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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 865 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 865/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...] C.F._1 C.F._2 con l'Avv. ROSITA PONTICIELLO RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 con l'Avv. MARIA D'ANDREA RESISTENTE E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.01.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti conclusioni, parte ricorrente: “Voglia l'll.mo Collegio adito: - Pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico del marito per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro Parte_1 Per_1
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese a far data del deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 [...] quale contributo di mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente Pt_3 Per_2 secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese a far data del deposito del presente ricorso, oltre porre a carico dello stesso, vista la situazione in cui versa la madre, l'obbligo di far fronte nella misura del
70% delle spese straordinarie da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in vigore presso codesto
Tribunale; - ricorrendone i presupposti pronunciare ex art.473 bis 49 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le medesime statuizione richieste;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”, parte resistente: “Voglia l ' On.le Tribunale adito, rigettate tutte le domande di parte ricorrente e, comunque , dichiarata inammissibile la domanda di divorzio perché il relativo matrimonio mai è stato trascritto in Italia, voglia dichiarare la separazione personale delle odierne parti, revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il figlio all'esito dell'udienza del 18.09.2024, con integrale Per_2 compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, con addebito Parte_4 nei confronti del resistente, in relazione al matrimonio contratto con in data CP_1
30.07.2000 in Albania (cfr. all. 1). Con la stessa domanda ha poi chiesto l'emissione, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, di una sentenza di divorzio sussistendone i requisiti di legge. A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) che le parti, dopo il loro matrimonio, avevano stabilito la loro ultima residenza nel comune di Sutri (VT) in Via
Clemente II n. 2; b) che dalla loro unione in data 10.01.2001 era nato il figlio Persona_3
e il 30.04.2004 il figlio oggi entrambi maggiorenni;
c) che il resistente aveva Persona_4 svolto attività di operaio edile, mentre la stessa, dopo il matrimonio, a parte qualche lavoro occasionale come collaboratrice domestica, si era dedicata alla cura della famiglia e dei figli;
d) che il marito, dopo il matrimonio, aveva posto in essere violenze fisiche e verbali, anche alla presenza dei figli, culminate nell'aggressione del 18.12.2023 tanto da costringerla ad allontanarsi da casa. Per tali fatti, dopo la proposizione di querela (cfr. all. 5 e all. 6), era stato instaurato procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti in CP_1 famiglia ex art. 572 c.p, procedimento nel corso del quale, dopo l'emissione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, era stato poi disposto il relativo giudizio. Alla luce di tali elementi ha chiesto di dichiarare la separazione per sonale con addebito al marito, oltre al riconoscimento di un contributo economico (euro 300,00 mensili) per il mantenimento del figlio ancora non economicamente autosufficiente, e della stessa Per_2 ricorrente (euro 350,00). Costituendosi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione personale e CP_1
a quella di cessazione degli effetti civili del matrimoni. Nel merito ha dedotto di trovarsi nelle condizioni di non potere espletare più alcuna attività lavorativa in quanto in data 08.03.2024 era stato vittima di una grave rapina (cfr. all. 1) a seguito della quale aveva sviluppato gravi patologie (cfr. all. 3) che, appunto, non gli avevano più permesso di lavorare. Alla luce di tali circostanze ha concluso per il rigetto delle richieste sia in ordine all'addebito che alle richieste di natura economica. All'esito della prima udienza di comparizione, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 31.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, co. 1 e 2 c.c., risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti. In via preliminare, occorre premettere che pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda risulta, in ogni caso, ammissibile essendosi infatti statuito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). In merito alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente giova premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014). Orbene, con riferimento al caso di specie, deve ammettersi la legittimità della istanza di addebito alla luce della documentazione prodotta, dalla quale si evincono le dedotte violenze fisiche e verbali poste in essere dal resistente in danno della ricorrente, tanto da indurre quest'ultima ad abbandonare la casa e recarsi presso un domicilio protetto. La sussistenza di tali fatti emerge in maniera chiara ed evidente dall'esame dell'allegata misura cautelare per il delitto di maltrattamenti per il quale, inoltre, è stato disposto giudizio immediato (cfr. all. 3). A supporto del quadro probatorio, oltre a quanto riportato nella querela in atti dalla ricorrente (cfr. all. 5) e dal figlio (cfr. all.6) risulta prodotto altresì il certificato del pronto Persona_3 soccorso ove la parte si era recata a seguito del grave episodio di aggressione del 18.12.2023. Alla luce delle indicate circostanze, può dirsi raggiunta la prova delle condotte violative dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. da parte di . CP_1
A tal riguardo, giova ribadire come l'uso di violenza fisica nei confronti del coniuge, come per il caso in esame, costituisca un comportamento talmente esecrabile ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione. Per tali ragioni, appare quindi legittimo addebitare la separazione dei coniugi a . CP_1
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine ai richiesti presupposti di legge (alla luce della inammissibilità delle prove testimoniali formulate), si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta.
