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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13686/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13686/2023 promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' AVV. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MAGNANO DI SAN LIO (C.F. ) e dall'AVV. LUIGI C.F._2
RANDAZZO (C.F. ed elettivamente domiciliato in Via Duca degli Abbruzzi C.F._3
n. 30, Catania;
appellante contro
(C.F. in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LAURA PIERALLINI (C.F.
) e dall'AVV. MARCO MARCHEGIANI (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso Viale Liegi n. 28, Roma;
appellato avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza emessa dal Giudice di Pace – contratto di trasporto aereo – risarcimento del danno.
Parte appellante, unica comparsa, ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza di giorno 02.04.2025; la presente sentenza viene emessa e pubblicata all'esito della camera di consiglio..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 2980/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n.
R.G. 2563/2023 promosso dall'odierno appellante, è stata Controparte_1
condannata al pagamento in favore del suddetto della somma di euro 359,30, oltre Parte_1
interessi legali, nonché della somma di euro 182,00 oltre accessori a titolo di spese legali.
Tale pronuncia di condanna è stata emessa in primo grado a fronte delle seguenti conclusioni formulate dall'attore dinanzi al Giudice di pace:
“NEL MERITO
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a) ed 8, comma 1, lettera a), del
Regolamento (CE) n. 261 del 2004, accertare e dichiarare il diritto dell'attore di ricevere dalla società convenuta il rimborso dell'importo di € 99 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del biglietto aereo relativo al volo W68186 del 12 giugno 2022;
- per l'effetto, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore € 99 (od il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di rimborso;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore di percepire dalla società convenuta la
'compensazione pecuniaria' ex art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 261 del
2004, con riferimento alla cancellazione del volo W68186 del 12 giugno 2022;
- per l'effetto, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore € 250 a titolo di 'compensazione pecuniaria' ex art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 261 del 2004;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore di percepire un risarcimento dalla società convenuta di € 301,1 (pari al costo sostenuto per l'acquisto un biglietto aereo relativo alla tratta Bologna
→ Catania con altra compagnia aerea), di € 92 (pari al costo sostenuto per il pernottamento a
Bologna la notte del 12 giugno 2022) e di € 17,30 (pari al costo sostenuto per il servizio taxi per raggiungere l'Aeroporto di Bologna dall'hotel in cui aveva pernottato la notte del 12 giugno 2022);
- per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e 5, comma 1, lettera b), 9, comma 1 e 12 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore €
410,4 (= € 301,1 + € 92 + € 17,30), od il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tutti i suddetti importi da intendersi maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con condanna della società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore: spese legali, competenze ed onorari di causa, € 43 (importo pari al valore del contributo unificato), spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, I.V.A. e C.P.A ”.
A fronte di tali richieste, tuttavia, il Giudice di primo grado non ha ritenuto potersi accogliere integralmente le richieste formulate, così motivando: “In virtù delle norme sopra specificate l'attore avrebbe, inoltre, avuto diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la tratta non goduta (e non al rimborso del prezzo del biglietto acquistato in sostituzione), ma non risulta agli atti quale sia l'ammontare della somma dovuta e pertanto tale somma non può essere liquidata”. ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, la Parte_1
condanna della società appellata al pagamento anche della somma di euro 301,1 a titolo di risarcimento per il costo del biglietto aereo sostitutivo, acquistato al fine di raggiungere la destinazione finale a seguito della cancellazione del volo in oggetto.
In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 19 della Convenzione di Montreal, dell'art. 12 del Regolamento UE n. 261/2004, e degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonchè la violazione del principio di non contestazione previsto dall'art 115 c.p.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito:
a. Parzialmente riformare la sentenza 2980/2013 del Giudice di Pace di Catania (Ruolo Generale
2563/2023), pubblicata il 9 novembre 2023, nel capo 'In virtù delle norme sopra specificate l'attore avrebbe inoltre avuto diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la tratta non goduta (e non al rimborso del prezzo del biglietto acquistato in sostituzione), ma non risulta agli atti quale sia
l'ammontare della somma dovuta e pertanto tale somma non può essere liquidata' (…);
b. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire dalla società appellata un risarcimento di euro 301,1 (pari al costo sostenuto per l'acquisto un biglietto aereo relativo alla tratta Bologna Catania con altra compagnia aerea) ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
c. per l'effetto ai sensi del combinato disposto degli artt 1218 e 1223 cod. civ. e 5, comma 1, lettera
b), 9 comma 1 e 12 del Regolamneto (CE) n. 261 del 2004 condannare la società appellata – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'appellante euro 301,1 (od il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della cancellazione del volo W68186 del 12 giugno 2022 con interessi e rivalutazione;
d. Condannare la società appellata – in persona del legale rappresentante pro tempore – a rimborsare all'appellante le spese legali relative al doppio grado di giudizio, euro 64,50 (importo versato per l'acquisto del contributo unificato relativo al presente giudizio euro 27 di marca da bollo
IVA CPA e spese generali/forfettarie ex art 13 comma 10 della lege n. 247 del 2012”.
