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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13776/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Giancarlo Madonna, ed Helga D'Andrea domiciliati in Napoli alla via Posillipo n. 69/20. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Responsabile Contenzioso Lombardia, Avv. Barbara Turrin, giusta procura per atti Notaio di Roma del 25/07/2024, rep. n. 181515, Persona_1 racc. n. 12772, difesa nel presente giudizio dall'Avv. Laura Romano con studio in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, dove è anche elettivamente domiciliata
Controparte_2
n persona del della Lombardia in carica pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Biffi per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini, 7. in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, convenuti
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito e cartelle di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 novembre 2024, il sig. si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
2) Alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
3) In via subordinata, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
4) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario”
Lamentava il ricorrente che l' avesse proceduto Controparte_5 alla formazione del ruolo esecutivo, senza che i crediti ivi iscritti e portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle meglio indicate nel ricorso gli fossero stati, preventivamente, notificati. Inoltre, eccepiva la decadenza prevista dall'art. 25 dlgs 46/99; la prescrizione dei crediti;
ancora ed in ogni caso, l'insussistenza ab origine degli stessi.
Si è costituito l contestando le pretese ed eccezioni avversarie, dando prova CP_4 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e delle istanze di rateizzazione presentate dal ricorrente.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso e contestando l'eccezione di CP_2 prescrizione.
Si è costituita l dando prova della notifica delle Controparte_5 cartelle di pagamento e respingendo le eccezioni avversarie.
All'udienza del 19 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, il giudice ha invitato i difensori alla discussione.
All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente contesta, anzitutto la correttezza del ruolo esecutivo sull'assunto che l' vi abbia provveduto in assenza della doverosa notifica degli Controparte_5 atti presupposti e, specificatamente, degli avvisi di addebito e delle cartelle meglio indicate in ricorso.
L'art 12, co.4 bis, D.P.R. n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla I. n. 215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito che si assumono invalidamente notificati nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficiò nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., n.26283/22) hanno affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo
è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il Giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Nel caso in esame, pur dolendosi dell'illegittimità del ruolo esecutivo, il sig. Pt_1 omette di allegare qualsiasi circostanza che possa essere ricondotta ad una delle ipotesi previste dall'art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73.
In assenza di qualsivoglia allegazione, in ossequio agli insegnamenti della Suprema
Corte, l'opposizione risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La causa potrebbe ritenersi così decisa stante l'assorbenza della questione preliminare qui trattata.
Posto, tuttavia, che, nelle proprie conclusioni, il ricorrente chiede anche che sia dichiarata l'illegittimità/inefficacia degli avvisi di addebito e delle cartelle per mancata notifica, decadenza e prescrizione, si ritiene, per completezza, di esaminare anche tale profili di doglianza.
Dalla memoria dell' risulta che l'opponente ha chiesto l'iscrizione alla Gestione CP_4
Artigiani con decorrenza dal 1.06.16 in ragione dell'attività di artigiano svolta e dell'annotazione con qualifica artigiana dell'impresa facente capo all'opponente medesimo ( cfr. visure doc. 1 e 2). Dal 2017, a richiesta dell'opponente sono stati iscritti sulla posizione previdenziale su quest'ultimo, i collaboratori e . CP_6 Persona_2
Non avendo controparte provveduto al regolare versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani, l' ha notificato i seguenti avvisi di addebito ex art 30 DL CP_4
78/10: 1 n. 368 2021 00066670 26, in data 20.11.21, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione per il periodo dal 2017 al 2019 oltre sanzioni Parte_2 civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della II e III rata del periodo dal 2017 al 2019 ( doc. 3); 2 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed una istanza di definizione agevolata in data 30.06,23 nonché effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 3). 1 n. 368 2022 00077851 30, in data 30.07.22, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della III rata dell'anno 2018 ( doc. 4);
2 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 4);
3 n. 368 2022 00078294 08, in data 30.07.22, per il pagamento della I rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili ( doc. 5);
4 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 5);
5 n. 368 2022 00233103 65, in data 12.01.23, per il pagamento della I, II e III rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2021 oltre sanzioni civili ( doc. 6);
6 n. 368 2023 00100512 75, in data 17.11.23, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione per l'anno 2021 nonché della I, II e III rata Parte_2 dell'anno 2022 oltre sanzioni civili ( doc. 7).
Di fronte all'iniziale diniego di aver ricevuto alcuna notifica, l' ha depositato le CP_4 relate di notifica a mezzo pec all'indirizzo come Email_1 risultante al Registro delle Imprese ( doc. 1). Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dal ricorrente, se non quella relativa all'omessa notifica.