A tal riguardo al fine del riconoscimento del contributo di mantenimento e del suo ammontare occorre avere riguardo ai redditi delle parti e a tutte le circostanze concrete che “devono individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ” (Cass. I, n. 605/2017). Orbene, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto, idonea in particolare, a individuare i redditi percepiti nonché ulteriori circostanze di ordine economico, non si ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_4 ancora autosufficiente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che i figli, anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, se non autosufficienti hanno diritto ad un mantenimento. Per quanto concerne le modalità del mantenimento, il nostro sistema prevede una serie di parametri che devono essere tenuti in considerazione per la quantificazione di detto contributo, che nel caso in esame riguardano: 1) le attuali esigenze del figlio, esigenze che, per il caso in esame, risultano quelle di un ragazzo di 20 anni che al momento o sta completando un ciclo di studi universitari a Roma;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di Per_5 convivenza con entrambi i genitori, circostanza rispetto alla quale non vi sono state allegazioni;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, risultando che il figlio vive con la madre, la quale è la sola persona sulla quale grava il mantenimento del figlio;
4) le condizioni economiche di entrambi i genitori, che alla luce delle rispettive deduzioni ed allegazioni, risultano entrambe particolarmente basse risultando gli stessi, al momento, privi di occupazione. Ora, alla luce di tali circostanze unitamente alla necessità, in ogni caso, per entrambi i genitori di attivarsi al fine di poter disporre di risorse economiche sussistendo nei loro confronti un obbligo., anche di rango costituzionale, di provvedere al mantenimento dei figli (art. 30 Cost. art. 147 c.c., art. 337 c.c. ) il contributo in questione può essere determinato in euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Spese al definitivo. Atteso che non risulta trascritto in Italia l'atto di matrimonio tra le parti, l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile dovrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo provvedere a tanto la Cancelleria del Tribunale in ragione della mancata trascrizione dell'atto di matrimonio e della impossibilità di individuare il corrispondente Comune al quale trasmettere la sentenza) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...] Parte_4
(Albania) e nato il [...] a [...], con addebito nei CP_1 confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato in data 30.07.2000 in Albania;
2) corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_5 di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Spese al definitivo
5) provvede come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi. Viterbo, 31.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Eugenio Maria Turco
Tribunale di Viterbo SEZIONE CIVILE RG N. 865/2024 riunito in camera di coniglio e composto dai Magistrati:
1) Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
2) Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
3) Dr Davide Palmieri Giudice
ha emesso la seguente ordinanza Il Tribunale
vista la sentenza parziale emessa nel presente giudizio, dovendo il giudizio procedere oltre per le ulteriori determinazioni sulla domanda di divorzio, Fissa l'udienza del 10.12.2026 ore 9,00 per il prosieguo. Dispone che tale udienza sia sostituita con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Viterbo, 31.03.2025
Il PRESIDENTE
Dr. Eugenio M Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 865/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...] C.F._1 C.F._2 con l'Avv. ROSITA PONTICIELLO RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 con l'Avv. MARIA D'ANDREA RESISTENTE E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.01.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti conclusioni, parte ricorrente: “Voglia l'll.mo Collegio adito: - Pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico del marito per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro Parte_1 Per_1
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese a far data del deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 [...] quale contributo di mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente Pt_3 Per_2 secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese a far data del deposito del presente ricorso, oltre porre a carico dello stesso, vista la situazione in cui versa la madre, l'obbligo di far fronte nella misura del
70% delle spese straordinarie da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in vigore presso codesto