non si è costituita, malgrado regolare rinnovazione della Controparte_2
notifica al procuratore costituito in primo grado, eseguita a seguito di ordinanza emessa in data
11.11.2024 (come da documentazione depositata da parte appellante in data 24.01.2025); di conseguenza, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
La vicenda va sussunta nelle fattispecie previste dagli artt. 5, 7 e 8 del Regolamento UE n. 261/2004
(recante “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo”), applicabile in quanto trattasi di passeggeri in partenza, su un aeromobile a velatura fissa motorizzata operata da un vettore aereo accreditato, da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento medesimo) e si è verificata un'ipotesi di cancellazione.
L'art. 5 par. I sopracitato prevede che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
Nel caso in cui il contenuto minimo di assistenza previsto dalla suddetta disciplina non sia stato prestato o sia stato prestato in modo incongruo rispetto alle esigenze manifestatesi, il passeggero può ottenere il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze del caso concreto, si presentano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza.
Quanto al rapporto tra il rimborso e il volo alternativo, l'art. 8 par. I del Regolamento richiamato impone alle compagnie aeree l'obbligo di offrire ai passeggeri la scelta tra le seguenti alternative: i) il rimborso del prezzo del biglietto e, nel caso di coincidenze, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza iniziale non appena possibile;
ii) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
iii) l'imbarco su un volo alternativo a una data successiva, di gradimento del passeggero, in condizioni di trasporto comparabili, a seconda delle disponibilità di posti.
Va evidenziato che, nel sistema delineato dal Regolamento, il vettore è tenuto a offrire nello stesso momento la scelta tra rimborso e volo alternativo (e, nel caso di voli in coincidenza, il vettore dovrebbe offrire nello stesso momento la scelta tra rimborso, volo di ritorno all'aeroporto di partenza e volo alternativo). La compagnia aerea deve dunque sostenere i costi di imbarco su un volo alternativo o su un volo di ritorno e deve rimborsare le spese sostenute per il volo a carico dei passeggeri quando non rispetti il suo obbligo di offrire l'imbarco su un volo alternativo o su un volo di ritorno in condizioni di trasporto comparabili non appena possibile. Qualora il vettore aereo non offra la scelta tra rimborso e imbarco su un volo alternativo (e, nel caso di coincidenze, tra rimborso e un volo di ritorno all'aeroporto di partenza) e decida unilateralmente di rimborsare il passeggero, quest'ultimo ha diritto a un ulteriore rimborso della differenza di prezzo con il nuovo biglietto in condizioni di trasporto comparabili.
Si osserva, in particolare, che le modalità per stabilire se le condizioni di trasporto sono comparabili possono dipendere da numerosi fattori e l'esame deve essere condotto caso per caso: se possibile, i passeggeri non devono viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore rispetto a quello prenotato
(in caso di passaggio ad una classe inferiore, si applica l'indennità prevista all'art. 10 del
Regolamento); la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo dovrebbe essere offerta senza costi aggiuntivi per i passeggeri, anche nel caso in cui i passeggeri viaggino con un altro vettore aereo o usando un modo di trasporto diverso o in una classe superiore o a una tariffa superiore rispetto a quella pagata per il servizio iniziale;
deve essere fatto ogni ragionevole sforzo per evitare ulteriori coincidenze;
quando si utilizza un altro vettore aereo o un modo di trasporto alternativo per la parte di viaggio non effettuata come previsto, il tempo di viaggio complessivo dovrebbe essere il più vicino possibile a quello previsto per il viaggio originario nella stessa categoria di trasporto o in una superiore, se necessario;
se sono disponibili molti voli con tempistiche comparabili, i passeggeri che ne hanno il diritto dovrebbero accettare l'offerta di imbarco su un volo alternativo presentata dal vettore, anche usando vettori che collaborano con il vettore operativo.