Innanzitutto si rileva che le ricevute allegate sono CP_7 CP_4 relative alle comunicazioni inviate tramite la casella PEC "INPSComunica"
. All'interno di queste ricevute sono presenti gli identificativi delle spedizioni nonché i codici lettera che collegano l'accettazione e la consegna al pdf contenuto nella pec. Pertanto per quanto riguarda gli avvisi di addebito notificati all'indirizzo Pec, l' ha prodotto la ricevuta di avvenuta - consegna della Pec CP_4 all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla visura camerale storica e vigente al momento delle notifiche stesse (pag. 5 della visura). La notifica alla ricorrente è avvenuta nel rispetto di quan to previsto dal D.P.R. n.68/05 che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata. Recita appunto l'art. 6 terzo comma del predetto DPR "11 gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisc e al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione...omissis
La ricevuta di avvenuta consegna e rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La ricevuta di avvenuta consegna e emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17". In base alla sopra riportata normativa, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui Lc) is viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio
.
2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 dello stesso D.P.R. In sostanza, la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna e costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente. In particolare, i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale e inserito all'interno di un file in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.
L'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, va, quindi, rigettata.
Certamene generica l'eccezione di contestazione della non conformità dell'originale alla copia che, anticipata nel ricorso ancor prima di visionare la documentazione avversaria, risulta priva di alcun contenuto e valenza. Una contestazione di tal fatta appare poi priva di efficacia in quanto non viene dato conto di quali sarebbero i profili di discordanza tra gli atti.
Quanto alle cartelle di pagamento, l' ha dedotto che l'odierno opponente è titolare CP_2
c/o la Sede di MILANO CENTRO di due posizioni assicurative (cosiddette pat) CP_2 ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per sé quale titolare artigiano e per i propri familiari impegnati nell'attività di confezionamento di abiti. Stante il mancato pagamento dei premi, l'Ente ha attivato la procedura di riscossione coattiva con la formazione dei seguenti ruoli esattoriali:
- 068 2022 0025597467000 relativa all'autoliquidazione 2021. Per_3
In relazione a tale pretesa risulta la richiesta, da parte del sig. di definizione Pt_3 agevolata con un primo versamento parziale;
- RUOLO 068 2022 0058432939000 relativa all'autoliquidazione 2022;
- RUOLO 068 2023 0085288991000 relativa all'autoliquidazione 2022;
- RUOLO 068 2024 0048499184000 relativa all'autoliquidazione 2023;
- RUOLO 068 2024 0099853683000 relativa all'autoliquidazione 2023;
In relazione alle predette cartelle, l' ha dato atto e Controparte_5 documentato di aver provveduto alla notifica degli atti a mezzo pec. Più precisamente, risulta che le cartelle esattoriali nn. 06820220025597467000 del
03.10.2022 (ALL.03), 06820220058432939000 del 27.01.2023 (ALL.04), 06820230085288991000 del 25.09.2023 (ALL.05), 06820240048499184000 del 27.02.2024(ALL.06) e 06820240099853683000 del 09.08.2024(ALL.07) venivano tutte ritualmente notificate a mezzo pec, come da pec di accettazione e consegna “eml” allegate alla memoria. Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820240099853683000, CP_5 [...]
ha precisato che, avendo ricevuto pec di mancata consegna al destinatario, ha CP_5 provveduto ad eseguire la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR N. 602/1973, con il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. Sulla base delle produzioni offerte dalle parti resistenti e della omessa specifica contestazione da parte del ricorrente, non può che concludersi nel senso che gli atti prodromici al ruolo esattoriale siano stati tutti, debitamente, notificati. La relativa eccezione risulta, pertanto, infondata. La regolarità della notifica e l'omessa opposizione nei termini di legge, qui tutti ampiamente superati (art 24 dlgs 49/99 e art. 615 c.p.c.) comporta il consolidamento dei titoli e l'impossibilità di procedere a contestazioni che afferiscano la loro formazione e notificazione. All'interessato è consentito far valere vizi, quale, per esempio la prescrizione che si maturatasi successivamente. Benchè tale sia una delle ragioni per le quali il sig. ha proposto la presente Pt_1 opposizione, ancora una volta l'eccezione risulta infondata. Ed, invero, quanto ai crediti portati dagli avvisi, l'ente ha dato conto come in CP_4 relazione agli avvisi di addebito sub doc. da 3) a 5) nel 2019, il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione e poi effettuato parziali pagamenti con riferimento nel 2019 e nel 2023; sempre in riferimento all'avviso sub doc. 3, ha presentato istanza di definizione agevolata nel 2023. Si tratta dell'avviso n. 368 2021 00066670 26, notificato in data 20.11.21, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per il periodo dal 2017 al 2019 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della II e III rata del periodo dal 2017 al 2019 ( doc. 3); dell'avviso n. 368 2022 00077851 30, in data 30.07.22, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della III rata dell'anno 2018 ( doc. 4); dell'avviso n. 368 2022 00078294 08, in data 30.07.22, per il pagamento della I rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili ( doc. 5).
Istanze sulle quali la Suprema Corte è, in più occasioni, intervenuta, riconoscendone la specifica valenza.
“Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 - 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998,
- benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai» un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate…. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca” (Cass. n. 26260/21) .
Tra la notifica del singolo avviso e le istanze proposte dal ricorrente non risultano mai intercorsi intervalli di tempo superiori a cinque anni. Quanto poi ai crediti , gli stessi risultano riferibili agli anni 2021-2022 e 2023, CP_2 quindi a pretese che, al momento dell'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie (20 settembre 2024), non erano certo prescritti. Quanto poi all'eccezione di decadenza, va richiamato il principio di diritto più di recente enunciato dalla Suprema Corte (sentenza n. 24134/21), che ha inteso dare continuità al proprio orientamento e che, così si è espressa:
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. Alla luce di quanto sopra statuito e tenuto conto dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della assoluta genericità delle doglienze relative all'insussistenza delle pretese creditorie, il giudice non può che accertare la piena legittimità dei crediti portati dagli atti qui opposti.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 3500 oltre accessori di legge e con distrazione, quanto all
[...]
, in favore del difensore antistatario. Controparte_5
Milano, 19 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara NU OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Giancarlo Madonna, ed Helga D'Andrea domiciliati in Napoli alla via Posillipo n. 69/20. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Responsabile Contenzioso Lombardia, Avv. Barbara Turrin, giusta procura per atti Notaio di Roma del 25/07/2024, rep. n. 181515, Persona_1 racc. n. 12772, difesa nel presente giudizio dall'Avv. Laura Romano con studio in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, dove è anche elettivamente domiciliata
Controparte_2
n persona del della Lombardia in carica pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Biffi per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini, 7. in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, convenuti
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito e cartelle di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 novembre 2024, il sig. si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
2) Alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
3) In via subordinata, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace avvisi di addebito nn 36820210006667026000, 36820220007785130000,368202200007829408000,36820220023310365000,368202 30010051275000, di cui risulta creditore l' sede di Milano Missori per l'importo CP_4 di € 163.837,53 e le cartelle di pagamento n. 06820220025597467000, 06820220058432939000, 06820230085288991000, 06820240048499184000, 06820240099853683000, di cui risulta creditore sede di Milano Mazzini CP_2
4) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario”
Lamentava il ricorrente che l' avesse proceduto Controparte_5 alla formazione del ruolo esecutivo, senza che i crediti ivi iscritti e portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle meglio indicate nel ricorso gli fossero stati, preventivamente, notificati. Inoltre, eccepiva la decadenza prevista dall'art. 25 dlgs 46/99; la prescrizione dei crediti;
ancora ed in ogni caso, l'insussistenza ab origine degli stessi.
Si è costituito l contestando le pretese ed eccezioni avversarie, dando prova CP_4 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e delle istanze di rateizzazione presentate dal ricorrente.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso e contestando l'eccezione di CP_2 prescrizione.
Si è costituita l dando prova della notifica delle Controparte_5 cartelle di pagamento e respingendo le eccezioni avversarie.
All'udienza del 19 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, il giudice ha invitato i difensori alla discussione.
All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente contesta, anzitutto la correttezza del ruolo esecutivo sull'assunto che l' vi abbia provveduto in assenza della doverosa notifica degli Controparte_5 atti presupposti e, specificatamente, degli avvisi di addebito e delle cartelle meglio indicate in ricorso.
L'art 12, co.4 bis, D.P.R. n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla I. n. 215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito che si assumono invalidamente notificati nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficiò nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., n.26283/22) hanno affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo
è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il Giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Nel caso in esame, pur dolendosi dell'illegittimità del ruolo esecutivo, il sig. Pt_1 omette di allegare qualsiasi circostanza che possa essere ricondotta ad una delle ipotesi previste dall'art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73.
In assenza di qualsivoglia allegazione, in ossequio agli insegnamenti della Suprema
Corte, l'opposizione risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La causa potrebbe ritenersi così decisa stante l'assorbenza della questione preliminare qui trattata.
Posto, tuttavia, che, nelle proprie conclusioni, il ricorrente chiede anche che sia dichiarata l'illegittimità/inefficacia degli avvisi di addebito e delle cartelle per mancata notifica, decadenza e prescrizione, si ritiene, per completezza, di esaminare anche tale profili di doglianza.
Dalla memoria dell' risulta che l'opponente ha chiesto l'iscrizione alla Gestione CP_4
Artigiani con decorrenza dal 1.06.16 in ragione dell'attività di artigiano svolta e dell'annotazione con qualifica artigiana dell'impresa facente capo all'opponente medesimo ( cfr. visure doc. 1 e 2). Dal 2017, a richiesta dell'opponente sono stati iscritti sulla posizione previdenziale su quest'ultimo, i collaboratori e . CP_6 Persona_2
Non avendo controparte provveduto al regolare versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani, l' ha notificato i seguenti avvisi di addebito ex art 30 DL CP_4
78/10: 1 n. 368 2021 00066670 26, in data 20.11.21, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione per il periodo dal 2017 al 2019 oltre sanzioni Parte_2 civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della II e III rata del periodo dal 2017 al 2019 ( doc. 3); 2 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed una istanza di definizione agevolata in data 30.06,23 nonché effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 3). 1 n. 368 2022 00077851 30, in data 30.07.22, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della III rata dell'anno 2018 ( doc. 4);
2 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 4);
3 n. 368 2022 00078294 08, in data 30.07.22, per il pagamento della I rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili ( doc. 5);
4 con riferimento al citato avviso di addebito risulta presentata istanza di pagamento dilazionato in data 15.09.22 ed effettuati parziali pagamenti in data 19.09.22 e 13.10.23 ( doc. 5);
5 n. 368 2022 00233103 65, in data 12.01.23, per il pagamento della I, II e III rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2021 oltre sanzioni civili ( doc. 6);
6 n. 368 2023 00100512 75, in data 17.11.23, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione per l'anno 2021 nonché della I, II e III rata Parte_2 dell'anno 2022 oltre sanzioni civili ( doc. 7).
Di fronte all'iniziale diniego di aver ricevuto alcuna notifica, l' ha depositato le CP_4 relate di notifica a mezzo pec all'indirizzo come Email_1 risultante al Registro delle Imprese ( doc. 1). Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dal ricorrente, se non quella relativa all'omessa notifica.
Innanzitutto si rileva che le ricevute allegate sono CP_7 CP_4 relative alle comunicazioni inviate tramite la casella PEC "INPSComunica"
. All'interno di queste ricevute sono presenti gli identificativi delle spedizioni nonché i codici lettera che collegano l'accettazione e la consegna al pdf contenuto nella pec. Pertanto per quanto riguarda gli avvisi di addebito notificati all'indirizzo Pec, l' ha prodotto la ricevuta di avvenuta - consegna della Pec CP_4 all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla visura camerale storica e vigente al momento delle notifiche stesse (pag. 5 della visura). La notifica alla ricorrente è avvenuta nel rispetto di quan to previsto dal D.P.R. n.68/05 che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata. Recita appunto l'art. 6 terzo comma del predetto DPR "11 gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisc e al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione...omissis
La ricevuta di avvenuta consegna e rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La ricevuta di avvenuta consegna e emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17". In base alla sopra riportata normativa, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui Lc) is viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio
.
2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 dello stesso D.P.R. In sostanza, la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna e costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente. In particolare, i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale e inserito all'interno di un file in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.
L'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, va, quindi, rigettata.
Certamene generica l'eccezione di contestazione della non conformità dell'originale alla copia che, anticipata nel ricorso ancor prima di visionare la documentazione avversaria, risulta priva di alcun contenuto e valenza. Una contestazione di tal fatta appare poi priva di efficacia in quanto non viene dato conto di quali sarebbero i profili di discordanza tra gli atti.
Quanto alle cartelle di pagamento, l' ha dedotto che l'odierno opponente è titolare CP_2
c/o la Sede di MILANO CENTRO di due posizioni assicurative (cosiddette pat) CP_2 ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per sé quale titolare artigiano e per i propri familiari impegnati nell'attività di confezionamento di abiti. Stante il mancato pagamento dei premi, l'Ente ha attivato la procedura di riscossione coattiva con la formazione dei seguenti ruoli esattoriali:
- 068 2022 0025597467000 relativa all'autoliquidazione 2021. Per_3
In relazione a tale pretesa risulta la richiesta, da parte del sig. di definizione Pt_3 agevolata con un primo versamento parziale;
- RUOLO 068 2022 0058432939000 relativa all'autoliquidazione 2022;
- RUOLO 068 2023 0085288991000 relativa all'autoliquidazione 2022;
- RUOLO 068 2024 0048499184000 relativa all'autoliquidazione 2023;
- RUOLO 068 2024 0099853683000 relativa all'autoliquidazione 2023;
In relazione alle predette cartelle, l' ha dato atto e Controparte_5 documentato di aver provveduto alla notifica degli atti a mezzo pec. Più precisamente, risulta che le cartelle esattoriali nn. 06820220025597467000 del
03.10.2022 (ALL.03), 06820220058432939000 del 27.01.2023 (ALL.04), 06820230085288991000 del 25.09.2023 (ALL.05), 06820240048499184000 del 27.02.2024(ALL.06) e 06820240099853683000 del 09.08.2024(ALL.07) venivano tutte ritualmente notificate a mezzo pec, come da pec di accettazione e consegna “eml” allegate alla memoria. Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820240099853683000, CP_5 [...]
ha precisato che, avendo ricevuto pec di mancata consegna al destinatario, ha CP_5 provveduto ad eseguire la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR N. 602/1973, con il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. Sulla base delle produzioni offerte dalle parti resistenti e della omessa specifica contestazione da parte del ricorrente, non può che concludersi nel senso che gli atti prodromici al ruolo esattoriale siano stati tutti, debitamente, notificati. La relativa eccezione risulta, pertanto, infondata. La regolarità della notifica e l'omessa opposizione nei termini di legge, qui tutti ampiamente superati (art 24 dlgs 49/99 e art. 615 c.p.c.) comporta il consolidamento dei titoli e l'impossibilità di procedere a contestazioni che afferiscano la loro formazione e notificazione. All'interessato è consentito far valere vizi, quale, per esempio la prescrizione che si maturatasi successivamente. Benchè tale sia una delle ragioni per le quali il sig. ha proposto la presente Pt_1 opposizione, ancora una volta l'eccezione risulta infondata. Ed, invero, quanto ai crediti portati dagli avvisi, l'ente ha dato conto come in CP_4 relazione agli avvisi di addebito sub doc. da 3) a 5) nel 2019, il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione e poi effettuato parziali pagamenti con riferimento nel 2019 e nel 2023; sempre in riferimento all'avviso sub doc. 3, ha presentato istanza di definizione agevolata nel 2023. Si tratta dell'avviso n. 368 2021 00066670 26, notificato in data 20.11.21, per il pagamento della IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per il periodo dal 2017 al 2019 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della II e III rata del periodo dal 2017 al 2019 ( doc. 3); dell'avviso n. 368 2022 00077851 30, in data 30.07.22, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili nonché sanzioni civili per ritardato pagamento della III rata dell'anno 2018 ( doc. 4); dell'avviso n. 368 2022 00078294 08, in data 30.07.22, per il pagamento della I rata di contribuzione alla Gestione Artigiani per l'anno 2020 oltre sanzioni civili ( doc. 5).
Istanze sulle quali la Suprema Corte è, in più occasioni, intervenuta, riconoscendone la specifica valenza.
“Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 - 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998,
- benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai» un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate…. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca” (Cass. n. 26260/21) .
Tra la notifica del singolo avviso e le istanze proposte dal ricorrente non risultano mai intercorsi intervalli di tempo superiori a cinque anni. Quanto poi ai crediti , gli stessi risultano riferibili agli anni 2021-2022 e 2023, CP_2 quindi a pretese che, al momento dell'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie (20 settembre 2024), non erano certo prescritti. Quanto poi all'eccezione di decadenza, va richiamato il principio di diritto più di recente enunciato dalla Suprema Corte (sentenza n. 24134/21), che ha inteso dare continuità al proprio orientamento e che, così si è espressa:
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. Alla luce di quanto sopra statuito e tenuto conto dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della assoluta genericità delle doglienze relative all'insussistenza delle pretese creditorie, il giudice non può che accertare la piena legittimità dei crediti portati dagli atti qui opposti.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 3500 oltre accessori di legge e con distrazione, quanto all
[...]
, in favore del difensore antistatario. Controparte_5
Milano, 19 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara NU OG