Tribunale; - ricorrendone i presupposti pronunciare ex art.473 bis 49 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le medesime statuizione richieste;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”, parte resistente: “Voglia l ' On.le Tribunale adito, rigettate tutte le domande di parte ricorrente e, comunque , dichiarata inammissibile la domanda di divorzio perché il relativo matrimonio mai è stato trascritto in Italia, voglia dichiarare la separazione personale delle odierne parti, revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il figlio all'esito dell'udienza del 18.09.2024, con integrale Per_2 compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, con addebito Parte_4 nei confronti del resistente, in relazione al matrimonio contratto con in data CP_1
30.07.2000 in Albania (cfr. all. 1). Con la stessa domanda ha poi chiesto l'emissione, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, di una sentenza di divorzio sussistendone i requisiti di legge. A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) che le parti, dopo il loro matrimonio, avevano stabilito la loro ultima residenza nel comune di Sutri (VT) in Via
Clemente II n. 2; b) che dalla loro unione in data 10.01.2001 era nato il figlio Persona_3
e il 30.04.2004 il figlio oggi entrambi maggiorenni;
c) che il resistente aveva Persona_4 svolto attività di operaio edile, mentre la stessa, dopo il matrimonio, a parte qualche lavoro occasionale come collaboratrice domestica, si era dedicata alla cura della famiglia e dei figli;
d) che il marito, dopo il matrimonio, aveva posto in essere violenze fisiche e verbali, anche alla presenza dei figli, culminate nell'aggressione del 18.12.2023 tanto da costringerla ad allontanarsi da casa. Per tali fatti, dopo la proposizione di querela (cfr. all. 5 e all. 6), era stato instaurato procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti in CP_1 famiglia ex art. 572 c.p, procedimento nel corso del quale, dopo l'emissione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, era stato poi disposto il relativo giudizio. Alla luce di tali elementi ha chiesto di dichiarare la separazione per sonale con addebito al marito, oltre al riconoscimento di un contributo economico (euro 300,00 mensili) per il mantenimento del figlio ancora non economicamente autosufficiente, e della stessa Per_2 ricorrente (euro 350,00). Costituendosi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione personale e CP_1
a quella di cessazione degli effetti civili del matrimoni. Nel merito ha dedotto di trovarsi nelle condizioni di non potere espletare più alcuna attività lavorativa in quanto in data 08.03.2024 era stato vittima di una grave rapina (cfr. all. 1) a seguito della quale aveva sviluppato gravi patologie (cfr. all. 3) che, appunto, non gli avevano più permesso di lavorare. Alla luce di tali circostanze ha concluso per il rigetto delle richieste sia in ordine all'addebito che alle richieste di natura economica. All'esito della prima udienza di comparizione, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 31.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, co. 1 e 2 c.c., risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti. In via preliminare, occorre premettere che pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda risulta, in ogni caso, ammissibile essendosi infatti statuito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). In merito alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente giova premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014). Orbene, con riferimento al caso di specie, deve ammettersi la legittimità della istanza di addebito alla luce della documentazione prodotta, dalla quale si evincono le dedotte violenze fisiche e verbali poste in essere dal resistente in danno della ricorrente, tanto da indurre quest'ultima ad abbandonare la casa e recarsi presso un domicilio protetto. La sussistenza di tali fatti emerge in maniera chiara ed evidente dall'esame dell'allegata misura cautelare per il delitto di maltrattamenti per il quale, inoltre, è stato disposto giudizio immediato (cfr. all. 3). A supporto del quadro probatorio, oltre a quanto riportato nella querela in atti dalla ricorrente (cfr. all. 5) e dal figlio (cfr. all.6) risulta prodotto altresì il certificato del pronto Persona_3 soccorso ove la parte si era recata a seguito del grave episodio di aggressione del 18.12.2023. Alla luce delle indicate circostanze, può dirsi raggiunta la prova delle condotte violative dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. da parte di . CP_1
A tal riguardo, giova ribadire come l'uso di violenza fisica nei confronti del coniuge, come per il caso in esame, costituisca un comportamento talmente esecrabile ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione. Per tali ragioni, appare quindi legittimo addebitare la separazione dei coniugi a . CP_1
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine ai richiesti presupposti di legge (alla luce della inammissibilità delle prove testimoniali formulate), si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta.
A tal riguardo al fine del riconoscimento del contributo di mantenimento e del suo ammontare occorre avere riguardo ai redditi delle parti e a tutte le circostanze concrete che “devono individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ” (Cass. I, n. 605/2017). Orbene, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto, idonea in particolare, a individuare i redditi percepiti nonché ulteriori circostanze di ordine economico, non si ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_4 ancora autosufficiente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che i figli, anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, se non autosufficienti hanno diritto ad un mantenimento. Per quanto concerne le modalità del mantenimento, il nostro sistema prevede una serie di parametri che devono essere tenuti in considerazione per la quantificazione di detto contributo, che nel caso in esame riguardano: 1) le attuali esigenze del figlio, esigenze che, per il caso in esame, risultano quelle di un ragazzo di 20 anni che al momento o sta completando un ciclo di studi universitari a Roma;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di Per_5 convivenza con entrambi i genitori, circostanza rispetto alla quale non vi sono state allegazioni;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, risultando che il figlio vive con la madre, la quale è la sola persona sulla quale grava il mantenimento del figlio;
4) le condizioni economiche di entrambi i genitori, che alla luce delle rispettive deduzioni ed allegazioni, risultano entrambe particolarmente basse risultando gli stessi, al momento, privi di occupazione. Ora, alla luce di tali circostanze unitamente alla necessità, in ogni caso, per entrambi i genitori di attivarsi al fine di poter disporre di risorse economiche sussistendo nei loro confronti un obbligo., anche di rango costituzionale, di provvedere al mantenimento dei figli (art. 30 Cost. art. 147 c.c., art. 337 c.c. ) il contributo in questione può essere determinato in euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Spese al definitivo. Atteso che non risulta trascritto in Italia l'atto di matrimonio tra le parti, l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile dovrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo provvedere a tanto la Cancelleria del Tribunale in ragione della mancata trascrizione dell'atto di matrimonio e della impossibilità di individuare il corrispondente Comune al quale trasmettere la sentenza) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...] Parte_4
(Albania) e nato il [...] a [...], con addebito nei CP_1 confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato in data 30.07.2000 in Albania;
2) corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_5 di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Spese al definitivo
5) provvede come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi. Viterbo, 31.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Eugenio Maria Turco
Tribunale di Viterbo SEZIONE CIVILE RG N. 865/2024 riunito in camera di coniglio e composto dai Magistrati:
1) Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
2) Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
3) Dr Davide Palmieri Giudice
ha emesso la seguente ordinanza Il Tribunale
vista la sentenza parziale emessa nel presente giudizio, dovendo il giudizio procedere oltre per le ulteriori determinazioni sulla domanda di divorzio, Fissa l'udienza del 10.12.2026 ore 9,00 per il prosieguo. Dispone che tale udienza sia sostituita con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Viterbo, 31.03.2025
Il PRESIDENTE
Dr. Eugenio M Turco