Nel caso di specie, sulla base delle prove documentali prodotte in primo grado, la compagnia aerea non ha dimostrato di aver offerto all'odierno appellante il rimborso del biglietto o la riprotezione su un volo alternativo, nè tantomeno di avere prestato alcun tipo di assistenza;
pertanto, è stato accertato dal
Giudice di pace l'inadempimento del vettore aereo agli obblighi di assistenza e questi va condannato al risarcimento dei danni pecunari subiti dall'appellante, danni che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, includono quelli patiti per l'acquisto del volo alternativo effettivamente fruito.
Deve ritenersi, infatti, alla luce dei criteri sopra evidenziati, che il volo acquistato da Parte_1 per raggiungere la destinazione finale del viaggio soddisfi il requisito delle “condizioni di
[...] trasporto comparabili” e, pertanto, la somma di complessivi euro 359,30, liquidata in primo grado, non appare idonea a ristorare l'ammontare del danno patito dall'odierno appellante, dovendosi reintegrare in capo all'appellante anche la perdita subita per l'acquisto del biglietto sostitutivo, pari ad euro 301,10.
Si osserva, in punto di quantificazione, che l'importo non è stato contestato dalla controparte in primo grado, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in ogni caso, la cifra si trae dal doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado (da cui emerge un esborso pari ad euro 1.230,40 per quattro persone, sottratti euro 26,00 per “tariffa neonato”).
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza n. 2980/2023 va riformata, con la condanna della compagnia appellata a corrispondere, oltre alla somma di euro 359,30, la somma di euro 301,10, per un importo complessivo di euro 660,40; su tale importo devono essere ricosciuti gli interessi legali decorrenti dal 03.05.2023 (dovendosi assumere quale riferimento, in assenza della prova della data di notificazione dell'atto di citazione in primo grado, la data della costituzione del convenuto in quel giudizio).
Le spese di lite della presente fase vengono infine poste a carico della parte appellata soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del
D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (pari al valore di 301,10 euro, per il quale la domanda è stata accolta), della natura documentale della causa e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13686/20223 così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza n. 2980/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 660,40, oltre interessi legali decorrenti dal Parte_1
03.05.2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 Parte_1
delle spese legali, liquidate in euro 337,00, oltre spese vive, il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura Alonzo, giudice onorario di pace in tirocinio.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13686/2023 promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' AVV. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MAGNANO DI SAN LIO (C.F. ) e dall'AVV. LUIGI C.F._2
RANDAZZO (C.F. ed elettivamente domiciliato in Via Duca degli Abbruzzi C.F._3
n. 30, Catania;
appellante contro
(C.F. in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LAURA PIERALLINI (C.F.
) e dall'AVV. MARCO MARCHEGIANI (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso Viale Liegi n. 28, Roma;
appellato avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza emessa dal Giudice di Pace – contratto di trasporto aereo – risarcimento del danno.
Parte appellante, unica comparsa, ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza di giorno 02.04.2025; la presente sentenza viene emessa e pubblicata all'esito della camera di consiglio..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 2980/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n.
R.G. 2563/2023 promosso dall'odierno appellante, è stata Controparte_1
condannata al pagamento in favore del suddetto della somma di euro 359,30, oltre Parte_1
interessi legali, nonché della somma di euro 182,00 oltre accessori a titolo di spese legali.
Tale pronuncia di condanna è stata emessa in primo grado a fronte delle seguenti conclusioni formulate dall'attore dinanzi al Giudice di pace:
“NEL MERITO
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a) ed 8, comma 1, lettera a), del
Regolamento (CE) n. 261 del 2004, accertare e dichiarare il diritto dell'attore di ricevere dalla società convenuta il rimborso dell'importo di € 99 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del biglietto aereo relativo al volo W68186 del 12 giugno 2022;
- per l'effetto, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore € 99 (od il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di rimborso;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore di percepire dalla società convenuta la
'compensazione pecuniaria' ex art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 261 del
2004, con riferimento alla cancellazione del volo W68186 del 12 giugno 2022;
- per l'effetto, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore € 250 a titolo di 'compensazione pecuniaria' ex art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 261 del 2004;
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore di percepire un risarcimento dalla società convenuta di € 301,1 (pari al costo sostenuto per l'acquisto un biglietto aereo relativo alla tratta Bologna
→ Catania con altra compagnia aerea), di € 92 (pari al costo sostenuto per il pernottamento a
Bologna la notte del 12 giugno 2022) e di € 17,30 (pari al costo sostenuto per il servizio taxi per raggiungere l'Aeroporto di Bologna dall'hotel in cui aveva pernottato la notte del 12 giugno 2022);
- per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e 5, comma 1, lettera b), 9, comma 1 e 12 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore €
410,4 (= € 301,1 + € 92 + € 17,30), od il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tutti i suddetti importi da intendersi maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con condanna della società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'attore: spese legali, competenze ed onorari di causa, € 43 (importo pari al valore del contributo unificato), spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, I.V.A. e C.P.A ”.
A fronte di tali richieste, tuttavia, il Giudice di primo grado non ha ritenuto potersi accogliere integralmente le richieste formulate, così motivando: “In virtù delle norme sopra specificate l'attore avrebbe, inoltre, avuto diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la tratta non goduta (e non al rimborso del prezzo del biglietto acquistato in sostituzione), ma non risulta agli atti quale sia l'ammontare della somma dovuta e pertanto tale somma non può essere liquidata”. ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, la Parte_1
condanna della società appellata al pagamento anche della somma di euro 301,1 a titolo di risarcimento per il costo del biglietto aereo sostitutivo, acquistato al fine di raggiungere la destinazione finale a seguito della cancellazione del volo in oggetto.
In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 19 della Convenzione di Montreal, dell'art. 12 del Regolamento UE n. 261/2004, e degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonchè la violazione del principio di non contestazione previsto dall'art 115 c.p.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito:
a. Parzialmente riformare la sentenza 2980/2013 del Giudice di Pace di Catania (Ruolo Generale
2563/2023), pubblicata il 9 novembre 2023, nel capo 'In virtù delle norme sopra specificate l'attore avrebbe inoltre avuto diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la tratta non goduta (e non al rimborso del prezzo del biglietto acquistato in sostituzione), ma non risulta agli atti quale sia
l'ammontare della somma dovuta e pertanto tale somma non può essere liquidata' (…);
b. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire dalla società appellata un risarcimento di euro 301,1 (pari al costo sostenuto per l'acquisto un biglietto aereo relativo alla tratta Bologna Catania con altra compagnia aerea) ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
c. per l'effetto ai sensi del combinato disposto degli artt 1218 e 1223 cod. civ. e 5, comma 1, lettera
b), 9 comma 1 e 12 del Regolamneto (CE) n. 261 del 2004 condannare la società appellata – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere all'appellante euro 301,1 (od il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della cancellazione del volo W68186 del 12 giugno 2022 con interessi e rivalutazione;
d. Condannare la società appellata – in persona del legale rappresentante pro tempore – a rimborsare all'appellante le spese legali relative al doppio grado di giudizio, euro 64,50 (importo versato per l'acquisto del contributo unificato relativo al presente giudizio euro 27 di marca da bollo
IVA CPA e spese generali/forfettarie ex art 13 comma 10 della lege n. 247 del 2012”.
non si è costituita, malgrado regolare rinnovazione della Controparte_2
notifica al procuratore costituito in primo grado, eseguita a seguito di ordinanza emessa in data
11.11.2024 (come da documentazione depositata da parte appellante in data 24.01.2025); di conseguenza, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
La vicenda va sussunta nelle fattispecie previste dagli artt. 5, 7 e 8 del Regolamento UE n. 261/2004
(recante “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo”), applicabile in quanto trattasi di passeggeri in partenza, su un aeromobile a velatura fissa motorizzata operata da un vettore aereo accreditato, da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento medesimo) e si è verificata un'ipotesi di cancellazione.
L'art. 5 par. I sopracitato prevede che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
Nel caso in cui il contenuto minimo di assistenza previsto dalla suddetta disciplina non sia stato prestato o sia stato prestato in modo incongruo rispetto alle esigenze manifestatesi, il passeggero può ottenere il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze del caso concreto, si presentano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza.
Quanto al rapporto tra il rimborso e il volo alternativo, l'art. 8 par. I del Regolamento richiamato impone alle compagnie aeree l'obbligo di offrire ai passeggeri la scelta tra le seguenti alternative: i) il rimborso del prezzo del biglietto e, nel caso di coincidenze, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza iniziale non appena possibile;
ii) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
iii) l'imbarco su un volo alternativo a una data successiva, di gradimento del passeggero, in condizioni di trasporto comparabili, a seconda delle disponibilità di posti.
Va evidenziato che, nel sistema delineato dal Regolamento, il vettore è tenuto a offrire nello stesso momento la scelta tra rimborso e volo alternativo (e, nel caso di voli in coincidenza, il vettore dovrebbe offrire nello stesso momento la scelta tra rimborso, volo di ritorno all'aeroporto di partenza e volo alternativo). La compagnia aerea deve dunque sostenere i costi di imbarco su un volo alternativo o su un volo di ritorno e deve rimborsare le spese sostenute per il volo a carico dei passeggeri quando non rispetti il suo obbligo di offrire l'imbarco su un volo alternativo o su un volo di ritorno in condizioni di trasporto comparabili non appena possibile. Qualora il vettore aereo non offra la scelta tra rimborso e imbarco su un volo alternativo (e, nel caso di coincidenze, tra rimborso e un volo di ritorno all'aeroporto di partenza) e decida unilateralmente di rimborsare il passeggero, quest'ultimo ha diritto a un ulteriore rimborso della differenza di prezzo con il nuovo biglietto in condizioni di trasporto comparabili.
Si osserva, in particolare, che le modalità per stabilire se le condizioni di trasporto sono comparabili possono dipendere da numerosi fattori e l'esame deve essere condotto caso per caso: se possibile, i passeggeri non devono viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore rispetto a quello prenotato
(in caso di passaggio ad una classe inferiore, si applica l'indennità prevista all'art. 10 del
Regolamento); la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo dovrebbe essere offerta senza costi aggiuntivi per i passeggeri, anche nel caso in cui i passeggeri viaggino con un altro vettore aereo o usando un modo di trasporto diverso o in una classe superiore o a una tariffa superiore rispetto a quella pagata per il servizio iniziale;
deve essere fatto ogni ragionevole sforzo per evitare ulteriori coincidenze;
quando si utilizza un altro vettore aereo o un modo di trasporto alternativo per la parte di viaggio non effettuata come previsto, il tempo di viaggio complessivo dovrebbe essere il più vicino possibile a quello previsto per il viaggio originario nella stessa categoria di trasporto o in una superiore, se necessario;
se sono disponibili molti voli con tempistiche comparabili, i passeggeri che ne hanno il diritto dovrebbero accettare l'offerta di imbarco su un volo alternativo presentata dal vettore, anche usando vettori che collaborano con il vettore operativo.
Nel caso di specie, sulla base delle prove documentali prodotte in primo grado, la compagnia aerea non ha dimostrato di aver offerto all'odierno appellante il rimborso del biglietto o la riprotezione su un volo alternativo, nè tantomeno di avere prestato alcun tipo di assistenza;
pertanto, è stato accertato dal
Giudice di pace l'inadempimento del vettore aereo agli obblighi di assistenza e questi va condannato al risarcimento dei danni pecunari subiti dall'appellante, danni che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, includono quelli patiti per l'acquisto del volo alternativo effettivamente fruito.
Deve ritenersi, infatti, alla luce dei criteri sopra evidenziati, che il volo acquistato da Parte_1 per raggiungere la destinazione finale del viaggio soddisfi il requisito delle “condizioni di
[...] trasporto comparabili” e, pertanto, la somma di complessivi euro 359,30, liquidata in primo grado, non appare idonea a ristorare l'ammontare del danno patito dall'odierno appellante, dovendosi reintegrare in capo all'appellante anche la perdita subita per l'acquisto del biglietto sostitutivo, pari ad euro 301,10.
Si osserva, in punto di quantificazione, che l'importo non è stato contestato dalla controparte in primo grado, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in ogni caso, la cifra si trae dal doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado (da cui emerge un esborso pari ad euro 1.230,40 per quattro persone, sottratti euro 26,00 per “tariffa neonato”).
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza n. 2980/2023 va riformata, con la condanna della compagnia appellata a corrispondere, oltre alla somma di euro 359,30, la somma di euro 301,10, per un importo complessivo di euro 660,40; su tale importo devono essere ricosciuti gli interessi legali decorrenti dal 03.05.2023 (dovendosi assumere quale riferimento, in assenza della prova della data di notificazione dell'atto di citazione in primo grado, la data della costituzione del convenuto in quel giudizio).
Le spese di lite della presente fase vengono infine poste a carico della parte appellata soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del
D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (pari al valore di 301,10 euro, per il quale la domanda è stata accolta), della natura documentale della causa e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13686/20223 così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza n. 2980/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 660,40, oltre interessi legali decorrenti dal Parte_1
03.05.2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 Parte_1
delle spese legali, liquidate in euro 337,00, oltre spese vive, il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura Alonzo, giudice onorario di pace in tirocinio.