TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 18/04/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 64/2012
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA C. COLOMBO, N. 5 98061 BROLO , recapito professionale dell'avv.
BONINA CARMELA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura
Udienza: 18/04/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 GENNAIO 2012 reg.n. 64/2012 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che dal 2001 al 2004, aveva svolto attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 102 giornate, alle dipendenze della
[...]
e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Org_1
residenza.
Rilevava che l' gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle CP_2
assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2
iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la decadenza della ricorrente dal poter CP_2
proporre domanda giudiziale, inoltre contestava la domanda avversaria in quanto infondata.
Evidenziava che la cancellazione era stata effettuata a seguito di verbale ispettivo dei propri funzionari, di cui non aveva copia in archivio, rappresentava che era risultata evidente la costituzione fittizia di rapporti di lavoro in agricoltura presso l'asserito datore di lavoro, confermava il disconoscimento del rapporto lavorativo del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 0, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_3
periodi e le giornate già indicate.
La eccezione di decadenza non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto formulata genericamente.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera Parte_1 dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto CP_2
l'azienda agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità Org_1 complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni non sono state documentate nel verbale ispettivo in quanto non è stata riscontrata la copia del verbale ispettivo in quanto non è stata trovata la copia in archivio.. Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che, Org_1 più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del
. Org_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte_1 Org_1
.
[...]
Invero il teste , ha confermato la circostanza per cui il ricorrente Testimone_1
abbia lavorato, dal 2001 al 2004, presso i terreni della ditta siti in Org_1
SANTA DOMENICA VITTORIA, con orario di lavoro dalle 7,30 alle 16,30, con retribuzione euro 40 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del foraggiamento degli animali, pulizia del terreno dalle pietre. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le Org_1
mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
. Testimone_1
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno affermato di aver lavorato presso la ditta e di aver già esperito e concluso Org_1 positivamente azione giurisdizionale contro l' , per il riconoscimento delle giornate lavorate, CP_2
ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del Parte_1 alle dipendenze della ditta , rispetto alle allegazioni ed alla produzione Org_1 documentale dell' la quale, invero, non consente di trarre elementi significativi per poter CP_2
escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della . Organizzazione_1
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_2
depositato in Cancelleria il 24 GENNAIO 2012 reg.n. 64/2012 così provvede:
• Dichiara che ha lavorato per la ditta , dal Parte_1 Org_1
2001 al 2004per un complessivo numero di 102 giornate;
• Condanna l' ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori CP_2 agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
• Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese CP_2
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 18 APRILE 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 18/04/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 64/2012
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA C. COLOMBO, N. 5 98061 BROLO , recapito professionale dell'avv.
BONINA CARMELA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura
Udienza: 18/04/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 GENNAIO 2012 reg.n. 64/2012 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che dal 2001 al 2004, aveva svolto attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 102 giornate, alle dipendenze della
[...]
e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Org_1
residenza.
Rilevava che l' gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle CP_2
assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2
iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la decadenza della ricorrente dal poter CP_2
proporre domanda giudiziale, inoltre contestava la domanda avversaria in quanto infondata.
Evidenziava che la cancellazione era stata effettuata a seguito di verbale ispettivo dei propri funzionari, di cui non aveva copia in archivio, rappresentava che era risultata evidente la costituzione fittizia di rapporti di lavoro in agricoltura presso l'asserito datore di lavoro, confermava il disconoscimento del rapporto lavorativo del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 0, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_3
periodi e le giornate già indicate.
La eccezione di decadenza non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto formulata genericamente.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera Parte_1 dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto CP_2
l'azienda agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità Org_1 complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni non sono state documentate nel verbale ispettivo in quanto non è stata riscontrata la copia del verbale ispettivo in quanto non è stata trovata la copia in archivio.. Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che, Org_1 più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del
. Org_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte_1 Org_1
.
[...]
Invero il teste , ha confermato la circostanza per cui il ricorrente Testimone_1
abbia lavorato, dal 2001 al 2004, presso i terreni della ditta siti in Org_1
SANTA DOMENICA VITTORIA, con orario di lavoro dalle 7,30 alle 16,30, con retribuzione euro 40 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del foraggiamento degli animali, pulizia del terreno dalle pietre. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le Org_1
mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
. Testimone_1
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno affermato di aver lavorato presso la ditta e di aver già esperito e concluso Org_1 positivamente azione giurisdizionale contro l' , per il riconoscimento delle giornate lavorate, CP_2
ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del Parte_1 alle dipendenze della ditta , rispetto alle allegazioni ed alla produzione Org_1 documentale dell' la quale, invero, non consente di trarre elementi significativi per poter CP_2
escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della . Organizzazione_1
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_2
depositato in Cancelleria il 24 GENNAIO 2012 reg.n. 64/2012 così provvede:
• Dichiara che ha lavorato per la ditta , dal Parte_1 Org_1
2001 al 2004per un complessivo numero di 102 giornate;
• Condanna l' ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori CP_2 agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
• Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese CP_2
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 18 APRILE 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni