del codice della strada e, segnatamente, la regola di comportamento dettata dall'art. 141 del cod. della strada (D.lgs. n. 285/92) non avendo regolato la velocità tenuto conto delle caratteristiche e condizioni della strada (riduzione di pendenza e curva) avendo la Polstrada, come da conclusioni degli accertamenti, individuato le cause del sinistro e delle lesioni che lo stesso ha procurato, esclusivamente nella condotta di guida del ricorrente stesso.
Tale condotta tenuta nella conduzione del veicolo – attuata in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada con conseguente responsabilità del sinistro da addebitarsi in via esclusiva al ricorrente – vale a configurare quel rischio elettivo idoneo ad escludere l'indennizzabilità.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (cfr. in proposito, Cass. n. 3292/15, nel medesimo senso, v. Cass. n. 27633/22).
Nella specie, è comprovato che il ricorrente ha posto in essere condotta di guida in violazione delle norme di prudenza e diligenza fissate dal codice della strada in relazione ai limiti di velocità, essendo al contempo stato escluso concorso di colpa di altri utenti della strada, per come visto in ordine alle conclusioni degli accertamenti compiuti (causa del sinistro da ravvisarsi esclusivamente nella condotta violativa del ricorrente).
Pertanto, alla luce della ricostruzione della condotta sopra descritta, deve ravvisarsi la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro (cfr., da ultimo, Cass. n. 22923/2025).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, osservandosi che è in atti soltanto dichiarazione di esonero dal pagamento del c.u. e non anche la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. pur indicata in calce al ricorso
(dei cui presupposti in ogni caso non si dà neppure atto in seno al ricorso con conseguente inefficacia anche ove effettivamente versata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2107 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato il [...] a [...], (c.f: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Silana n.39 G, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Carmine Tripodi 2/a presso lo studio
SS PO ( ) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù CodiceFiscale_2 di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale : Controparte_1
) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17 D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del Regionale per la Calabria, Dr.ssa , rappresentato e difeso, giusta CP_2 CP_3 procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace Per_1
(codice fiscale: , PEC e presso il medesimo C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48/a
Resistente
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro Motivi in fatto e in diritto della decisione
Oggetto di causa è l'indennizzabilità dei postumi derivati dall'incidente stradale subito in data
12.04.2024 dal ricorrente, lavoratore alle dipendenze della società Controparte_4 dal 19.02.2022 al 2/10/2024, con la qualifica di operaio e la mansione di autista, livello 3 S- CCNL
Trasporto e Spedizione Merci- Industria;
in particolare, in data 12.04.2024, il ricorrente, alla guida dell'autoveicolo Marca Scania targa EV988FA con rimorchio Marca Lamberet targa AB83189, di proprietà della società datoriale, rimaneva vittima di grave incidente stradale, riportando ferite e contusioni multiple (“Trauma contusivo multiplo in incidente stradale a dinamica maggiore con frattura VIII costa sinistra e irregolarità spingolo antero superiore soma L3”).
A seguito del diniego frapposto in sede amministrativa, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: (…) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un danno biologico permanente pari al
11%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale oppure in rendita da danno biologico permanente pari al 11% o nella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari difensivi da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, alla luce dell'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente stradale, evidenziando che la violazione di norme fondamentali del codice della strada – per come accertato nel caso di specie - integra il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento;
sosteneva, quindi, che anche ove data prova della verificazione dell'evento e dell'occasione di lavoro (circostanze contestate) si tratta in ogni caso di evento infortunistico non indennizzabile.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Si premette che dagli atti di causa si evince che il ricorrente, in data 12.04.2024, alla guida del veicolo
Marca Scania targa EV988FA con rimorchio, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale;
che sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti personale della Polizia di Stato, vigili del fuoco
(avendo il mezzo preso fuoco) e addetti al servizio di ambulanza 118 di Arezzo che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ricorrente presso il PS dell'Ospedale di Montevarchi (AR).
In conseguenza di tale incidente stradale, il ricorrente ha riportato plurime contusioni e fratture, meglio indicate negli allegati certificati medici.
Ciò posto, il ricorrente aziona il suo diritto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale sostenendo che l'incidente debba qualificarsi quale ai fini della tutela previdenziale erogata dall' che, dal canto suo, ha denegato il riconoscimento dell'indennizzabilità dei postumi in CP_1 ragione del c.d. rischio elettivo alla luce degli accertamenti di cui al verbale della Polstrada che ha individuato nel ricorrente il responsabile in via esclusiva dell'incidente per le plurime violazioni riscontrate.
Orbene, è evincibile dalla lettura del verbale redatto dal personale della Polstrada, avuto riguardo agli accertamenti e rilievi compiuti, che il ricorrente si è reso responsabile di condotta di guida violativa di norme di sicurezza del codice della strada, avendo invero tenuto condotta di conduzione non conforme.
In particolare, nel verbale dei rilievi effettuati dalla Polstrada – volti a ricostruire la dinamica dell'incidente – si legge che . …giunto in prossimità del km 356,850 sud, dopo aver superato un'ampia curva volgente a sinistra, in un tratto in discesa, nel mentre che stava impegnando la corsia di marcia, in relazione alla velocità non commisurata alla particolare conformazione della strada (curva e discesa), perdeva il controllo dell'autoarticolato. Il nonostante avesse cercato manovre Pt_1 alternative al fine di evitare il peggio, non riusciva nell'intento….” .
Risulta, invero, che il ricorrente è stato sanzionato con contravvenzione dalla Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 co. 11 C.D.S. perché “a causa della velocità non commisurata, in relazione alla conformazione della sede stradale, che si presentava con una riduzione di pendenza media del 4,11% e la presenza di una curva volgente a sinistra, lo stesso, non avendo moderato la velocità, perdeva il controllo del mezzo condotto, in violazione dell'art. 141/11 cds, causando nell'occasione l'incidente stradale…”.
Risulta, quindi, che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità del ricorrente che ha tenuto condotta violativa delle prescrizioni di sicurezza del codice della strada e, segnatamente, la regola di comportamento dettata dall'art. 141 del cod. della strada (D.lgs. n. 285/92) non avendo regolato la velocità tenuto conto delle caratteristiche e condizioni della strada (riduzione di pendenza e curva) avendo la Polstrada, come da conclusioni degli accertamenti, individuato le cause del sinistro e delle lesioni che lo stesso ha procurato, esclusivamente nella condotta di guida del ricorrente stesso.
Tale condotta tenuta nella conduzione del veicolo – attuata in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada con conseguente responsabilità del sinistro da addebitarsi in via esclusiva al ricorrente – vale a configurare quel rischio elettivo idoneo ad escludere l'indennizzabilità.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (cfr. in proposito, Cass. n. 3292/15, nel medesimo senso, v. Cass. n. 27633/22).
Nella specie, è comprovato che il ricorrente ha posto in essere condotta di guida in violazione delle norme di prudenza e diligenza fissate dal codice della strada in relazione ai limiti di velocità, essendo al contempo stato escluso concorso di colpa di altri utenti della strada, per come visto in ordine alle conclusioni degli accertamenti compiuti (causa del sinistro da ravvisarsi esclusivamente nella condotta violativa del ricorrente).
Pertanto, alla luce della ricostruzione della condotta sopra descritta, deve ravvisarsi la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro (cfr., da ultimo, Cass. n. 22923/2025).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, osservandosi che è in atti soltanto dichiarazione di esonero dal pagamento del c.u. e non anche la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. pur indicata in calce al ricorso
(dei cui presupposti in ogni caso non si dà neppure atto in seno al ricorso con conseguente inefficacia anche ove effettivamente versata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti