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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 con conclusioni precisate all'udienza del 6 marzo 2025 e contestuale discussione orale ex art 281-sexies c.p.c. vertente
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1
(c.f.: ); Parte_2 C.F._2
(c.f.: ); Parte_3 C.F._3
(c.f.: ); Parte_4 C.F._4
(c.f.: ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f.: ); Parte_7 C.F._7
(c.f.: ); Parte_8 C.F._8
(c.f.: ); Parte_9 C.F._9
(c.f.: ); Parte_10 C.F._10
(c.f. ); Parte_11 C.F._11
(c.f.: ); Parte_12 C.F._12
(c.f.: ); Parte_13 C.F._13
(c.f.: , Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: e (c.f.: ) nella C.F._15 Parte_16 C.F._16
1 qualità di eredi di;
Persona_1
(c.f.: ) nella qualità di erede di Parte_17 C.F._17 [...]
Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano
ATTORI IN REVOCAZIONE
E
(c.f.: e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: )
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa concludendo come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
e il (già
[...] Controparte_1 [...]
) nonché l' chiedendo la Controparte_4 Controparte_2 revocazione parziale della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4074/2024, che – decidendo sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Roma del 15 novembre 2018 – ha respinto l'impugnazione condannando le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni appellate nella misura di
22.000,00 € oltre spese generali e accessori di legge.
Gli odierni attori hanno dedotto al riguardo che la Corte di Appello:
1) ha erroneamente dato atto nella sentenza n. 4074/2024 della costituzione in giudizio
2 del Controparte_5
che in quel giudizio erano invece rimasti contumaci;
[...]
2) ha erroneamente condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore delle Amministrazioni appellate, nonostante queste ultime fossero rimaste contumaci.
Gli attori in revocazione hanno concluso domandando la revocazione parziale della sentenza dalla Corte di Appello di Roma n. 4074/2024 perché viziata da errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che fossero costitute in giudizio le parti appellate (il
[...]
e l' , Controparte_4 Controparte_2 condannando le appellanti al pagamento delle spese di lite in loro favore.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda di revocazione. Controparte_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
La domanda di revocazione è fondata e va pertanto accolta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, ma non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata od insufficiente valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (v. Cass., Sez. Un., 2507/2020).
L'errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione della sentenza (o di altro provvedimento che definisce il giudizio) ricorre dunque nelle ipotesi in cui la decisione sia frutto di un'erronea percezione della realtà che dà luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali.
Nel caso di specie è configurabile un errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza impugnata, in quanto l'errorenea affermazione circa la costituzione in giudizio delle parti appellate deriva da una mera svista materiale, che ha indotto la Corte a supporre l'esistenza di un fatto positivamente escluso nella realtà del processo.
La Corte di Appello infatti:
a) ha erroneamente affermato che il Controparte_4
e l' si fossero costituiti in giudizio domandando il
[...] Controparte_2 rigetto dell'appello (laddove gli appellati non si erano costituiti in giudizio ed erano stati dichiarati contumaci dalla stessa Corte: v. il verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2019 tenutasi nell'ambito del procedimento di appello iscritto al n.r.g. 8350/2018);
b) ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' , applicando Controparte_4 Controparte_2 il principio della soccombenza sull'erroneo presupposto che le parti appellate si fossero costituite.
3
Considerato che
il presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte a cui favore le spese sono attribuite le abbia effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio – dovendosi escludere che la parte risultata vittoriosa possa richiedere o vedersi attribuire dal giudice il rimborso di spese non sostenute perché attinenti ad una fase processuale in cui essa è rimasta contumace – nel caso di specie la Corte di appello non avrebbe dovuto liquidare le spese di lite in favore delle parti appellate rimaste contumaci (cfr., ex multis, Cass. 7361/2023; Cass. 16174/2018; Cass.
1742/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va dunque revocata relativamente alla parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate rimaste contumaci.
All'accoglimento della domanda di revocazione - e rilevato che le Amministrazioni appellate che si sono costituite in giudizio si sono espressamente opposte all'accoglimento della domanda di revocazione - segue la condanna del Controparte_1
(a cui sono state trasferite le funzioni già facenti capo al
[...]
nella materia de qua) e dell' – in Controparte_4 Controparte_2 solido tra loro - al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, che si liquidano in 2.382,50 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 382,50 € per spese vive).
Spese così liquidate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 – ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando:
1) revoca parzialmente la sentenza dalla Corte di Appello di Roma n. 4074/2024, limitatamente al capo della decisione che ha condannato le appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore delle parti appellate;
2) condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
– in solido tra loro - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli attori
[...] in revocazione, liquidandole in complessivi 2.382,50 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 con conclusioni precisate all'udienza del 6 marzo 2025 e contestuale discussione orale ex art 281-sexies c.p.c. vertente
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1
(c.f.: ); Parte_2 C.F._2
(c.f.: ); Parte_3 C.F._3
(c.f.: ); Parte_4 C.F._4
(c.f.: ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f.: ); Parte_7 C.F._7
(c.f.: ); Parte_8 C.F._8
(c.f.: ); Parte_9 C.F._9
(c.f.: ); Parte_10 C.F._10
(c.f. ); Parte_11 C.F._11
(c.f.: ); Parte_12 C.F._12
(c.f.: ); Parte_13 C.F._13
(c.f.: , Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: e (c.f.: ) nella C.F._15 Parte_16 C.F._16
1 qualità di eredi di;
Persona_1
(c.f.: ) nella qualità di erede di Parte_17 C.F._17 [...]
Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano
ATTORI IN REVOCAZIONE
E
(c.f.: e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: )
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa concludendo come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
e il (già
[...] Controparte_1 [...]
) nonché l' chiedendo la Controparte_4 Controparte_2 revocazione parziale della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4074/2024, che – decidendo sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Roma del 15 novembre 2018 – ha respinto l'impugnazione condannando le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni appellate nella misura di
22.000,00 € oltre spese generali e accessori di legge.
Gli odierni attori hanno dedotto al riguardo che la Corte di Appello:
1) ha erroneamente dato atto nella sentenza n. 4074/2024 della costituzione in giudizio
2 del Controparte_5
che in quel giudizio erano invece rimasti contumaci;
[...]
2) ha erroneamente condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore delle Amministrazioni appellate, nonostante queste ultime fossero rimaste contumaci.
Gli attori in revocazione hanno concluso domandando la revocazione parziale della sentenza dalla Corte di Appello di Roma n. 4074/2024 perché viziata da errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che fossero costitute in giudizio le parti appellate (il
[...]
e l' , Controparte_4 Controparte_2 condannando le appellanti al pagamento delle spese di lite in loro favore.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda di revocazione. Controparte_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
La domanda di revocazione è fondata e va pertanto accolta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, ma non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata od insufficiente valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (v. Cass., Sez. Un., 2507/2020).
L'errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione della sentenza (o di altro provvedimento che definisce il giudizio) ricorre dunque nelle ipotesi in cui la decisione sia frutto di un'erronea percezione della realtà che dà luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali.
Nel caso di specie è configurabile un errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza impugnata, in quanto l'errorenea affermazione circa la costituzione in giudizio delle parti appellate deriva da una mera svista materiale, che ha indotto la Corte a supporre l'esistenza di un fatto positivamente escluso nella realtà del processo.
La Corte di Appello infatti:
a) ha erroneamente affermato che il Controparte_4
e l' si fossero costituiti in giudizio domandando il
[...] Controparte_2 rigetto dell'appello (laddove gli appellati non si erano costituiti in giudizio ed erano stati dichiarati contumaci dalla stessa Corte: v. il verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2019 tenutasi nell'ambito del procedimento di appello iscritto al n.r.g. 8350/2018);
b) ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' , applicando Controparte_4 Controparte_2 il principio della soccombenza sull'erroneo presupposto che le parti appellate si fossero costituite.
3
Considerato che
il presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte a cui favore le spese sono attribuite le abbia effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio – dovendosi escludere che la parte risultata vittoriosa possa richiedere o vedersi attribuire dal giudice il rimborso di spese non sostenute perché attinenti ad una fase processuale in cui essa è rimasta contumace – nel caso di specie la Corte di appello non avrebbe dovuto liquidare le spese di lite in favore delle parti appellate rimaste contumaci (cfr., ex multis, Cass. 7361/2023; Cass. 16174/2018; Cass.
1742/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va dunque revocata relativamente alla parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate rimaste contumaci.
All'accoglimento della domanda di revocazione - e rilevato che le Amministrazioni appellate che si sono costituite in giudizio si sono espressamente opposte all'accoglimento della domanda di revocazione - segue la condanna del Controparte_1
(a cui sono state trasferite le funzioni già facenti capo al
[...]
nella materia de qua) e dell' – in Controparte_4 Controparte_2 solido tra loro - al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, che si liquidano in 2.382,50 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 382,50 € per spese vive).
Spese così liquidate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 – ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando:
1) revoca parzialmente la sentenza dalla Corte di Appello di Roma n. 4074/2024, limitatamente al capo della decisione che ha condannato le appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore delle parti appellate;
2) condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
– in solido tra loro - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli attori
[...] in revocazione, liquidandole in complessivi 2.382,50 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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